Articolo 12 della Legge 11 febbraio 1952, n. 75
Articolo 11Articolo 13
Versione
18 marzo 1952
Art. 12.
E' punito con la multa da un minimo di due volte ad un massimo di dieci volte i diritti dovuti, chiunque consumi od usi nell'area costituita in punto franco le merci di cui ai precedenti articoli 4 e 5.
E' punito con la stessa pena chiunque immette merci estere nei magazzini destinati al deposito di merci nazionali.
Entrata in vigore il 18 marzo 1952