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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/10/2025, n. 3274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3274 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2926 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. STOCCHETTI TEODOLINDA, presso la quale elettivamente domicilia RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ROTONDO MARIA ANTONELLA, presso la quale elettivamente domicilia RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere. INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 01/04/25
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art 269 e seguenti c.c., ritualmente notificato, parte ricorrente esponeva che dalla relazione con il resistente era nata in [...], in data [...], la piccola Per_1
e che il resistente non aveva mai riconosciuto la bambina. Chiedeva, pertanto, di accertare che
[...] il resistente era il padre biologico della piccola porre a carico del resistente l'obbligo di Per_1 contribuire al mantenimento della minore con la somma mensile di € 500,00; condannare il resistente al versamento di un importo determinato equitativamente a titolo di risarcimento del danno;
vittoria di spese e competenze di lite. Si costituiva in giudizio il sig. il quale contestava in toto la domanda introduttiva e ne CP_1 chiedeva il rigetto. Nel corso del procedimento parte resistente procedeva al riconoscimento della piccola Per_1
All'udienza del 01/04/25 le parti dichiaravano di voler conciliare la vertenza giudiziaria nel rispetto della proposta formulata dal giudice all'udienza del 29.01.2025, secondo le seguenti condizioni - trascritte dal verbale predisposto dagli avv.ti-:
1. Affidare la minore in via esclusiva alla madre sig.ra . La minore avrà residenza Per_1 Parte_1 abituale presso la casa sita in San Gregorio Matese, alla via Redentore;
2. Il sig. verserà l' assegno mensile di mantenimento di € 250,00 in favore della Controparte_2 piccola dalla nascita fino alla domanda giudiziaria (Maggio 2024) Tot. € 3.250,00; Per_1
3. Il sig. verserà un assegno di mantenimento mensile pari ad € 300,00 in favore Controparte_2 della piccola a partire dal mese successivo alla notifica della domanda giudiziaria (Giugno Per_1
2024) sino ad oggi. Tot. € 3.000,00; 4. A partire dal mese di aprile 2025, il versamento dell'assegno di mantenimento in favore della minore
di € 300,00 sarà effettuato a mezzo accredito diretto sul conto della sig.ra Per_1 Parte_1 direttamente da parte del Datore di lavoro del sig. , sino a che la minore diventi Controparte_2 autonoma economicamente;
5. Il sig. provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie, a titolo Controparte_2 esemplificativo e non esaustivo: mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della minore, previo accordo e documentate;
6. La sig.ra percepirà integralmente l'assegno unico;
Parte_1
7. Il sig. verserà a titolo di risarcimento del danno alla sig.ra la somma di € CP_1 Parte_1
7.000,00 per il danno subito in proprio dalla sig.ra;
8. la somma totale di 13250,00, oltre spese legali sarà corrisposta dal sig. per la metà oltre le CP_1 spese legali all'esito dell'udienza e la restante parte entro il 31 luglio 2025;
9. il diritto di visita sarà esercitato nel seguente modo sino al compimento del quarto anno di età della minore :
- il sig preleverà la minore due volte a settimana nei giorni di giovedì Controparte_2 pomeriggio e Sabato o Domenica pomeriggio, recandosi in San Gregorio Matese ove la minore risiede per trascorrere del tempo con lei, anche in presenza di eventuali familiari.
-Nei giorni festivi la minore potrà trascorrere del tempo con il padre alternando le festività;
-Durante il periodo estivo la minore potrà trascorrere 7 giorni anche non consecutivi con il padre, da concordare fra le parti;
-Dopo il compimento del quarto anno di età resterà confermato il diritto di visita settimanale e si aggiungerà la possibilità del pernotto a settimane alterne durante il fine settimana e sette giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare fra le parti entro la fine del mese di maggio. Il resto rimarrà invariato. 10. le spese legali saranno a carico del come da notula nel rispetto del DM pari ad € 3376.00 CP_1 oltre oneri fiscali come per legge e liquidate all'emissione della fattura direttamente all' avv Stocchetti. assistito dall'Avv. STOCCHETTI TEODOLINDA;
Parte_1
11. L'avv.to Stocchetti riserva l'azione di risarcimento in favore della minore;
12. La sig.ra comunica che potrà essere contattata al seguente numero 3405982993; il sig. Parte_1
comunica il seguente recapito: 3207464630. CP_1
Sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione. Ciò posto, va dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda diretta ad accertare la paternità, essendo venuto meno l'interesse della sig.ra a siffatta pronuncia, in Parte_1 quanto il sig. ha provveduto al riconoscimento in via autonoma, come emerge dall'estratto CP_1 di nascita della minore depositato in data 24.01.2025. Va recepito l'accordo delle parti relativo alle statuizioni accessorie, in quanto non contrario all'ordine pubblico e conforme agli interessi della minore. Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese di lite
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di accertamento giudiziale della paternità;
