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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 08/12/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 307/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino applicato al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 307/2023 R.G. proposta da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dagli Avv.ti GIANCARLO MORO e MARTA CAPUZZO ricorrenti contro in persona del lrpt, rappresentata e difesa dagli Avv.ti RICCARDO Controparte_1
FUSO, RM FA ed AN DI MA resistente
OGGETTO: Risarcimento danni.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti in epigrafe hanno dedotto che:
“Il signor ha lavorato dal 1970 al 1994 (doc. 1: libretto di lavoro) Parte_4 all'interno del cantiere navale di Monfalcone alle dipendenze delle società che hanno gestito lo stabilimento nel corso degli anni.
La in favore della quale il sig. ha lavorato inizialmente, nel Controparte_2 Pt_2
corso del 1984 si è fusa per incorporazione nella odierna convenuta (doc. Controparte_1
2: visura storica doc. 3: atto di fusione del 30/6/1984). CP_1
Nel gennaio del 2022 il congiunto dei ricorrenti eseguiva esami specialistici di approfondimento e scopriva così di essere affetto da malattia di origine professionale asbesto correlata (mesotelioma pleurico) che in data 28 marzo 2022 lo conduceva alla morte.
L'oggetto della presente controversia attiene alla richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali jure hereditario e jure proprio spettanti ai ricorrenti quali prossimi congiunti del sig. dal momento che la patologia da cui il loro caro è stato colpito e Parte_4
che lo ha fatto morire è insorta a causa della violazione, da parte della convenuta, delle disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro oltre che dell'obbligo previsto dall'art. 2087 c.c.”.
Per tali ragioni essi hanno concluso come di seguito:
“a) accertato quanto in premessa, condannarsi la società convenuta a risarcire ai ricorrenti tutti i danni non patrimoniali descritti nella precedente parte espositiva nella loro accezione di natura morale ed esistenziale, sia quelli correlati alla perdita del rapporto parentale sia quelli correlati alle sofferenze e al cambiamento di abitudini di vita cui gli stessi sono stati costretti durante la malattia del sig. loro spettanti jure proprio, da Parte_4
2 quantificarsi complessivamente in euro 249.010,00 in favore della vedova signora
[...]
e in euro 242.280,00 in favore di ciascuno dei ricorrenti signori Parte_1 Parte_3
e ovvero nella diversa misura ritenuta equa e di giustizia, oltre
[...] Parte_2
ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
b) condannarsi inoltre la convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali tutti di natura biologica permanente e/o temporanea e di natura morale e/o esistenziale patiti in vita dal signor per la patologia di cui in narrativa e trasmessi jure Parte_4
hereditatis ai ricorrenti pro quota nella loro qualità di eredi legittimi, da quantificarsi in principalità nella somma di euro 195.000,00 o nella di versa somma che verrà ritenuta equa e di giustizia, oltre ad accessori di legge.
Con rifusione di spese, rimborso forfetario spese generali e dei compensi professionali, da distrarsi a favore degli scriventi procuratori in qualità di antistatari”.
La società convenuta si è costituita in giudizio e ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il giudizio veniva assegnato allo scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, la convenuta ha eccepito che i ricorrenti non hanno dimostrato la loro qualità di eredi di . Parte_4
La Cassazione, al riguardo, ha chiarito che: "Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non
3 anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, è idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede (cfr. Cass. 26/06/2018, n. 16814 e la recentissima Cass. civ.,
Sez. III, Ordinanza, 11/03/2025, n. 6499)”.
Ne consegue che nel caso di specie la proposizione della presente azione giudiziaria da parte della moglie e dei figli del de cuius (rapporto parentale risultante dallo stato di famiglia storico di cui al doc. 71 ric.), dimostra in modo non equivocabile l'accettazione tacita dell'eredità del de cuius da parte dei ricorrenti e la loro qualità di eredi.
Relativamente all'eccezione sollevata da in ordine alla richiesta di Controparte_1 risarcimento del danno biologico concernente l'applicabilità dell'art. 13 del D.Lgs. 38/2000, deve evidenziarsi che la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che “in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato, e la limitazione dell'azione risarcitoria di questi al cosiddetto danno differenziale, nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale a norma dell'art. 10 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, riguarda, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, soltanto l'ambito della copertura assicurativa, ossia il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa generica e non anche il danno alla salute, o biologico, e il danno morale di cui all'art. 2059 c.c., entrambi di natura non patrimoniale, al cui integrale risarcimento il lavoratore ha diritto ove sussistano i presupposti della responsabilità del datore di lavoro” (Cass., Sez. Lav., sent. gennaio 2015; nello stesso senso, più di recente, cfr. Cass., Sez. Lav., ord. 18 maggio 2020, n. 9083).
Ciò posto, nel caso di specie, si sottolinea innanzitutto che i ricorrenti hanno esposto circostanze riconducibili alla fattispecie di reato di cui all'art. 589, comma 2, c.p., che prevede la procedibilità d'ufficio; peraltro, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, “l'art. 2087 c.c., pur non contenendo prescrizioni di dettaglio come quelle rinvenibili nelle leggi organiche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, non si risolve in una mera norma di principio ma deve considerarsi inserito a pieno titolo nella
4 legislazione antinfortunistica, di cui costituisce norma di chiusura, per altro comportante a carico del datore di lavoro precidi obblighi di garanzia e protezione di fini individuali.
Detta norma, per il richiamo alla tutela dell'integrità fisica del lavoratore e alla particolarità del lavoro, rende specifico l'illecito consumato in sua violazione sia rispetto alla colpa generica richiamata nell'art. 2043 cod. civ. che rispetto a quella di rilievo penalistico in tal caso aggrava il reato, rendendolo perseguibile d'ufficio” (ex multis, cfr.
Cass. pen., Sez. III, 26 gennaio 2005, n. 6360).
L'eccezione deve quindi essere rigettata.
Tanto premesso, la configurazione della responsabilità del datore di lavoro quale inadempimento contrattuale comporta che il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno, ma non anche la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 c.c., il superamento della quale comporta la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, in relazione alla specificità del caso, ossia al tipo di operazioni ed ai rischi intrinseci alle stesse, potendo al riguardo non risultare sufficiente la mera osservanza delle misura di protezione individuale imposte dalla legge.
Nel caso di specie, le parti ricorrenti hanno indicato i comportamenti integranti la responsabilità del datore di lavoro sotto il profilo sia commissivo, deducendo che il era stato adibito a lavorazioni che lo hanno esposto a polveri e fibre di Parte_4
amianto ed altri agenti cancerogeni, sia omissivo, avendo il datore di lavoro omesso di mettere a disposizione del lavoratore dispositivi di protezione individuale, sostenendo la violazione dell'art. 2087 c.c. e delle norme antinfortunistiche espressamente citate.
Dagli esiti dell'istruttoria effettuata, emerge che i ricorrenti hanno assolto all'onere della prova su di loro gravante.
Risulta, infatti, in modo chiaro e preciso che il , nello svolgimento Parte_4 dell'attività lavorativa, è stato esposto in modo costante e cospicuo all'amianto.
Egli ha lavorato dal 1970 al 1994 (doc. 1 parte ricorrente: libretto di lavoro) all'interno del cantiere navale di Monfalcone alle dipendenze delle società che hanno gestito lo stabilimento nel corso degli anni. Nello specifico, la in favore della quale Controparte_2
il sig. ha lavorato inizialmente, nel corso del 1984 si è fusa per incorporazione Pt_2
5 nella odierna convenuta (doc. 2 parte ricorrente: visura storica Controparte_1
doc. 3 parte ricorrente: atto di fusione del 30/6/1984). CP_1
Sul punto il teste ha dichiarato: “Conoscevo il signor ero il Testimone_1 Parte_4
suo capo in Lavoravamo assieme presso il cantiere di Monfalcone, nell'officina CP_1 tubisti, dal giugno 1975 fino a che lui non è andato in pensione”.
Sul capitolo 1: “Il signor svolgeva mansioni di tubista, nel periodo in questione io Pt_2
l'ho visto operare solo in officina”.
Sul capitolo 2: “Le sue mansioni consistevano nel tagliare i tubi, nel modificarli, nel metterli di nuovo insieme. Provvedeva alla puntatura (unione di due pezzi di tubo), alla smerigliatura (pulizia esterna). Non ricordo se provvedeva alla decoibentazione”.
Sul capitolo 3: “Confermo quanto mi si legge, ma io non so se i cuscini ed i teli fossero in amianto”.
Sul capitolo 4: “Confermo che i tubi che arrivavano in officina erano rivestiti e coibentati, ma non so di quale materiale. Confermo che l'officina provvedeva ad interventi su tubi coibentati, ma non ho personalmente assistito alle lavorazioni concretamente eseguite dal ricorrente”.
Sul capitolo 6, 18, 29: “Non conosco l'operato del a bordo nave”. Pt_2
Le deduzioni dei ricorrenti trovano fondamento anche nella copiosa attività e nelle testimonianze dei procedimenti penali allegati.
Risulta, pertanto, in modo chiaro e preciso che il de cuius, nello svolgimento dell'attività lavorativa è stato esposto in modo costante e cospicuo all'amianto. Tale conclusione si trae pacificamente dalle testimonianze assunte dalle quali è emersa la normale promiscuità dell'ambiente di lavoro tra tutte le maestranze presenti nel cantiere di il largo CP_1 uso di amianto, l'uso e la manipolazione sistematica di materiali di amianto, con residui di lavorazione e polveri presenti negli ambienti, privi di sistemi di aspirazioni efficaci, nonché la sistematica mancanza di dispositivi di protezione individuale.
Ne deriva, dunque, che risulta accertato che l'esposizione ad amianto per effetto della condotta della convenuta ha contribuito a causare la patologia che ha cagionato la morte del
. Parte_4
Il CTU nominato dal GL titolare del fascicolo in precedenza, dopo aver analizzato la documentazione medica agli atti, ha concluso che: “Risulta indubbio che il quadro di fibroenfisema polmonare, bronchite cronica e asbestosi confermati dal referto autoptico
6 abbiano contribuito al sovraccarico polmonare con versamento pleurico e al conseguente aggravamento ulteriore dello stato cardiaco.
Si può pertanto affermare che il complesso quadro clinico concausato in parte dall'asbestosi polmonare (con fibrosi) abbia determinato lo status di sofferenza finale e necessità di cure del sig. Terminalmente, dal momento del ricovero del Pt_2
19.01.2022 sino all'exitus sopraggiunto il 28.03.2022, andrà riconosciuta al sig. Pt_2 una invalidità temporanea pari al 100%. In quest'ultimo periodo il grado di sofferenza era certamente elevato, per la prevedibilità inoltre dell'exitus futuro.
Per le sovraccitate ragioni, si ritiene altresì che l'asbestosi polmonare con fibrosi abbia avuto un ruolo concausale nel determinare l'exitus del paziente per sovraccarico funzionale, dovuto altresì principalmente alla grave compromissione cardiaca e all'arteriosclerosi calcifica polidistrettuale”.
Tale conclusione appare il frutto di un'analisi puntuale e dettagliata e priva di contrasti logici ed è da condividere.
A tal proposito, occorre rammentare che la giurisprudenza ha ritenuto sussistente la responsabilità in capo al datore in questi casi anche qualora l'asbestosi rappresenti una concausa del decesso. Cassazione civile sez. III, 05/11/2024, n.28458 ha stabilito, infatti, che: “Accertata la presenza di uno dei fattori di rischio (nel caso di specie l'esposizione all'amianto), che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, prima, e del decesso, poi, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio e la malattia e quindi il decesso, anche eventualmente in termini di concausalità, in presenza di non occasionale esposizione all'agente patogeno, determinate modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, assenza di strumenti di protezione individuale, salvo che sussista altro fattore, estraneo all'attività lavorativa e/o all'ambiente lavorativo, da solo idoneo a determinare la malattia e/o, poi, il decesso”.
Rimane ora da verificare la sussistenza della responsabilità di in Controparte_1
ordine all'esposizione all'amianto nel periodo considerato determinante dal CTU e, conseguentemente, alla malattia e al decesso del Pt_2
Sul punto, non appaiono condivisibili le deduzioni di parte resistente in ordine all'impossibilità di individuare una sua responsabilità.
Va rilevato che all'epoca dei fatti vi erano diverse disposizioni legislative che riconoscevano i rischi dell'esposizione all'asbesto, tra cui, in particolare, il R.D. 442/1909,
7 che includeva tra le lavorazioni insalubri per donne e fanciulli la tessitura e filatura d'amianto e la L. 455/1943, che prevedeva l'estensione dell'assicurazione obbligatoria anche per le lavorazioni che comportassero la silicosi e l'asbestosi.
Nonostante ciò e nonostante l'esistenza delle prescrizioni legislative concernenti la sicurezza nei luoghi di lavoro ove si formavano le polveri di qualunque specie (D.P.R.
303/1956), il datore di lavoro non ha dimostrato di aver adottato concrete cautele per evitare o, almeno, ridurre l'esposizione all'amianto anche dei lavoratori che non avevano, o non avrebbero dovuto avere, contatti diretti con tale materiale.
Ne deriva la violazione delle specifiche disposizioni del D.P.R. 303/1956 e senz'altro dell'art. 2087 c.c., il quale “si propone di integrare, con l'affermazione di un principio di carattere generale, la legislazione in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, costituendo in definitiva una mera, quanto essenziale, norma di chiusura del sistema e risultando indifferente di per sé rispetto alla natura del titolo di responsabilità azionato”
(Cass., Sez. Lav., sent. 13 giugno 2017, n. 14655).
Né valgono le osservazioni poste, concernenti l'inesistenza di cautele idonee ad evitare le conseguenze dell'esposizione, posto che comunque non sono state adottate effettive e concrete misure per contenere la diffusione o per proteggere dalle polveri di amianto e, quindi, ridurre il rischio al quale sono stati esposti tutti i lavoratori che dovevano operare negli ambienti indicati.
