Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Abruzzo, sentenza 18/03/2026, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Abruzzo |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 97/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO
in composizione monocratica nella persona del magistrato Stefano Grossi, quale giudice delle pensioni ai sensi dell’art. 151 del Codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in data 3 marzo 2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto in data 1/02/2024 al n. 20702 del Registro di Segreteria, sul ricorso promosso dalla sig.ra IS nata a IS, rappresentata e difesa dall’ avv. Pierpaolo Andreoni (c.f. [...]) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vasto (CH), il quale inoltre dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: pierpaolo.andreoni@pec.ordineavvocativasto.it
CONTRO
- I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), Sede territoriale di Chieti, in persona del Dirigente pro tempore, con sede in via Principessa di Piemonte, n. 83 nonché,
- I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21 rappresentati e difesi dall’Avv. Emanuela Capannolo (c.f. [...]), Pec: avv.emanuela.capannolo@postacert.inps.gov.it, e con il suddetto difensore elettivamente domiciliato in L’Aquila in via dei giardini, n. 2 presso l’Avvocatura dell’Istituto.
Visto il Codice di giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, come modificato dal d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114;
esaminati il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;
Ritenuto in
FATTO
1. Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, la ricorrente, lamentando la sussistenza di difficoltà relazionali con l’Istituto che non le permetterebbero di conoscere il modo di procedere dello stesso Istituto sulle sue pensioni, una diretta e due di reversibilità, attualmente in essere, ha chiesto di accertare e dichiarare il suo diritto a rivendicare, in virtù della sentenza 276/10 del Tribunale di Chieti e delle relazioni del CTU dott. IS, le somme maturate e spettanti per legge nella quantità corretta e per le voci tutte spettanti, nessuna esclusa, senza riunione di pensione e sommatoria delle stesse, addebitandosi alla ulteriore beneficiaria le quote trattenute alla ricorrente. Ha chiesto di disporre, in via istruttoria, l’acquisizione della documentazione relativa alla pratica pensionistica di tutti i beneficiari ovvero di ordinarne all’INPS l’esibizione in giudizio per una completa valutazione della vicenda. Inoltre, ha chiesto di ordinare che le quote della ricorrente siano calcolate sul lordo e, per l’effetto, condannare l’Inps per avere annullato la sentenza 2004 e non avere rispettato la sentenza della Corte dei conti versando alla ricorrente sempre la stessa somma comprensiva del recupero I.I.S. dal 1° gennaio 2019 a tutt’oggi. Ha chiesto che le sue quote di reversibilità siano mensilmente versate separatamente tra loro e dalla pensione diretta per evitare ulteriori errori di calcolo. Ha chiesto che le somme indebitamente trattenute dall’INPS e da restituire siano versate alla ricorrente in un’unica soluzione e con interessi legali;
2. con successivo decreto datato 6 febbraio 2024, comunicato alle parti, questo Giudice ha disposto la trattazione del giudizio all’udienza del’11 giugno 2024;
3. con memoria difensiva del 21 maggio 2024, si è costituito in giudizio l’Istituto di Previdenza Sociale -INPS- che, dopo aver ripercorso tutta la vicenda amministrativa e le modalità di gestione della posizione previdenziale della ricorrente, ha riferito di aver provveduto, a partire dal mese di agosto 2024, al riallineamento delle due pensioni di reversibilità in godimento alla sig. IS, dando atto di non aver provveduto al recupero dell’indebito in quanto non originato da mala fede della ricorrente, ma da un errore dell’Istituto, ed ha chiesto di rigettare l’avverso ricorso perché illegittimo, infondato e comunque indimostrato;
4. con deduzioni per l’udienza, depositate in data 10 giugno 2024, la ricorrente, a mezzo dell’Avv. Pierpaolo Andreoni, ha confutato integralmente le deduzioni dell’Istituto previdenziale contenute nella memoria di costituzione e risposta, articolato ulteriori considerazioni ed insistito per l’accoglimento del ricorso;
