CASS
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 41141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41141 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - RC MA LM CC - 18/11/2025 R.G.N. 26093/2025 CE SB SENTENZA sul ricorso proposto da: LC ST, nato a [...] il giorno 21/11/1997 rappresentato ed assistito dall’avv. Fausto Vecchio - di fiducia avverso la sentenza in data 20/02/2025 della Corte di Appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non e stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Antonio Costantini, ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 20 febbraio 2025 la Corte di Appello di Salerno, in parziale accoglimento dell’atto di appello proposto dal Procuratore generale presso la medesima Corte, in riforma della sentenza emessa in data 2 luglio 2024, all’esito di giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno che aveva assolto l’imputato da entrambi i reati allo stesso in contestazione con la formula “per non avere commesso il fatto”, ha affermato la penale responsabilità di ST LC in relazione ai reati di cui agli artt. 615-ter e 640-ter cod. pen., con esclusione di tutte le circostanze aggravanti contestate e, riconosciuta la continuazione tra i reati, operata la riduzione per il rito, lo ha condannato a pena ritenuta di giustizia, riconoscendogli i benefici della sospensione condizionale e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale. In sintesi, si contesta all’imputato di avere concorso con altri soggetti allo stato non identificati, nell’avere fraudolentemente carpito le credenziali di accesso ed essersi abusivamente introdotto sulla piattaforma online della Banca IntesaSanPaolo nell’area riservata alla cliente PA AN disponendo un bonifico bancario dell’importo di euro 12.283,00 dal conto corrente della cliente alla carta PostePay Evolution intestata allo stesso LC. Il fatto risale al 25 marzo 2021 con querela del 27 marzo 2021).
2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo:
2.1. Vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all’affermazione della responsabilità dell’imputato con riguardo al reato di cui all’art. 615-ter cod. pen. Osserva la difesa del ricorrente che la Corte territoriale si sarebbe limitata a non Penale Sent. Sez. 2 Num. 41141 Anno 2025 Presidente: RG OV Relatore: LM RC MA Data Udienza: 18/11/2025 ritenere corretto quanto affermato dal G.u.p. nella sentenza assolutoria omettendo però di motivare sui collegamenti tra le risultanze processuali e la riconducibilità della condotta all’imputato. Dopo avere ricostruito le risultanze di fatto e gli accertamenti eseguiti nella fase delle indagini, ha rilevato la difesa del ricorrente che non è provato che la persona che convinse telefonicamente la AN a disinstallare la propria applicazione di accesso al sito della banca e ad installarne una nuova possa identificarsi nel LC, anche perché nessuna delle utenze telefoniche che ebbero a contattare la persona offesa è riconducibile all’imputato. Il fatto che l’imputato sia stato il beneficiario del bonifico lo rende concorrente nel reato di cui all’art. 640-ter cod. pen. ma non anche della fattispecie di cui all’art. 615-ter cod. pen.
2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento alla contestazione in fatto dell’aggravante di cui all’art 640-ter, comma 2, e degli artt. 517 e 522 cod. proc. pen. Si duole la difesa del ricorrente che la Corte di appello, dopo avere affermato di avere escluso la sussistenza di tutte le circostanze aggravanti contestate dal Pubblico Ministero ha effettuato il calcolo del trattamento sanzionatorio considerando detta circostanza aggravante che, ad avviso della stessa Corte, sarebbe stata comunque contestata in fatto, in tal modo violando il principio secondo il quale le circostanze aggravanti possono essere contestata solo dall’organo della Pubblica Accusa.
2.3. Vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Evidenzia la difesa del ricorrente che nessuna motivazione è stata prodotta al riguardo dalla Corte territoriale e che non si è tenuto conto del fatto che l’imputato è incensurato ed i fatti in contestazione allo stesso risultano commessi quando il LC aveva solo 21 anni ed è stato convinto da soggetti terzi a farsi accreditare il denaro mediante promessa di un’utilità ed approfittando delle sue precarie condizioni economiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso non è fondato. Deve essere innanzitutto evidenziato che la Corte di appello, nel ribaltare la sentenza assolutoria di primo grado, ha debitamente spiegato, con una motivazione “rafforzata”, come imposto dai principi di diritto in materia, le ragioni per le quali ha ritenuto che il G.u.p. era caduto in errore trascurando un fatto di assoluta rilevanza consistente nella circostanza ritenuta provata con certezza, attesa l’identificazione degli operatori addetti agli uffici, che il LC, la mattina del 26 marzo 2021 (giorno successivo a quello dell’operazione fraudolenta in contestazione) si è presentato presso otto differenti uffici postali per prelevare in contanti il denaro che era stato accreditato sulla propria carta PostePay. Al riguardo deve essere aggiunto che neppure la difesa contesta la configurabilità a carico dell’imputato del delitto di cui all’art. 640-ter cod. pen. con la conseguenza che l’affermazione della penale responsabilità dello stesso in relazione a tale reato deve ritenersi già divenuta irrevocabile.
2. Quanto, poi, alla responsabilità dell’imputato anche in relazione al reato di cui all’art. 615-ter cod. pen. la Corte di appello (v. pag. 5 della sentenza impugnata) risulta avere poi fatto corretto uso della cd. “prova logica”. Al riguardo, pur non essendo emersi elementi – come correttamente affermato nella sentenza di primo grado e nel ricorso in esame – per ricondurre direttamente all’imputato i contatti telefonici con i quali i coniugi Pontalti-AN furono indotti ad effettuare le operazioni di disinstallazione e nuova installazione dell’applicazione che consentiva 2 l’accesso l’informatico online all’istituto di credito così consentendo di carpire le credenziali di accesso al sistema, la Corte territoriale ha però evidenziato il fatto che è emerso quantomeno un concorso (all’evidenza morale – ndr.) del LC (con ignoti) nell’intera vicenda delittuosa avendo l’imputato dato la sua preventiva disponibilità sia ad attivare la carta PostePay sulla quale è stata accreditata la somma sottratta alle persone offese, sia ad andare il giorno dopo l’accredito a riscuotere il denaro in contanti presso gli uffici postali. In sostanza, nel caso in esame, l’accesso abusivo al sistema informatico di cui all’art. 615-ter cod. pen. non ha costituito un elemento eccezionale ed indipendente rispetto all’azione di frode informatica, quanto piuttosto è stato lo strumento specificamente utilizzato per il perfezionamento della fattispecie delittuosa di cui all’art. 640-ter cod. pen., con la conseguenza che i due reati in contestazione sono risultati inscindibilmente connessi e, per l’effetto, nel momentoin cui il LC è stato ritenuto concorrente nella azione truffaldina, per logica è stato ritenuto concorrente (come detto quantomeno a livello morale) anche nell’azione delittuosa che ha costituito lo strumento per poterla commettere. Del resto, è principio consolidato quello secondo il quale «In tema di valutazione delle prove, la prova logica, raggiunta all'esito di un corretto procedimento valutativo degli indizi connotato da una valutazione sia unitaria che globale dei dati raccolti, tale da superare l'ambiguità di ciascun elemento informativo considerato nella sua individualità, non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica» (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271228 – 01).
3. Manifestamente infondato è invece il secondo motivo di ricorso. Risulta in modo incontestato e dalla semplice lettura del capo di imputazione che l’azione delittuosa ha comportato un trasferimento di denaro dal conto corrente delle persone offese alla carta PostePay dell’imputato il che consente di ritenere contestata in fatto la circostanza aggravante di cui al comma 2 dell’art. 640-ter cod. pen. Al riguardo questa Corte di legittimità ha chiarito che «In tema di circostanze aggravanti, è ammissibile la c.d. contestazione in fatto quando vengano valorizzati comportamenti individuati nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o ad oggetti determinati nelle loro caratteristiche, idonei a riportare nell'imputazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l'adeguato esercizio del diritto di difesa» (Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019, Saracino, Rv. 279335 – 01) con la conseguenza che risulta che la Corte di appello, nel caso in esame, ha fatto corretta applicazione di tale principio.
4. Il terzo motivo di ricorso riguardante il mancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche è anche esso manifestamente infondato. Sebbene la Corte di appello, allorquando ha affrontato la questione del trattamento sanzionatorio, nulla ha detto con riferimento alle circostanze attenuanti generiche, deve però anche essere evidenziato che la difesa dell’imputato non ha provato di avere invocato il riconoscimento delle circostanze attenuanti de quibus tanto è vero che il processo di appello si è svolto con mero rito cartolare e che – come si evince espressamente a pag. 4 della sentenza impugnata - la difesa in sede di appello non ha presentato proprie conclusioni scritte. Ne consegue che non può essere rilevato in questa sede il dedotto vizio di motivazione atteso che, come questa Corte di legittimità ha già avuto modo di stabilire, «La concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituiscono l'esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito, il quale non è tenuto in particolare a motivare il diniego ove, in sede di conclusioni, non sia stata formulata specifica istanza con l'indicazione delle 3 ragioni atte a giustificarne il riconoscimento» (Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Boateng, Rv. 276044 – 01; Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, Di Luca, Rv. 270694 – 01; Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014, Mammola, Rv. 258696 - 01).
5. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 18/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RC MA LM OV RG 4
preso atto che non e stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Antonio Costantini, ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 20 febbraio 2025 la Corte di Appello di Salerno, in parziale accoglimento dell’atto di appello proposto dal Procuratore generale presso la medesima Corte, in riforma della sentenza emessa in data 2 luglio 2024, all’esito di giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno che aveva assolto l’imputato da entrambi i reati allo stesso in contestazione con la formula “per non avere commesso il fatto”, ha affermato la penale responsabilità di ST LC in relazione ai reati di cui agli artt. 615-ter e 640-ter cod. pen., con esclusione di tutte le circostanze aggravanti contestate e, riconosciuta la continuazione tra i reati, operata la riduzione per il rito, lo ha condannato a pena ritenuta di giustizia, riconoscendogli i benefici della sospensione condizionale e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale. In sintesi, si contesta all’imputato di avere concorso con altri soggetti allo stato non identificati, nell’avere fraudolentemente carpito le credenziali di accesso ed essersi abusivamente introdotto sulla piattaforma online della Banca IntesaSanPaolo nell’area riservata alla cliente PA AN disponendo un bonifico bancario dell’importo di euro 12.283,00 dal conto corrente della cliente alla carta PostePay Evolution intestata allo stesso LC. Il fatto risale al 25 marzo 2021 con querela del 27 marzo 2021).
2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo:
2.1. Vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all’affermazione della responsabilità dell’imputato con riguardo al reato di cui all’art. 615-ter cod. pen. Osserva la difesa del ricorrente che la Corte territoriale si sarebbe limitata a non Penale Sent. Sez. 2 Num. 41141 Anno 2025 Presidente: RG OV Relatore: LM RC MA Data Udienza: 18/11/2025 ritenere corretto quanto affermato dal G.u.p. nella sentenza assolutoria omettendo però di motivare sui collegamenti tra le risultanze processuali e la riconducibilità della condotta all’imputato. Dopo avere ricostruito le risultanze di fatto e gli accertamenti eseguiti nella fase delle indagini, ha rilevato la difesa del ricorrente che non è provato che la persona che convinse telefonicamente la AN a disinstallare la propria applicazione di accesso al sito della banca e ad installarne una nuova possa identificarsi nel LC, anche perché nessuna delle utenze telefoniche che ebbero a contattare la persona offesa è riconducibile all’imputato. Il fatto che l’imputato sia stato il beneficiario del bonifico lo rende concorrente nel reato di cui all’art. 640-ter cod. pen. ma non anche della fattispecie di cui all’art. 615-ter cod. pen.
2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento alla contestazione in fatto dell’aggravante di cui all’art 640-ter, comma 2, e degli artt. 517 e 522 cod. proc. pen. Si duole la difesa del ricorrente che la Corte di appello, dopo avere affermato di avere escluso la sussistenza di tutte le circostanze aggravanti contestate dal Pubblico Ministero ha effettuato il calcolo del trattamento sanzionatorio considerando detta circostanza aggravante che, ad avviso della stessa Corte, sarebbe stata comunque contestata in fatto, in tal modo violando il principio secondo il quale le circostanze aggravanti possono essere contestata solo dall’organo della Pubblica Accusa.
2.3. Vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Evidenzia la difesa del ricorrente che nessuna motivazione è stata prodotta al riguardo dalla Corte territoriale e che non si è tenuto conto del fatto che l’imputato è incensurato ed i fatti in contestazione allo stesso risultano commessi quando il LC aveva solo 21 anni ed è stato convinto da soggetti terzi a farsi accreditare il denaro mediante promessa di un’utilità ed approfittando delle sue precarie condizioni economiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso non è fondato. Deve essere innanzitutto evidenziato che la Corte di appello, nel ribaltare la sentenza assolutoria di primo grado, ha debitamente spiegato, con una motivazione “rafforzata”, come imposto dai principi di diritto in materia, le ragioni per le quali ha ritenuto che il G.u.p. era caduto in errore trascurando un fatto di assoluta rilevanza consistente nella circostanza ritenuta provata con certezza, attesa l’identificazione degli operatori addetti agli uffici, che il LC, la mattina del 26 marzo 2021 (giorno successivo a quello dell’operazione fraudolenta in contestazione) si è presentato presso otto differenti uffici postali per prelevare in contanti il denaro che era stato accreditato sulla propria carta PostePay. Al riguardo deve essere aggiunto che neppure la difesa contesta la configurabilità a carico dell’imputato del delitto di cui all’art. 640-ter cod. pen. con la conseguenza che l’affermazione della penale responsabilità dello stesso in relazione a tale reato deve ritenersi già divenuta irrevocabile.
