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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/12/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Napoli Nord
I Sez. Volontaria Giurisdizione
N. R. G. 2371/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
NN IG Presidente
AG MO UD
ON TT UD rel ./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2371 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione il
28.10.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(CE) alla via De Gasperi n.3, C.F.: elettivamente C.F._1
domiciliato in Sant'Arpino (CE) alla via Pennacchio n.19 presso lo studio dell'avv. Alberto Aversano che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
pagi na 1 di 6 , nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_2
(NA) alla via Semonella n.54, C.F.: elettivamente C.F._2
domiciliata in Curti (CE) alla via Pietro Iulianiello n. 16 presso lo studio dell'avv. Davide Erbino De Vincentis che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI I difensori costituiti hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/6/2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio il 4/10/2008 in Sant'Arpino e che dalla loro unione
è nata una GL, il 20/11/2008, e riferendo che tra i Persona_1
coniugi è intervenuto accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita, hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con note scritte depositate il 22/10/2025 le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, dichiarando di rinunciare alla partecipazione dell'udienza di comparizione del
23/10/2025.
La UD delegata ha rimesso la causa al Collegio per la decisione con ordinanza del 28/10/2025 pagi na 2 di 6 Il PM ha apposto il visto, nulla opponendo.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Invero, sono decorsi oltre sei mesi dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione personale ex art. 6 l. 162/2014 raggiunto a seguito di negoziazione assistita (sottoscritto il 13/11/2023) trasmesso in data
14/11/2023 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Nord, che l'ha recepito con nulla osta del 22/11/2023 n. 443/2023 N.A.; inoltre, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Va tuttavia precisato che, benché venga richiesta dai ricorrenti la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve invece dichiararsi lo scioglimento del matrimonio intervenuto tra le parti atteso che dal certificato di matrimonio ris ulta che gli stessi abbiano contratto il matrimonio civile e non quello concordatario.
I coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni di cui al ricorso congiunto che qui si trascrivono:
A) I coniugi continueranno a vivere separati, con reciproco rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza nel territorio nazionale o dell'U.E.
B) I coniugi concordano per l'affido condiviso della GL minore
. Al fine di consentire alla stessa una serena quotidianità, in Per_1
considerazione di motivi legati alla frequenza scolastica e agli impegni extrascolastici della GL, i coniugi dichiarano di essere d'accordo che la GL minore stabilisca, come di fatto ha già stabilito da tempo, la propria residenza presso il padre in Sant'Arpino (CE) alla via De
pagi na 3 di 6 Gasperi, 3. Tale circostanza è attestata dal certificato di residenza della minore. Pertanto, entrambi eserciteranno la potestà genitoriale e condivideranno le decisioni di maggior importanza per la GL, predisponendo e attuando un programma condiviso per l'educazione, la formazione e la cura della GL nel rispetto delle sue esigenze e delle sue richieste, ripartendosi i compiti e le responsabilità nella gestione della GL, impegnandosi ciascuno a no n ostacolare i rapporti dell'altro con la GL. In considerazione del cambio di residenza della GL, che sarà stabilita presso il padre, il quale sosterrà tutte le spese ordinarie per il mantenimento della stessa, la sig. ra rinuncia Pt_2
alla somma di € 300,00, che, stabilita nell'accordo di separazione, il sig. era tenuto a versare mensilmente quale mantenimento della Pt_1
GL . I genitori provvederanno ciascuno nella misura del 50% Per_1
al pagamento delle spese straordinarie preventivamene concordate tra gli stessi e documentate come da protocollo del CNF adottato dal
Tribunale di Napoli Nord e che si intende richiamato.
C) Al fine di consentire il mantenimento del rapporto affettivo tra madre e GL, i coniugi concordano il seguente calendario di incontri:
a) previo accordo tra i genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici della GL, la madre potrà tenere con sé la GL il fine settimana, a settimane alterne e mai consecutive, dall'ora di uscita dalla scuola il sabato (e comunque durante i periodi delle vacanze estive o invernali non prima delle 10.00 del sabato) alle
21 della domenica. La madre si impegna a prelevare e a riaccompagnare la GL presso la residenza del padre ai giorni e agli orari concordati;
pagi na 4 di 6 b) con riferimento agli incontri infrasettimanali madre/GL, la madre, sempre tenendo presente le esigenze e gli impegni scolastici ed extra scolastici della GL, potrà trascorrere con la stessa il mercoledì pomeriggio dalle 16.30 alle 21, prelevando la e riaccompagnandola presso la residenza del padre. Quanto precede non osta alla possibilità per i genitori di stabilire di comune accordo altre modalità di incontro, dettate dalle rispettive esigenze lavorative e sempre nel rispetto delle esigenze e degli impegni della GL.
D) Con riferimento ai periodi di vacanza, ciascuno dei genitori, durante le vacanze natalizie e di Capodanno, trascorrerà con la GL, ad anni alterni, l'intera giornata del 24 e 25 dicembre mentre la madre quelle del 31 Dicembre e 1° Gennaio, e vicevers a;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il padre resterà con la GL o il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Con riferimento alle vacanze estive, la GL, previo accordo tra i genitori da perfezionarsi entro il 31 maggio di ogni anno e tenuto conto della volontà della minore, trascorrerà 15 giorni consecutivi con la madre. Resta salvo il diritto del padre di sentire la GL durante il periodo passato con la madre e, altresì, il diritto di conoscere il domicilio scelto dalla madre per le vacanze.
Durante i periodi di vacanza con un genitore, saranno sospesi i diritti di visita dell'altro genitore. in ogni caso, i genitori concordano nella possibilità di modulare il calendario degli incontri come sopra regolato tenendo primariamente conto delle esigenze e degli impegni della GL. in ogni caso, i genitori concordano nella possibilità di modulare il calendario degli incontri come sopra regolato tenendo primariamente conto delle esigenze e degli impegni della GL.
pagi na 5 di 6 E) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della GL minore, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da
[...]
nato a [...] il [...] e , nata a [...] Pt_1 Parte_2
il 30/8/1990 alle condizioni indicate in ricorso e in parte motiva, qui da intendersi ripetute e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Arpino la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile (Atto n.11, P.I, Anno 2008).
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 4/12/2025.
La UD relatrice La Presidente
ON TT NN IG
pagi na 6 di 6