CASS
Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/07/2024, n. 27761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27761 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FR DO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/09/2023 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato ed ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OL Mastroberardino, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'istituto della continuazione per individuare il reato più grave, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D. L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D. L. n. 198/2022. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Lecce con sentenza del 29/9/2023 ha riformato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 18/1/2019, che aveva condannato FR LO per i reati ascrittigli, riconoscendo il vincolo della continuazione con altri reati già giudicati e confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla illegittima identificazione del reo ed alla mancata derubricazione del reato di riciclaggio in quello di ricettazione, nonchè mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27761 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 20/06/2024 Evidenzia che la Corte territoriale ha fondato la ricostruzione dell'identità del responsabile della sostituzione di persona sulla scorta di meri indizi e con diverse forzature che non consentono di poter ritenere valida la conclusione cui è pervenuta;
che la fotocopia del documento esibito risulta essere particolarmente scura, sì da rendere impossibile riconoscere le fattezze del soggetto raffigurato;
che dalle dichiarazioni dei testi emerge che non vi è nessun fascicolo digitalizzato, contenente una fotografia in cui sia riconoscibile il volto del soggetto ritratto;
che il teste di polizia giudiziaria evidentemente ha fatto confusione con altre indagini da lui svolte. Ritiene, altresì, che la condotta in ogni caso andrebbe sussunta nella fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen., mancando qualsivoglia elemento agli atti che possa esser ricondotto ad una attività di riciclaggio (furto di documenti, furto di autovetture, ripunzonatura dei telai, contraffazione dei documenti di circolazione e delle targhe); che, peraltro, non viene offerta una concreta motivazione in relazione alla effettiva consapevolezza del ricorrente della provenienza illecita della autovettura e della sua avvenuta clonazione. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla pena comminata. Lamenta per un verso il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., che ricorrerebbe nel caso di specie, in considerazione del modesto apporto fornito dall'odierno ricorrente alla realizzazione del reato e per altro verso l'errore nella individuazione del reato più grave ai fini della continuazione. Rileva in proposito che la Corte territoriale ha errato nel ritenere più grave il reato giudicato con sentenza del 10/11/2021, atteso che non ha considerato che la pena indicata di anni cinque mesi dieci di reclusione ed euro quattordicimila di multa conteneva anche gli aumenti per la recidiva e la continuazione, mentre la pena base di anni quattro di reclusione ed euro settemilacinquecento di multa è inferiore a quella di anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro tremilacinquecento di multa irrogata al LO nel presente procedimento. 2.3. In data 8/6/2024 è pervenuta memoria difensiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1. Il primo motivo non è consentito per diverse ragioni. 1.1.1. Sotto un primo profilo, perché è costituito da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità. In questa sede, invero, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto 2 generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione. In altri termini, eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/1/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 - 01; Sez. 5, n. 26455 del 9/6/2022, Dos Santos Silva, Rv. 283370 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/2/21, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 277758 - 01). Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Dunque, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito ed il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. Peraltro, la sentenza impugnata in relazione alla ricostruzione dei fatti ascritti all'imputato ed alla sua affermazione di responsabilità costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo cirado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). 