Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 12/03/2026, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01206/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05164/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5164 del 2025, proposto da
AT UN, rappresentata e difesa in proprio, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Maria Rosa Sala, Paolo Radaelli, Federico Bier dell’Avvocatura comunale, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio formatosi ex articolo 25, comma 4, L. n. 241/1990, su istanza di accesso ad immagini di videosorveglianza, relative a pubblica via, sede del sinistro stradale, rese indisponibili e rimosse.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti gli atti della causa;
Visto l’art. 116 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 la dott.ssa NT LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 9 ottobre 2025, la ricorrente presentava presso lo sportello dell’Ufficio Accesso Atti del Comando di Polizia Locale del Comune di Milano formale richiesta di accesso alle immagini degli impianti di videosorveglianza comunali posti all’intersezione tra corso Buenos Aires e viale Regina Giovanna, riferendo di avere la necessità di individuare elementi utili all’identificazione del veicolo che, il giorno 8 ottobre 2025, nell’arco temporale compreso tra le ore 16:00 e le ore 18:00, aveva danneggiato l’autovettura di sua proprietà marca Mercedes mod. EQ H243 targata GF235JF.
In data 19 novembre 2025 la ricorrente indirizzava al Comune di Milano atto di diffida e messa in mora volto a sollecitare l’adempimento.
Stante il silenzio, con atto notificato il 9 dicembre 2025 e depositato il successivo 22 dicembre l’istante ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a.
Si è costituito in giudizio il Comune di Milano che ha riferito che il giorno stesso della ricezione dell’istanza di accesso l’Unità Privacy e Supporto Giuridico della Polizia Locale del Comune di Milano ha provveduto ad acquisire i filmati richiesti. Tuttavia le immagini non sono state messe immediatamente a disposizione della ricorrente in quanto risultava necessario oscurare tutti i possibili dati di soggetti terzi immortalati nell’ampio lasso di tempo richiesto. Per tale operazione è stato necessario attendere l’implementazione di uno specifico applicativo informatico, non a disposizione in quel momento dell’Unità Privacy e Supporto Giuridico della Polizia Locale.
Il Comune ha altresì riferito di aver messo al corrente l’interessata delle predette circostanze nel corso di un incontro, che sarebbe avvenuto il 19 novembre 2025 presso gli Uffici della Polizia Locale (va rilevato che di tale incontro è stata prodotta una relazione, tuttavia postuma, da parte del responsabile dell’Unità Privacy e Supporto Giuridico del Comune).
La difesa dell’Amministrazione ha dato infine atto che in data 28 gennaio 2026 è stata trasmessa alla ricorrente comunicazione a mezzo pec con la quale è stata informata che gli atti richiesti erano a sua immediata disposizione presso il Comando di Polizia Locale in Piazza Beccaria 19.
Alla camera di consiglio del 19 febbraio 2026 – uditi i legali delle parti presenti – la causa è stata trattenuta in decisione.
Alla luce dell’evoluzione procedimentale della vicenda di cui ha dato atto il Comune, confermata oralmente dalla ricorrente, il Collegio deve dichiarare cessata la materia del contendere, avendo l’interessata ottenuto l’accesso agli atti richiesto, ed essendo quindi stata integralmente soddisfatta la relativa pretesa.
Quanto alle spese di lite, il Collegio reputa che, tenuto conto delle circostanze di fatto, le stesse possano essere compensate. Va tuttavia disposto il rimborso del contributo unificato a favore della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Contributo unificato a carico del Comune di Milano.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC GO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
NT NT LI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT NT LI | IC GO |
IL SEGRETARIO