Devono, peraltro, essere ricordati ed applicati i condivisibili principi stabiliti dalla Suprema
Corte, secondo cui “in particolare, con riferimento all'inalazione di polveri di amianto questo giudice di legittimità (nel confermare la sentenza di merito che aveva ritenuto responsabili ex art. 2087 c.c. le Ferrovie dello Stato per non aver predisposto, negli anni
'60, le cautele necessarie a sottrarre il proprio dipendente al rischio amianto), ha asserito che la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma tuttavia non è circoscritta alla violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento
8 storico” (v. Cass. 644/2005). Parallelamente (in relazione ad una fattispecie concernente il periodo 1975/1995) questa Corte ha riaffermato che la detta responsabilità pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio (Cass. n. 2491/2008 e Cass. n. 15156/2011). Inoltre è stata anche ritenuta l'irrilevanza della circostanza che il rapporto di lavoro si fosse svolto
(in quel caso) dall'anno 1956 al gennaio 1980 mentre specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto sono state introdotte per la prima volta col D.P.R. 10 febbraio 1982, n. 15 (Cass. n. 14010/2005). Infatti si è rimarcato che “la pericolosità della lavorazione dell'amianto era nota da epoca ben anteriore all'inizio del rapporto di lavoro de quo. Già il R.D. 14 giugno 1909, n. 442 che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo. Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgt. 6 agosto 1916, n. 1138, art. 36, tabella B, n. 13 e il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell'amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 14 aprile 1927, n. 530, tra gli altri agli artt.
10, 16 e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. D'altro canto l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del '900 e fu inserita tra le malattie professionali con la L. 12 aprile 1943, n. 455. In epoca più recente, oltre alla legge delega 12 febbraio 1955, n. 52, che, all'art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e alle visite previste dal D.P.R. 20 marzo
1956, n. 648, si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n. 1169 ove all'art. 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa
9 dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio alla salute può infine ricordarsi che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi. D'altro canto l'imperizia, nella quale rientra la ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico – scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro. Da quanto esposto discende che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa dei ricorrenti era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre. Si imponeva, quindi, il concreto accertamento della adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087
c.c. ed al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedire o ridurre, per quanto possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro” soggiungendo che “le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione”, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri devono altresì esser tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive,
l'art 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando non possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione”. Da questa ricostruzione storico-giuridica dell'art. 2087 c.c. in relazione alla fattispecie di cui è causa, alla quale il Collegio pienamente aderisce ribadendola nella presente sede, emerge la correttezza della sentenza impugnata che adeguandosi ai richiamati principi sanciti da questa Corte nella specifica materia ha fatto corretta applicazione della norma codicistica denunciata ed ha appunto ritenuto la responsabilità della società in relazione alla mancata
10 adozione di quelle cautele – prescritte da norma specifica ed in via generale dall'art. 2087
c.c. – che avrebbero ridotto il rischio, non essendo necessaria, ai fini di cui trattasi, per le ragioni sopra esposte, la prova che ove adottate siffatte cautele avrebbero evitato l'evento”
(Cass., Sez. Lav., 17 dicembre 2014, n. 26590).
Venendo all'esame delle richieste risarcitorie, i ricorrenti, vedova e figli del de cuius, hanno chiesto, in primo luogo, il risarcimento dei danni non patrimoniali iure hereditatis.
In ordine a questi ultimi, è stato richiesto il danno da lesione della salute, da quantificare tenendo conto non solo delle ripercussioni fisiche documentate dalle cartelle cliniche, ma anche dell'intensità della sofferenza provata sia a causa della malattia e delle sue conseguenze, sia a causa della percezione dell'approssimarsi della morte (c.d. “danno terminale”).
È consolidato ormai il principio secondo il quale il diritto al risarcimento dei danni subiti da persona che muore per effetto delle lesioni o della malattia, dopo un apprezzabile lasso di tempo, viene acquisito al patrimonio del danneggiato e, quindi, è suscettibile di trasmissione agli eredi.
Nel caso di specie, è stato provato che la malattia ha portato al decesso del Parte_4
e, pertanto, che è terminata non lasciando postumi, ma piuttosto portando all'esito fatale, come adeguatamente motivato dal CTU.
Si è dunque verificato un danno biologico per inabilità temporanea.
Conferma di tale impostazione si ricava nell'orientamento della giurisprudenza di legittimità espresso anche recentemente nella decisione secondo la quale “In tema di danno biologico, la cui liquidazione deve tenere conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente, quest'ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi. Ne consegue che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacché altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno” (Cass., Sez. III, sent. 19 dicembre 2014, n. 26897, condivisa sul punto, più recentemente, da Cass., Sez. III, ord. 12 marzo 2021, n. 7126).
11 Per quanto riguarda i periodi di inabilità temporanea e, soprattutto, alla gradazione di tale inabilità, deve essere condivisa la conclusione del CTU che ha riconosciuto il sussistere di un'inabilità temporanea biologica al 100% dal 19.1.2022 al 28.3.2022 per n. 68 giorni.
Si ritiene necessario, in applicazione dell'art. 3 Cost., come parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico a norma degli artt. 1226 e 2056 c.c., fare riferimento al criterio di liquidazione adottato dalle recenti tabelle di Milano diramate in data in data 4 giugno 2024 dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano che hanno previsto anche una figura di danno, denominata “terminale” basata su specifici parametri di liquidazione fondati su alcuni principi tra i quali l'unitarietà del danno liquidabile, la durata limitata della sopravvivenza, la coscienza da parte della vittima, la regola d'esperienza per cui detto danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva, la possibilità di personalizzazione(fino al 50%). In conformità alle più recenti tabelle di Milano, dunque, è possibile riconoscere per il danno terminale un pregiudizio fino ad € 35.247,00 non ulteriormente personalizzabile, per il danno sofferto nei primi tre giorni dalla lesione;
dal quarto giorno in poi la tabella liquidatoria prevede valori decrescenti fino ad un totale di giorni cento, aumentabile del
50% in via di personalizzazione qualora allegati e provati i fatti che la sostengono.
Pertanto, sulla scorta di tutto quanto sopra, il danno si può liquidare come segue: per i primi
3 giorni: € 35.247,00 e per gli ulteriori 65 giorni al 100% € 55.178,00.
In totale, in conclusione, il danno risarcibile iure hereditatis, nel caso di specie, è pari ad €
90.425,00 in valore attuale da ripartire tra i ricorrenti secondo la quota ereditaria di ciascuno.
In tale ambito non va detratto quanto i ricorrenti potrebbero ottenere dal Fondo per le vittime di amianto, non essendo stato incassato a tale titolo alcunché e non essendo, comunque, tale voce assimilabile a quella risarcitoria ai fini di una eventuale compensatio lucri cum damno. In tal senso si è espressa recentemente la Suprema Corte che ha chiarito che: “In tema di sicurezza sul lavoro, le prestazioni del Fondo vittime dell'amianto di cui all'art.1, comma 241 e seguenti, della l. n. 244 del 2007, ai sensi del comma 242, si cumulano alle prestazioni diverse dovute in favore dei lavoratori secondo disposizioni generali o speciali, quali la rendita diretta o in favore dei superstiti dovuta dall' o il CP_3
risarcimento del danno dovuto dal datore di lavoro;
ne consegue che l'istituzione di un
12 fondo dedicato non implica l'esclusione di alcuno degli altri diritti stabiliti dall'ordinamento per i soggetti destinatari della specifica misura di prevenzione e tutela contro l'esposizione all'amianto, né che possa opporsi alcuna compensazione o calcolo differenziale tra le prestazioni erogate dal predetto Fondo e il diritto al risarcimento del danno spettante alle stesse vittime”, esprimendo un principio valevole anche per i successivi Fondi previsti dal legislatore (cfr. Cass. Sez. Lav., 13 ottobre 2017, n. 24217).
Alla somma calcolata vanno, poi, aggiunti gli interessi al tasso legale, calcolati sulla somma devalutata dalla data dell'evento lesivo e via via rivalutata di anno in anno sino ad oggi.
I ricorrenti chiedono poi il risarcimento del danno parentale patito a causa del decesso del
. Parte_4
Deve ricordarsi come il pregiudizio da perdita o lesione del rapporto parentale rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. (Cass., Sez. III, 31 maggio 2005, nn.
8827-8828; Cass., Sez. III, 20 agosto 2015, n. 16992). La Suprema Corte ha da tempo chiarito che tale pregiudizio consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto (cfr. Cass. 8827/2005, già citata).
Trattasi di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, ristorabile non solo in caso di perdita, ma anche di mera lesione del rapporto parentale, derivante da lesioni invalidanti del prossimo congiunto tali da incidere di riflesso sui diversi interessi predetti (Cass., 31 maggio 2003, n. 8827; 20 agosto 2015, n. 16992; 28 settembre 2018, n. 23469).
Esso dà diritto al risarcimento, ex art. 2059 c.c., di tutte le conseguenze pregiudizievoli che ne derivano sia nella sfera morale del danneggiato – che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso –, sia sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sé”).
Invero, la risarcibilità di suddetta tipologia di danno presuppone, oltre alla prova di una lesione patita dal familiare della parte che agisce e la riconducibilità causale di suddetto
13 danno alla condotta illecita del convenuto in giudizio, la valutazione dell'effettiva sussistenza del danno da lesione parentale e la relativa prova.
Nel caso di specie, è emerso dall'istruttoria orale svolta tramite l'assunzione della teste escussa che: “Conosco i ricorrenti, siamo amici di vecchia data perché Testimone_2 mio marito da giovane abitava vicino a , l'amicizia fra le nostre famiglie Parte_4
dura da 60 anni. Fino a quando non si è ammalato ci siamo sempre visti Parte_4
per le feste e per i compleanni oltre a sentirci al telefono e vederci almeno due volte a settimana. Non so di problemi di ansia da parte di so che, oltre al dolore per la Pt_1
scomparsa di suo marito, ha avuto problemi di cuore per i quali è più volte stata in pronto soccorso. Durante la malattia è stata la famiglia ad assistere hanno avuto bisogno Pt_4
di pochissima assistenza esterna. In particolare posso dire che aveva la patente e Pt_1
quindi è stata lei molte volte ad accompagnare in ospedale, senza disturbare i figli. Pt_4
E' capitato che anche noi abbiamo contribuito a dare una mano qualche volta per visite in ospedale. I figli comunque erano sempre disponibili. Confermo che il figlio Parte_3
abita al piano di sopra, nello stesso stabile dei genitori. Non so con quale frequenza i figli si recassero presso l'abitazione del padre durante la sua malattia. I figli non dormivano a casa del papà, era autosufficiente. Confermo che per le feste tutta la famiglia, Pt_1
compresi figli, nuore e nipoti si riunivano, per Natale, il Ferragosto, i compleanni. Avevano un bellissimo giardino e facevamo le feste lì”.
Considerate tali risultanze probatorie che dimostrano la sussistenza di una sofferenza profonda per la lesione del prezioso legale affettivo e di vita, deve, a questo punto, procedersi alla liquidazione del danno.
Sul punto, ai fini della quantificazione dello stesso, si ritiene di poter adottare i nuovi parametri indicati nel sistema “a punti” per la liquidazione del danno parentale contenuti nelle recenti Tabelle Milanesi del 2024 in quanto corrispondenti all'insegnamento della
Corte di cassazione secondo il quale: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la
14 convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. n. 10579/2021).
In applicazione delle Tabelle suddette, dunque, sono attribuibili alla ricorrente Parte_1
in qualità di coniuge superstite 1 punto per età della vittima primaria, 1 punto per età
[...]
della vittima secondaria, 20 punti per la convivenza, 4 per la composizione del nucleo familiare, 3 punti per qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Ne scaturisce un totale di 29 punti che moltiplicati per il valore punto di € 11.549,20 consentono di quantificare il danno de quo in € 334.926,80.
In base a tali parametri, sono attribuibili al ricorrente figlio non Parte_3
convivente, in relazione al quale è emersa la sussistenza di frequentazioni in presenza, di condivisione delle festività e di assistenza nella fase della malattia e di rapporti quotidiani, 1 punto per età della vittima primaria, 2,5 punti per età della vittima secondaria, 18 punti per qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Ne scaturisce un totale di 21,5 punti che moltiplicati per il valore punto di € 11.549,20 consentono di quantificare il danno de quo in € 248.307,80.
In base a tali parametri, sono attribuibili al ricorrente figlio non convivente, Parte_2
in relazione al quale è emersa la sussistenza di frequentazioni in presenza, di condivisione delle festività e di assistenza nella fase della malattia e di rapporti quotidiani, 1 punto per età della vittima primaria, 2,5 punti per età della vittima secondaria, 18 punti per qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Ne scaturisce un totale di 21,5 punti che moltiplicati per il valore punto di € 11.549,20 consentono di quantificare il danno de quo in € 248.307,80.
Al riguardo, occorre precisare che non si verte in tal guisa in una ipotesi di condanna ultra petitum in virtù della clausola inserita nelle conclusioni del ricorso con cui si chiede la condanna anche alla somma maggiore risultante all'esito della CTU o riconosciuta in giudizio. Sul punto, infatti, la giurisprudenza ha precisato che “La formula "somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria" o altre analoghe espressioni, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di una
15 somma determinata, non costituisce una clausola meramente di stile quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, con la conseguenza che detta clausola è priva di rilevanza se, all'esito dell'istruttoria, compiuta anche tramite consulenza tecnica d'ufficio, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta. (In applicazione del suddetto principio, la
S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva condannato alla corresponsione della somma come quantificata, all'esito della consulenza tecnica, nella comparsa conclusionale dall'attrice, adeguando la propria pretesa risarcitoria alla stima del consulente tecnico)”
(Cassazione civile sez. III, 15/11/2024, n.29537).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, considerando il valore della controversia e che sono state svolte tutte le fasi del giudizio.
Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate: ne consegue che parte resistente deve essere, altresì, condannata a pagare € 366,00 così come da fattura, in favore dell'avv. Moro che li ha anticipati.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione e domanda:
- accertata la responsabilità della convenuta in ordine al decesso di Parte_4
, condanna la stessa a risarcire alle parti ricorrenti i conseguenti danni
[...]
patrimoniali e non patrimoniali iure hereditatis quantificati nella somma di €
90.425,00, oltre a interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo, da ripartire tra i ricorrenti secondo la quota ereditaria di ciascuno, nonché i danni non patrimoniali patiti iure proprio dai ricorrenti, quantificati nella somma di €
334.926,80 per di € 248.307,80 per , € Parte_1 Parte_2
248.307,80 per , oltre a interessi legali dalla data della Parte_3
sentenza al soddisfo;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 14.598,00, oltre rimb. forf. al 15% per
16 spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, CU se dovuto e pagato e spese di
CTP, liquidate in € 366,00, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidata con separato decreto.
