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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 7321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7321 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 21614/2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 5238/2021 emesso per il mancato pagamento di prodotti elettronici e vertente tra
(P.IVA , rappresenta e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Rossella Ercolino
Attrice Opponente
e
(P. IVA , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall' Avv. Sorvillo Antonio Tommaso
Convenuta Opposta
CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente:
1)In via pregiudiziale dichiarare l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Napoli;
2) Dichiarare la inesistenza e/o inefficacia e/o illegittimità e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n.5238/2021;
3)Condannare la al pagamento delle Controparte_1 competenze del procedimento;
Per la convenuta opposta: 1)Rigettare opposizione ed ogni eccezione proposta dall'opponente;
2)Condannare l'opponente alla refusione delle spese del giudizio con attribuzione al procuratore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
si è opposta al decreto ingiuntivo n. Parte_1
5238/2021 con il quale le è stato imposto il pagamento della somma di euro 462260,48, oltre interessi e spese, eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli e nel merito l'insussistenza del credito dell'opposta.
La ha resistito all'opposizione ed ha Controparte_1 chiesto di respingerla.
Ciò posto, va preliminarmente respinta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Parte_1
Con riguardo alle persone giuridiche, la Suprema Corte ha chiarito che la mancata contestazione della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c.
(cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione che per tale ragione deve considerarsi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito(cfr. Cass. Civ. 31121/2024).
Nel caso in esame l'eccezione proposta è incompleta posto che non sono stati contestati i possibili fori alternativi previsti dal codice di rito e tra questi quello di cui all'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c..
Quanto al merito, la ha chiesto di Controparte_1 ingiungere alla prima il pagamento dell'importo di euro Pt_1
462260,48 allegando a sostegno della richiesta le fatture emesse a carico dell'opposta.
Nelle fatture sono indicati tutti prodotti forniti all'opposta. L'opposta ha contestato genericamente la ricezione dei prodotti indicati nelle fatture ma la contestazione è in contrasto con il contenuto della denuncia presentata il 4.5.2021, documento in cui l'opponente ha fatto riferimento al ricevimento della merce di cui alla fattura n. 607 del 15.4.2021.
Non sono documentate contestazioni dell'opposta dopo l'emissione delle fatture.
A tali elementi si è aggiunta la deposizione del teste Tes_1
, addetto al magazzino della che è
[...] Controparte_1 stato escusso all'udienza del 16 novembre 2023, che ha dichiarato: di essere a conoscenza della fornitura dei telefoni cellulari alla in quanto si era occupato della consegna dei Parte_1 prodotti;
che la merce era stata consegnata ad Controparte_2 sia presso la sede di Napoli della che a Rotondi Controparte_1 presso un'abitazione privata;
che in queste occasioni la consegna era stata accompagnata dalla verifica che i prodotti consegnati corrispondessero a quelli indicati nelle fatture;
che il CP_2 in occasione delle consegne aveva firmato una copia delle fatture.
Alla luce di quanto precede va affermato che l'opposta ha dimostrato il fondamento della pretesa azionata in via monitoria.
Consegue che l'opposizione deve essere respinta e che il decreto ingiuntivo deve essere confermato e reso esecutivo ex art. 653
c.p.c..
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate con le tabelle allegate al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore compreso tra euro
260000,01 ed euro 520000,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5238/2021 proposta dalla nei Parte_1 confronti della convenuta ogni diversa Controparte_1 istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede: 1)Rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
5238/2021 e ne dichiara l'esecutorietà ex art. 653 c.p.c.;
2)Condanna la al pagamento delle spese del Parte_1 giudizio che liquida in euro 22457,00, oltre rimborso forfettario,
c.p.a. ed i.v.a. con attribuzione all'Avv. Sorvillo Antonio
Tommaso.
Napoli, 21.7.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 21614/2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 5238/2021 emesso per il mancato pagamento di prodotti elettronici e vertente tra
(P.IVA , rappresenta e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Rossella Ercolino
Attrice Opponente
e
(P. IVA , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall' Avv. Sorvillo Antonio Tommaso
Convenuta Opposta
CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente:
1)In via pregiudiziale dichiarare l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Napoli;
2) Dichiarare la inesistenza e/o inefficacia e/o illegittimità e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n.5238/2021;
3)Condannare la al pagamento delle Controparte_1 competenze del procedimento;
Per la convenuta opposta: 1)Rigettare opposizione ed ogni eccezione proposta dall'opponente;
2)Condannare l'opponente alla refusione delle spese del giudizio con attribuzione al procuratore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
si è opposta al decreto ingiuntivo n. Parte_1
5238/2021 con il quale le è stato imposto il pagamento della somma di euro 462260,48, oltre interessi e spese, eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli e nel merito l'insussistenza del credito dell'opposta.
La ha resistito all'opposizione ed ha Controparte_1 chiesto di respingerla.
Ciò posto, va preliminarmente respinta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Parte_1
Con riguardo alle persone giuridiche, la Suprema Corte ha chiarito che la mancata contestazione della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c.
(cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione che per tale ragione deve considerarsi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito(cfr. Cass. Civ. 31121/2024).
Nel caso in esame l'eccezione proposta è incompleta posto che non sono stati contestati i possibili fori alternativi previsti dal codice di rito e tra questi quello di cui all'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c..
Quanto al merito, la ha chiesto di Controparte_1 ingiungere alla prima il pagamento dell'importo di euro Pt_1
462260,48 allegando a sostegno della richiesta le fatture emesse a carico dell'opposta.
Nelle fatture sono indicati tutti prodotti forniti all'opposta. L'opposta ha contestato genericamente la ricezione dei prodotti indicati nelle fatture ma la contestazione è in contrasto con il contenuto della denuncia presentata il 4.5.2021, documento in cui l'opponente ha fatto riferimento al ricevimento della merce di cui alla fattura n. 607 del 15.4.2021.
Non sono documentate contestazioni dell'opposta dopo l'emissione delle fatture.
A tali elementi si è aggiunta la deposizione del teste Tes_1
, addetto al magazzino della che è
[...] Controparte_1 stato escusso all'udienza del 16 novembre 2023, che ha dichiarato: di essere a conoscenza della fornitura dei telefoni cellulari alla in quanto si era occupato della consegna dei Parte_1 prodotti;
che la merce era stata consegnata ad Controparte_2 sia presso la sede di Napoli della che a Rotondi Controparte_1 presso un'abitazione privata;
che in queste occasioni la consegna era stata accompagnata dalla verifica che i prodotti consegnati corrispondessero a quelli indicati nelle fatture;
che il CP_2 in occasione delle consegne aveva firmato una copia delle fatture.
Alla luce di quanto precede va affermato che l'opposta ha dimostrato il fondamento della pretesa azionata in via monitoria.
Consegue che l'opposizione deve essere respinta e che il decreto ingiuntivo deve essere confermato e reso esecutivo ex art. 653
c.p.c..
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate con le tabelle allegate al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore compreso tra euro
260000,01 ed euro 520000,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5238/2021 proposta dalla nei Parte_1 confronti della convenuta ogni diversa Controparte_1 istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede: 1)Rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
5238/2021 e ne dichiara l'esecutorietà ex art. 653 c.p.c.;
2)Condanna la al pagamento delle spese del Parte_1 giudizio che liquida in euro 22457,00, oltre rimborso forfettario,
c.p.a. ed i.v.a. con attribuzione all'Avv. Sorvillo Antonio
Tommaso.
Napoli, 21.7.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa