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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 5509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5509 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7220 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
14/11/2024, vertente
TRA
(c.f. Parte_1
, difeso dall'Avv. CANCRINI ARTURO (c.f. , P.IVA_1 C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA
E
(c.f. ), domiciliato in VIA MONTE CP_2 P.IVA_3
SANTO 25 ROMA, presso lo studio dell'Avv. CESARO LUIGI (c.f.
), che lo rappresenta e difende;
C.F._2
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 922/2019 emessa dal Tribunale di
Frosinone in data 08/11/2019.
Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti di costituzione
FATTO E DIRITTO
A fronte delle reciproche domande di risoluzione per inadempimento del contratto di appalto (rifacimento del palazzo dello sport nel comune di il Tribunale di CP_2
r.g. n. 1 Frosinone, sulla scorta di una consulenza tecnica d'ufficio, ha ravvisato la certa prevalenza dell'inadempimento (degli inadempimenti) dell'impresa e quindi, in parziale accoglimento della domanda principale del ha così disposto: CP_2
“1. In accoglimento della relativa domanda, come proposta dal CP_3
ACCERTA e DICHIARA la legittimità della risoluzione del contratto di
[...] appalto pubblico stipulato in data 7 settembre 2011 tra il la Controparte_3 [...] per grave inadempimento dell'appaltatore e per il grave ritardo Parte_1 nell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 136 d.lgs. 163/2006 (cd. Codice dei
Contratti Pubblici);
2. In accoglimento della relativa domanda, come proposta dal CP_3
ACCERTA E DICHIARA il diritto del all'escussione
[...] Controparte_3 della cauzione di cui alla garanzia fideiussoria n. 024927/D del 01.09.2011, sino alla concorrenza dell'importo massimo garantito, pari ad € 140.145,00 e nei termini di cui al capo seguente;
3. per l'effetto, in parziale accoglimento delle ulteriori domande da parte del Con CONDANNA, per le causali di cui in motivazione, la Controparte_3
e la , nelle Parte_1 Controparte_1 rispettive qualità, in solido, a pagare, al la somma di € Controparte_3
107.871,20, oltre interessi di mora al tasso legale ex art. 1284, comma 1, cod. civ. con decorrenza dal 10 giugno 2014, sino al soddisfo;
Con
4. CONDANNA la a reintegrare la Parte_1 [...]
, della somma che quest'ultima dovesse pagare al Controparte_1
n virtù della condanna di cui al capo precedente, sub 3; Controparte_3
5 RIGETTA tutte le domande della Parte_1
6. CONDANNA la e la Parte_1 Controparte_1
, in solido, alla rifusione delle spese di lite, in favore del
[...] liquidandole in complessivi € 17.459,00 (di cui per: Fase di Controparte_3 studio della controversia € 2.430,00; Fase introduttiva del giudizio € 1.550,00; Fase istruttoria € 5.400,00; Fase decisionale € 4.050,00; nonchè € 4.029,00, quale aumento ex art. 4 comma 2 DM 55/14), oltre ad € 3.000,00 per esborsi, ed oltre accessori di legge (spese generali al 15%, c.p.a. ed IVA come per legge);
7. COMPENSA integralmente le spese di lite tra la la Parte_1
;
8. PONE definitivamente a carico delle Controparte_1 suddette convenute, per intero, in eguale misura, le spese di CTU, come già ritualmente r.g. n. 2 liquidate con separato decreto.”.
Ha proposto appello N. Parte_1
664/2019.
è rimasta contumace. Controparte_1
Il ha resistito al gravame del quale ha predicato CP_3 CP_3
l'inammissibilità oltre che l'infondatezza.
