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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GUIDI PAOLO, Presidente e Relatore
D'ARCANGELO FABRIZIO, Giudice
ZUCCHINI GIOVANNI, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2900/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Milano 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 23319 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4829/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Svolgimento del processo
Con ricorso del 16 maggio 2025 la società Ricorrente_1 S.p.A impugnava il diniego del rimborso prot. 23319 del 9 aprile 2025 emesso dall'ufficio delle Dogane di Milano 2, in materia di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica riferita ai consumi della società Società_1 s.p.a. (anni 2010-2011), contro agenzia delle dogane e dei monopoli – ufficio delle dogane di Milano 2.
Esponeva che in data 10.03.2025 la società Ricorrente_1 S.p.A., fornitore di energia elettrica con sede in Milano e attivo su tutto il territorio nazionale, ha presentato, tra gli altri, alla Città Metropolitana di
Milano, alla Provincia di Monza e all'Agenzia delle Dogane di Milano 2, un'istanza di rimborso (doc. 1), con la quale ha richiesto il rimborso dell'importo di Euro 19.690,83 oltre interessi di legge, a titolo di addizionali provinciali all'accisa sul consumo di energia elettrica per gli anni 2010 e 2011 riferiti alla fornitura del cliente Società_1 S.p.A., di cui Euro 10.538,71 riferiti alla Provincia di Milano ed Euro 9.152,12 riferiti alla Provincia di Monza.
Faceva presente che il rimborso si rende dovuto in ragione delle seguenti circostanze di fatto:
· Negli anni 2010 e 2011, Ricorrente_1, in qualità di fornitore professionale di energia elettrica e soggetto passivo delle accise e relative addizionali, ha versato agli Uffici delle Dogane (per le forniture con potenza disponibile superiore a 200 kW) e alle Province (per le forniture con potenza disponibile fino a 200 kW)
l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica prevista dall'art. 6, D.L. n. 511/1988, relativa ai rispettivi ambiti territoriali, addebitando la stessa a titolo di rivalsa ai propri clienti, esponendola nelle fatture relative alla somministrazione di energia elettrica;
· tra i clienti di Ricorrente_1 vi era anche la società Società_1 S.p.A. a cui sono stati addebitati Euro 19.690,83 riferiti a diverse utenze con potenza disponibile fino a 200 kW ubicate in Provincia di Milano e di Monza;
· a distanza di anni e a seguito delle pronunce della Corte di Cassazione del biennio 2019-2020, con le quali è stata dichiarata la incompatibilità dell'addizionale provinciale con la normativa europea,
Società_1 ha chiamato in giudizio Ricorrente_1 avanti al Tribunale di Verona chiedendo ed ottenendo in sede giudiziaria, tramite azione di ripetizione dell'indebito, la condanna di Ricorrente_1 alla restituzione del pagamento a titolo di addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica, di Euro 19.690,83, riferita alle predette forniture;
· Ricorrente_1, stante la esecutività e la successiva definitività della pronuncia, ha restituito le somme oggetto di condanna al consumatore finale, ottemperando così alla pronuncia di condanna emessa dal Tribunale;
· a seguito della restituzione delle somme all'utente a cui erano state addebitate in rivalsa le addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica, Ricorrente_1 ha presentato a tutti gli Enti pubblici che avevano percepito l'addizionale provinciale, l'istanza di rimborso sopra descritta, ed agisce ora nei confronti di Agenzia delle Dogane per la restituzione delle somme.
Si costituiva l'Agenzia delle Dogane che faceva presente che il ricorso si 'appoggia' in maniera del acritica a quanto deciso da Cass. 21883/2024, che in quel caso attribuiva la legittimazione passiva all'Agenzia
(ritenendo l'Ente locale una sorta di 'tesoriere' e null'altro), come soggetto tenuto al rimborso;
rilevava che di recente, sull'argomento è intervenuta anche la Corte di Giustizia UE con la sentenza del 19/06/2025, C-645/23 Società_2 (all.1) che ha affermato che l'addizionale, pur avendo una struttura e una disciplina parzialmente coincidenti con l'accisa sull'energia elettrica, può essere considerata un'imposta autonoma e non una mera maggiorazione d'imposta, tenuto conto che l'accisa viene percepita esclusivamente dall'Erario, mentre beneficiari finali del gettito dell'addizionale erano, al ricorrere di determinate condizioni, anche gli enti locali;
concludeva quindi per il difetto di legittimazione passiva ed il rigetto della domanda.
All'udienza del 12 dicembre 2025 parte resistente dichiarava espressamente di rinunciare alla sua eccezione in tema di difetto di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte resistente ha rinunciato all'unica eccezione proposta, che verteva sulla sua legittimazione passiva.
Non vi è dubbio che la società ricorrente abbia diritto alla restituzione della somma pagata, alla luce delle pronunce della Corte di Cassazione del biennio 2019-2020 on cui è stata dichiarata la incompatibilità dell'addizionale provinciale con la normativa europea, e, secondo Cass. 21883/2024, la legittimazione passiva spetta all'agenzia delle Dogane. La Corte, a s.u., ha infatti enunciato il seguente principio di diritto: "Spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all' abrogato art. 6 , del decreto-legge 511/1988 , per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW ", dando adeguata argomentazione sulla non persuasività degli argomenti contrari a tale ricostruzione.
La Corte pertanto accoglie il ricorso (parte resistente deve quindi dar corso alle restituzioni) e ritiene di compensare le spese processuali, posto che il tema della legittimazione passiva di è consolidato solo in epoca recente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese processuali.
Milano 12 dicembre 2025
Il presidente est.