3 Deve esser evidenziato, inoltre, che il motivo è reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, che, pur dando atto della non riconoscibilità delle fattezze della persona raffigurata nella fotocopia del documento di identità presente agli atti del dibattimento, ha tuttavia ritenuto attendibili le dichiarazioni del teste HE, anche senza affermare che questi ebbe a visionare sul monitor il documento digitalizzato (circostanza su cui pertanto la difesa insiste inutilmente), ma ritenendo che egli visionò una fotocopia più nitida del documento di riconoscimento presente nella pratica amministrativa dell'agenzia, fotocopia di cui quella agli atti del fascicolo processuale era una ulteriore, meno chiara, copia. Trattasi di percorso motivazionale congruo ed immune da vizi logici e - in quanto tale - non censurabile in questa sede. 1.1.2. Per altro verso, con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto, è aspecifico, atteso che non si confronta con la trama motivazionale del provvedimento impugnato che dà ampiamente conto del perché il fatto non sia sussumibile nella fattispecie della ricettazione: l'essersi presentato presso un'agenzia di pratiche automobilistiche con un falso documento di identità, dopo aver falsamente denunciato lo smarrimento di targhe, carta di circolazione e documenti di proprietà della Fiat 500 tg DZ34OHJ, per chiedere la reimnnatricolazione di altra autovettura provento di furto recante scocca contraffatta, costituisce comportamento all'evidenza significativo della consapevolezza dell'imputato di concorrere nelle operazioni finalizzate a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del mezzo di provenienza illecita. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01). 1.2. Il secondo motivo è in parte fondato. 1.2.1. Non è consentito perché aspecifico con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., avendo la Corte territoriale congruamente dato conto dell'estremo rilievo della condotta 4 di sostituzione - attuata con l'esibizione del falso documento di identità all'atto della richiesta della nuova immatricolazione del veicolo - nell'economia del progetto delittuoso. Il motivo non si confronta con tale passaggio della motivazione, ignorandolo e limitandosi ad affermare il ruolo ancillare del ricorrente nei fatti per cui si procede. 1.2.2. Coglie, invece, nel segno la doglianza relativa all'errore nell'individuazione del reato più grave sulla cui pena calcolare poi gli aumenti per la continuazione con gli altri reati. Effettivamente, i giudici di appello hanno preso in considerazione la pena di anni cinque mesi dieci cli reclusione ed euro quattordicimila di multa, irrogata con la sentenza del 10/11/2021, senza considerare che detta pena contiene anche gli aumenti effettuati per la recidiva e la continuazione interna con altri reati, mentre la pena base è pari ad anni quattro di reclusione ed euro settemilacinquecento di multa, dunque inferiore a quella comminata nel presente procedimento, pari ad anni cinque mesi sei di reclusione ed euro tremilacinquecento di multa. Dunque, è quest'ultima la pena base su cui occorre poi effettuare gli aumenti per la continuazione con i reati già giudicati. 1.2.3. Si impone dunque l'annullamento della sentenza in parte qua, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio sul punto.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio per l'enucleato reato continuato, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso in Roma, il giorno 20 giugno 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OL Mastroberardino, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'istituto della continuazione per individuare il reato più grave, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D. L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D. L. n. 198/2022. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Lecce con sentenza del 29/9/2023 ha riformato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 18/1/2019, che aveva condannato FR LO per i reati ascrittigli, riconoscendo il vincolo della continuazione con altri reati già giudicati e confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla illegittima identificazione del reo ed alla mancata derubricazione del reato di riciclaggio in quello di ricettazione, nonchè mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27761 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 20/06/2024 Evidenzia che la Corte territoriale ha fondato la ricostruzione dell'identità del responsabile della sostituzione di persona sulla scorta di meri indizi e con diverse forzature che non consentono di poter ritenere valida la conclusione cui è pervenuta;
che la fotocopia del documento esibito risulta essere particolarmente scura, sì da rendere impossibile riconoscere le fattezze del soggetto raffigurato;
che dalle dichiarazioni dei testi emerge che non vi è nessun fascicolo digitalizzato, contenente una fotografia in cui sia riconoscibile il volto del soggetto ritratto;
che il teste di polizia giudiziaria evidentemente ha fatto confusione con altre indagini da lui svolte. Ritiene, altresì, che la condotta in ogni caso andrebbe sussunta nella fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen., mancando qualsivoglia elemento agli atti che possa esser ricondotto ad una attività di riciclaggio (furto di documenti, furto di autovetture, ripunzonatura dei telai, contraffazione dei documenti di circolazione e delle targhe); che, peraltro, non viene offerta una concreta motivazione in relazione alla effettiva consapevolezza del ricorrente della provenienza illecita della autovettura e della sua avvenuta clonazione. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla pena comminata. Lamenta per un verso il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., che ricorrerebbe nel caso di specie, in considerazione del modesto apporto fornito dall'odierno ricorrente alla realizzazione del reato e per altro verso l'errore nella individuazione del reato più grave ai fini della continuazione. Rileva in proposito che la Corte territoriale ha errato nel ritenere più grave il reato giudicato con sentenza del 10/11/2021, atteso che non ha considerato che la pena indicata di anni cinque mesi dieci di reclusione ed euro quattordicimila di multa conteneva anche gli aumenti per la recidiva e la continuazione, mentre la pena base di anni quattro di reclusione ed euro settemilacinquecento di multa è inferiore a quella di anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro tremilacinquecento di multa irrogata al LO nel presente procedimento. 2.3. In data 8/6/2024 è pervenuta memoria difensiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1. Il primo motivo non è consentito per diverse ragioni. 1.1.1. Sotto un primo profilo, perché è costituito da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità. In questa sede, invero, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto 2 generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione. In altri termini, eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/1/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 - 01; Sez. 5, n. 26455 del 9/6/2022, Dos Santos Silva, Rv. 283370 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/2/21, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 277758 - 01). Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Dunque, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito ed il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. Peraltro, la sentenza impugnata in relazione alla ricostruzione dei fatti ascritti all'imputato ed alla sua affermazione di responsabilità costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo cirado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). 3 Deve esser evidenziato, inoltre, che il motivo è reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, che, pur dando atto della non riconoscibilità delle fattezze della persona raffigurata nella fotocopia del documento di identità presente agli atti del dibattimento, ha tuttavia ritenuto attendibili le dichiarazioni del teste HE, anche senza affermare che questi ebbe a visionare sul monitor il documento digitalizzato (circostanza su cui pertanto la difesa insiste inutilmente), ma ritenendo che egli visionò una fotocopia più nitida del documento di riconoscimento presente nella pratica amministrativa dell'agenzia, fotocopia di cui quella agli atti del fascicolo processuale era una ulteriore, meno chiara, copia. Trattasi di percorso motivazionale congruo ed immune da vizi logici e - in quanto tale - non censurabile in questa sede. 1.1.2. Per altro verso, con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto, è aspecifico, atteso che non si confronta con la trama motivazionale del provvedimento impugnato che dà ampiamente conto del perché il fatto non sia sussumibile nella fattispecie della ricettazione: l'essersi presentato presso un'agenzia di pratiche automobilistiche con un falso documento di identità, dopo aver falsamente denunciato lo smarrimento di targhe, carta di circolazione e documenti di proprietà della Fiat 500 tg DZ34OHJ, per chiedere la reimnnatricolazione di altra autovettura provento di furto recante scocca contraffatta, costituisce comportamento all'evidenza significativo della consapevolezza dell'imputato di concorrere nelle operazioni finalizzate a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del mezzo di provenienza illecita. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01). 1.2. Il secondo motivo è in parte fondato. 1.2.1. Non è consentito perché aspecifico con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., avendo la Corte territoriale congruamente dato conto dell'estremo rilievo della condotta 4 di sostituzione - attuata con l'esibizione del falso documento di identità all'atto della richiesta della nuova immatricolazione del veicolo - nell'economia del progetto delittuoso. Il motivo non si confronta con tale passaggio della motivazione, ignorandolo e limitandosi ad affermare il ruolo ancillare del ricorrente nei fatti per cui si procede. 1.2.2. Coglie, invece, nel segno la doglianza relativa all'errore nell'individuazione del reato più grave sulla cui pena calcolare poi gli aumenti per la continuazione con gli altri reati. Effettivamente, i giudici di appello hanno preso in considerazione la pena di anni cinque mesi dieci cli reclusione ed euro quattordicimila di multa, irrogata con la sentenza del 10/11/2021, senza considerare che detta pena contiene anche gli aumenti effettuati per la recidiva e la continuazione interna con altri reati, mentre la pena base è pari ad anni quattro di reclusione ed euro settemilacinquecento di multa, dunque inferiore a quella comminata nel presente procedimento, pari ad anni cinque mesi sei di reclusione ed euro tremilacinquecento di multa. Dunque, è quest'ultima la pena base su cui occorre poi effettuare gli aumenti per la continuazione con i reati già giudicati. 1.2.3. Si impone dunque l'annullamento della sentenza in parte qua, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio sul punto.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio per l'enucleato reato continuato, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso in Roma, il giorno 20 giugno 2024.