Ordinanza collegiale 15 dicembre 2023
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 2212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2212 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02212/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01564/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1564 del 2020, proposto dalle sig.re RO LA, NA SE e NA LA, rappresentate e difese dagli avvocati Laura Clarizia e Rossella Casola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Laura Clarizia in Salerno, alla via G.V. Quaranta n.5;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento delle note prot. n. 10256 e prot. n. 10271 del 19.08.2020 del Responsabile Area Tecnica Edilizia Privata del Comune di Positano con le quali si chiedeva l’integrazione progettuale e documentale delle pratiche di condono edilizio, in particolare mediante una “nuova” progettazione, sotto comminatoria di improcedibilità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 dicembre 2025 il dott. RO FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Vengono impugnate due note comunali, con le quali, in relazione a due connesse istanze di condono ex L. 45/1985 e 724/1994, il Responsabile del settore edilizia del Comune di Positano, sulla scorta di un parere della CLP, ha chiesto integrazioni documentali ma soprattutto progettuali agli istanti e segnatamente, come riportato nella relazione peritale di parte, ha rilevato “opere edili non riconducibili a condono e che per tanto dovranno essere demolite. Di conseguenza, la commissione Locale del Paesaggio ritiene necessario, per entrambe le pratiche, di redigere un nuovo progetto “epurato” dalle opere stralciate dalle rispettive relazioni tecniche istruttorie, con proposta di riqualificazione delle opere residue, garantendo l’accessibilità a tutti i locali, il tutto correlato da una relazione paesaggistica, precisando che, in ottemperanza di quanto richiesto, le pratiche resteranno sospese e trascorso inutilmente il termine di 30 giorni, le stesse saranno considerate improcedibili ”.
2. Alla richiamata nota gli interessati hanno fornito riscontro mediante le due note istruttorie di pari data (18.9.2022), con le quali, replicando alle contestazioni del Comune hanno poi concluso : “ Alla luce delle osservazioni svolte, si chiede l’immediata archiviazione del procedimento di improcedibilità della pratica di condono Rif. Prat. N. 551 del 31.5.1986, comunicato con la nota prot. 10256 del 19.08.2020 [ n.d.r . prot. n. 10271 del 19.8.2020, quanto all’altra e per il resto identica nota difensiva] . Si precisa e si evidenzia che il presente atto non costituisce, nella maniera più assoluta, acquiescenza preventiva alla nota prot. 10256 del 19.08.2020, al parere della CLP di cui al verbale n. 05/2020, alla Relazione Istruttoria e alla proposta di parere con prescrizioni prot. n. 13632 del 25.10.2019 del tecnico istruttore arch. Andreina Esposito, né rinuncia alla impugnativa giurisdizionale degli stessi atti e provvedimenti che, anzi, sin da ora si preannuncia, stante la loro patente illegittimità e vessatorietà” .
3. A seguito delle note difensive il Comune non ha fornito più alcuna risposta, non definendo il procedimento con il dovuto provvedimento espresso. Tuttavia i ricorrenti, ritenendo sussistere la natura autoritativa e definitiva delle note impugnate le hanno impugnate innanzi a questo TAR mediante l’odierno ricorso.
2. Il gravame è stato affidato a cinque distinti motivi come di seguito rubricati: “ 1. Eccesso di potere (perplessità - sviamento) - violazione di legge (artt. 1 e 3 l. 241/90; art. 35 l. 47/85; art. 27 e 31 e ss. d.p.r. 380/2001; art. 146 d.lgs. 42/2004, anche in relazione alla L.R.C. 10/82) - Incompetenza - Violazione del giusto procedimento e di principi eurocomunitari di correttezza e buona fede; 2. Violazione di legge (artt. 1 e 3 e 7 e ss. l. 241/90; art. 35 l. 47/85; art. 2, comma 37, l. 662/1996; art. 27 e 31 e ss. d.p.r. 380/2001; art. 146 d.lgs. 42/2004, anche in relazione alla l.r.c. 10/82) - incompetenza - eccesso di potere (perplessità - sviamento) - violazione del giusto procedimento e di principi eurocomunitari di correttezza e buona fede; 3. Violazione di legge (artt. 1 e 3 e 7 e ss. l. 241/90; art. 35 L. 47/85; art. 2, comma 37, l. 662/1996; art. 27 e 31 e ss. d.p.r. 380/2001; art. 146 d.lgs. 42/2004, anche in relazione alla l.r.c. 10/82) - incompetenza - eccesso di potere (perplessità - sviamento) - violazione del giusto procedimento e di principi eurocomunitari di correttezza e buona fede; 4. Violazione di legge (artt. 31 e ss. l. 47/85 e 39 ss. l. 724/95; artt. 31 e ss. d.p.r. 380/2001) - eccesso di potere (difetto dei presupposti- - erroneità- arbitrarietà-istruttoria e motivazione apparenti - perplessità-contraddittorietà- illogicità- travisamento - sproporzione- sviamento) - violazione del giusto procedimento - violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, proporzionalità, adeguatezza e correttezza dell’azione amministrativa;5. Violazione di legge (artt. 31 e ss. l. 47/85 e 39 ss. l. 724/95; artt. 31 e ss. d.p.r. 380/2001) - eccesso di potere (difetto dei presupposti- - erroneità- arbitrarietà- istruttoria e motivazione apparenti - perplessità-contraddittorietà- illogicità- travisamento - sproporzione- sviamento) - violazione del giusto procedimento - violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, proporzionalità, adeguatezza e correttezza dell’azione amministrativa”.