Dr Paolo Guidi
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GUIDI PAOLO, Presidente e Relatore
D'ARCANGELO FABRIZIO, Giudice
ZUCCHINI GIOVANNI, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2900/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Milano 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 23319 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4829/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Svolgimento del processo
Con ricorso del 16 maggio 2025 la società Ricorrente_1 S.p.A impugnava il diniego del rimborso prot. 23319 del 9 aprile 2025 emesso dall'ufficio delle Dogane di Milano 2, in materia di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica riferita ai consumi della società Società_1 s.p.a. (anni 2010-2011), contro agenzia delle dogane e dei monopoli – ufficio delle dogane di Milano 2.
Esponeva che in data 10.03.2025 la società Ricorrente_1 S.p.A., fornitore di energia elettrica con sede in Milano e attivo su tutto il territorio nazionale, ha presentato, tra gli altri, alla Città Metropolitana di
Milano, alla Provincia di Monza e all'Agenzia delle Dogane di Milano 2, un'istanza di rimborso (doc. 1), con la quale ha richiesto il rimborso dell'importo di Euro 19.690,83 oltre interessi di legge, a titolo di addizionali provinciali all'accisa sul consumo di energia elettrica per gli anni 2010 e 2011 riferiti alla fornitura del cliente Società_1 S.p.A., di cui Euro 10.538,71 riferiti alla Provincia di Milano ed Euro 9.152,12 riferiti alla Provincia di Monza.
Faceva presente che il rimborso si rende dovuto in ragione delle seguenti circostanze di fatto:
· Negli anni 2010 e 2011, Ricorrente_1, in qualità di fornitore professionale di energia elettrica e soggetto passivo delle accise e relative addizionali, ha versato agli Uffici delle Dogane (per le forniture con potenza disponibile superiore a 200 kW) e alle Province (per le forniture con potenza disponibile fino a 200 kW)
l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica prevista dall'art. 6, D.L. n. 511/1988, relativa ai rispettivi ambiti territoriali, addebitando la stessa a titolo di rivalsa ai propri clienti, esponendola nelle fatture relative alla somministrazione di energia elettrica;
· tra i clienti di Ricorrente_1 vi era anche la società Società_1 S.p.A. a cui sono stati addebitati Euro 19.690,83 riferiti a diverse utenze con potenza disponibile fino a 200 kW ubicate in Provincia di Milano e di Monza;
· a distanza di anni e a seguito delle pronunce della Corte di Cassazione del biennio 2019-2020, con le quali è stata dichiarata la incompatibilità dell'addizionale provinciale con la normativa europea,
Società_1 ha chiamato in giudizio Ricorrente_1 avanti al Tribunale di Verona chiedendo ed ottenendo in sede giudiziaria, tramite azione di ripetizione dell'indebito, la condanna di Ricorrente_1 alla restituzione del pagamento a titolo di addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica, di Euro 19.690,83, riferita alle predette forniture;
· Ricorrente_1, stante la esecutività e la successiva definitività della pronuncia, ha restituito le somme oggetto di condanna al consumatore finale, ottemperando così alla pronuncia di condanna emessa dal Tribunale;
· a seguito della restituzione delle somme all'utente a cui erano state addebitate in rivalsa le addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica, Ricorrente_1 ha presentato a tutti gli Enti pubblici che avevano percepito l'addizionale provinciale, l'istanza di rimborso sopra descritta, ed agisce ora nei confronti di Agenzia delle Dogane per la restituzione delle somme.
Si costituiva l'Agenzia delle Dogane che faceva presente che il ricorso si 'appoggia' in maniera del acritica a quanto deciso da Cass. 21883/2024, che in quel caso attribuiva la legittimazione passiva all'Agenzia
(ritenendo l'Ente locale una sorta di 'tesoriere' e null'altro), come soggetto tenuto al rimborso;
rilevava che di recente, sull'argomento è intervenuta anche la Corte di Giustizia UE con la sentenza del 19/06/2025, C-645/23 Società_2 (all.1) che ha affermato che l'addizionale, pur avendo una struttura e una disciplina parzialmente coincidenti con l'accisa sull'energia elettrica, può essere considerata un'imposta autonoma e non una mera maggiorazione d'imposta, tenuto conto che l'accisa viene percepita esclusivamente dall'Erario, mentre beneficiari finali del gettito dell'addizionale erano, al ricorrere di determinate condizioni, anche gli enti locali;
concludeva quindi per il difetto di legittimazione passiva ed il rigetto della domanda.
All'udienza del 12 dicembre 2025 parte resistente dichiarava espressamente di rinunciare alla sua eccezione in tema di difetto di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte resistente ha rinunciato all'unica eccezione proposta, che verteva sulla sua legittimazione passiva.
Non vi è dubbio che la società ricorrente abbia diritto alla restituzione della somma pagata, alla luce delle pronunce della Corte di Cassazione del biennio 2019-2020 on cui è stata dichiarata la incompatibilità dell'addizionale provinciale con la normativa europea, e, secondo Cass. 21883/2024, la legittimazione passiva spetta all'agenzia delle Dogane. La Corte, a s.u., ha infatti enunciato il seguente principio di diritto: "Spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all' abrogato art. 6 , del decreto-legge 511/1988 , per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW ", dando adeguata argomentazione sulla non persuasività degli argomenti contrari a tale ricostruzione.
La Corte pertanto accoglie il ricorso (parte resistente deve quindi dar corso alle restituzioni) e ritiene di compensare le spese processuali, posto che il tema della legittimazione passiva di è consolidato solo in epoca recente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese processuali.
Milano 12 dicembre 2025
Il presidente est.
Dr Paolo Guidi