Trieste, 8.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giannicola Paladino
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino applicato al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 307/2023 R.G. proposta da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dagli Avv.ti GIANCARLO MORO e MARTA CAPUZZO ricorrenti contro in persona del lrpt, rappresentata e difesa dagli Avv.ti RICCARDO Controparte_1
FUSO, RM FA ed AN DI MA resistente
OGGETTO: Risarcimento danni.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti in epigrafe hanno dedotto che:
“Il signor ha lavorato dal 1970 al 1994 (doc. 1: libretto di lavoro) Parte_4 all'interno del cantiere navale di Monfalcone alle dipendenze delle società che hanno gestito lo stabilimento nel corso degli anni.
La in favore della quale il sig. ha lavorato inizialmente, nel Controparte_2 Pt_2
corso del 1984 si è fusa per incorporazione nella odierna convenuta (doc. Controparte_1
2: visura storica doc. 3: atto di fusione del 30/6/1984). CP_1
Nel gennaio del 2022 il congiunto dei ricorrenti eseguiva esami specialistici di approfondimento e scopriva così di essere affetto da malattia di origine professionale asbesto correlata (mesotelioma pleurico) che in data 28 marzo 2022 lo conduceva alla morte.
L'oggetto della presente controversia attiene alla richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali jure hereditario e jure proprio spettanti ai ricorrenti quali prossimi congiunti del sig. dal momento che la patologia da cui il loro caro è stato colpito e Parte_4
che lo ha fatto morire è insorta a causa della violazione, da parte della convenuta, delle disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro oltre che dell'obbligo previsto dall'art. 2087 c.c.”.
Per tali ragioni essi hanno concluso come di seguito:
“a) accertato quanto in premessa, condannarsi la società convenuta a risarcire ai ricorrenti tutti i danni non patrimoniali descritti nella precedente parte espositiva nella loro accezione di natura morale ed esistenziale, sia quelli correlati alla perdita del rapporto parentale sia quelli correlati alle sofferenze e al cambiamento di abitudini di vita cui gli stessi sono stati costretti durante la malattia del sig. loro spettanti jure proprio, da Parte_4
2 quantificarsi complessivamente in euro 249.010,00 in favore della vedova signora
[...]
e in euro 242.280,00 in favore di ciascuno dei ricorrenti signori Parte_1 Parte_3
e ovvero nella diversa misura ritenuta equa e di giustizia, oltre
[...] Parte_2
ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
b) condannarsi inoltre la convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali tutti di natura biologica permanente e/o temporanea e di natura morale e/o esistenziale patiti in vita dal signor per la patologia di cui in narrativa e trasmessi jure Parte_4
hereditatis ai ricorrenti pro quota nella loro qualità di eredi legittimi, da quantificarsi in principalità nella somma di euro 195.000,00 o nella di versa somma che verrà ritenuta equa e di giustizia, oltre ad accessori di legge.
Con rifusione di spese, rimborso forfetario spese generali e dei compensi professionali, da distrarsi a favore degli scriventi procuratori in qualità di antistatari”.
La società convenuta si è costituita in giudizio e ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il giudizio veniva assegnato allo scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, la convenuta ha eccepito che i ricorrenti non hanno dimostrato la loro qualità di eredi di . Parte_4
La Cassazione, al riguardo, ha chiarito che: "Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non
3 anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, è idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede (cfr. Cass. 26/06/2018, n. 16814 e la recentissima Cass. civ.,
Sez. III, Ordinanza, 11/03/2025, n. 6499)”.
Ne consegue che nel caso di specie la proposizione della presente azione giudiziaria da parte della moglie e dei figli del de cuius (rapporto parentale risultante dallo stato di famiglia storico di cui al doc. 71 ric.), dimostra in modo non equivocabile l'accettazione tacita dell'eredità del de cuius da parte dei ricorrenti e la loro qualità di eredi.
Relativamente all'eccezione sollevata da in ordine alla richiesta di Controparte_1 risarcimento del danno biologico concernente l'applicabilità dell'art. 13 del D.Lgs. 38/2000, deve evidenziarsi che la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che “in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato, e la limitazione dell'azione risarcitoria di questi al cosiddetto danno differenziale, nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale a norma dell'art. 10 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, riguarda, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, soltanto l'ambito della copertura assicurativa, ossia il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa generica e non anche il danno alla salute, o biologico, e il danno morale di cui all'art. 2059 c.c., entrambi di natura non patrimoniale, al cui integrale risarcimento il lavoratore ha diritto ove sussistano i presupposti della responsabilità del datore di lavoro” (Cass., Sez. Lav., sent. gennaio 2015; nello stesso senso, più di recente, cfr. Cass., Sez. Lav., ord. 18 maggio 2020, n. 9083).
Ciò posto, nel caso di specie, si sottolinea innanzitutto che i ricorrenti hanno esposto circostanze riconducibili alla fattispecie di reato di cui all'art. 589, comma 2, c.p., che prevede la procedibilità d'ufficio; peraltro, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, “l'art. 2087 c.c., pur non contenendo prescrizioni di dettaglio come quelle rinvenibili nelle leggi organiche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, non si risolve in una mera norma di principio ma deve considerarsi inserito a pieno titolo nella
4 legislazione antinfortunistica, di cui costituisce norma di chiusura, per altro comportante a carico del datore di lavoro precidi obblighi di garanzia e protezione di fini individuali.
Detta norma, per il richiamo alla tutela dell'integrità fisica del lavoratore e alla particolarità del lavoro, rende specifico l'illecito consumato in sua violazione sia rispetto alla colpa generica richiamata nell'art. 2043 cod. civ. che rispetto a quella di rilievo penalistico in tal caso aggrava il reato, rendendolo perseguibile d'ufficio” (ex multis, cfr.
Cass. pen., Sez. III, 26 gennaio 2005, n. 6360).
L'eccezione deve quindi essere rigettata.
Tanto premesso, la configurazione della responsabilità del datore di lavoro quale inadempimento contrattuale comporta che il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno, ma non anche la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 c.c., il superamento della quale comporta la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, in relazione alla specificità del caso, ossia al tipo di operazioni ed ai rischi intrinseci alle stesse, potendo al riguardo non risultare sufficiente la mera osservanza delle misura di protezione individuale imposte dalla legge.
Nel caso di specie, le parti ricorrenti hanno indicato i comportamenti integranti la responsabilità del datore di lavoro sotto il profilo sia commissivo, deducendo che il era stato adibito a lavorazioni che lo hanno esposto a polveri e fibre di Parte_4
amianto ed altri agenti cancerogeni, sia omissivo, avendo il datore di lavoro omesso di mettere a disposizione del lavoratore dispositivi di protezione individuale, sostenendo la violazione dell'art. 2087 c.c. e delle norme antinfortunistiche espressamente citate.
Dagli esiti dell'istruttoria effettuata, emerge che i ricorrenti hanno assolto all'onere della prova su di loro gravante.
Risulta, infatti, in modo chiaro e preciso che il , nello svolgimento Parte_4 dell'attività lavorativa, è stato esposto in modo costante e cospicuo all'amianto.
