Ordinanza collegiale 22 giugno 2023
Ordinanza collegiale 8 novembre 2023
Ordinanza collegiale 2 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 12 settembre 2024
Ordinanza collegiale 20 marzo 2025
Ordinanza collegiale 14 ottobre 2025
Accoglimento
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 17/12/2025, n. 10020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10020 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10020/2025REG.PROV.COLL.
N. 05128/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5128 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Aniello Mele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione Sesta, n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2025 il consigliere IA LA RI;
Viste le richieste di entrambe le parti di passaggio in decisione della causa senza discussione orale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente premette di essere stato arruolato presso il 123° Reggimento “Chieti” dal 12.12.2001; in data 15.5.2002, veniva congedato definitivamente per ragioni di salute. Pertanto presentava, in data 10.7.2002, istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie contratte (“ernia discale”), con relativa richiesta di corresponsione dell’equo indennizzo nonché della pensione privilegiata ordinaria.
Il Comitato di verifica per le cause di servizio, nell’adunanza n. 473/2008 del 4.9.2008, esprimeva parere negativo circa la dipendenza delle infermità contratte dal ricorrente da causa di servizio. Con decreto n. 798 del 10.11.2008, il Ministero della difesa respingeva la domanda di pensione privilegiata.
2. Avverso tali provvedimenti, il sig.-OMISSIS-proponeva:
- ricorso innanzi alla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, ai fini dell'accertamento del diritto al trattamento pensionistico privilegiato;
- ricorso innanzi al T.a.r. Campania, ai fini dell’accertamento del diritto all’equo indennizzo.
3. Il T.a.r. adito, con sentenza n.-OMISSIS-accoglieva il ricorso annullando il parere per un “palese travisamento dei fatti derivante probabilmente da un errore nel confezionamento materiale del parere” (che si era riferito ad una patologia diversa).
4. Successivamente, in data 19.12.2002, nell’adunanza n. 551/2012, il Comitato di verifica, nel rideterminarsi, esprimeva un nuovo parere negativo circa la sussistenza della dipendenza da causa di servizio per l’infermità “IA SC L5- L1” con la seguente nuova motivazione: “ l’infermità IA SC L5-L1 non può riconoscersi dipendente da causa di servizio, trattandosi di fuoriuscita del nucleo polposo del disco intervertebrale dall’anulus fibroso, dovuto ad un processo degenerativo primario dei legamenti e frequentemente alla loro congenita lassità. All’insorgenza di tale condizione patologica sono del tutto estranei gli allegati eventi del servizio prestato, nel cui contesto non sono dimostrati traumatismi dotati di efficienza lesiva sufficiente ad assurgere al ruolo di concausa efficiente e determinante ”.
5. Il ricorrente impugnava l’ulteriore diniego avanti al T.a.r. Campania che, con la sentenza oggetto di appello, ha respinto il ricorso, escludendo la ricorrenza di significativi episodi o specifiche circostanze di fatto, riferibili al servizio svolto, né eventuali fattori di stress aggiuntivi occorsi all’interessato idonei a spiegare efficacia concausale nell’insorgenza della patologia in discorso.
6. Appella l’interessato rappresentando, in punto di fatto, che nelle more del giudizio al T.a.r., la Corte dei Conti, nell'ambito del giudizio pensionistico R.G. n. 60735, disponeva consulenza tecnica, con invio degli atti all'Ufficio medico legale presso il Ministero della salute, il quale, sulla base di articolato e motivato parere, concludeva per la dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta dal ricorrente, ascrivendo la stessa alla settima ctg, tab. A (cfr. documento depositato in primo grado in data 08.09.2020).
6.1. Ciò posto, con il primo motivo di appello si lamenta l’omissione della necessaria indagine particolareggiata sulla ricerca del rapporto eziologico dell’infermità con l’attività svolta in concreto, con riferimento alla modalità di espletamento della stessa ed all’ambiente di lavoro.
