CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 51/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: GRILLO SALVATORE, Presidente
FI CE, Relatore
MORO PATRIZIA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 246/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore _1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente 2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1-
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente 3 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1 Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_ Rappresentante difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi - Via Tor Pisana N. 120 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH03A100953 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH03A100953 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH03A100953 IRAP 2018
- sul ricorso n. 267/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
-CF_Ricorrente_1 Ricorrente 1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente 2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente 2 - CF_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente 3 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 - CF Difensore 1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi - Via Tor Pisana N. 120 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH07A101090 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con due distinti ricorsi, riuniti con provvedimento presidenziale in data 8.1.2026, Ricorrente_3,, in persona del rappresentante legale Rappresentante_1, Ricorrente 2 classe 1959, Ricorrente_1 e Ricorrente 2 classe 1961 hanno impugnato l'avviso di accertamento n. TVH07A101090, relativo all'anno d'imposta 2018, per ritenute a titolo d'imposta non applicate e versate dalla società- notificato alla società, al socio Ricorrente 2 classe 1959, definito amministratore di fatto e quale coobbligato solidale, ex art. 35 del dpr 602/1973, a Ricorrente_1, definita amministratore di fatto, e a. Ricorrente 2 classe
1961, quale coobbligato solidale nonché l'avviso di accertamento n. TVH03A100953, relativo all'anno d'imposta 2018, per Ires, Irap e Iva, notificato alla società e a Ricorrente 2 classe 1959 e a Ricorrente_1 nelle qualità già precisate.
Secondo l'Agenzia, sulla base delle risultanze del processo verbale di constatazione redatto in data 27 settembre 2023 dalla Guardia di Finanza - Compagnia di Ostuni, Ricorrente_3 esercente l'attività di gestione alberghi, nell'anno di imposta 2018:
- non aveva contabilizzato o certificato ricavi per un ammontare pari a € 524.246,82, corrispondenti a una maggiore IVA dovuta (aliquota 10%) pari a € 52.424,68;
non aveva versato ritenute d'acconto regolarmente operate e certificate nel modello 770/2019, per
-
complessivi € 71.996,60; aveva omesso di versare le imposte risultanti dalle dichiarazioni IRES (€ 7.084,00), IRAP (€ 18.944,00) e IVA (€ 1.753,21).
A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente deduce:
1) erronea applicazione della presunzione semplice di distribuzione degli utili “in nero” ai soci in assenza di adeguato riscontro probatorio.
2) erronea qualificazione di Ricorrente_1 quale amministratore di fatto della società;
3) erronea estensione all'amministratore della responsabilità solidale per le sanzioni;
4) illegittimità della pretesa erariale fondata su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza
2. L'Agenzia delle Entrate, nel costituirsi in giudizio, ha puntualmente contestato ciascun motivo di ricorso ribadendo, nel merito, la legittimità e completezza degli avvisi di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato con riferimento alla posizione di Ricorrente _1 non risultando adeguatamente provato che la stessa abbia operato come amministratrice di fatto.
Va pertanto escluso che la stessa sia uno dei soggetti obbligati all'adempimento di tutti gli obblighi tributari contestati nell'impugnato avviso.
Come è noto, riveste la qualifica di amministratore di fatto i società, la persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative sempre tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza (Cass., 01/03/2016, n.
4045).
Nel caso della RL gli indicatori utilizzati per desumere la qualifica de qua (proprietaria e locataria della struttura destinata all'attività sociale ed assunzione dalla società conduttrice quale direttore d'Albergo) non hanno valenza indiziate a fronte di quelli di segno contrario ed in particolare delle convergenti dichiarazioni dei lavoratori, i quali hanno escluso che Ricorrente_1 avesse un potere decisionale in merito alla conduzione dell'attività alberghiera.
D'altra parte, come efficacemente rilevato dalla difesa della ricorrente l'Agenzia non è stata in grado di indicare gli atti significativi e tipici gestori dell'impresa esercitati con continuità, ripetitività e sistematicità dalla Ricorrente _1, tali non potendo essere considerati i compiti organizzativi perfettamente compatibili con il riconosciuto ruolo di direttore della struttura alberghiera.
2. Al contrario, risulta adeguatamente dimostrata la qualifica di amministratore di fatto in capo a
Ricorrente 2 classe 1959.
E' stato indicato come dominus dell'intera attività gestionale non solo da tutti i lavoratori ma anche dai formali amministratori della Ricorrente_3 dagli amministrator unici succedutisi nel tempo che si sono dichiarati espressamente suoi prestanome.