2.1 In estrema sintesi ricorrenti hanno impugnato sotto vari profili i due atti censurando la parziale incompetenza, innanzitutto della CLP, oltre che nel merito l’eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti. In sostanza, secondo la prospettazione dei ricorrenti, il Comune avrebbe inteso far stravolgere il progetto imponendo, mediante il filtro di una richiesta di integrazione della domanda, la demolizione di opere che, invece, ad avviso delle ricorrenti, o erano inserite nei procedimenti di condono, o in altri procedimenti o, infine, erano comunque assentibili.
2.2 Il Comune non si è costituito in giudizio nonostante abbia regolarmente ricevuto la notifica del ricorso.
2.3 Nel frattempo all’udienza del 15.12.2023 il difensore di parte ricorrente ha comunicato il decesso del ricorrente SS LA e il giudizio è stato quindi interrotto. Sennonchè, con tempestivo atto di riassunzione si sono costituite nella medesima posizione processuale del ricorrente deceduto, sia le già costituite sigg.re NA SE e NA LA che l’ulteriore erede sig.ra RO LA ed hanno espresso interesse alla decisione nel merito della causa.
3. All’odierna udienza di smaltimento fissata ex art. 87 bis cod.proc.amm., sentita la parte presente in collegamento da remoto con da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione, previo avviso, ai sensi dell’art. 73 comma 3 cod.proc.amm., della sussistenza di una possibile causa d’inammissibilità del ricorso stante la rinvenuta natura non provvedimentale e non definitiva delle note impugnate per le ragioni che di seguito si andranno a esporre. All’esito del predetto avviso le procuratrici delle parti, presenti come da verbale in atti, hanno insistito per la decisione con sentenza di merito ritenendo che gli atti impugnati integrassero arresti procedimentali.
4. Come preannunciato in udienza il ricorso è inammissibile stante la natura non definitiva e non autoritativa degli atti impugnati. Inoltre all’inammissibilità si approderebbe anche tenuto conto che già prima della notifica del ricorso, gli atti impugnati sono stati riscontrati dai ricorrenti senza che il Comune addivenisse, come avrebbe invece dovuto, alla conclusione del procedimento.
4.1 Per arrivare a detto esito è sufficiente richiamare le conclusioni contenute nelle note impugnate, lì dove il Comune, rispetto alle criticità rilevate, chiedeva comunque integrazioni documentali, ma soprattutto, progettuali, disponendo nel frattempo la sospensione delle pratiche in attesa della trasmissione dei documenti richiesti, ma stabilendo, tuttavia che, “ trascorso inutilmente il termine di 30 giorni, in caso di mancata ottemperanza le istanze saranno dichiarate improcedibili ”. Ebbene, a tacer d’altro e in particolare dei suoi contenuti di merito, la nota del Comune era chiara nel prevedere, per la definizione del procedimento, un ulteriore passaggio istruttorio, costituito da un nuovo atto che avrebbe dovuto valutare il contenuto delle osservazioni degli interessati e definire il procedimento di condono, se del caso dichiarando improcedibile l’istanza.
5. Detto procedimento, di conseguenza, allo stato non risulta ancora concluso: ed è per questo che il ricorso va dichiarato inammissibile. Ebbene, ai sensi dell’art. 34 comma 3 cod. proc. amm., il Tribunale non potrebbe pronunciarsi sulle note impugnate, trattandosi, di atti endoprocedimentali e quindi un eventuale definizione di merito avrebbe riguardo a poteri amministrativi non ancora esercitati e s’ingerirebbe in residui spazi di esercizio della discrezionalità amministrativa.
5.1 Del resto i ricorrenti, anche senza presentare l’integrazione progettuale richiesta dal Comune, con le due memorie rese in sede d’istruttoria procedimentale, hanno riscontrato le comunicazioni comunali e chiesto espressamente, palesando consapevolezza della natura non definitiva delle note impugnate, “ l’immediata archiviazione del procedimento di improcedibilità della pratica di condono Rif. Prat. N. 551 del 31.5.1986, comunicato con la nota prot. 10256 del 19.08.2020” .
5.2 Si osserva, infine, che anche la paventata “improcedibilità” delle istanze, è stata correlata dal Comune non solo alla mancata produzione dell’integrazione progettuale richiesta e ampiamente contestata dalle ricorrenti, ma anche a un ulteriore e successivo atto dichiarativo, che invero non risulta dagli atti di causa che sia stato poi emanato.
6. Resta a questo punto da osservare che a tutela dei ricorrenti, ove perdurasse l’inerzia comunale, non mancherebbero strumenti all’uopo predisposti dall’ordinamento per soddisfare, a questo punto, la loro legittima pretesa a una definizione del procedimento con provvedimento espresso. In proposito, il Collegio può limitarsi a richiamare il costante e condivisibile orientamento secondo cui : “ A fronte della formulazione da parte del privato che ha presentato domanda di condono di una specifica richiesta volta ad ottenere un provvedimento espresso che definisca il procedimento, grava sull'amministrazione un obbligo di provvedere, il cui inadempimento legittima il ricorso allo speciale rimedio giurisdizionale di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. Ciò in quanto l'art. 2 della l. 241/90 stabilisce, come è noto, il dovere delle pubbliche amministrazioni di concludere il procedimento amministrativo, obbligo che pacificamente esiste in materia di condono edilizio ” (T.A.R. Campania Napoli sez. III, n.5262/2024).
6.1 In proposito resta solo da aggiungere che nell’atto conclusivo del procedimento al quale finalmente addiverrà, il Comune dovrà dar conto delle osservazioni espresse e della documentazione tecnica presentate dalle ricorrenti nel corso del procedimento.
7. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza d’interesse, attesa la natura non definitiva e quindi non provvedimentale delle due note impugnate con l’unico ricorso proposto.
8. Nulla per le spese attesa la mancata costituzione in giudizio del Comune di Positano.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto d’interesse.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere
RO FE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO FE | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO