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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/07/2025, n. 2522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2522 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
Dott. Guido Rosa Consigliere est.
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Consigliere
all'esito dell'udienza del 10 Luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.1412 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2023, vertente TRA rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Pistilli ed elettivamente Parte_1 dom.to come in atti per delega in calce al ricorso introduttivo. Appellante E
rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo a n. 466/2022 pubbl. il 14/12/2022
Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado adiva il Tribunale di Viterbo in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro deducendo di aver presentato domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto, per il conferimento degli incarichi di supplenza ex art. 4 della Legge 124/99 riservate al personale
1 docente ed educativo triennio 2021-2024 , nella categoria Insegnanti Tecnico
Pratici (ITP), per la classe di concorso Laboratorio di scienze e Tecnologie
Elettriche ed Elettroniche, dichiarando quale titolo di accesso il diploma di maturità conseguito nel 2002 (votazione 93/100) presso l'Istituto Professionale
Industria e Artigianato (IPSIA) G. Marconi di Viterbo;
di aver altresì presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA triennio 2021-2024, profili di collaboratore scolastico, assistente tecnico e assistente amministrativo;
che tra i titoli di servizio inseriva il servizio militare di leva prestato nella Scuola Sottoufficiali dell'esercito qualificata nella annualità intera suddivisa anno scolastico per il numero giorni calcolato dal sistema pari a 351 per l'anno scolastico 2003/2004 e residui 115 giorni per l'anno scolastico 2004/2005.
Lamentava che quest'ultimo servizio non era stato correttamente valutato, sostenendo il diritto all'attribuzione del punteggio richiesto per il servizio di leva tanto nella graduatoria ITP che in quella del personale ATA rassegnando le seguenti conclusioni: "… accogliere il ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare che il servizio di leva prestato dal ricorrente deve esser valutato come servizio specifico coerente con quello per il quale è formata la graduatoria dei docenti, degli Insegnanti Tecnico Pratici e del personale ATA della scuola pubblica e per l'effetto condannare il a Controparte_1 rideterminare la posizione del ricorrente nella graduatoria del personale ATA
– assistente amministrativo – con attribuzione del punteggio pari a un anno di servizio coerente con quello di cui alla graduatoria (assistente amministrativo).
Con vittoria sulle spese, competenze e onorari, da distrarre in favore del procuratore da dichiarare antistatario … ".
Si costituiva il resistendo alle domande e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Con la sentenza gravata il Tribunale di Viterbo ha così statuito: “Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: respinge il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_2
; compensa le spese.”.
[...]
Il primo giudice ha ritenuto di individuare la disparità di trattamento <<…di cui
2 si duole il ricorrente con riferimento alle graduatorie ATA trae origine dal D.M.
50 del 2021 e segnatamente dalle “Avvertenze Generali" di cui all'Allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del Personale A.T.A.”. La lettera A delle
Avvertenza dispone infatti che "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva". In base alla tabella di valutazione di titoli di cui alla Tabella A1, tale distinzione implica che, il servizio reso "in costanza di rapporto di impiego" (non è precisato debba trattarsi di rapporto in ambito scolastico), sia valutato con il medesimo punteggio previsto per la qualifica rivestita nell'ambito del rapporto di impiego (variabile tra 1,2 a 6 punti ogni anno e da 0,10 a 0,50 per ogni frazione superiore a 15 gg. a seconda del tipo di scuola con cui si assume essere stato instaurato il rapporto di impiego instaurato); lì dove il servizio militare non sia stato svolto in concomitanza di un rapporto di impiego, risulta valutato con attribuzione di un punteggio corrispondente a quello previsto per il "Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici" (pari a 0,60 per