3. Infondato è il motivo sulla distribuzione degli utili in nero. Nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, quale è pacificamente Ricorrente_3, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati, invece, accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti» (tra le altre Cass. 13 novembre
2024, n. 29289; Cass. 4 novembre 2024, n. 28337).
Sotto altro profilo, la presunzione può essere superata anche dalla dimostrazione, a carico del socio, anche solo della sua estraneità assoluta alla gestione ed alla vita societaria, che non appare in contrasto con la ragione dell'operatività della presunzione, basata su una massima di comune esperienza per la quale dalla ristrettezza della base sociale deriva un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione della società e di reciproco controllo tra gli stessi (Cass. 10 ottobre 2024, n. 26473).
Da ciò deriva, dunque, che la presunzione di distribuzione ai soci si possa basare unicamente sulla sola ristrettezza della base sociale, ferma restando la possibilità per i soci di fornire la prova contraria. La presunzione opera quindi per la sola ristrettezza della base sociale, e, in ogni caso, la mancata prova degli accrediti su conto corrente non è certamente idonea ad escludere l'applicazione di tale presunzione, in quanto è evidente che, trattandosi di utili extra-contabili, essi non transitino necessariamente sui conti personali dei soci. La prova a carico del contribuente, invero, avrebbe dovuto riguardare la destinazione non personale degli utili, o comunque la sua estraneità totale alla vita ed alla gestione della società, non rilevando invece che essi non siano eventualmente transitati sul conto personale, proprio perché utili non registrati in contabilità.
I soci ricorrenti in questa sede non hanno fornito alcuna prova contraria.
4. Infondata è parimenti la censura relativa alla responsabilità solidale per le sanzioni.
In deroga al principio (mutuato dal diritto penale) della responsabilità personale della persona fisica che ha commesso la violazione stabilito dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, 4 n. 472, nonché in deroga all'art. 11 dello stesso decreto, che prevede la responsabilità solidale della società nell'interesse della quale ha agito la persona fisica autrice della violazione, l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 269 del 2003 ha previsto che [I]e sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica», in tal modo ponendo solo a carico di quest'ultima, anche quando sia gestita da un amministratore di fatto, le sanzioni amministrative relative alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data del 2 ottobre 2003 di entrata in vigore del decreto-legge (comma 2 dell'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003).
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità (Cass., 09/05/2019, n. 12334, 20/10/2021, n. 29038) ha chiarito che l'applicazione della norma introdotta dall'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 presuppone che la persona fisica, autrice della violazione, abbia agito nell'interesse e a beneficio della società, dotata di personalità giuridica, rappresentata o amministrata, giacché solo la ricorrenza di tale condizione giustifica il fatto che la sanzione amministrativa, in deroga al principio personalistico, non colpisca l'autore materiale della violazione ma sia posta, in via esclusiva, a carico del diverso soggetto giuridico (la società con personalità giuridica) in quanto effettivo beneficiario della violazione della norma tributaria commessa dal proprio rappresentante o amministratore;
viceversa, qualora risulti che il rappresentante o l'amministratore, anche di fatto, della società con personalità giuridica abbiano agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l'ente con personalità giuridica quale schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio, viene meno la ratio che giustifica l'applicazione dell'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, diretto a sanzionare la sola società o ente con personalità giuridica, e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa colpisce la persona fisica autrice dell'illecito.
Nel caso di specie l'Amministrazione Finanziaria ha dimostrato che la società sottoposta a controllo era stata creata da Ricorrente_2, insolvente innanzi all'Erario, soggetto che, pur non rivestendo alcuna carica formale, non solo era amministratore di fatto ma anche l'unico ideatore, artefice e beneficiario delle attività illecite imputate alla società che dunque rappresentava un mero schermo per frodare il fisco.
In tale situazione, in applicazione dei ricordati principi di diritto, è legittima l'applicabilità delle sanzioni nei confronti dello stesso amministratore di fatto.
