Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 866
CASS
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416 c.p.

    Il motivo è inammissibile perché pretende una rielaborazione del merito, non consentita in Cassazione. Inoltre, è generico, ripetitivo dell'appello e manifestamente infondato, poiché non si confronta con le specifiche comunicazioni e messaggistica telefonica, né con gli esiti delle perquisizioni, elementi su cui la Corte ha fondato la responsabilità.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 63 c.p.

    Il motivo è manifestamente infondato, basato sul presupposto errato che le condanne subite fossero eterogenee e non collegabili all'odierna imputazione, ignorando il certificato penale che riporta condanne per stupefacenti commesse sia prima che dopo il reato associativo, giustificando la recidiva infraquinquennale.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione per insufficienza probatoria

    Il ricorso è generico, manifestamente infondato e non consentito. La doglianza incentrata sul mancato reperimento di impronte papillari non si confronta con le motivazioni della sentenza di appello e di primo grado, che indicano le ragioni della responsabilità (presenza di impronte e modus operandi). L'argomento difensivo si risolve in un'ipotesi alternativa non giustificata o spiegabile con l'uso di cautele (guanti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 866
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 866
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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