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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/12/2025, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 6568 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa GI Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6568 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
(CF: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. PIETRO RAIMONDO
ricorrente
e
, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore
convenuto contumace
FATTO
, docente di scuola secondaria in servizio, al momento Parte_1
dell'instaurazione del presente giudizio, presso l'Istituto Comprensivo “Raffaello
Giovagnoli” di Monterotondo, ha dedotto di essere stata utilizzata dal CP_1 convenuto, negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, per supplenze brevi e saltuarie nei periodi specificamente indicati in ricorso, mediante la stipula di vari contratti a tempo determinato, lamentando di non aver percepito, in relazione agli stessi, la retribuzione professionale docenti, corrisposta soltanto ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Ha rivendicato, pertanto, la corresponsione di detta retribuzione, con condanna dell'amministrazione convenuta anche al pagamento degli accessori di legge.
Contr Sebbene regolarmente evocato, il non è costituito in giudizio.
Istruita mediante le produzioni documentali della parte ricorrente, la causa è stata discussa all'udienza del 2.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e viene quindi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
In via preliminare, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto. CP_1
Nel merito, il ricorso è fondato e deve pertanto trovare accoglimento, alla luce delle seguenti considerazioni.
Giova premettere che la retribuzione del personale docente si distingue in diverse componenti, di cui le più importanti sono la paga base e la retribuzione professionale docenti (RPD), oltre ad eventuali altri compensi per lo svolgimento di ore o attività aggiuntive.
Trattasi di un compenso di natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente (non è necessario dunque fare ore aggiuntive, progetti, svolgere particolari funzioni, ecc.), istituito dal CCNL per il Comparto Scuola del 15.3.2001.
In particolare, l'art. 7 del CCNL stabilisce, al comma 1, che “sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”, aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio,
è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”.
La retribuzione professionale docenti (RPD), quindi, è una retribuzione individuale accessoria che viene corrisposta a tutti i docenti di ruolo, nonché ai docenti non di ruolo con contratto annuale (30 giugno e 31 agosto).
La stessa non viene invece corrisposta ai docenti impiegati per le cosiddette supplenze brevi e saltuari.
Sul punto, si è pronunciata la Corte di Cassazione, la quale, con ordinanza n.20015 del 27.07.2018, ha affermato che “L'art. 7, comma 1, del
c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola
4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass 20015/15).
In seguito, la stessa giurisprudenza di legittimità ha ribadito il già espresso orientamento, avallando “l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio” (Cass. ord. 6293/2020).
Può quindi affermarsi il principio secondo cui il personale del comparto scuola, ai sensi dell'art. 7 dell'apposito CCNL del 15/3/2001, ha diritto alla retribuzione professionale docenti, secondo un'interpretazione conforme al principio di non discriminazione di cui alla Direttiva 1999/70/CE e, in particolare, alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato, non sussistendo ragioni oggettive per un diverso trattamento fra i docenti assunti a tempo indeterminato ed a tempo determinato e fra questi a seconda del tipo di supplenza effettuata.
Di contro, il rinvio alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31/8/1999” concerne i criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio indicato nella tabella A del CCNL, “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni assimilate al servizio”, come ivi si legge.
Inoltre, ai sensi del medesimo art. 25, “Per i periodi di servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun periodo di servizio prestato o situazioni assimilate al servizio”.
Ne deriva che il compenso spetta in ragione di tante mensilità quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio e, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiore al mese, il compenso è liquidato in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato (o situazioni di stato assimilate al servizio).
Deve poi osservarsi che, ai sensi della Tabella 4 allegata al CCNL comparto
Scuola del 29.11.2007, denominata “AUMENTI RETRIBUZIONI PROFESSIONALE DOCENTI”, l'emolumento in questione, per i docenti con anzianità di servizio da 0 a 14 anni al 1.1.2004. era pari ad euro 154,82, aumentata poi di 9,18 euro al 01.01.2006 e dunque al 01.01.2006 pari ad euro
164,00 fino al 28.02.2018; successivamente a tale data, con l'entrata in vigore del
CCNL Scuola 2016/2018, per i docenti con la medesima anzianità di servizio (tra cui la ricorrente) l'incremento della retribuzione professionale docente è stato incrementato di euro 10,50, passando ad euro 174,50 euro mensili.
