Art. 24.
Le punizioni di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 22 sono inflitte dai presidi o dai provveditori agli studi se si tratta di professori; dai provveditori agli studi se si tratta di presidi; la punizione di cui al n. 3 dal provveditore agli studi; tutte le punizioni, poi, dal Ministro che, per quelle indicate ai numeri 5, 6 e 7, dovra' udire il parere della Commissione indicata nell'art. 19.
Contro la punizione di' cui al n. 3, quando sia inflitta dal provveditore, e' ammesso ricorso al Ministro, che decide, inteso il parere della Commissione di cui all'art. 19.
Le punizioni di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 22 sono inflitte dai presidi o dai provveditori agli studi se si tratta di professori; dai provveditori agli studi se si tratta di presidi; la punizione di cui al n. 3 dal provveditore agli studi; tutte le punizioni, poi, dal Ministro che, per quelle indicate ai numeri 5, 6 e 7, dovra' udire il parere della Commissione indicata nell'art. 19.
Contro la punizione di' cui al n. 3, quando sia inflitta dal provveditore, e' ammesso ricorso al Ministro, che decide, inteso il parere della Commissione di cui all'art. 19.