L'appello è stato trattenuto in decisione con ordinanza del 9.12.2024, concessi i termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
L'appello è rivolto, in particolare, contro questa parte della motivazione della sentenza impugnata:
“Le domande della convenuta difatti vanno integralmente rigettate, atteso che, come noto, ove risulti fondata e meriti accoglimento la domanda di risoluzione del contratto, proposta da una delle parti, nei confronti dell'altra parte (nella specie
l'appaltatrice), l'effetto restitutorio che consegue alla risoluzione del contratto, non potendo procedersi alla restituzione in natura all'impresa appaltatrice della prestazione eseguita, importa solo la determinazione del corrispettivo dalla stessa dovuto in base a quanto originariamente pattuito ed ai lavori in concreto eseguiti (Cass. 738/2007;
Cass. 12162/2007, etc.). Senonchè, l'Impresa ricorrente non ha formulato una domanda riconvenzionale restitutoria per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto. L'Impresa ha inteso solo formulare in via riconvenzionale una domanda di pagamento e di risarcimento danni. E, se è vero che il giudice non è vincolato alla qualificazione prospettata dalla parte, tuttavia ciò è possibile purché la qualificazione da lui adottata non si risolva nella sostituzione dell'azione espressamente proposta con altra, fondata cioè su fatti diversi o su diversa causa petendi (Cass. n. 1461 del 2000). Invero, l'interpretazione non può spingersi tanto fino a configurare una domanda radicalmente difforme, nel petitum o nella causa petendi, da quanto espressamente allegato e dedotto dalle parti (Cass. n. 8519 del
2006; Cass. n. 15802 del 2005; Cass. n. ,i l 10922 del 2005). Pertanto, nessuna domanda di pagamento dei lavori in favore dell'Impresa, sorretta da una causa petendi di adempimento, può conseguire dalla risoluzione del contratto come sopra pronunciata, perché a causa della risoluzione il contratto non sussiste più e la domanda formulata dalla controparte non può essere sovvertita;
se non frustrando il principio della domanda e quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (artt. 99 e 112
r.g. n. 3 c.p.c.). Costante è l'orientamento della Suprema Corte, nel senso che l'effetto restitutorio scaturente dalla pronuncia di risoluzione, pur verificandosi sul piano sostanziale, di diritto, è soggetto, sotto il profilo processuale, all'onere della domanda di parte e non può, pertanto, essere adottato d'ufficio dal Giudice (Cass n. 20257 del
2005). La risoluzione del contratto, dunque, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 cod. civ., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa (Cass. n. 2439 del 2006; Cass. n. 2075 del 2013): si veda, in motivazione, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27994 del 31/10/2018. Gli effetti restitutori si distinguono difatti dagli effetti sanzionatori (il risarcimento dei danni), che conseguono esclusivamente a favore della parte adempiente, nella specie il Nella specie, CP_3
è, difatti, innegabile che tutte le “riserve” di cui sopra -su cui l'Impresa basa le proprie domande- esulino del tutto da qualsivoglia istanza di tal fatta (non contemplando una domanda riconvenzionale restitutoria per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto).”
L'appellante sostiene di aver giustificato la domanda (riconvenzionale) svolta in prime cure anche sulla base dell'art. 2041 c.c., circostanza che smentirebbe l'impostazione avvalorata in sentenza alle pagg. 26 e 27 qui richiamate.
Con ulteriore motivo è dedotto che erroneamente il primo giudice aveva posto l'alternativa tra le contrapposte domande di risoluzione, in particolare trascurando che la domanda dell'odierna appellante andava intesa anche quale accertamento del non giustificato recesso dell'ente pubblico ex art. 134 d.lgs. 163/06 in luogo della dichiarata risoluzione per un inadempimento non grave dell'impresa.
Il ha obiettato, anche nella memoria conclusionale, “ … che, Controparte_3 secondo univoca giurisprudenza, “Attenendo ad una pretesa di natura economica di matrice contrattuale, la riserva presuppone dunque l'esistenza di un contratto valido di cui si chiede l'esecuzione, mentre, ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, quale è appunto la risoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall'inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in relazione all'istituto delle riserve (cfr. Cass. 22036 del 2014; n.
19531 del 2014; n. 388 del 2006; n. 1217 del 2000; n. 1728 del 1982), ma seguono i
r.g. n. 4 principi generali di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c.” (Cass. civ. sez. I, 3 novembre 2016,
n. 22275). Nella specie, essendo stata accertata la risoluzione per inadempimento dell'appaltatore, era precluso l'esperimento della domanda di adempimento o di danno per l'inadempimento della stazione appaltante e, dunque, l'accertamento del credito oggetto delle riserve, poiché queste attengono ad una pretesa economica di matrice contrattuale. Ne deriva che la decisione impugnata è corretta nella conclusione di non dare ingresso all'esame delle riserve apposte dell'appaltatore, per la ragione che il contratto era, ormai, stato dichiarato risolto in suo danno (v. Cass. civ., n. 22036/2014 e n. 388/2006) e la domanda avanzata nella specie aveva, invece, ad oggetto somme di matrice contrattuale.”.
Osserva la Corte, previo esame dell'atto di costituzione in prime cure di
[...]
(presente nel fascicolo di primo grado solo in forma cartacea) che la Parte_1 domanda ex art. 2041 c.c. era relegata, nel contesto di un atto di oltre 80 pagine, in poche righe alla pag. 81 e risultava formulata in questi esatti termini: “ 10. In via gradatamente subordinata e residuale, sulla sussistenza del credito dell'Impresa a titolo di danno extracontrattuale e/o di indebito arricchimento.
In ogni caso l'Appaltatore ha diritto ad ottenere il pagamento delle prestazioni eseguite e dei maggiori oneri e danni subiti quanto meno a titolo risarcitorio ex art.
2043, trattandosi di richieste correlate a fatti illeciti della Committente ovvero, ancora,
a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c..
Invero, nella fattispecie sussistono tutti i presupposti previsti dalla citata disposizione, giacché l'esecuzione dell'appalto ha determinato notevoli maggiori oneri per l'Appaltatore, con conseguente depauperamento dello stesso, a fronte del quale vi è il vantaggio della Committente che si è avvalsa della maggiormente onerosa attività dell'Appaltatore. Sussiste, pertanto, uno squilibrio patrimoniale, a cui deve, in ultima analisi, porsi rimedio secondo quanto stabilito dal citato art. 2041 c.c..”
Come può notarsi l'arricchimento allegato dalla parte in primo grado risulta collegato ai “notevoli maggiori oneri” ed alla “maggiormente onerosa attività dell'appaltatore”.