2. Quanto, poi, alla responsabilità dell’imputato anche in relazione al reato di cui all’art. 615-ter cod. pen. la Corte di appello (v. pag. 5 della sentenza impugnata) risulta avere poi fatto corretto uso della cd. “prova logica”. Al riguardo, pur non essendo emersi elementi – come correttamente affermato nella sentenza di primo grado e nel ricorso in esame – per ricondurre direttamente all’imputato i contatti telefonici con i quali i coniugi Pontalti-AN furono indotti ad effettuare le operazioni di disinstallazione e nuova installazione dell’applicazione che consentiva 2 l’accesso l’informatico online all’istituto di credito così consentendo di carpire le credenziali di accesso al sistema, la Corte territoriale ha però evidenziato il fatto che è emerso quantomeno un concorso (all’evidenza morale – ndr.) del LC (con ignoti) nell’intera vicenda delittuosa avendo l’imputato dato la sua preventiva disponibilità sia ad attivare la carta PostePay sulla quale è stata accreditata la somma sottratta alle persone offese, sia ad andare il giorno dopo l’accredito a riscuotere il denaro in contanti presso gli uffici postali. In sostanza, nel caso in esame, l’accesso abusivo al sistema informatico di cui all’art. 615-ter cod. pen. non ha costituito un elemento eccezionale ed indipendente rispetto all’azione di frode informatica, quanto piuttosto è stato lo strumento specificamente utilizzato per il perfezionamento della fattispecie delittuosa di cui all’art. 640-ter cod. pen., con la conseguenza che i due reati in contestazione sono risultati inscindibilmente connessi e, per l’effetto, nel momentoin cui il LC è stato ritenuto concorrente nella azione truffaldina, per logica è stato ritenuto concorrente (come detto quantomeno a livello morale) anche nell’azione delittuosa che ha costituito lo strumento per poterla commettere. Del resto, è principio consolidato quello secondo il quale «In tema di valutazione delle prove, la prova logica, raggiunta all'esito di un corretto procedimento valutativo degli indizi connotato da una valutazione sia unitaria che globale dei dati raccolti, tale da superare l'ambiguità di ciascun elemento informativo considerato nella sua individualità, non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica» (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271228 – 01).
3. Manifestamente infondato è invece il secondo motivo di ricorso. Risulta in modo incontestato e dalla semplice lettura del capo di imputazione che l’azione delittuosa ha comportato un trasferimento di denaro dal conto corrente delle persone offese alla carta PostePay dell’imputato il che consente di ritenere contestata in fatto la circostanza aggravante di cui al comma 2 dell’art. 640-ter cod. pen. Al riguardo questa Corte di legittimità ha chiarito che «In tema di circostanze aggravanti, è ammissibile la c.d. contestazione in fatto quando vengano valorizzati comportamenti individuati nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o ad oggetti determinati nelle loro caratteristiche, idonei a riportare nell'imputazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l'adeguato esercizio del diritto di difesa» (Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019, Saracino, Rv. 279335 – 01) con la conseguenza che risulta che la Corte di appello, nel caso in esame, ha fatto corretta applicazione di tale principio.
4. Il terzo motivo di ricorso riguardante il mancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche è anche esso manifestamente infondato. Sebbene la Corte di appello, allorquando ha affrontato la questione del trattamento sanzionatorio, nulla ha detto con riferimento alle circostanze attenuanti generiche, deve però anche essere evidenziato che la difesa dell’imputato non ha provato di avere invocato il riconoscimento delle circostanze attenuanti de quibus tanto è vero che il processo di appello si è svolto con mero rito cartolare e che – come si evince espressamente a pag. 4 della sentenza impugnata - la difesa in sede di appello non ha presentato proprie conclusioni scritte. Ne consegue che non può essere rilevato in questa sede il dedotto vizio di motivazione atteso che, come questa Corte di legittimità ha già avuto modo di stabilire, «La concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituiscono l'esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito, il quale non è tenuto in particolare a motivare il diniego ove, in sede di conclusioni, non sia stata formulata specifica istanza con l'indicazione delle 3 ragioni atte a giustificarne il riconoscimento» (Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Boateng, Rv. 276044 – 01; Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, Di Luca, Rv. 270694 – 01; Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014, Mammola, Rv. 258696 - 01).
5. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 18/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RC MA LM OV RG 4