5. nell’udienza dell’11 giugno 2024, questo Giudice, nella considerazione che il ricorrente aveva depositato memorie d’udienza che l’Istituto non aveva potuto esaminare al fine delle proprie controdeduzioni, ha ritenuto di dover rinviare il giudizio all’udienza del 15 ottobre 2024, successivamente posticipata al 29 ottobre 2024, per consentire alle parti, dopo l’effettiva liquidazione prevista a partire dal mese di Agosto 2024 dei nuovi importi rideterminati, di precisare le proprie conclusioni;
6. con ulteriore memoria integrativa, la ricorrente ha confermato le proprie richieste, chiedendo l’accoglimento del proprio ricorso;
7. nell’udienza del 18 marzo 2025, su accordo delle parti costituite, è stato disposto un ulteriore rinvio dell’udienza per il giorno 13 maggio 2025;
8. con note d’udienza depositate il 13 maggio 2025, l’INPS ha ricostruito la sequenza degli eventi amministrativi che hanno portato all’attuale situazione pensionistica della ricorrente IS, basandosi anche su una mail della Direzione provinciale di Chieti. L’Istituto ha spiegato che, fino a maggio 2018, la quota di reversibilità spettante alla ricorrente veniva corrisposta come assegno alimentare a carico della pensione principale della vedova IS. Con la mensilità di giugno 2018, tale quota veniva invece erogata direttamente come pensione autonoma, eliminando dalla pensione della IS la ritenuta relativa all’assegno alimentare. Poiché si trattava del primo pagamento autonomo, l’accredito non veniva unificato ma disposto in tre versamenti distinti, mentre l’unificazione delle tre pensioni è stata effettuata a partire da luglio 2018, in conformità alla Circolare 84/1998 e alla delibera n. 350/1998, come già richiamato nella memoria di costituzione.
L’INPS ha riconosciuto poi un errore nella corresponsione dell’Indennità Integrativa Speciale sulla pensione di reversibilità n. IS: tale indennità, pari a € 148,65 mensili, era stata corrisposta fino a dicembre 2018, pur non essendo dovuta, poiché già percepita sulla pensione di vecchiaia, in violazione del divieto di doppia IIS. Dopo aver individuato l’errore, l’Istituto ha eliminato l’IIS dalla mensilità di gennaio 2019 e, contestualmente, ha applicato una trattenuta di € 39 per il recupero di un indebito quantificato in € 9.009,19, indebito annullato dalla Corte dei conti con sentenza n. 8/2021. Dal confronto tra i cedolini del 2018 e quello di gennaio 2019, l’INPS ha rilevato che gli importi lordi delle tre pensioni non hanno subito variazioni, poiché le differenze derivano esclusivamente dalla rimozione dell’IIS e dalla trattenuta per il recupero dell’indebito; ha precisato inoltre che l’importo netto effettivamente corrisposto nel gennaio 2019 era pari a € 1.487,32, e non all’importo inferiore indicato dalla ricorrente. La difesa della ricorrente si sarebbe soffermata anche sul rimborso di € 1.599 disposto dall’Istituto, chiarendo che esso rappresenterebbe l’integrale restituzione delle trattenute effettuate per il recupero dell’indebito successivamente annullato, e affermando che nessun altro importo risulta dovuto a IS;
9. a seguito di ulteriore rinvio richiesto dalla ricorrente e disposto al fine di addivenire ad una bonaria composizione della controversia, attese le trattative in corso, la discussione dell’udienza è stata fissata al 3 marzo 2026;
10. con note autorizzate depositate il 17 febbraio 2026 la ricorrente ha ripercorso l’intero svolgimento della vicenda, richiamandosi integralmente agli atti già prodotti e contestando ogni deduzione dell’INPS. Ha evidenziato come, nelle more del giudizio, sono state depositate le motivazioni della sentenza relativa al procedimento n. 19989, risalente al gennaio 2021 e ormai definitiva, che già aveva riconosciuto la correttezza delle ragioni della ricorrente. Proprio alla luce di tale precedente, la difesa ha evidenziato come ancora oggi non sia possibile comprendere le modalità con cui l’INPS ha proceduto ai prelievi e ai ricalcoli che hanno inciso sulla pensione della signora IS, tanto più che lo stesso Ente, nella memoria di costituzione, ha ammesso errori nell’applicazione della sentenza del Tribunale di Chieti n. 276/2010.