Tale indagine, se fosse stata effettuata, avrebbe prodotto i risultati ai quali è pervenuta la consulenza di parte del 09.07.2013, allegata agli atti del giudizio di primo grado, secondo cui, tra l’altro:
< la patogenesi dell’ernia discale trova la sua causa preminente gli sforzi in flessione, che possono permettere l’espulsione del nucleo polposo, favorito da una costituzionalità che può aver determinato una sofferenza degenerativa dell’anello fibroso che contiene il nucleo polposo…..mentre anche a disco integro un violento sforzo può determinare l’ernia, l’inverso cioè di un ernia spontanea è di fatto meccanicamente impossibile…Nel caso in esame il paziente, prima del servizio militare, non presentava nessuna patologia specifica, peraltro non dissimulabile, in quanto la patologia da ernia discale comporta una contrattura muscolare ed un atteggiamento antalgico tipico……il paziente non presentava alcuna preesistenza clinica. Pertanto è da individuare nell’attività addestrativa, intesa e prolungata nel tempo, quel ruolo concausale, che tra l’altro il-OMISSIS-nella sua istanza di causa di servizio aveva espressamente indicato, segnalando il compito avuto di trasportare le pesanti brande di ferro dal cortile alle camerate, che si associò all’impegnativo addestramento formale >.
Alla luce delle puntuali argomentazioni medico legali del consulente di parte, e soprattutto alla luce delle conclusioni contenute nel parere dell'Ufficio medico legale presso il Ministero della sanità richiamato, emerge l’erroneità della sentenza e l’illegittimità del parere del Comitato di verifica.
6.2. Con il secondo motivo di appello si lamenta l’omessa pronuncia del primo giudice sulle doglianze formulate con il secondo motivo di ricorso, con cui si denunciava il difetto assoluto di motivazione ed istruttoria degli atti impugnati.
7. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio al fine di resistere all’appello, controdeducendo, quanto al primo motivo, che il giudizio espresso dal Comitato di verifica delle cause di servizio, essendo espressione di discrezionalità tecnica e pertanto fondato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnica, per i conosciuti limiti del sindacato giurisdizionale, non sarebbe sindacabile nel merito.
Peraltro, gli sforzi effettuati dal Sig.-OMISSIS-nel corso dell’addestramento e del servizio militare prestato non sarebbero riconducibili ad eventi di natura particolare: il trasporto di brande ed esercizi addestrativi non costituirebbero, secondo l’amministrazione, eventi di tale rilevanza da potere smentire la valutazione tecnico discrezionale compiuta dal Comitato, considerando anche il ridotto periodo di addestramento. Non si individuano, dunque, nel caso di specie, significativi episodi o circostanze riferibili al servizio svolto che esulano dalla ordinarietà, idonei a dimostrare l’esistenza del nesso eziologico con l’insorgenza della patologia.
7.2. In ordine al secondo motivo, il Ministero rileva come il nesso eziologico tra una patologia ed il servizio prestato non possa derivare da una normale attività di servizio prolungata nel tempo, dovendo necessariamente essere riconducibile ad un episodio eccezionale ovvero ad un servizio particolarmente disagiato, che nel caso specifico non si sarebbero mai verificati.
8. Con memoria l’appellante ribadisce che, prima del servizio militare, come emerge dalle valutazioni mediche in sede di visita di idoneità alla leva, non presentava alcuna patologia legata alla colonna vertebrale, anzi, risultava perfettamente idoneo all’espletamento del servizio militare.
Invero, sia alla visita selettiva (dove fu giudicato di 1^ categoria per l’apparato osteoarticolare, quindi privo di patologia) che alle visite di incorporamento, nulla era stato mai segnalato.
Pertanto il Comitato di verifica, senza svolgere la necessaria approfondita istruttoria sulle condizioni di particolare stress fisico a cui il militare era stato sottoposto durante il periodo della leva, sarebbe incorso in eclatante errore di valutazione medico legale.
Nel caso di specie, la concausa è da ricondurre sia all’intensa attività addestrativa, che all’assolvimento di specifici compiti assegnati al ricorrente, quali il trasporto delle brande, con conseguente movimentazione di forti carichi e assunzione di posture incongrue.
9. Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata disposta verificazione volta ad accertare la sussistenza o meno di un nesso di interdipendenza tra la patologia lamentata dall’appellante ed il servizio prestato, verificazione affidata al direttore p.t. del Dipartimento di ortopedia dell'Azienda ospedaliera universitaria -OMISSIS- di Napoli.
10. Con ordinanza n.-OMISSIS- è stata disposta la sostituzione del verificatore precedentemente nominato, a seguito di rinuncia da parte dello stesso, affidando il mandato alla Direzione regionale Campania dell’I.N.A.I.L.