5. L'ultimo motivo relativo al merito della pretesa tributaria è anch'esso infondato.
E' pacifico che qualora la contabilità sia complessivamente inattendibile, è legittimo il ricorso al metodo analitico-induttivo, ex art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base di elementi che consentano di accertare, in via presuntiva, maggiori ricavi.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la documentazione extracontabile legittimamente reperita presso la sede dell'impresa, ancorché consistente in annotazioni personali dell'imprenditore, costituisce elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, utilmente valutabile, indipendentemente dal contestuale riscontro di irregolarità nella tenuta della contabilità e nell'adempimento degli obblighi di legge;
pertanto, qualora essa venga rinvenuta presso la sede dell'impresa documentazione astrattamente idonea ad evidenziare l'esistenza di operazioni non contabilizzate, essa consente di procedere alla rettifica del reddito, spettando al contribuente l'onere di fornire adeguata prova contraria (così, fra le altre, Cass. n.
9944/2023; Cass. n. 7534/2021; Cass. n. 10138/2020; Cass. n. 21138/2018; Cass. n. 12680/2018).
In sintonia con tali principi l'Agenzia ha proceduto alla ricostruzione dei ricavi con metodo analitico-induttivo, mediante il confronto tra la documentazione extracontabile acquisita in sede di verifica e le risultanze contabili ufficiali della società attribuendo, dando prevalenza, anche alla luce delle indicazioni fornite dal personale incaricato, ai dati contenuti nei preventivi, anche se non annotati nell'apposito registro dei corrispettivi e, quindi, mai confluiti nei documenti fiscali, nella parte in cui corrispondevano agli incassi effettivi, secondo lo schema riprodotto a pag. 22 delle controdeduzioni depositate da Agenzia delle Entrate.
I preventivi sono stati correttamente valutati alla segua di documentazione extra contabile particolarmente attendibile perché proveniente dallo stesso contribuente, il quale, da parte sua, si è limitato a contestazioni generiche fondate su documentazione non solo, in gran parte, non munita di data certa, ma soprattutto mai esibita nel corso della verifica e del successivo contraddittorio e, quindi, priva della necessaria affidabilità.
6. In definitiva i ricorsi proposti da Ricorrente_3 in persona del rappresentante legale Rappresentante_1,
Ricorrente 2 classe 1959 e Ricorrente 2 classe 1961 devono essere rigettati.
7. La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, li accoglie parzialmente, per quanto di ragione, dichiarando illegittimi gli accertamenti nei confronti di Ricorrente_1, e rigetta i ricorsi per la restante parte. Spese compensate.
Brindisi 23/1/2026
Il Giudice rel. F. Aliffi II Pres. S. Grillo
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: GRILLO SALVATORE, Presidente
FI CE, Relatore
MORO PATRIZIA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 246/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore _1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente 2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1-
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente 3 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1 Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_ Rappresentante difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi - Via Tor Pisana N. 120 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH03A100953 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH03A100953 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH03A100953 IRAP 2018
- sul ricorso n. 267/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
-CF_Ricorrente_1 Ricorrente 1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente 2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente 2 - CF_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente 3 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 - CF Difensore 1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi - Via Tor Pisana N. 120 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH07A101090 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con due distinti ricorsi, riuniti con provvedimento presidenziale in data 8.1.2026, Ricorrente_3,, in persona del rappresentante legale Rappresentante_1, Ricorrente 2 classe 1959, Ricorrente_1 e Ricorrente 2 classe 1961 hanno impugnato l'avviso di accertamento n. TVH07A101090, relativo all'anno d'imposta 2018, per ritenute a titolo d'imposta non applicate e versate dalla società- notificato alla società, al socio Ricorrente 2 classe 1959, definito amministratore di fatto e quale coobbligato solidale, ex art. 35 del dpr 602/1973, a Ricorrente_1, definita amministratore di fatto, e a. Ricorrente 2 classe
1961, quale coobbligato solidale nonché l'avviso di accertamento n. TVH03A100953, relativo all'anno d'imposta 2018, per Ires, Irap e Iva, notificato alla società e a Ricorrente 2 classe 1959 e a Ricorrente_1 nelle qualità già precisate.
Secondo l'Agenzia, sulla base delle risultanze del processo verbale di constatazione redatto in data 27 settembre 2023 dalla Guardia di Finanza - Compagnia di Ostuni, Ricorrente_3 esercente l'attività di gestione alberghi, nell'anno di imposta 2018:
- non aveva contabilizzato o certificato ricavi per un ammontare pari a € 524.246,82, corrispondenti a una maggiore IVA dovuta (aliquota 10%) pari a € 52.424,68;
non aveva versato ritenute d'acconto regolarmente operate e certificate nel modello 770/2019, per
-
complessivi € 71.996,60; aveva omesso di versare le imposte risultanti dalle dichiarazioni IRES (€ 7.084,00), IRAP (€ 18.944,00) e IVA (€ 1.753,21).