Riprendendo il quadro normativo, l’avvocato della ricorrente ha richiamato la disposizione speciale dell’art. 129 del R.D.L. n. 1827/1935, che sancisce la prescrizione quinquennale delle rate di pensione già liquidate e poste in pagamento. Poiché, dopo il passaggio in giudicato della sentenza del 2010, non risulta alcun atto interruttivo fino alla comunicazione dell’INPS del novembre 2018, la difesa della ricorrente ha sostenuto che il diritto al recupero delle somme è ormai prescritto. Tale conclusione viene rafforzata dalla giurisprudenza citata, secondo cui una protratta erogazione indebita consolida l’affidamento del pensionato e impone di preservare l’equilibrio tra le parti, valorizzando buona fede, corretta diligenza e rilievo sociale delle somme percepite.
La difesa ha insistito sul fatto che il nuovo giudizio si è reso inevitabile proprio perché l’INPS ha continuato a trattenere mensilmente importi dalla pensione della ricorrente, senza chiarire il percorso logicogiuridico che giustificasse tale condotta, nonostante le precedenti decisioni favorevoli rese sia dal Tribunale di Chieti sia dalla stessa Corte dei conti nei procedimenti nn. 20185 e g. 19989.
Il perdurare dei prelievi e la mancata esecuzione di un ricalcolo corretto delle somme spettanti alla ricorrente IS rappresenterebbero, secondo la difesa, la prova del permanere dell’errore originario. Si osserva inoltre che il mancato adeguamento dell’INPS ai conteggi del CTU IS per il 2011 continua a produrre effetti distorsivi, imponendo un nuovo intervento del giudice per ristabilire l’equilibrio tra le due pensioni coinvolte e per riconoscere quanto ancora dovuto alla ricorrente dal 2014 in avanti. La questione degli estratti conto bancari viene ricondotta alla naturale difficoltà di reperire documenti oltre il decennio, considerazione che, secondo la difesa, dovrebbe indurre il giudicante a valorizzare la trasparenza del comportamento della signora IS, la quale, ormai novantenne, continua a far valere un diritto che ritiene pienamente legittimo.
A sostegno delle proprie ragioni, la memoria richiama anche la sentenza della Cassazione n. 18615/2021, evidenziando come la ripetibilità dell’indebito pensionistico richieda un errore imputabile all’ente o, al contrario, un comportamento doloso del percettore; condizioni che, nel caso della signora IS, non ricorrerebbero affatto. A ciò si aggiunge che il lungo intervallo temporale tra l’attribuzione del beneficio (giugno 2013) e il provvedimento di recupero del 2018 esclude, per ragioni di equità e bilanciamento degli interessi, la possibilità di procedere alla restituzione.
La difesa richiama infine la sentenza già resa dalla Corte dei conti di L’Aquila nel procedimento 19989, che aveva affermato l’integrale fondatezza del ricorso della stessa ricorrente, disponendo la restituzione di tutte le somme trattenute. Sulla scorta di tali argomentazioni, le note conclusive ribadiscono la piena infondatezza delle domande dell’INPS, contestano integralmente quanto prodotto dall’Ente e chiedono l’accoglimento del ricorso con rigetto delle avverse istanze, richiamando integralmente tutte le conclusioni già formulate negli atti precedenti.
11. Nell’udienza del 3 marzo 2026, con l’assistenza del segretario d’udienza sig.ra Di Vincenzo Giuliana, non essendo pervenute altre istanze o note scritte, così ricostruito succintamente lo stato degli atti, presente la ricorrente, a mezzo dell’avv. Carmelina Leda Arditelli su delega dell’ avv. Andreoni, che ha insistito in via principale, per l’accoglimento del ricorso, l’Avv. De Cesaris, su delega dell’ avv. Capannolo, per l’INPS, che ha chiesto un breve rinvio per la discussione del giudizio e, in subordine, si è riportato alle conclusioni contenute nella memoria depositata, chiedendone il rigetto, la causa, dunque, è stata trattata e decisa con deposito della sentenza in Segreteria.
Considerato in
DIRITTO
1. L’odierna ricorrente ha chiesto, lamentando la sussistenza di difficoltà relazionali con l’Istituto che non le permetterebbero di conoscere il modo di procedere dello stesso Istituto sulle sue pensioni, una diretta e due di reversibilità, attualmente in essere, di accertare e dichiarare il suo diritto a rivendicare, in virtù della sentenza n. 276/10 del Tribunale di Chieti e delle relazioni del CTU dott. IS, le somme maturate e spettanti per legge nella quantità corretta e per le voci tutte spettanti, nessuna esclusa, senza riunione di pensione e sommatoria delle stesse, addebitandosi alla ulteriore beneficiaria le quote trattenute alla ricorrente. Ha chiesto di disporre, in via istruttoria, l’acquisizione della documentazione relativa alla pratica pensionistica di tutti i beneficiari ovvero di ordinarne all’INPS l’esibizione in giudizio per una completa valutazione della vicenda. Inoltre, ha chiesto di ordinare che le quote della ricorrente siano calcolate sul lordo e, per l’effetto, condannare l’Inps per avere annullato la sentenza 2004 e non avere rispettato la sentenza della Corte dei conti versando alla ricorrente sempre la stessa somma comprensiva del recupero I.I.S dal 1° gennaio 2019 a tutt’oggi. Ha chiesto che le sue quote di reversibilità siano mensilmente versate separatamente tra loro e dalla pensione diretta per evitare ulteriori errori di calcolo. Ha chiesto che le somme indebitamente trattenute dall’INPS e da restituire siano versate alla ricorrente in un’unica soluzione e con interessi legali.
In primo luogo, la causa risulta matura per la decisione, atteso la produzione documentale in atti esplicativa delle posizioni processuali della ricorrente e dell’INPS convenuta e, pertanto, non sussistono le ragioni per disporre un ulteriore rinvio della discussione.
Il ricorso risulta palesemente infondato.
2. Il ricorso sconta un’evidente carenza probatoria in quanto, come argomentato dall’INPS, gran parte delle richieste della ricorrente sono state oggetto di revisione da parte dell’Istituto che ha provveduto al riallineamento delle due pensioni di reversibilità intestate alla ricorrente.
Invero, come sostenuto nella memoria di costituzione dell’Istituto, la ricorrente risulta titolare di due pensioni di reversibilità recanti i nn. IS e n. IS.
In ordine alla pensione di reversibilità n. IS, l’importo pensionistico complessivo ammonta ad € 7.322,87 annui lordi, corrispondente al 50 per cento del trattamento di pensione spettante al dante causa. Il suddetto importo risulta stato determinato, prendendo a riferimento l’importo che era in pagamento alla data del 1.10.1995 e ciò secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 41, legge 335/1995 (norma di salvaguardia). L’Inps ha riconosciuto alla ricorrente il 30%, pari ad € 2.196,87 della suddetta somma annua lorda di € 7.322,87, in virtù di quanto stabilito dalla sentenza n. 276/2010 del Tribunale di Chieti. Ha riferito che, per mero errore materiale, è stato posto in pagamento in favore della ricorrente, dal mese di gennaio 2019, un importo di pensione annua lorda pari ad € 2.545,79, ossia superiore a quello spettante (cfr. il cedolino di pensione di gennaio 2019, depositato in atti).
In ordine alla pensione di reversibilità n. IS, invece, l’importo pensionistico complessivo ammonta ad € 4.611,87, corrispondente al 50 per cento del trattamento di pensione spettante al dante causa. Il suddetto importo risulta stato determinato, prendendo a riferimento l’importo che era in pagamento alla data del 1.10.1995 e ciò secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995. L’INPS ha riconosciuto alla ricorrente, così come stabilito dalla sentenza n. 276/2010 del Tribunale di Chieti, il 30 per cento, pari ad € 1.383,56 della suddetta somma annua lorda di € 4.611,87. L’Istituto ha altresì riferito che, per mero errore materiale, dal mese di giugno 2018, alla sig. IS è stato posto in pagamento un importo di pensione annua lorda pari ad € 1.316,64, inferiore a quello spettante. (cfr. cedolino di pensione di giugno 2018, versato in atti).