11. Con ordinanza n.-OMISSIS- stante l’inerzia del secondo organismo, è stata disposta la sostituzione del verificatore, nominandosi il direttore del Centro traumatologico ortopedico Napoli dell'Azienda ospedaliera specialistica dei Colli- Monaldi- Cotugno- CTO. / U.O.C. ortopedia e traumatologia.
12. Con ordinanza n-OMISSIS- è stata disposta la sostituzione del verificatore, nominando il Direttore del reparto di ortopedia e traumatologia dell'Ospedale policlinico Federico II di Napoli, con facoltà di delega.
13. In data 24.10.2024 è stata depositata la relazione di verificazione (espletata dal direttore dell’UOC di ortopedia e traumatologia dell’Azienda ospedaliera universitaria “Federico II” di Napoli, Prof.-OMISSIS-).
14. Con ordinanza collegiale istruttoria n.-OMISSIS- è stato assegnato al verificatore l’ulteriore termine di giorni 30 per il deposito della relazione definitiva, contenente anche i necessari chiarimenti sulle eccezioni e deduzioni delle parti contenute negli scritti depositati in giudizio; quanto alla richiesta di compensi, il verificatore è stato invitato a depositare l’istanza di liquidazione (asseritamente “ inviata ….. via PEC tramite apposito modulo in data 5/11/24 ”, ma non rinvenuta nel fascicolo di causa) nel fascicolo d’ufficio.
15. Con ordinanza collegiale n.-OMISSIS- è stato reiterato l’ordine istruttorio.
16. In adempimento dell’incombente, il verificatore ha quindi depositato la relazione definitiva.
17. L’appellante ha depositato una memoria, contestando le conclusioni del verificatore e chiedendo la rinnovazione dell’incombente istruttorio, mediante la nomina di altro soggetto.
18. All’udienza del 9 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
19. Il Collegio ritiene l’appello fondato, anche alla stregua degli accertamenti svolti dall’Organo incaricato della verificazione in questo giudizio e di quelli espletati nel parallelo giudizio avanti la Corte dei Conti.
20. Secondo quanto ricostruito dal Verificatore, il Sig. -OMISSIS- nato a [...] il [...], veniva arruolato in data 12.12.2001 presso il 12° Reggimento “Chieti” ed in data 17.01.2002 veniva trasferito presso la Compagnia di Supporto di Anzio. Due settimane dopo, in data 31/01/2002, il Sig.-OMISSIS-veniva sottoposto a visita specialistica presso il Centro Celio di Roma, in relazione all’insorgenza di sintomatologia dolorosa al rachide lombare. In tale occasione, sulla base della sintomatologia riferita di “lombalgia insorta da 15 giorni”, dell’esame obiettivo e del referto di esami radiografici privati eseguiti il 28.01.02, veniva formulata diagnosi di “ lombalgia acuta in soggetto con schisi di S1 ” e venivano prescritti 5 giorni di convalescenza. Successivamente, il ricorrente veniva ricoverato presso l'Ospedale Militare di Caserta in data 07.02.02 e 18.03.2002, con diagnosi di “ ernia discale LS-S1 con segni RMN di compressione radicolare da rivedere per esame elettromiografico ”. In relazione al predetto quadro morboso, la Regione Militare Sud, in data 13.05.2002. riformava il ricorrente che, in data 15.05.2002, veniva definitivamente congedato.
21. L’appellante sostanzialmente attribuisce la concausa della patologia che lo ha colpito, al servizio militare svolto: ed in particolare, sia all’intensa attività addestrativa, sia all’assolvimento di specifici compiti assegnatigli, quali il trasporto di pesanti brande, con conseguente movimentazione di forti carichi e assunzione di posture incongrue.
21.1. Che egli abbia trasportato tali (obiettivamente eccessivi) carichi non viene smentito dall’amministrazione, il che (anche in applicazione della regola sulla non contestazione dei fatti, sancita dall'art. 64 del codice del processo amministrativo, in assenza di contestazione specifica della ricostruzione dei fatti, posta a base del ricorso) consente di superare l’eccezione della stessa fondata sulla giurisprudenza (invero pacifica) secondo la quale circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa.