Egli ha lavorato dal 1970 al 1994 (doc. 1 parte ricorrente: libretto di lavoro) all'interno del cantiere navale di Monfalcone alle dipendenze delle società che hanno gestito lo stabilimento nel corso degli anni. Nello specifico, la in favore della quale Controparte_2
il sig. ha lavorato inizialmente, nel corso del 1984 si è fusa per incorporazione Pt_2
5 nella odierna convenuta (doc. 2 parte ricorrente: visura storica Controparte_1
doc. 3 parte ricorrente: atto di fusione del 30/6/1984). CP_1
Sul punto il teste ha dichiarato: “Conoscevo il signor ero il Testimone_1 Parte_4
suo capo in Lavoravamo assieme presso il cantiere di Monfalcone, nell'officina CP_1 tubisti, dal giugno 1975 fino a che lui non è andato in pensione”.
Sul capitolo 1: “Il signor svolgeva mansioni di tubista, nel periodo in questione io Pt_2
l'ho visto operare solo in officina”.
Sul capitolo 2: “Le sue mansioni consistevano nel tagliare i tubi, nel modificarli, nel metterli di nuovo insieme. Provvedeva alla puntatura (unione di due pezzi di tubo), alla smerigliatura (pulizia esterna). Non ricordo se provvedeva alla decoibentazione”.
Sul capitolo 3: “Confermo quanto mi si legge, ma io non so se i cuscini ed i teli fossero in amianto”.
Sul capitolo 4: “Confermo che i tubi che arrivavano in officina erano rivestiti e coibentati, ma non so di quale materiale. Confermo che l'officina provvedeva ad interventi su tubi coibentati, ma non ho personalmente assistito alle lavorazioni concretamente eseguite dal ricorrente”.
Sul capitolo 6, 18, 29: “Non conosco l'operato del a bordo nave”. Pt_2
Le deduzioni dei ricorrenti trovano fondamento anche nella copiosa attività e nelle testimonianze dei procedimenti penali allegati.
Risulta, pertanto, in modo chiaro e preciso che il de cuius, nello svolgimento dell'attività lavorativa è stato esposto in modo costante e cospicuo all'amianto. Tale conclusione si trae pacificamente dalle testimonianze assunte dalle quali è emersa la normale promiscuità dell'ambiente di lavoro tra tutte le maestranze presenti nel cantiere di il largo CP_1 uso di amianto, l'uso e la manipolazione sistematica di materiali di amianto, con residui di lavorazione e polveri presenti negli ambienti, privi di sistemi di aspirazioni efficaci, nonché la sistematica mancanza di dispositivi di protezione individuale.
Ne deriva, dunque, che risulta accertato che l'esposizione ad amianto per effetto della condotta della convenuta ha contribuito a causare la patologia che ha cagionato la morte del
. Parte_4
Il CTU nominato dal GL titolare del fascicolo in precedenza, dopo aver analizzato la documentazione medica agli atti, ha concluso che: “Risulta indubbio che il quadro di fibroenfisema polmonare, bronchite cronica e asbestosi confermati dal referto autoptico
6 abbiano contribuito al sovraccarico polmonare con versamento pleurico e al conseguente aggravamento ulteriore dello stato cardiaco.
Si può pertanto affermare che il complesso quadro clinico concausato in parte dall'asbestosi polmonare (con fibrosi) abbia determinato lo status di sofferenza finale e necessità di cure del sig. Terminalmente, dal momento del ricovero del Pt_2
19.01.2022 sino all'exitus sopraggiunto il 28.03.2022, andrà riconosciuta al sig. Pt_2 una invalidità temporanea pari al 100%. In quest'ultimo periodo il grado di sofferenza era certamente elevato, per la prevedibilità inoltre dell'exitus futuro.
Per le sovraccitate ragioni, si ritiene altresì che l'asbestosi polmonare con fibrosi abbia avuto un ruolo concausale nel determinare l'exitus del paziente per sovraccarico funzionale, dovuto altresì principalmente alla grave compromissione cardiaca e all'arteriosclerosi calcifica polidistrettuale”.
Tale conclusione appare il frutto di un'analisi puntuale e dettagliata e priva di contrasti logici ed è da condividere.
A tal proposito, occorre rammentare che la giurisprudenza ha ritenuto sussistente la responsabilità in capo al datore in questi casi anche qualora l'asbestosi rappresenti una concausa del decesso. Cassazione civile sez. III, 05/11/2024, n.28458 ha stabilito, infatti, che: “Accertata la presenza di uno dei fattori di rischio (nel caso di specie l'esposizione all'amianto), che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, prima, e del decesso, poi, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio e la malattia e quindi il decesso, anche eventualmente in termini di concausalità, in presenza di non occasionale esposizione all'agente patogeno, determinate modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, assenza di strumenti di protezione individuale, salvo che sussista altro fattore, estraneo all'attività lavorativa e/o all'ambiente lavorativo, da solo idoneo a determinare la malattia e/o, poi, il decesso”.
Rimane ora da verificare la sussistenza della responsabilità di in Controparte_1
ordine all'esposizione all'amianto nel periodo considerato determinante dal CTU e, conseguentemente, alla malattia e al decesso del Pt_2
Sul punto, non appaiono condivisibili le deduzioni di parte resistente in ordine all'impossibilità di individuare una sua responsabilità.
Va rilevato che all'epoca dei fatti vi erano diverse disposizioni legislative che riconoscevano i rischi dell'esposizione all'asbesto, tra cui, in particolare, il R.D. 442/1909,
7 che includeva tra le lavorazioni insalubri per donne e fanciulli la tessitura e filatura d'amianto e la L. 455/1943, che prevedeva l'estensione dell'assicurazione obbligatoria anche per le lavorazioni che comportassero la silicosi e l'asbestosi.
Nonostante ciò e nonostante l'esistenza delle prescrizioni legislative concernenti la sicurezza nei luoghi di lavoro ove si formavano le polveri di qualunque specie (D.P.R.
303/1956), il datore di lavoro non ha dimostrato di aver adottato concrete cautele per evitare o, almeno, ridurre l'esposizione all'amianto anche dei lavoratori che non avevano, o non avrebbero dovuto avere, contatti diretti con tale materiale.
Ne deriva la violazione delle specifiche disposizioni del D.P.R. 303/1956 e senz'altro dell'art. 2087 c.c., il quale “si propone di integrare, con l'affermazione di un principio di carattere generale, la legislazione in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, costituendo in definitiva una mera, quanto essenziale, norma di chiusura del sistema e risultando indifferente di per sé rispetto alla natura del titolo di responsabilità azionato”
(Cass., Sez. Lav., sent. 13 giugno 2017, n. 14655).
Né valgono le osservazioni poste, concernenti l'inesistenza di cautele idonee ad evitare le conseguenze dell'esposizione, posto che comunque non sono state adottate effettive e concrete misure per contenere la diffusione o per proteggere dalle polveri di amianto e, quindi, ridurre il rischio al quale sono stati esposti tutti i lavoratori che dovevano operare negli ambienti indicati.