La ricorrente, pertanto, avrebbe percepito € 2.545,79, invece di € 2.196,87, pari ad € 348,92 annui in più sulla pensione n. IS e € 1.316,64, invece di € 1383,56, pari a € 66,92 annui in meno sulla pensione n. IS.
Complessivamente, quindi, la ricorrente avrebbe percepito € 282,00 annui in più di quanto a lei spettante. L’Istituto ha dichiarato in atti di non aver proceduto al recupero delle somme indebitamente corrisposte, stante la buona fede della beneficiaria.
Ha, altresì, specificato, che, a decorrere dal mese di agosto 2024, ha ripristinato il pagamento degli importi esattamente spettanti, (vale a dire € 1.383,56 annui per la pensione n. IS ed € 2.196,87 annui per la pensione n. IS).
A questo riguardo, parte resistente ha depositato l’anticipazione del quantum relativo al mese di AGOSTO 2024 relativo delle due pensioni. Dalla lettura dell’anticipazione del cedolino di AGOSTO 2024 (c.d. “dichiarazione di concordanza”) della pensione n. IS, si evince che la pensione annua lorda ammonterà ad € 2.196,87 (lorda € 168,99 mensili e netta 134,66 € mensili). Dalla lettura della anticipazione del cedolino di AGOSTO 2024 (c.d. “dichiarazione di concordanza”) della pensione n. IS, si evince che la pensione annua lorda ammonterà ad € 1.383,53 ((lorda€ 115,29 mensili e netta 91,81 € mensili). Invero la scarna documentazione allegata al ricorso, disorganica e non puntuale, non evidenzia in alcun modo rilievi che possono essere rivolti all’attività dell’INPS che, invece, ha tenuto conto della completa posizione previdenziale della ricorrente, della sentenza 276/10 del Tribunale di Chieti ed ha provveduto a riallineare le pensioni di reversibilità intestate alla ricorrente.
La questione sottoposta all’esame dalla ricorrente ruota attorno alla corretta gestione di due pensioni di reversibilità a lei attribuite, alla pretesa violazione di precedenti decisioni giudiziali (in specie la sentenza del Tribunale di Chieti n. 276/2010) e all’asserita persistenza di recuperi indebiti già censurati in via giurisdizionale; si aggiunge, quale profilo accessorio, la richiesta di ottenere pagamenti separati per le diverse prestazioni, in luogo dell’accredito unificato praticato dall’Istituto.
La ricorrente descrive una sequenza di riduzioni e sospensioni non motivate, richiama la ripartizione percentuale fissata dal Tribunale (30% in suo favore, 60% alla vedova IS, 10% al figlio sino alla maggiore età) e denuncia un indebito collegato all’IIS di € 9.009,19 con trattenute mensili di € 39, sostenendo peraltro che molte somme non le sarebbero mai state erogate e che l’INPS avrebbe continuato a riferirsi a criteri risalenti agli anni Novanta, invece che alla sentenza del 2010; fa quindi valere anche profili di legittimità sostanziale e procedimentale (prescrizione e difetto di motivazione) per ottenere il ricalcolo e la separazione dei pagamenti, oltre alla restituzione degli asseriti prelievi illegittimi. Questa ricostruzione, tuttavia, si confronta con la ricostruzione puntuale offerta dall’INPS, che ha dimostrato di aver dato integrale esecuzione alla sentenza di questa Corte n. 8/2021: quella decisione aveva accertato la tardività del recupero e, dunque, l’insussistenza del debito, dichiarando che “nulla è dovuto” dalla pensionata; l’Istituto, in adempimento, ha cessato fin dal giugno 2022 ogni trattenuta ed ha restituito alla ricorrente l’ammontare che, medio tempore, era stato recuperato (pari a € 1.599,00), come documentato dal relativo cedolino.
