TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/11/2025, n. 4652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4652 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8572 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa per Parte_1
mandato in atti dall'Avv. Caramazza Angela;
– ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per CP_1
mandato in atti dall'Avv. Lombardo Serena;
– resistente –
E
Avv. Alice Argento n.q. di curatore speciale dei minori , nato a Persona_1
Palermo il 7/10/2011 e , nata a [...] il [...], giusto Persona_2
provvedimento di nomina del 23.12.2024;
E CON L'INTERVENTO
1 del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (cessazione effetti civili).
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3/11/2025, celebrata con modalità cartolare ex art. 127 ter
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve rilevarsi che ha chiesto la pronuncia della sentenza CP_1
di separazione non definitiva sullo status.
2. La domanda di separazione personale dei coniugi merita senz'altro ac- coglimento, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in parti- colare l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni di entrambe le parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivo- no ormai stabilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggetti- vamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essen- ziale del rapporto di coniugio.
3. Non sussistono, tuttavia, i presupposti per definire interamente la pre- sente controversia, essendo necessario procedere alla trattazione delle altre domande formulate dalle parti.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale e rimettere le parti di- nanzi al Giudice Delegato per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio.
4. Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giu- diziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
- 2 -
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale non definitivamente pronunziando, visto l'art. 279, cpv. n.4
c.p.c. così provvede:
1. pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Palermo l'1/08/1982 e , nato a [...] il [...], i quali CP_1
hanno contratto matrimonio in Palermo il 24/04/2003, trascritto al n. 20, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2003;
2. dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice Delegato per la prosecuzione all'udienza già indicata nell'ordinanza emessa il 14/11/2025;
3. riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribu- zione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I sezione civile del
Tribunale, il 18/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Giudice Relatore.
- 3 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8572 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa per Parte_1
mandato in atti dall'Avv. Caramazza Angela;
– ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per CP_1
mandato in atti dall'Avv. Lombardo Serena;
– resistente –
E
Avv. Alice Argento n.q. di curatore speciale dei minori , nato a Persona_1
Palermo il 7/10/2011 e , nata a [...] il [...], giusto Persona_2
provvedimento di nomina del 23.12.2024;
E CON L'INTERVENTO
1 del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (cessazione effetti civili).
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3/11/2025, celebrata con modalità cartolare ex art. 127 ter
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve rilevarsi che ha chiesto la pronuncia della sentenza CP_1
di separazione non definitiva sullo status.
2. La domanda di separazione personale dei coniugi merita senz'altro ac- coglimento, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in parti- colare l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni di entrambe le parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivo- no ormai stabilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggetti- vamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essen- ziale del rapporto di coniugio.
3. Non sussistono, tuttavia, i presupposti per definire interamente la pre- sente controversia, essendo necessario procedere alla trattazione delle altre domande formulate dalle parti.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale e rimettere le parti di- nanzi al Giudice Delegato per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio.
4. Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giu- diziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
- 2 -
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale non definitivamente pronunziando, visto l'art. 279, cpv. n.4
c.p.c. così provvede:
1. pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Palermo l'1/08/1982 e , nato a [...] il [...], i quali CP_1
hanno contratto matrimonio in Palermo il 24/04/2003, trascritto al n. 20, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2003;
2. dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice Delegato per la prosecuzione all'udienza già indicata nell'ordinanza emessa il 14/11/2025;
3. riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribu- zione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I sezione civile del
Tribunale, il 18/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Giudice Relatore.
- 3 -