Alla luce dei principi sopra esposti, deve affermarsi il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art 7 CCNL del
15/3/01 in relazione al servizio prestato con i contratti a tempo determinato Contr allegati ricorso (doc. 1), con conseguente condanna del alla corresponsione in favore della ricorrente di detta retribuzione, oltre accessori di legge.
Quanto alle effettive spettanze della ricorrente, le stesse sono state correttamente quantificate in ricorso nell'importo complessivo di €. 2.786,18, tenuto conto dei seguenti periodi di servizio, comprovati dalla documentazione versata in atti:
dal 29.09.2020 al 1.10.2020;
dal 9.10.2020 all'8.06.2021;
dal 21.09.2021 al 22.12.2021;
dal 10.01.2022 al 13.04.2022;
dal 26.04.2022 all'8.06.2022;
dall'8.06.2022 al 13.06.2022,
per un totale di 479 giorni.
Al pagamento dell'importo suindicato deve dunque essere condannata l'amministrazione convenuta, con l'aggiunta della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Le spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza, come di norma, e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa, nonché dell'attività difensiva concretamente espletata, con opportuna diminuzione dei valori medi in considerazione della serialità della questione affrontata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, in accoglimento del ricorso, così provvede:
Contr
- dichiara la contumacia del;
- dichiara il diritto di a percepire la retribuzione professionale Parte_1 docenti per i periodi indicati in motivazione;
Contr
- per l'effetto, condanna il alla corresponsione in favore della ricorrente della suddetta retribuzione, quantificata in complessivi € 2786,18, oltre accessori di legge;
Contr
- condanna il alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi
€.657,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatari.
Tivoli, 11/12/2025
Il Giudice
GI Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa GI Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6568 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
(CF: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. PIETRO RAIMONDO
ricorrente
e
, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore
convenuto contumace
FATTO
, docente di scuola secondaria in servizio, al momento Parte_1
dell'instaurazione del presente giudizio, presso l'Istituto Comprensivo “Raffaello
Giovagnoli” di Monterotondo, ha dedotto di essere stata utilizzata dal CP_1 convenuto, negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, per supplenze brevi e saltuarie nei periodi specificamente indicati in ricorso, mediante la stipula di vari contratti a tempo determinato, lamentando di non aver percepito, in relazione agli stessi, la retribuzione professionale docenti, corrisposta soltanto ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Ha rivendicato, pertanto, la corresponsione di detta retribuzione, con condanna dell'amministrazione convenuta anche al pagamento degli accessori di legge.
Contr Sebbene regolarmente evocato, il non è costituito in giudizio.
Istruita mediante le produzioni documentali della parte ricorrente, la causa è stata discussa all'udienza del 2.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e viene quindi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
In via preliminare, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto. CP_1
Nel merito, il ricorso è fondato e deve pertanto trovare accoglimento, alla luce delle seguenti considerazioni.
Giova premettere che la retribuzione del personale docente si distingue in diverse componenti, di cui le più importanti sono la paga base e la retribuzione professionale docenti (RPD), oltre ad eventuali altri compensi per lo svolgimento di ore o attività aggiuntive.
Trattasi di un compenso di natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente (non è necessario dunque fare ore aggiuntive, progetti, svolgere particolari funzioni, ecc.), istituito dal CCNL per il Comparto Scuola del 15.3.2001.
In particolare, l'art. 7 del CCNL stabilisce, al comma 1, che “sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”, aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio,
è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”.
La retribuzione professionale docenti (RPD), quindi, è una retribuzione individuale accessoria che viene corrisposta a tutti i docenti di ruolo, nonché ai docenti non di ruolo con contratto annuale (30 giugno e 31 agosto).