Ne discende che, per quanto concerne la partita del supposto indebito di € 9.009,19, non residua alcuna pretesa restitutoria, né è ravvisabile un inadempimento dell’Istituto rispetto al dictum della sentenza n. 8/2021. Quanto al criterio di calcolo delle due reversibilità intestate alla ricorrente (nn. IS e IS), la memoria difensiva dell’INPS chiarisce che gli importi sono stati determinati applicando la quota del 30% stabilita dal Tribunale di Chieti n. 276/2010, e assumendo – conformemente alla norma di salvaguardia – la base in pagamento al 1° ottobre 1995 ai sensi dell’art. 1, comma 41, L. n. 335/1995.
Sulla pensione n. IS la quota annua spettante a IS è pari a € 2.196,87, ma per un errore materiale dal 2019 le è stata corrisposta la somma annua di € 2.545,79, con una differenza in più di € 348,92; sulla pensione n. IS la quota corretta è € 1.383,56, mentre dal 2018 risultano erogati € 1.316,64 annui, con una differenza in meno di € 66,92: il saldo complessivo delle due poste si traduce, dunque, in circa € 282,00 annui a favore della ricorrente. L’INPS dà atto, peraltro, di non procedere ad alcun recupero di tale differenziale positivo (poiché l’errore non è imputabile alla beneficiaria) e di voler semplicemente ripristinare gli importi corretti a decorrere da agosto 2024, come risulta dalle anticipazioni di cedolino prodotte. In difetto di allegazioni contabili idonee a smentire puntualmente tali dati – e a fronte della coerenza dei conteggi con la decisione del 2010 – non può accogliersi la tesi di una perdurante violazione del giudicato civile. Resta da scrutinare la richiesta, formulata dall’istante, di ottenere che le due reversibilità e la pensione diretta siano pagate separatamente e non con accredito unificato. Anche su questo punto la replica dell’Istituto appare coerente: la modalità unificata discende da atti organizzativi e regolamentari generali – Circolare n. 84/1998 e Delibera del C.d.A. n. 350/1998 – adottati in attuazione della delegificazione di cui all’art. 10, d. l. n. 536/1987, conv. L. n. 48/1988; essa non incide sulla contabilizzazione separata delle prestazioni (ognuna con il proprio numero di iscrizione e cedolino), ma governa soltanto la modalità di pagamento, scelta per esigenze di razionalizzazione e semplificazione gestionale.
Ne consegue che la pretesa di ottenere una diversa forma di accredito per il caso singolo non trova una sua copertura normativa e non può essere accolta.
Le ulteriori censure residuali articolate dalla ricorrente in diritto – dalla prescrizione quinquennale (art. 129 R.D.L. 1827/1935) al difetto di motivazione ex art. 3 L. 241/1990, sino al richiamo all’art. 206 D.P.R. 1092/1973 sull’irripetibilità in buona fede – appaiono, nella loro dimensione attuale, assorbite dall’accertata inesistenza di recuperi in corso e dalla restituzione di quanto già prelevato, oltre che superate dalla ricostruzione contabile depositata dall’INPS: la parte fondamentale del contendere, infatti, verteva sulla persistenza di trattenute e sul presunto mancato rispetto della sentenza n. 8/2021, evenienze che la documentazione dell’Istituto smentisce in modo concreto e verificabile.
In assenza di elementi probatori che dimostrino ulteriori scostamenti o danni patrimoniali non sanati, non residua spazio per accogliere le domande ricalcolatorie o satisfattorie ulteriori.
In conclusione, il quadro probatorio in atti consente di ritenere che l’INPS ha ottemperato alle pregresse decisioni, ha restituito le somme indebitamente trattenute, ha allineato la misura delle due reversibilità ai criteri fissati dal Tribunale di Chieti e ha motivato la non praticabilità dei pagamenti separati alla luce della cornice organizzativa vigente. Le doglianze della ricorrente, non sostenute da adeguata documentazione contabile in grado di inficiare i dati prodotti dall’Ente, risultano pertanto infondate o superate dall’avvenuta esecuzione, con conseguente rigetto delle domande proposte.