ogni anno e 0,05 per ogni frazione superiore a 15 gg.). Il sistema adottato dal DM attribuisce dunque al servizio di leva un valore variabile, in termini di punteggio: in termini assoluti e in via generale (ovvero quando non svolto in concomitanza con rapporti di impiego) un punteggio corrispondente a quello previsto per gli impieghi civili presso enti pubblici (come previsto dall'art. 2050 del D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66); tuttavia, quando quello stesso servizio sia stato svolto in concomitanza con altro pubblico impiego, il punteggio è determinato in funzione della qualifica rivestita nell'ambito di tale rapporto……A fronte di tale disciplina si pone allora la necessità di una verifica preliminare della conformità non solo al dettato costituzionale di cui all'art. 52 cit., ma anche al dettato normativo di cui all'art. 2050 del D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66. In particolare, posta la formale osservanza del principio che impone la valutazione
3 del servizio militare ai fini dei pubblici concorsi (cui può essere equiparata la procedura di accesso alle graduatorie di circolo ed istituto per il conseguimento di incarichi di supplenza nei rispettivi profili)…. se la differenziazione introdotta dal DM 20/2021 risponda a criteri di ragionevolezza e risulti coerente con fonti normative, evitando qualsiasi pregiudizio in danno degli aspiranti….l'art. 2050 prevede una valutazione integrale del servizio militare quale titolo professionale in sé nell'ambito di qualsiasi procedura di natura concorsuale….si discute dunque della valutazione da dare al servizio militare in sé e non al concomitante rapporto di impiego….se oltre al concomitante impiego, debba essere o meno (e parimenti) valorizzata anche l'opzione di rinunciare ad un preventivo impiego che si sia consci di non poter onorare;
se sia infine ragionevole la misura stessa della "compensazione" operata dal DM della perdita di punteggio derivante dall'interruzione del rapporto di impiego…. anche assumendo l'illegittimità del DM 50/2021 e pervenendo alla sua disapplicazione il ricorrente non trarrebbe vantaggi, dovendosi in alternativa applicare il criterio del cit. art. 2050, il quale, con riguardo alla sua posizione personale, risulta di fatto rispettato dalla tabella di valutazione dei titoli professionali, nella parte in cui – coerentemente con il disposto normativo – attribuisce (indirettamente e per equivalente) al servizio militare (non reso in concomitanza di impiego) lo stesso punteggio previsto per il servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali. Sicché il punteggio assegnato per il suddetto titolo al ricorrente sarebbe comunque da ritenersi legittimo. Per contro, una rivalutazione del servizio militare in misura corrispondente a quello concomitante ad impiego pubblico, non sarebbe consentito a questo giudicante, neanche a seguito di disapplicazione del DM n. 50/21, tanto più che (ferma l'applicabilità dell'art. 2050), l'inesistenza di un concomitante rapporto lavorativo, renderebbe impossibile l'individuazione ipotesi alternative da applicare e del servizio scolastico a cui equiparare quello di leva ai fini della determinazione del punteggio (da ritenersi comunque in contrasto con il disposto normativo). Per le ragioni esposte, deve quindi ritenersi inesistente il diritto del ricorrente a vedersi sopravalutato il servizio “non svolto in costanza di nomina”, ai fini della migliore collocazione nelle graduatorie di terza fascia
A.T.A. per il triennio 2021/2023…Le considerazioni svolte devono ritenersi valide anche rispetto al collocamento nelle graduatorie provinciali e di istituto,
4 per il conferimento degli incarichi di supplenza ex art. 4 della Legge 124/99, riservate al personale docente ed educativo per il triennio 2021-2024, categoria
Insegnanti Tecnico Pratici (ITP), classe di concorso – Laboratorio di scienze e
Tecnologie Elettriche ed Elettroniche. Anche in tali graduatorie il principio applicabile resta quello fissato dall'art. 2050 del D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66 che impone il riconoscimento del punteggio corrispondente a quello previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Il ricorso va conseguentemente respinto…>>
Avverso detta pronuncia hanno proposto tempestivo appello lo Pt_2 lamentando l'erroneità della gravata chiedendone la riforma con reiterazione delle conclusioni rassegnate in prime cure.
