Art. 10.
Le autorita' che hanno rilasciato i certificati presentati dal cittadino italiano per essere ammesso alla professione di infermiere professionale in un altro Stato membro della Comunita' economica europea, sono tenute a confermare l'autenticita'.
Il Ministero della sanita', per il tramite del Ministero degli affari esteri, provvede a fornire nel piu' breve tempo, e comunque non oltre tre mesi, le informazioni circa fatti gravi e specifici concernenti il cittadino italiano, facendo conoscere le conseguenze che i fatti stessi hanno sui certificati e i documenti rilasciati dalle autorita' nazionali.
A tal fine i collegi degli infermieri professionali danno comunicazione al Ministero della sanita' di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.
Le autorita' che hanno rilasciato i certificati presentati dal cittadino italiano per essere ammesso alla professione di infermiere professionale in un altro Stato membro della Comunita' economica europea, sono tenute a confermare l'autenticita'.
Il Ministero della sanita', per il tramite del Ministero degli affari esteri, provvede a fornire nel piu' breve tempo, e comunque non oltre tre mesi, le informazioni circa fatti gravi e specifici concernenti il cittadino italiano, facendo conoscere le conseguenze che i fatti stessi hanno sui certificati e i documenti rilasciati dalle autorita' nazionali.
A tal fine i collegi degli infermieri professionali danno comunicazione al Ministero della sanita' di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.