2. adotta le statuizioni accessorie in conformità dell'accordo delle parti;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, nella camera di consiglio del 16/04/2025 La Presidente Dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2926 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. STOCCHETTI TEODOLINDA, presso la quale elettivamente domicilia RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ROTONDO MARIA ANTONELLA, presso la quale elettivamente domicilia RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere. INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 01/04/25
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art 269 e seguenti c.c., ritualmente notificato, parte ricorrente esponeva che dalla relazione con il resistente era nata in [...], in data [...], la piccola Per_1
e che il resistente non aveva mai riconosciuto la bambina. Chiedeva, pertanto, di accertare che
[...] il resistente era il padre biologico della piccola porre a carico del resistente l'obbligo di Per_1 contribuire al mantenimento della minore con la somma mensile di € 500,00; condannare il resistente al versamento di un importo determinato equitativamente a titolo di risarcimento del danno;
vittoria di spese e competenze di lite. Si costituiva in giudizio il sig. il quale contestava in toto la domanda introduttiva e ne CP_1 chiedeva il rigetto. Nel corso del procedimento parte resistente procedeva al riconoscimento della piccola Per_1
All'udienza del 01/04/25 le parti dichiaravano di voler conciliare la vertenza giudiziaria nel rispetto della proposta formulata dal giudice all'udienza del 29.01.2025, secondo le seguenti condizioni - trascritte dal verbale predisposto dagli avv.ti-:
1. Affidare la minore in via esclusiva alla madre sig.ra . La minore avrà residenza Per_1 Parte_1 abituale presso la casa sita in San Gregorio Matese, alla via Redentore;
2. Il sig. verserà l' assegno mensile di mantenimento di € 250,00 in favore della Controparte_2 piccola dalla nascita fino alla domanda giudiziaria (Maggio 2024) Tot. € 3.250,00; Per_1
3. Il sig. verserà un assegno di mantenimento mensile pari ad € 300,00 in favore Controparte_2 della piccola a partire dal mese successivo alla notifica della domanda giudiziaria (Giugno Per_1
2024) sino ad oggi. Tot. € 3.000,00; 4. A partire dal mese di aprile 2025, il versamento dell'assegno di mantenimento in favore della minore
di € 300,00 sarà effettuato a mezzo accredito diretto sul conto della sig.ra Per_1 Parte_1 direttamente da parte del Datore di lavoro del sig. , sino a che la minore diventi Controparte_2 autonoma economicamente;
5. Il sig. provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie, a titolo Controparte_2 esemplificativo e non esaustivo: mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della minore, previo accordo e documentate;
6. La sig.ra percepirà integralmente l'assegno unico;
Parte_1
7. Il sig. verserà a titolo di risarcimento del danno alla sig.ra la somma di € CP_1 Parte_1
7.000,00 per il danno subito in proprio dalla sig.ra;
8. la somma totale di 13250,00, oltre spese legali sarà corrisposta dal sig. per la metà oltre le CP_1 spese legali all'esito dell'udienza e la restante parte entro il 31 luglio 2025;
9. il diritto di visita sarà esercitato nel seguente modo sino al compimento del quarto anno di età della minore :
- il sig preleverà la minore due volte a settimana nei giorni di giovedì Controparte_2 pomeriggio e Sabato o Domenica pomeriggio, recandosi in San Gregorio Matese ove la minore risiede per trascorrere del tempo con lei, anche in presenza di eventuali familiari.
-Nei giorni festivi la minore potrà trascorrere del tempo con il padre alternando le festività;
-Durante il periodo estivo la minore potrà trascorrere 7 giorni anche non consecutivi con il padre, da concordare fra le parti;
-Dopo il compimento del quarto anno di età resterà confermato il diritto di visita settimanale e si aggiungerà la possibilità del pernotto a settimane alterne durante il fine settimana e sette giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare fra le parti entro la fine del mese di maggio. Il resto rimarrà invariato. 10. le spese legali saranno a carico del come da notula nel rispetto del DM pari ad € 3376.00 CP_1 oltre oneri fiscali come per legge e liquidate all'emissione della fattura direttamente all' avv Stocchetti. assistito dall'Avv. STOCCHETTI TEODOLINDA;
Parte_1
11. L'avv.to Stocchetti riserva l'azione di risarcimento in favore della minore;
12. La sig.ra comunica che potrà essere contattata al seguente numero 3405982993; il sig. Parte_1
comunica il seguente recapito: 3207464630. CP_1
Sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione. Ciò posto, va dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda diretta ad accertare la paternità, essendo venuto meno l'interesse della sig.ra a siffatta pronuncia, in Parte_1 quanto il sig. ha provveduto al riconoscimento in via autonoma, come emerge dall'estratto CP_1 di nascita della minore depositato in data 24.01.2025. Va recepito l'accordo delle parti relativo alle statuizioni accessorie, in quanto non contrario all'ordine pubblico e conforme agli interessi della minore. Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese di lite
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di accertamento giudiziale della paternità;
2. adotta le statuizioni accessorie in conformità dell'accordo delle parti;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, nella camera di consiglio del 16/04/2025 La Presidente Dott.ssa Giovanna Caso