La stessa non viene invece corrisposta ai docenti impiegati per le cosiddette supplenze brevi e saltuari.
Sul punto, si è pronunciata la Corte di Cassazione, la quale, con ordinanza n.20015 del 27.07.2018, ha affermato che “L'art. 7, comma 1, del
c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola
4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass 20015/15).
In seguito, la stessa giurisprudenza di legittimità ha ribadito il già espresso orientamento, avallando “l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio” (Cass. ord. 6293/2020).
Può quindi affermarsi il principio secondo cui il personale del comparto scuola, ai sensi dell'art. 7 dell'apposito CCNL del 15/3/2001, ha diritto alla retribuzione professionale docenti, secondo un'interpretazione conforme al principio di non discriminazione di cui alla Direttiva 1999/70/CE e, in particolare, alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato, non sussistendo ragioni oggettive per un diverso trattamento fra i docenti assunti a tempo indeterminato ed a tempo determinato e fra questi a seconda del tipo di supplenza effettuata.
Di contro, il rinvio alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31/8/1999” concerne i criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio indicato nella tabella A del CCNL, “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni assimilate al servizio”, come ivi si legge.
Inoltre, ai sensi del medesimo art. 25, “Per i periodi di servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun periodo di servizio prestato o situazioni assimilate al servizio”.
Ne deriva che il compenso spetta in ragione di tante mensilità quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio e, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiore al mese, il compenso è liquidato in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato (o situazioni di stato assimilate al servizio).
Deve poi osservarsi che, ai sensi della Tabella 4 allegata al CCNL comparto
Scuola del 29.11.2007, denominata “AUMENTI RETRIBUZIONI PROFESSIONALE DOCENTI”, l'emolumento in questione, per i docenti con anzianità di servizio da 0 a 14 anni al 1.1.2004. era pari ad euro 154,82, aumentata poi di 9,18 euro al 01.01.2006 e dunque al 01.01.2006 pari ad euro
164,00 fino al 28.02.2018; successivamente a tale data, con l'entrata in vigore del
CCNL Scuola 2016/2018, per i docenti con la medesima anzianità di servizio (tra cui la ricorrente) l'incremento della retribuzione professionale docente è stato incrementato di euro 10,50, passando ad euro 174,50 euro mensili.
Alla luce dei principi sopra esposti, deve affermarsi il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art 7 CCNL del
15/3/01 in relazione al servizio prestato con i contratti a tempo determinato Contr allegati ricorso (doc. 1), con conseguente condanna del alla corresponsione in favore della ricorrente di detta retribuzione, oltre accessori di legge.
Quanto alle effettive spettanze della ricorrente, le stesse sono state correttamente quantificate in ricorso nell'importo complessivo di €. 2.786,18, tenuto conto dei seguenti periodi di servizio, comprovati dalla documentazione versata in atti:
dal 29.09.2020 al 1.10.2020;
dal 9.10.2020 all'8.06.2021;
dal 21.09.2021 al 22.12.2021;
dal 10.01.2022 al 13.04.2022;
dal 26.04.2022 all'8.06.2022;
dall'8.06.2022 al 13.06.2022,
per un totale di 479 giorni.
Al pagamento dell'importo suindicato deve dunque essere condannata l'amministrazione convenuta, con l'aggiunta della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Le spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza, come di norma, e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa, nonché dell'attività difensiva concretamente espletata, con opportuna diminuzione dei valori medi in considerazione della serialità della questione affrontata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, in accoglimento del ricorso, così provvede:
Contr
- dichiara la contumacia del;
- dichiara il diritto di a percepire la retribuzione professionale Parte_1 docenti per i periodi indicati in motivazione;
Contr
- per l'effetto, condanna il alla corresponsione in favore della ricorrente della suddetta retribuzione, quantificata in complessivi € 2786,18, oltre accessori di legge;
Contr
- condanna il alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi
€.657,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatari.
Tivoli, 11/12/2025
Il Giudice
GI Busoli