Devono, peraltro, essere ricordati ed applicati i condivisibili principi stabiliti dalla Suprema
Corte, secondo cui “in particolare, con riferimento all'inalazione di polveri di amianto questo giudice di legittimità (nel confermare la sentenza di merito che aveva ritenuto responsabili ex art. 2087 c.c. le Ferrovie dello Stato per non aver predisposto, negli anni
'60, le cautele necessarie a sottrarre il proprio dipendente al rischio amianto), ha asserito che la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma tuttavia non è circoscritta alla violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento
8 storico” (v. Cass. 644/2005). Parallelamente (in relazione ad una fattispecie concernente il periodo 1975/1995) questa Corte ha riaffermato che la detta responsabilità pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio (Cass. n. 2491/2008 e Cass. n. 15156/2011). Inoltre è stata anche ritenuta l'irrilevanza della circostanza che il rapporto di lavoro si fosse svolto
(in quel caso) dall'anno 1956 al gennaio 1980 mentre specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto sono state introdotte per la prima volta col D.P.R. 10 febbraio 1982, n. 15 (Cass. n. 14010/2005). Infatti si è rimarcato che “la pericolosità della lavorazione dell'amianto era nota da epoca ben anteriore all'inizio del rapporto di lavoro de quo. Già il R.D. 14 giugno 1909, n. 442 che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo. Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgt. 6 agosto 1916, n. 1138, art. 36, tabella B, n. 13 e il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell'amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 14 aprile 1927, n. 530, tra gli altri agli artt.
10, 16 e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. D'altro canto l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del '900 e fu inserita tra le malattie professionali con la L. 12 aprile 1943, n. 455. In epoca più recente, oltre alla legge delega 12 febbraio 1955, n. 52, che, all'art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e alle visite previste dal D.P.R. 20 marzo
1956, n. 648, si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n. 1169 ove all'art. 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa
9 dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio alla salute può infine ricordarsi che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi. D'altro canto l'imperizia, nella quale rientra la ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico – scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro. Da quanto esposto discende che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa dei ricorrenti era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre. Si imponeva, quindi, il concreto accertamento della adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087
c.c. ed al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedire o ridurre, per quanto possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro” soggiungendo che “le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione”, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri devono altresì esser tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive,
l'art 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando non possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione”. Da questa ricostruzione storico-giuridica dell'art. 2087 c.c. in relazione alla fattispecie di cui è causa, alla quale il Collegio pienamente aderisce ribadendola nella presente sede, emerge la correttezza della sentenza impugnata che adeguandosi ai richiamati principi sanciti da questa Corte nella specifica materia ha fatto corretta applicazione della norma codicistica denunciata ed ha appunto ritenuto la responsabilità della società in relazione alla mancata
10 adozione di quelle cautele – prescritte da norma specifica ed in via generale dall'art. 2087
c.c. – che avrebbero ridotto il rischio, non essendo necessaria, ai fini di cui trattasi, per le ragioni sopra esposte, la prova che ove adottate siffatte cautele avrebbero evitato l'evento”
(Cass., Sez. Lav., 17 dicembre 2014, n. 26590).
Venendo all'esame delle richieste risarcitorie, i ricorrenti, vedova e figli del de cuius, hanno chiesto, in primo luogo, il risarcimento dei danni non patrimoniali iure hereditatis.
In ordine a questi ultimi, è stato richiesto il danno da lesione della salute, da quantificare tenendo conto non solo delle ripercussioni fisiche documentate dalle cartelle cliniche, ma anche dell'intensità della sofferenza provata sia a causa della malattia e delle sue conseguenze, sia a causa della percezione dell'approssimarsi della morte (c.d. “danno terminale”).
È consolidato ormai il principio secondo il quale il diritto al risarcimento dei danni subiti da persona che muore per effetto delle lesioni o della malattia, dopo un apprezzabile lasso di tempo, viene acquisito al patrimonio del danneggiato e, quindi, è suscettibile di trasmissione agli eredi.
Nel caso di specie, è stato provato che la malattia ha portato al decesso del Parte_4
e, pertanto, che è terminata non lasciando postumi, ma piuttosto portando all'esito fatale, come adeguatamente motivato dal CTU.
Si è dunque verificato un danno biologico per inabilità temporanea.
Conferma di tale impostazione si ricava nell'orientamento della giurisprudenza di legittimità espresso anche recentemente nella decisione secondo la quale “In tema di danno biologico, la cui liquidazione deve tenere conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente, quest'ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi. Ne consegue che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacché altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno” (Cass., Sez. III, sent. 19 dicembre 2014, n. 26897, condivisa sul punto, più recentemente, da Cass., Sez. III, ord. 12 marzo 2021, n. 7126).
11 Per quanto riguarda i periodi di inabilità temporanea e, soprattutto, alla gradazione di tale inabilità, deve essere condivisa la conclusione del CTU che ha riconosciuto il sussistere di un'inabilità temporanea biologica al 100% dal 19.1.2022 al 28.3.2022 per n. 68 giorni.
Si ritiene necessario, in applicazione dell'art. 3 Cost., come parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico a norma degli artt. 1226 e 2056 c.c., fare riferimento al criterio di liquidazione adottato dalle recenti tabelle di Milano diramate in data in data 4 giugno 2024 dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano che hanno previsto anche una figura di danno, denominata “terminale” basata su specifici parametri di liquidazione fondati su alcuni principi tra i quali l'unitarietà del danno liquidabile, la durata limitata della sopravvivenza, la coscienza da parte della vittima, la regola d'esperienza per cui detto danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva, la possibilità di personalizzazione(fino al 50%). In conformità alle più recenti tabelle di Milano, dunque, è possibile riconoscere per il danno terminale un pregiudizio fino ad € 35.247,00 non ulteriormente personalizzabile, per il danno sofferto nei primi tre giorni dalla lesione;
dal quarto giorno in poi la tabella liquidatoria prevede valori decrescenti fino ad un totale di giorni cento, aumentabile del
50% in via di personalizzazione qualora allegati e provati i fatti che la sostengono.
Pertanto, sulla scorta di tutto quanto sopra, il danno si può liquidare come segue: per i primi
3 giorni: € 35.247,00 e per gli ulteriori 65 giorni al 100% € 55.178,00.
In totale, in conclusione, il danno risarcibile iure hereditatis, nel caso di specie, è pari ad €
90.425,00 in valore attuale da ripartire tra i ricorrenti secondo la quota ereditaria di ciascuno.
In tale ambito non va detratto quanto i ricorrenti potrebbero ottenere dal Fondo per le vittime di amianto, non essendo stato incassato a tale titolo alcunché e non essendo, comunque, tale voce assimilabile a quella risarcitoria ai fini di una eventuale compensatio lucri cum damno. In tal senso si è espressa recentemente la Suprema Corte che ha chiarito che: “In tema di sicurezza sul lavoro, le prestazioni del Fondo vittime dell'amianto di cui all'art.1, comma 241 e seguenti, della l. n. 244 del 2007, ai sensi del comma 242, si cumulano alle prestazioni diverse dovute in favore dei lavoratori secondo disposizioni generali o speciali, quali la rendita diretta o in favore dei superstiti dovuta dall' o il CP_3
risarcimento del danno dovuto dal datore di lavoro;
ne consegue che l'istituzione di un
12 fondo dedicato non implica l'esclusione di alcuno degli altri diritti stabiliti dall'ordinamento per i soggetti destinatari della specifica misura di prevenzione e tutela contro l'esposizione all'amianto, né che possa opporsi alcuna compensazione o calcolo differenziale tra le prestazioni erogate dal predetto Fondo e il diritto al risarcimento del danno spettante alle stesse vittime”, esprimendo un principio valevole anche per i successivi Fondi previsti dal legislatore (cfr. Cass. Sez. Lav., 13 ottobre 2017, n. 24217).