Nel caso del ricorrente, si deve ricordare che la stessa giurisprudenza ha chiarito come, in materia di causa di servizio, nella nozione di concausa efficiente e determinante delle condizioni di servizio possono farsi rientrare soltanto i fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata (per tutte Consiglio di Stato, sez. II, 23/03/2022 n.2096 e giur. ivi cit.).
22. Come esposto in premessa, nell’ambito del giudizio pensionistico la Corte dei Conti aveva successivamente disposto una propria consulenza tecnica, con invio degli atti all'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della salute. Tale Ufficio, in data 24/03/2017, procedeva a valutare clinicamente il ricorrente e ad esaminare la documentazione di rilievo, riferendo che all’esame obiettivo si era riscontrata, tra l’altro, come l’esaminando presentasse difficoltà alla elevazione della gamba sinistra in decubito supino ed inabilità alla marcia sui talloni e sulle punte. Veniva, quindi, formulata la diagnosi di “ Riferita attendibile, lombosciatalgia sn in soggetto con piccola ernia discale L5-Sl sn evidenziata con RMN ”. Si concludeva che l'affezione in diagnosi dovesse esser riferita, nel suo determinismo e sotto il profilo della concausa, al servizio prestato ed in particolare all'attività ginnico addestrativa ad esso connessa, che aveva comportato brusche imposizioni di carico sullo scheletro assile; ciò in soggetto costituzionalmente predisposto.
23. Richiamati i principi affermati da questa Sezione (decisioni 8 marzo 2024, n. 2279, 2 ottobre 2024, n.7918 e numerose altre) in tema di riconoscimento della dipendenza di una infermità da causa di servizio (< un’indagine sulle cause della patologia può essere disposta dal giudice amministrativo – anche in appello, in virtù dell’effetto devolutivo – con l’ammissione di una verificazione….., in quanto la controversia rientra nell’ambito della giurisdizione esclusiva in materia di rapporto di lavoro del personale in regime di diritto pubblico, ai sensi del combinato disposto dell’art. 133, co. 1, lett. i), cod. proc. amm. e degli artt. 3, co. 1, e 63, co. 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, trovando la richiesta del privato titolo immediato e diretto in tale rapporto >), il Collegio rileva, anzitutto, come, in punto di fatto, la ricostruzione che emerge dalla relazione depositata nel giudizio pensionistico sia del tutto sovrapponibile a quella che emerge dalla relazione di verificazione espletata in questo giudizio; l’Organismo incaricato, infatti, riferisce che < La sollecitazione fisica riportata dal ricorrente è consistita nel trasporto di pesanti brande, spesso con assunzione di posture scorrette, unitamente alla normale attività addestrativa militare. Per quanto risulta impossibile, soprattutto dopo tanti anni, quantificare con esattezza l’entità dei carichi cui fu sottoposto il rachide lombare del soggetto, la riferita sollecitazione fisica si era tradotta nell’immediata comparsa di dolore lombare. Infatti, il Sig.-OMISSIS-aveva iniziato la sua attività militare in data 17.01.2002 e 14 giorni dopo, in occasione della visita specialistica effettuata il 31/01/02 presso il Centro Celio di Roma, riferiva lombalgia insorta da 15 giorni e cioè proprio all’inizio della propria attività addestrativa e degli sforzi legati al trasporto delle brande. In nessuna delle visite mediche effettuate prima dell’inizio del servizio militare il sig.-OMISSIS-aveva manifestato alcuna pregressa sintomatologia al rachide lombare, tanto che in occasione della vista selettiva fu giudicato idoneo di prima categoria per l'apparato osteoarticolare. A causa della sintomatologia dolorosa al rachide lombare, il sig.-OMISSIS-veniva sottoposto ad un primo esame di risonanza magnetica su cui fu diagnosticata l’ernia del disco L5-S1. Diversi studi epidemiologici hanno mostrato una relazione tra la patologia del disco lombare e i fattori fisici del luogo di lavoro, come il sollevamento o il trasporto di carichi, la flessione in avanti e le vibrazioni sull’intero corpo, tanto che in alcuni In alcuni paesi europei si è deciso di includere le patologie del disco intervertebrale lombare nell'elenco delle malattie professionali >.
