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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 09/01/2026, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 315/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 48/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2176 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11855/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. si oppone all'avviso di accertamento esecutivo IUC TASI n. 2178 con il quale Roma Capitale, per l'anno 2019, chiede il pagamento di € 5.675,05 in relazione agli immobili in Indirizzo_1
con specifico riguardo alle unità immobiliari sub 4, 7, 11, 14, 15 e 17 dei piani dal primo al quinto nonché del piano terra e del garage di cui al fabbricato distinto al foglio dati catastali.
La società ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa tributaria sostenendo che, nell'anno in questione, l'immobile era in stato di inagibilità a causa di lavori abusivi posti in opera da parte della società Società_1 cessionaria della locataria Società_2 srl.
La ricorrente sostiene che l'inagibilità veniva accertata in sede giudiziaria per il rilascio dell'immobile a seguito della risoluzione del contratto di affitto e che i conseguenti lavori di manutenzione straordinaria, recupero e risanamento erano regolarmente comunicati al Comune con DIA.
La società conclude chiedendo in via principale la riduzione dell'imponibile da sottoporre a tassazione determinandolo sulla sola base del valore dell'area o, in subordine, la riduzione dell'imposta del 50% come previsto per gli immobili inagibili ed inutilizzabili e come tali noti al Comune.
Roma Capitale si costituisce in giudizio e replica alle eccezioni di parte resistente sostenendo che la previsione di una riduzione dell'imposta del 50% è condizionata alla dimostrazione della effettiva inutilizzabilità dell'immobile non essendo sufficiente la sola inagibilità e comunque con specifica dichiarazione da presentare al Comune.
Con memorie di replica la società ricorrente insiste nei motivi di ricorso sottolineando come non sia necessaria la dichiarazione allorquando il Comune sia comunque portato a conoscenza della inagibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni della società ricorrente non appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Infatti, aderendo all'indirizzo giurisprudenziale consolidatosi in materia (per ultimo Cass. 27017/2025) la
Corte rileva come il dato oggettivo dell'esistenza fisica del fabbricato e la sua iscrizione o iscrivibilità catastale costituisca il presupposto impositivo sufficiente, evidenziando come elementi giuridici o amministrativi, quali l'agibilità o la regolarità urbanistica, siano rilevanti esclusivamente sul piano edilizio e non in relazione all'obbligazione tributaria.
Nel caso di specie l'assoggettabilità dei beni al tributo, in assenza di agibilità, fatta valere dalla società ricorrente come elemento idoneo ad escludere l'imposizione, sostenendo al contempo che i fabbricati dovessero essere considerati aree edificabili, imponibili in misura inferiore, non incide sul presupposto impositivo in quanto la disciplina fiscale opera secondo criteri propri e autonomi rispetto alla disciplina urbanistica, e fondati su dati oggettivi, verificabili e stabili.
Quanto alla riduzione del cinquanta per cento dell'IMU in ipotesi di inagibilità e inabitabilità dell'immobile, richiesta in via subordinata dalla società ricorrente, la Corte osserva che tale riduzione richiede la sussistenza di condizioni oggettive accertate tramite perizia dell'ufficio tecnico comunale, previa dichiarazione della parte istante, posto che il predetto stato di inagibilità non può essere recepito automaticamente ma deve essere documentato e sottoposto alla verifica da parte dell'Ente impositore.
Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Spese compensate in ragione della particolarità della materia contrassegnata da indirizzi giurisprudenziali di merito contrastanti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 26.11.2025
IL Giudice monocratico
ER CE
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 48/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2176 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11855/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. si oppone all'avviso di accertamento esecutivo IUC TASI n. 2178 con il quale Roma Capitale, per l'anno 2019, chiede il pagamento di € 5.675,05 in relazione agli immobili in Indirizzo_1
con specifico riguardo alle unità immobiliari sub 4, 7, 11, 14, 15 e 17 dei piani dal primo al quinto nonché del piano terra e del garage di cui al fabbricato distinto al foglio dati catastali.
La società ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa tributaria sostenendo che, nell'anno in questione, l'immobile era in stato di inagibilità a causa di lavori abusivi posti in opera da parte della società Società_1 cessionaria della locataria Società_2 srl.
La ricorrente sostiene che l'inagibilità veniva accertata in sede giudiziaria per il rilascio dell'immobile a seguito della risoluzione del contratto di affitto e che i conseguenti lavori di manutenzione straordinaria, recupero e risanamento erano regolarmente comunicati al Comune con DIA.
La società conclude chiedendo in via principale la riduzione dell'imponibile da sottoporre a tassazione determinandolo sulla sola base del valore dell'area o, in subordine, la riduzione dell'imposta del 50% come previsto per gli immobili inagibili ed inutilizzabili e come tali noti al Comune.
Roma Capitale si costituisce in giudizio e replica alle eccezioni di parte resistente sostenendo che la previsione di una riduzione dell'imposta del 50% è condizionata alla dimostrazione della effettiva inutilizzabilità dell'immobile non essendo sufficiente la sola inagibilità e comunque con specifica dichiarazione da presentare al Comune.
Con memorie di replica la società ricorrente insiste nei motivi di ricorso sottolineando come non sia necessaria la dichiarazione allorquando il Comune sia comunque portato a conoscenza della inagibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni della società ricorrente non appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Infatti, aderendo all'indirizzo giurisprudenziale consolidatosi in materia (per ultimo Cass. 27017/2025) la
Corte rileva come il dato oggettivo dell'esistenza fisica del fabbricato e la sua iscrizione o iscrivibilità catastale costituisca il presupposto impositivo sufficiente, evidenziando come elementi giuridici o amministrativi, quali l'agibilità o la regolarità urbanistica, siano rilevanti esclusivamente sul piano edilizio e non in relazione all'obbligazione tributaria.
Nel caso di specie l'assoggettabilità dei beni al tributo, in assenza di agibilità, fatta valere dalla società ricorrente come elemento idoneo ad escludere l'imposizione, sostenendo al contempo che i fabbricati dovessero essere considerati aree edificabili, imponibili in misura inferiore, non incide sul presupposto impositivo in quanto la disciplina fiscale opera secondo criteri propri e autonomi rispetto alla disciplina urbanistica, e fondati su dati oggettivi, verificabili e stabili.
Quanto alla riduzione del cinquanta per cento dell'IMU in ipotesi di inagibilità e inabitabilità dell'immobile, richiesta in via subordinata dalla società ricorrente, la Corte osserva che tale riduzione richiede la sussistenza di condizioni oggettive accertate tramite perizia dell'ufficio tecnico comunale, previa dichiarazione della parte istante, posto che il predetto stato di inagibilità non può essere recepito automaticamente ma deve essere documentato e sottoposto alla verifica da parte dell'Ente impositore.
Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Spese compensate in ragione della particolarità della materia contrassegnata da indirizzi giurisprudenziali di merito contrastanti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 26.11.2025
IL Giudice monocratico
ER CE