Alla somma calcolata vanno, poi, aggiunti gli interessi al tasso legale, calcolati sulla somma devalutata dalla data dell'evento lesivo e via via rivalutata di anno in anno sino ad oggi.
I ricorrenti chiedono poi il risarcimento del danno parentale patito a causa del decesso del
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Deve ricordarsi come il pregiudizio da perdita o lesione del rapporto parentale rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. (Cass., Sez. III, 31 maggio 2005, nn.
8827-8828; Cass., Sez. III, 20 agosto 2015, n. 16992). La Suprema Corte ha da tempo chiarito che tale pregiudizio consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto (cfr. Cass. 8827/2005, già citata).
Trattasi di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, ristorabile non solo in caso di perdita, ma anche di mera lesione del rapporto parentale, derivante da lesioni invalidanti del prossimo congiunto tali da incidere di riflesso sui diversi interessi predetti (Cass., 31 maggio 2003, n. 8827; 20 agosto 2015, n. 16992; 28 settembre 2018, n. 23469).
Esso dà diritto al risarcimento, ex art. 2059 c.c., di tutte le conseguenze pregiudizievoli che ne derivano sia nella sfera morale del danneggiato – che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso –, sia sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sé”).
Invero, la risarcibilità di suddetta tipologia di danno presuppone, oltre alla prova di una lesione patita dal familiare della parte che agisce e la riconducibilità causale di suddetto
13 danno alla condotta illecita del convenuto in giudizio, la valutazione dell'effettiva sussistenza del danno da lesione parentale e la relativa prova.
Nel caso di specie, è emerso dall'istruttoria orale svolta tramite l'assunzione della teste escussa che: “Conosco i ricorrenti, siamo amici di vecchia data perché Testimone_2 mio marito da giovane abitava vicino a , l'amicizia fra le nostre famiglie Parte_4
dura da 60 anni. Fino a quando non si è ammalato ci siamo sempre visti Parte_4
per le feste e per i compleanni oltre a sentirci al telefono e vederci almeno due volte a settimana. Non so di problemi di ansia da parte di so che, oltre al dolore per la Pt_1
scomparsa di suo marito, ha avuto problemi di cuore per i quali è più volte stata in pronto soccorso. Durante la malattia è stata la famiglia ad assistere hanno avuto bisogno Pt_4
di pochissima assistenza esterna. In particolare posso dire che aveva la patente e Pt_1
quindi è stata lei molte volte ad accompagnare in ospedale, senza disturbare i figli. Pt_4
E' capitato che anche noi abbiamo contribuito a dare una mano qualche volta per visite in ospedale. I figli comunque erano sempre disponibili. Confermo che il figlio Parte_3
abita al piano di sopra, nello stesso stabile dei genitori. Non so con quale frequenza i figli si recassero presso l'abitazione del padre durante la sua malattia. I figli non dormivano a casa del papà, era autosufficiente. Confermo che per le feste tutta la famiglia, Pt_1
compresi figli, nuore e nipoti si riunivano, per Natale, il Ferragosto, i compleanni. Avevano un bellissimo giardino e facevamo le feste lì”.
Considerate tali risultanze probatorie che dimostrano la sussistenza di una sofferenza profonda per la lesione del prezioso legale affettivo e di vita, deve, a questo punto, procedersi alla liquidazione del danno.
Sul punto, ai fini della quantificazione dello stesso, si ritiene di poter adottare i nuovi parametri indicati nel sistema “a punti” per la liquidazione del danno parentale contenuti nelle recenti Tabelle Milanesi del 2024 in quanto corrispondenti all'insegnamento della
Corte di cassazione secondo il quale: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la
14 convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. n. 10579/2021).
In applicazione delle Tabelle suddette, dunque, sono attribuibili alla ricorrente Parte_1
in qualità di coniuge superstite 1 punto per età della vittima primaria, 1 punto per età
[...]
della vittima secondaria, 20 punti per la convivenza, 4 per la composizione del nucleo familiare, 3 punti per qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Ne scaturisce un totale di 29 punti che moltiplicati per il valore punto di € 11.549,20 consentono di quantificare il danno de quo in € 334.926,80.
In base a tali parametri, sono attribuibili al ricorrente figlio non Parte_3
convivente, in relazione al quale è emersa la sussistenza di frequentazioni in presenza, di condivisione delle festività e di assistenza nella fase della malattia e di rapporti quotidiani, 1 punto per età della vittima primaria, 2,5 punti per età della vittima secondaria, 18 punti per qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Ne scaturisce un totale di 21,5 punti che moltiplicati per il valore punto di € 11.549,20 consentono di quantificare il danno de quo in € 248.307,80.
In base a tali parametri, sono attribuibili al ricorrente figlio non convivente, Parte_2
in relazione al quale è emersa la sussistenza di frequentazioni in presenza, di condivisione delle festività e di assistenza nella fase della malattia e di rapporti quotidiani, 1 punto per età della vittima primaria, 2,5 punti per età della vittima secondaria, 18 punti per qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Ne scaturisce un totale di 21,5 punti che moltiplicati per il valore punto di € 11.549,20 consentono di quantificare il danno de quo in € 248.307,80.
Al riguardo, occorre precisare che non si verte in tal guisa in una ipotesi di condanna ultra petitum in virtù della clausola inserita nelle conclusioni del ricorso con cui si chiede la condanna anche alla somma maggiore risultante all'esito della CTU o riconosciuta in giudizio. Sul punto, infatti, la giurisprudenza ha precisato che “La formula "somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria" o altre analoghe espressioni, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di una
15 somma determinata, non costituisce una clausola meramente di stile quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, con la conseguenza che detta clausola è priva di rilevanza se, all'esito dell'istruttoria, compiuta anche tramite consulenza tecnica d'ufficio, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta. (In applicazione del suddetto principio, la
S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva condannato alla corresponsione della somma come quantificata, all'esito della consulenza tecnica, nella comparsa conclusionale dall'attrice, adeguando la propria pretesa risarcitoria alla stima del consulente tecnico)”
(Cassazione civile sez. III, 15/11/2024, n.29537).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, considerando il valore della controversia e che sono state svolte tutte le fasi del giudizio.
Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate: ne consegue che parte resistente deve essere, altresì, condannata a pagare € 366,00 così come da fattura, in favore dell'avv. Moro che li ha anticipati.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione e domanda:
- accertata la responsabilità della convenuta in ordine al decesso di Parte_4
, condanna la stessa a risarcire alle parti ricorrenti i conseguenti danni
[...]
patrimoniali e non patrimoniali iure hereditatis quantificati nella somma di €
90.425,00, oltre a interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo, da ripartire tra i ricorrenti secondo la quota ereditaria di ciascuno, nonché i danni non patrimoniali patiti iure proprio dai ricorrenti, quantificati nella somma di €
334.926,80 per di € 248.307,80 per , € Parte_1 Parte_2
248.307,80 per , oltre a interessi legali dalla data della Parte_3
sentenza al soddisfo;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 14.598,00, oltre rimb. forf. al 15% per
16 spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, CU se dovuto e pagato e spese di
CTP, liquidate in € 366,00, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidata con separato decreto.
Trieste, 8.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giannicola Paladino
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