Si è costituito in giudizio il resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1,
c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
In buona sostanza l'appellante critica la lettura interpretativa del primo giudice e sostiene che sia infondata la tesi secondo cui il D.M. n. 50/2021 non nega la valorizzazione del servizio militare in quanto tale, al contrario lo gradua distinguendo tra situazioni non omogenee, ossia in costanza o non in costanza del rapporto di lavoro;
che ritiene che il comma 7 dell'art. 485 d.lgs. n.
297/1994 non specifica se il periodo di servizio militare di leva “valido a tutti gli effetti” si riferisca solo a quello prestato in pendenza di nomina ovvero anche in mancanza di quest'ultima ma che ciò nonostante, l'interpretazione sistematica della previsione normativa dovrebbe portare a concludere che il servizio in parola, per attribuire punteggio utile ai fini in esame, è solo quello svolto in corso di un incarico di docenza o quantomeno dopo l'atto di nomina e non, invece, prima di qualsiasi incarico.
Secondo l'appellante l'art. 2050, comma 2, non sarebbe correttamente interpretato laddove si volesse ritenere che preveda la rilevanza del periodo di leva solo se svolto in costanza di nomina con la conseguenza che, chi sia chiamato in costanza di rapporto di lavoro a prestare servizio militare di leva, abbandonando per l'effetto la posizione lavorativa ricoperta, avrebbero diritto a veder compensato tale pregiudizio mediante il riconoscimento, in sede di
5 accesso ai concorsi pubblici, del periodo di servizio militare come se a tutti gli effetti si trattasse di servizio di ruolo.
La Corte non ignora l'esistenza di precedenti pronunce della Sezione Lavoro della Corte di appello di Roma (cfr. sentenze n. 2855/2024, n. 742/2024, n.
1658/2024 e n. 2600/2024; in senso contrario peraltro sentenza n. 1063/2024) che, richiamando un orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. Sez.
Lavoro n. 5679 del 2/3/2020, nn. 15127/2021, 15467/2021, 35380/2021,
34686/2021, 34687/2021, n. 41894/2021 e n. 8526/2024), hanno definito giudizi aventi ad oggetto questioni identiche a quella oggetto di causa disattendendo i profili di doglianza espressi dal appellante. CP_1
Tuttavia, questa Corte ritiene di aderire al più recente indirizzo della Suprema
Corte, che, con sentenza Sez. L. n. 22429 del 08/08/2024, ha ritenuto “legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto”.
La Corte di cassazione, nello specifico, ha chiarito che le precedenti pronunce di legittimità - ivi comprese quelle sopra indicate - “hanno definito la questione
- diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per
l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto. Tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass.3 giugno 2021,
n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima. Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola – il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto
6 dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio
(comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto
(comma 2)”.
Nel caso di specie, peraltro, osserva la Suprema Corte che “il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare
o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso”, e, nel merito, osserva in diritto quanto segue: “
5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del
“riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera
e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che: il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato”
(punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati
«nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti». In sostanza, secondo la Tabella
7 allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono
0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente,
0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici
e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando
8 ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio
l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua
9 specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602. 9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni. 9.1
La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art.
18, co., 4, d. lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche
Amministrazioni. Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse – obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario. Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e
d'istituto di terza fascia. Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in “ferma” (art. 1014, co. 1, d. lgs. n. 66 del 2010, Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo d. lgs.) e ora, in esito al d.l. n. 44 del 2023, conv. con mod. in legge n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del d. lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile “universale”. Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria “generale”, non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica…”.
4.5. Dunque, in applicazione dei principi di diritto affermati dalla Suprema
Corte, condivisi in questa sede, l'appello deve essere respinto.
L'esistenza di contrasti giurisprudenziali in ordine alla questione di diritto
10 oggetto di causa e l'intervento in tempi recentissimi della Suprema Corte perdurando invece la diversa interpretazione del giudice amministrativo
(Consiglio di Stato Sezione VII 3 aprile 2025, n. 2854 ) giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa integralmente le spese del grado. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del
2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Roma, 10/7/2024
Il Consigliere est.