A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente deduce:
1) erronea applicazione della presunzione semplice di distribuzione degli utili “in nero” ai soci in assenza di adeguato riscontro probatorio.
2) erronea qualificazione di Ricorrente_1 quale amministratore di fatto della società;
3) erronea estensione all'amministratore della responsabilità solidale per le sanzioni;
4) illegittimità della pretesa erariale fondata su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza
2. L'Agenzia delle Entrate, nel costituirsi in giudizio, ha puntualmente contestato ciascun motivo di ricorso ribadendo, nel merito, la legittimità e completezza degli avvisi di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato con riferimento alla posizione di Ricorrente _1 non risultando adeguatamente provato che la stessa abbia operato come amministratrice di fatto.
Va pertanto escluso che la stessa sia uno dei soggetti obbligati all'adempimento di tutti gli obblighi tributari contestati nell'impugnato avviso.
Come è noto, riveste la qualifica di amministratore di fatto i società, la persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative sempre tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza (Cass., 01/03/2016, n.
4045).
Nel caso della RL gli indicatori utilizzati per desumere la qualifica de qua (proprietaria e locataria della struttura destinata all'attività sociale ed assunzione dalla società conduttrice quale direttore d'Albergo) non hanno valenza indiziate a fronte di quelli di segno contrario ed in particolare delle convergenti dichiarazioni dei lavoratori, i quali hanno escluso che Ricorrente_1 avesse un potere decisionale in merito alla conduzione dell'attività alberghiera.
D'altra parte, come efficacemente rilevato dalla difesa della ricorrente l'Agenzia non è stata in grado di indicare gli atti significativi e tipici gestori dell'impresa esercitati con continuità, ripetitività e sistematicità dalla Ricorrente _1, tali non potendo essere considerati i compiti organizzativi perfettamente compatibili con il riconosciuto ruolo di direttore della struttura alberghiera.
2. Al contrario, risulta adeguatamente dimostrata la qualifica di amministratore di fatto in capo a
Ricorrente 2 classe 1959.
E' stato indicato come dominus dell'intera attività gestionale non solo da tutti i lavoratori ma anche dai formali amministratori della Ricorrente_3 dagli amministrator unici succedutisi nel tempo che si sono dichiarati espressamente suoi prestanome.
3. Infondato è il motivo sulla distribuzione degli utili in nero. Nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, quale è pacificamente Ricorrente_3, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati, invece, accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti» (tra le altre Cass. 13 novembre
2024, n. 29289; Cass. 4 novembre 2024, n. 28337).
Sotto altro profilo, la presunzione può essere superata anche dalla dimostrazione, a carico del socio, anche solo della sua estraneità assoluta alla gestione ed alla vita societaria, che non appare in contrasto con la ragione dell'operatività della presunzione, basata su una massima di comune esperienza per la quale dalla ristrettezza della base sociale deriva un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione della società e di reciproco controllo tra gli stessi (Cass. 10 ottobre 2024, n. 26473).
Da ciò deriva, dunque, che la presunzione di distribuzione ai soci si possa basare unicamente sulla sola ristrettezza della base sociale, ferma restando la possibilità per i soci di fornire la prova contraria. La presunzione opera quindi per la sola ristrettezza della base sociale, e, in ogni caso, la mancata prova degli accrediti su conto corrente non è certamente idonea ad escludere l'applicazione di tale presunzione, in quanto è evidente che, trattandosi di utili extra-contabili, essi non transitino necessariamente sui conti personali dei soci. La prova a carico del contribuente, invero, avrebbe dovuto riguardare la destinazione non personale degli utili, o comunque la sua estraneità totale alla vita ed alla gestione della società, non rilevando invece che essi non siano eventualmente transitati sul conto personale, proprio perché utili non registrati in contabilità.
I soci ricorrenti in questa sede non hanno fornito alcuna prova contraria.
4. Infondata è parimenti la censura relativa alla responsabilità solidale per le sanzioni.
In deroga al principio (mutuato dal diritto penale) della responsabilità personale della persona fisica che ha commesso la violazione stabilito dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, 4 n. 472, nonché in deroga all'art. 11 dello stesso decreto, che prevede la responsabilità solidale della società nell'interesse della quale ha agito la persona fisica autrice della violazione, l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 269 del 2003 ha previsto che [I]e sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica», in tal modo ponendo solo a carico di quest'ultima, anche quando sia gestita da un amministratore di fatto, le sanzioni amministrative relative alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data del 2 ottobre 2003 di entrata in vigore del decreto-legge (comma 2 dell'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003).
