Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 2337
CASS
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione del principio del ne bis in idem

    Il principio del ne bis in idem non preclude un nuovo sequestro preventivo se il secondo provvedimento valuta elementi precedentemente non esaminati. Il Tribunale ha correttamente distinto il sequestro oggetto di riesame da quello precedentemente annullato, basandosi su indagini e prove ulteriori.

  • Inammissibile
    Contrarietà alla legge del giudizio di sproporzione dei beni sequestrati

    La doglianza è inammissibile per genericità, poiché si limita a citare la giurisprudenza senza indicare puntualmente le ragioni per cui l'ordinanza impugnata se ne sarebbe discostata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 2337
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2337
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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