Dott. Guido Rosa
La Presidente
Dott.ssa Vittoria Di Sario
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
Dott. Guido Rosa Consigliere est.
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Consigliere
all'esito dell'udienza del 10 Luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.1412 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2023, vertente TRA rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Pistilli ed elettivamente Parte_1 dom.to come in atti per delega in calce al ricorso introduttivo. Appellante E
rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo a n. 466/2022 pubbl. il 14/12/2022
Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado adiva il Tribunale di Viterbo in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro deducendo di aver presentato domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto, per il conferimento degli incarichi di supplenza ex art. 4 della Legge 124/99 riservate al personale
1 docente ed educativo triennio 2021-2024 , nella categoria Insegnanti Tecnico
Pratici (ITP), per la classe di concorso Laboratorio di scienze e Tecnologie
Elettriche ed Elettroniche, dichiarando quale titolo di accesso il diploma di maturità conseguito nel 2002 (votazione 93/100) presso l'Istituto Professionale
Industria e Artigianato (IPSIA) G. Marconi di Viterbo;
di aver altresì presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA triennio 2021-2024, profili di collaboratore scolastico, assistente tecnico e assistente amministrativo;
che tra i titoli di servizio inseriva il servizio militare di leva prestato nella Scuola Sottoufficiali dell'esercito qualificata nella annualità intera suddivisa anno scolastico per il numero giorni calcolato dal sistema pari a 351 per l'anno scolastico 2003/2004 e residui 115 giorni per l'anno scolastico 2004/2005.
Lamentava che quest'ultimo servizio non era stato correttamente valutato, sostenendo il diritto all'attribuzione del punteggio richiesto per il servizio di leva tanto nella graduatoria ITP che in quella del personale ATA rassegnando le seguenti conclusioni: "… accogliere il ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare che il servizio di leva prestato dal ricorrente deve esser valutato come servizio specifico coerente con quello per il quale è formata la graduatoria dei docenti, degli Insegnanti Tecnico Pratici e del personale ATA della scuola pubblica e per l'effetto condannare il a Controparte_1 rideterminare la posizione del ricorrente nella graduatoria del personale ATA
– assistente amministrativo – con attribuzione del punteggio pari a un anno di servizio coerente con quello di cui alla graduatoria (assistente amministrativo).
Con vittoria sulle spese, competenze e onorari, da distrarre in favore del procuratore da dichiarare antistatario … ".
Si costituiva il resistendo alle domande e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Con la sentenza gravata il Tribunale di Viterbo ha così statuito: “Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: respinge il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_2
; compensa le spese.”.
[...]
Il primo giudice ha ritenuto di individuare la disparità di trattamento <<…di cui
2 si duole il ricorrente con riferimento alle graduatorie ATA trae origine dal D.M.
50 del 2021 e segnatamente dalle “Avvertenze Generali" di cui all'Allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del Personale A.T.A.”. La lettera A delle
Avvertenza dispone infatti che "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva". In base alla tabella di valutazione di titoli di cui alla Tabella A1, tale distinzione implica che, il servizio reso "in costanza di rapporto di impiego" (non è precisato debba trattarsi di rapporto in ambito scolastico), sia valutato con il medesimo punteggio previsto per la qualifica rivestita nell'ambito del rapporto di impiego (variabile tra 1,2 a 6 punti ogni anno e da 0,10 a 0,50 per ogni frazione superiore a 15 gg. a seconda del tipo di scuola con cui si assume essere stato instaurato il rapporto di impiego instaurato); lì dove il servizio militare non sia stato svolto in concomitanza di un rapporto di impiego, risulta valutato con attribuzione di un punteggio corrispondente a quello previsto per il "Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici" (pari a 0,60 per ogni anno e 0,05 per ogni frazione superiore a 15 gg.). Il