Risulta quindi acclarata la circostanza che la patologia sia insorta pochi giorni dopo l’inizio dell’ attività addestrativa e degli sforzi legati al trasporto delle brande , e che anteriormente il giovane non avesse manifestato alcuna condizione patologica, secondo quanto riscontrato dalla stessa amministrazione nel corso delle visite mediche effettuate prima dell’inizio del servizio militare; così come risulta affermata dal Verificatore la relazione tra la patologia del disco lombare e i fattori fisici del luogo di lavoro, come il sollevamento o il trasporto di carichi, la flessione in avanti e le vibrazioni sull’intero corpo .
24. Posti tali presupposti, il Verificatore suppone che la condizione anatomo-patologica fosse < già preesistente e gli sforzi cui è stato sottoposto il rachide lombare del Sig.-OMISSIS-hanno probabilmente determinato una slatentizzazione della sintomatologia clinica connessa all’ernia discale >.
25. Il Collegio ritiene convincenti gli accertamenti fattuali declinati nella relazione del Verificatore, non condividendone però le conclusioni di carattere giuridico, che spettano al collegio giudicante, sulla base delle richiamate premesse.
Infatti, mentre il Verificatore ritiene che non sia possibile riconoscere la causa di servizio in quanto, presumibilmente, vi era in capo al militare una condizione predisponente, comunque emersa a causa della pesante movimentazione di carichi, al contrario la giurisprudenza ritiene sussistenti i presupposti per il riconoscimento della dipendenza di un'infermità da causa di servizio in presenza dell’avvenuto accertamento, sotto il profilo anche solo concausale, del nesso di causalità con il servizio prestato (tra le tante, Consiglio di Stato, sezione II, 22 luglio 2022, n. 6456), esattamente come nel caso in questione, laddove risulta incontestata la durezza delle particolari condizioni di addestramento.
Tanto dalla consulenza tecnica espletata nel giudizio pensionistico quanto dagli accertamenti svolti in questo giudizio emerge come l’attività lavorativa sia stata concausa efficiente e determinante della patologia lamentata.
La predisposizione costituzionale di un soggetto ad una determinata patologia non può, di per sé, condurre ad escludere che specifici fattori nocivi, connessi al servizio svolto, possano costituire cause efficienti e determinanti ( id est : preponderanti) delle infermità; il nesso di causalità o di concausalità con il servizio militare di leva prestato può ravvisarsi quando questo, per le specifiche modalità di effettuazione o per le specifiche evenienze occorse durante la prestazione militare, abbia svolto un ruolo determinante nell'insorgenza o nel più precoce sviluppo delle infermità medesime, in ipotesi di patologia preesistente, oltretutto, nel caso in questione, in assenza di rilievi diagnostici all’atto dell’incorporazione.
A differenza dell’ipotesi in cui i fatti di servizio assumono, al più, il ruolo di mera "occasione", ossia di antecedente contingente, idoneo a rivelare una condizione patologica preesistente, nel caso in questione è ravvisabile il profilo della concausa nel determinismo/slatentizzazione della patologia, in quanto gli specifici episodi di servizio particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d'istituto, risultano idonei ad incidere in maniera determinante sul manifestarsi delle infermità evidenziate, quantomeno sul piano concausale.
Qualora durante lo svolgimento del servizio militare siano risultati assegnati compiti di tal genere in danno dell'arruolato, in sede di valutazione della sussistenza o meno del nesso di causalità gli organi tecnici dell'amministrazione devono verificare quale concreta incidenza abbiano potuto avere tali condotte sulla insorgenza o sulla slatentizzazione della malattia.
Essendosi nel presente giudizio raggiunta la necessaria prova, gli atti impugnati in primo grado devono ritenersi illegittimi e vanno pertanto annullati.
26. Per le ragioni che precedono, l'appello va accolto.
27. Valutata la particolare complessità delle circostanze fattuali, sussistono i presupposti di legge per compensare tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
28. Le spese di verificazione devono invece essere poste a carico dell’amministrazione, stante il deficit istruttorio e motivazionale negli atti impugnati.
Le stesse verranno liquidate con separato decreto, subordinatamente all’adempimento, da parte del Verificatore, a quanto prescritto con l’ordinanza n. 2284/2025 del 20 marzo 2025 (onere di depositare l’istanza di liquidazione originaria nel fascicolo d’ufficio).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in accoglimento dello stesso e in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso introduttivo e, per l’effetto, annulla gli atti ivi impugnati.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AB MI, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
IA LA RI, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA LA RI | AB MI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.