Le note articolate autorizzate depositate dalla difesa IS nel febbraio 2026, pur ricche di richiami alla giurisprudenza sulla prescrizione quinquennale, sul principio di affidamento e sull’obbligo di motivazione, non introducono fatti nuovi né producono documenti in grado di confutare la ricostruzione operata dall’INPS, che resta supportata da atti ufficiali e cedolini aggiornati. La ricorrente insiste nel denunciare la persistenza di trattenute e l’assenza di chiarimenti adeguati, ma non deposita alcun cedolino recente che mostri ancora prelievi dopo il giugno 2022. Le sue contestazioni si risolvono in una riproposizione delle stesse doglianze già superate dalle sentenze e dall’azione successiva dell’Istituto. Il nucleo della controversia, infatti, era la presunta mancata ottemperanza della sentenza n. 8/2021, ma la documentazione prodotta dall’INPS dimostra chiaramente che tale obbligo è stato eseguito integralmente, così come sono stati regolarizzati i due trattamenti reversibili e corretti gli errori non imputabili alla pensionata.
Nel loro insieme, dunque, gli atti mostrano una situazione in cui la gran parte delle questioni sollevate da IS risultano ormai superate, mentre la ricostruzione contabile e giuridica dell’Istituto – documentata, coerente e aderente alle precedenti sentenze – non è stata scalfita da elementi di segno contrario. Le doglianze della ricorrente non trovano un concreto riscontro nei fatti né nella documentazione presente in atti, né appaiono idonee a rimettere in discussione l’operato dell’INPS, che risulta conforme ai principi normativi e ai giudicati intervenuti.
Tra l’altro, non può non valutarsi negativamente il comportamento processuale della ricorrente che, nonostante l’invito rivoltole di specificare sul punto le proprie conclusioni, non ha depositato ulteriore documentazione utile a fondamento della vantata pretesa.
Alla luce di quanto sopra il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alle spese del presente giudizio questo giudice rileva che sarebbe stato onere del ricorrente fornire quantomeno elementi di prova in ordine alle proprie allegazioni e, quindi, mettere a disposizione del giudicante l’ulteriore documentazione a fondamento della vantata richiesta, il cui successivo esame da parte dell’INPS avrebbe consentito di verificare l’eventuale spettanza delle doglianze lamentate nel ricorso.
Tale comportamento processuale induce a disporre nei suoi riguardi la condanna delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, in composizione monocratica ai sensi dell’art. 151 c. g. c., respinta ogni contraria eccezione o deduzione, con pronuncia definitiva:
RESPINGE
il ricorso, rilevato che l’Istituto ha integralmente ottemperato alla sentenza n. 8/2021 mediante cessazione, a far data da giugno 2022, di ogni trattenuta relativa all’indebito di € 9.009,19 e mediante restituzione alla ricorrente dell’intero importo già recuperato pari a € 1.599,00.
Dichiara che i conteggi relativi alle pensioni di reversibilità nn. IS e IS, predisposti dall’INPS in applicazione della sentenza del Tribunale di Chieti n. 276/2010 e dell’art. 1, comma 41, L. n. 335/1995, risultano corretti sulla base degli importi in pagamento al 1° ottobre 1995, non essendo emerse, dagli atti di causa né dalle note autorizzate, evidenze documentali idonee a sovvertire i dati contabili depositati. Respinge la domanda volta a ottenere il pagamento separato delle diverse prestazioni pensionistiche, trattandosi di modalità non prevista dall’ordinamento e disciplinata da atti regolamentari generali dell’INPS (Circolare n. 84/1998 e delibera del C.d.A. n. 350/1998), non derogabili nel caso concreto. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell’INPS che si liquidano nell’importo di €. 200,00.
Così deciso, all’esito della Camera di consiglio del 3 marzo 2026.
Depositata in segreteria il 18/03/2026.
Il Giudice Dott. Stefano Grossi
(firmato digitalmente)
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