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità (Cass., 09/05/2019, n. 12334, 20/10/2021, n. 29038) ha chiarito che l'applicazione della norma introdotta dall'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 presuppone che la persona fisica, autrice della violazione, abbia agito nell'interesse e a beneficio della società, dotata di personalità giuridica, rappresentata o amministrata, giacché solo la ricorrenza di tale condizione giustifica il fatto che la sanzione amministrativa, in deroga al principio personalistico, non colpisca l'autore materiale della violazione ma sia posta, in via esclusiva, a carico del diverso soggetto giuridico (la società con personalità giuridica) in quanto effettivo beneficiario della violazione della norma tributaria commessa dal proprio rappresentante o amministratore;
viceversa, qualora risulti che il rappresentante o l'amministratore, anche di fatto, della società con personalità giuridica abbiano agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l'ente con personalità giuridica quale schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio, viene meno la ratio che giustifica l'applicazione dell'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, diretto a sanzionare la sola società o ente con personalità giuridica, e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa colpisce la persona fisica autrice dell'illecito.
Nel caso di specie l'Amministrazione Finanziaria ha dimostrato che la società sottoposta a controllo era stata creata da Ricorrente_2, insolvente innanzi all'Erario, soggetto che, pur non rivestendo alcuna carica formale, non solo era amministratore di fatto ma anche l'unico ideatore, artefice e beneficiario delle attività illecite imputate alla società che dunque rappresentava un mero schermo per frodare il fisco.
In tale situazione, in applicazione dei ricordati principi di diritto, è legittima l'applicabilità delle sanzioni nei confronti dello stesso amministratore di fatto.
5. L'ultimo motivo relativo al merito della pretesa tributaria è anch'esso infondato.
E' pacifico che qualora la contabilità sia complessivamente inattendibile, è legittimo il ricorso al metodo analitico-induttivo, ex art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base di elementi che consentano di accertare, in via presuntiva, maggiori ricavi.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la documentazione extracontabile legittimamente reperita presso la sede dell'impresa, ancorché consistente in annotazioni personali dell'imprenditore, costituisce elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, utilmente valutabile, indipendentemente dal contestuale riscontro di irregolarità nella tenuta della contabilità e nell'adempimento degli obblighi di legge;
pertanto, qualora essa venga rinvenuta presso la sede dell'impresa documentazione astrattamente idonea ad evidenziare l'esistenza di operazioni non contabilizzate, essa consente di procedere alla rettifica del reddito, spettando al contribuente l'onere di fornire adeguata prova contraria (così, fra le altre, Cass. n.
9944/2023; Cass. n. 7534/2021; Cass. n. 10138/2020; Cass. n. 21138/2018; Cass. n. 12680/2018).
In sintonia con tali principi l'Agenzia ha proceduto alla ricostruzione dei ricavi con metodo analitico-induttivo, mediante il confronto tra la documentazione extracontabile acquisita in sede di verifica e le risultanze contabili ufficiali della società attribuendo, dando prevalenza, anche alla luce delle indicazioni fornite dal personale incaricato, ai dati contenuti nei preventivi, anche se non annotati nell'apposito registro dei corrispettivi e, quindi, mai confluiti nei documenti fiscali, nella parte in cui corrispondevano agli incassi effettivi, secondo lo schema riprodotto a pag. 22 delle controdeduzioni depositate da Agenzia delle Entrate.
I preventivi sono stati correttamente valutati alla segua di documentazione extra contabile particolarmente attendibile perché proveniente dallo stesso contribuente, il quale, da parte sua, si è limitato a contestazioni generiche fondate su documentazione non solo, in gran parte, non munita di data certa, ma soprattutto mai esibita nel corso della verifica e del successivo contraddittorio e, quindi, priva della necessaria affidabilità.
6. In definitiva i ricorsi proposti da Ricorrente_3 in persona del rappresentante legale Rappresentante_1,
Ricorrente 2 classe 1959 e Ricorrente 2 classe 1961 devono essere rigettati.
7. La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, li accoglie parzialmente, per quanto di ragione, dichiarando illegittimi gli accertamenti nei confronti di Ricorrente_1, e rigetta i ricorsi per la restante parte. Spese compensate.
Brindisi 23/1/2026
Il Giudice rel. F. Aliffi II Pres. S. Grillo