sistema adottato dal DM attribuisce dunque al servizio di leva un valore variabile, in termini di punteggio: in termini assoluti e in via generale (ovvero quando non svolto in concomitanza con rapporti di impiego) un punteggio corrispondente a quello previsto per gli impieghi civili presso enti pubblici (come previsto dall'art. 2050 del D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66); tuttavia, quando quello stesso servizio sia stato svolto in concomitanza con altro pubblico impiego, il punteggio è determinato in funzione della qualifica rivestita nell'ambito di tale rapporto……A fronte di tale disciplina si pone allora la necessità di una verifica preliminare della conformità non solo al dettato costituzionale di cui all'art. 52 cit., ma anche al dettato normativo di cui all'art. 2050 del D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66. In particolare, posta la formale osservanza del principio che impone la valutazione
3 del servizio militare ai fini dei pubblici concorsi (cui può essere equiparata la procedura di accesso alle graduatorie di circolo ed istituto per il conseguimento di incarichi di supplenza nei rispettivi profili)…. se la differenziazione introdotta dal DM 20/2021 risponda a criteri di ragionevolezza e risulti coerente con fonti normative, evitando qualsiasi pregiudizio in danno degli aspiranti….l'art. 2050 prevede una valutazione integrale del servizio militare quale titolo professionale in sé nell'ambito di qualsiasi procedura di natura concorsuale….si discute dunque della valutazione da dare al servizio militare in sé e non al concomitante rapporto di impiego….se oltre al concomitante impiego, debba essere o meno (e parimenti) valorizzata anche l'opzione di rinunciare ad un preventivo impiego che si sia consci di non poter onorare;
se sia infine ragionevole la misura stessa della "compensazione" operata dal DM della perdita di punteggio derivante dall'interruzione del rapporto di impiego…. anche assumendo l'illegittimità del DM 50/2021 e pervenendo alla sua disapplicazione il ricorrente non trarrebbe vantaggi, dovendosi in alternativa applicare il criterio del cit. art. 2050, il quale, con riguardo alla sua posizione personale, risulta di fatto rispettato dalla tabella di valutazione dei titoli professionali, nella parte in cui – coerentemente con il disposto normativo – attribuisce (indirettamente e per equivalente) al servizio militare (non reso in concomitanza di impiego) lo stesso punteggio previsto per il servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali. Sicché il punteggio assegnato per il suddetto titolo al ricorrente sarebbe comunque da ritenersi legittimo. Per contro, una rivalutazione del servizio militare in misura corrispondente a quello concomitante ad impiego pubblico, non sarebbe consentito a questo giudicante, neanche a seguito di disapplicazione del DM n. 50/21, tanto più che (ferma l'applicabilità dell'art. 2050), l'inesistenza di un concomitante rapporto lavorativo, renderebbe impossibile l'individuazione ipotesi alternative da applicare e del servizio scolastico a cui equiparare quello di leva ai fini della determinazione del punteggio (da ritenersi comunque in contrasto con il disposto normativo). Per le ragioni esposte, deve quindi ritenersi inesistente il diritto del ricorrente a vedersi sopravalutato il servizio “non svolto in costanza di nomina”, ai fini della migliore collocazione nelle graduatorie di terza fascia
A.T.A. per il triennio 2021/2023…Le considerazioni svolte devono ritenersi valide anche rispetto al collocamento nelle graduatorie provinciali e di istituto,
4 per il conferimento degli incarichi di supplenza ex art. 4 della Legge 124/99, riservate al personale docente ed educativo per il triennio 2021-2024, categoria
Insegnanti Tecnico Pratici (ITP), classe di concorso – Laboratorio di scienze e
Tecnologie Elettriche ed Elettroniche. Anche in tali graduatorie il principio applicabile resta quello fissato dall'art. 2050 del D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66 che impone il riconoscimento del punteggio corrispondente a quello previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Il ricorso va conseguentemente respinto…>>
Avverso detta pronuncia hanno proposto tempestivo appello lo Pt_2 lamentando l'erroneità della gravata chiedendone la riforma con reiterazione delle conclusioni rassegnate in prime cure.