Non era, cioè, invocato l'arricchimento in relazione al valore dell'opera così come eseguita (se non con riferimento all'art. 2043 c.c.), bensì era connesso ai maggiori oneri, richiamati attraverso il sistema delle riserve, tecnica che del resto è replicata anche nell'atto di appello.
Ricordato, allora, il consolidato principio in base al quale l'appaltatore che ha r.g. n. 5 eseguito varianti in corso d'opera non previste dal contratto non ha diritto, per ovvie necessità di protezione del pubblico interesse, ad alcun compenso o indennizzo di sorta, neppure a titolo di indebito arricchimento dell'ente committente (ex ultimis, Cass. civ., sez. I , 05/02/2024 , n. 3222) può segnalarsi che l'aver ancorato la domanda ex art. 2041
c.c., sia pur posta in via residuale, ai maggiori oneri delle prestazioni oggetto dell'appalto - anziché al valore dell'opus realizzato - la rende già astrattamente priva di fondamento per carenza di allegazioni pertinenti, come condivisibilmente affermato dal primo giudice (pagg. 26-27 della sentenza appellata).
E' stato ribadito, infatti, che “In tema di appalto di opere pubbliche, la riserva, attenendo a una pretesa economica di matrice contrattuale, presuppone l'esistenza di un contratto valido di cui si chiede l'esecuzione, mentre, ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, come nel caso della risoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall'inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in relazione all'istituto delle riserve, ma seguono i principi di cui agli articoli 1453 e 1458 del Cc”. (Cass. civ., sez. I ,
03/07/2024 , n. 18264; ID., sez. I , 06/02/2024 , n. 3403).
Neppure può essere assecondata l'aspirazione dell'appellante di scrutinare la condotta dell'amministrazione committente secondo lo schema dell'art. 2043 c.c. dato che in tema di appalti pubblici, l'amministrazione risponde a titolo contrattuale dell'inadempimento ai propri obblighi (Cass. civ., sez. I , 17/01/2017 , n. 973).
D'altro canto, in relazione al motivo di appello col quale si addita l'ipotetico errore giuridico del tribunale che a fronte delle rispettive domande risolutorie ha accolto quella della committente, va ribadito il principio secondo cui “In tema di inadempimenti contrattuali reciproci, la loro valutazione comparativa non può essere effettuata in base a un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa alla parte che si sia resa inadempiente per prima, ma deve essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, confrontando le condotte in base alla loro incidenza sul sinallagma contrattuale.” (Cass. civ., sez. II , 26/05/2025 , n. 14030)
Inoltre è stato puntualizzato che “In presenza di reciproche domande di risoluzione, fondate da ciascuna parte su determinati inadempimenti dell'altra, il giudice che accerta l'inesistenza dei singoli, specifici addebiti, non potendo pronunziare la risoluzione per colpa di taluna di esse, deve dare
r.g. n. 6 atto dell'impossibilità di esecuzione del contratto per effetto della scelta di entrambi i contraenti e decidere di conseguenza quanto agli effetti risolutori di cui all' articolo
1458 del codice civile . Il giudice deve in tale ipotesi far comunque luogo a declaratoria di risoluzione del contratto, in quanto le contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, attese le contrastanti premesse, sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale.”.
(Cass. civ., sez. II , 06/02/2025 , n. 3003).
Il tribunale ha diffusamente argomentato (pagg. 18-24 della sentenza impugnata, qui richiamate e condivise) le ragioni per le quali ha assegnato carattere prevalente agli inadempimenti dell'impresa e di conseguenza avvalorato la domanda del CP_3 affermando la correttezza della risoluzione secondo lo schema dell'art. 136 del
[...]
d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), applicabile ratione temporis
a quell'appalto.
Del resto “In materia di contratti di appalto, l'onere della prova dell'effettiva esecuzione dei lavori pattuiti ricade sull'appaltatore, il quale deve dimostrare con chiarezza quali opere sono state svolte conformemente agli accordi contrattuali fino all'eventuale interruzione. La risoluzione del contratto per inadempimento può essere dichiarata solo qualora l'inadempimento sia di non scarsa rilevanza, tenendo conto sia del profilo soggettivo legato all'interesse della parte non inadempiente, sia del profilo oggettivo relativo alla qualità e alla quantità delle opere eseguite. In assenza di una prova puntuale dei lavori eseguiti e dei relativi vizi, non è possibile accogliere la domanda di risoluzione contrattuale né quella di risarcimento per inadempimento.
Inoltre, è essenziale che l'appaltatore produca documentazione dettagliata e precisa, quale computi metrici e contabilità dei lavori, idonea a distinguere le opere da lui eseguite da quelle eventualmente completate da altri. (così Cass. civ., sez. II ,
24/05/2024 , n. 14577).
L'appello è conseguentemente respinto e le spese di lite sono liquidate come nel dispositivo.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
r.g. n. 7
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) respinge l'appello;
b) condanna l'appellante al rimborso, in favore del delle spese Controparte_3 di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 14.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1
664/2019 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 30/09/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 8