Si è costituito in giudizio il resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1,
c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
In buona sostanza l'appellante critica la lettura interpretativa del primo giudice e sostiene che sia infondata la tesi secondo cui il D.M. n. 50/2021 non nega la valorizzazione del servizio militare in quanto tale, al contrario lo gradua distinguendo tra situazioni non omogenee, ossia in costanza o non in costanza del rapporto di lavoro;
che ritiene che il comma 7 dell'art. 485 d.lgs. n.
297/1994 non specifica se il periodo di servizio militare di leva “valido a tutti gli effetti” si riferisca solo a quello prestato in pendenza di nomina ovvero anche in mancanza di quest'ultima ma che ciò nonostante, l'interpretazione sistematica della previsione normativa dovrebbe portare a concludere che il servizio in parola, per attribuire punteggio utile ai fini in esame, è solo quello svolto in corso di un incarico di docenza o quantomeno dopo l'atto di nomina e non, invece, prima di qualsiasi incarico.
Secondo l'appellante l'art. 2050, comma 2, non sarebbe correttamente interpretato laddove si volesse ritenere che preveda la rilevanza del periodo di leva solo se svolto in costanza di nomina con la conseguenza che, chi sia chiamato in costanza di rapporto di lavoro a prestare servizio militare di leva, abbandonando per l'effetto la posizione lavorativa ricoperta, avrebbero diritto a veder compensato tale pregiudizio mediante il riconoscimento, in sede di
5 accesso ai concorsi pubblici, del periodo di servizio militare come se a tutti gli effetti si trattasse di servizio di ruolo.
La Corte non ignora l'esistenza di precedenti pronunce della Sezione Lavoro della Corte di appello di Roma (cfr. sentenze n. 2855/2024, n. 742/2024, n.
1658/2024 e n. 2600/2024; in senso contrario peraltro sentenza n. 1063/2024) che, richiamando un orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. Sez.
Lavoro n. 5679 del 2/3/2020, nn. 15127/2021, 15467/2021, 35380/2021,
34686/2021, 34687/2021, n. 41894/2021 e n. 8526/2024), hanno definito giudizi aventi ad oggetto questioni identiche a quella oggetto di causa disattendendo i profili di doglianza espressi dal appellante. CP_1
Tuttavia, questa Corte ritiene di aderire al più recente indirizzo della Suprema
Corte, che, con sentenza Sez. L. n. 22429 del 08/08/2024, ha ritenuto “legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto”.
La Corte di cassazione, nello specifico, ha chiarito che le precedenti pronunce di legittimità - ivi comprese quelle sopra indicate - “hanno definito la questione
- diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per
l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto. Tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass.3 giugno 2021,
n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima. Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola – il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto
6 dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio
(comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto
(comma 2)”.
Nel caso di specie, peraltro, osserva la Suprema Corte che “il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare
o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso”, e, nel merito, osserva in diritto quanto segue: “
5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del
“riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera
e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che: il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato”
(punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati
«nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti». In sostanza, secondo la Tabella
7 allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono
0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente,
0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici
e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando
8 ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio
l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua
9 specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602. 9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni. 9.1
La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art.
18, co., 4, d. lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche
Amministrazioni. Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse – obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario. Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e
d'istituto di terza fascia. Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in “ferma” (art. 1014, co. 1, d. lgs. n. 66 del 2010, Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo d. lgs.) e ora, in esito al d.l. n. 44 del 2023, conv. con mod. in legge n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del d. lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile “universale”. Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria “generale”, non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica…”.
4.5. Dunque, in applicazione dei principi di diritto affermati dalla Suprema
Corte, condivisi in questa sede, l'appello deve essere respinto.
L'esistenza di contrasti giurisprudenziali in ordine alla questione di diritto
10 oggetto di causa e l'intervento in tempi recentissimi della Suprema Corte perdurando invece la diversa interpretazione del giudice amministrativo
(Consiglio di Stato Sezione VII 3 aprile 2025, n. 2854 ) giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa integralmente le spese del grado. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del
2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Roma, 10/7/2024
Il Consigliere est.
Dott. Guido Rosa
La Presidente
Dott.ssa Vittoria Di Sario
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