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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 162/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LI IE RI RI, Presidente
BOGGIO NI US, Relatore
ROSSOTTO VITTORIA, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1722/2025 depositato il 09/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G03C302786 2025 IRES-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 117/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Come da conclusioni riportate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'atto impugnato è l' avviso di accertamento n. T7G03C302786 2025 periodo d'imposta 2019; il valore della lite è di euro 509.101,00 (vedasi a riguardo quanto meglio rubricato in atti).
La società ricorrente gestisce un grande emporio di prodotti non alimentari ad Avigliana e acquista merci in grandi quantità (spesso di provenienza/manifattura cinese).
L'Agenzia delle Entrate, secondo la ricorrente, contesta l'utilizzo di fatture per “operazioni oggettivamente inesistenti”, fondando i rilievi soprattutto su caratteristiche/condotte dei fornitori e non su violazioni proprie della Ricorrente_1 srl.
La difesa di parte ricorrente sostiene che l'avviso sarebbe annullabile perché emesso senza contraddittorio preventivo “effettivo e informato” (schema d'atto), richiamando l'art. 6 bis della legge
212/2000 e, come principi, il diritto di difesa (art. 24 Cost., art. 41 Carta UE) e l' art. 10 ter legge 212/2000
(proporzionalità). Si evidenzia che i meri inviti a produrre documenti non equivalgano al contraddittorio sullo schema d'atto e che il “pericolo per la riscossione” sia addotto in modo non convincente per giustificare l'omissione.
Viene eccepita anche la violazione degli artt. 39 (co. 1, lett. d) e 42 dpr 600/1973 con difetto di gravità/ precisione/concordanza degli elementi su cui si fonda l'Agenzia delle Entrate, oltre a difetto di motivazione. Il punto centrale è che gli acquisti sarebbero reali, contabilizzati e pagati con mezzi tracciabili, l'Ufficio avrebbe agito indebitamente muovendo contestazioni “per masse di fornitori”, non analitiche, basate su elementi relativi a terzi e su fonti non condivise, impedendo una difesa piena al ricorrente.
Il ricorso nega che sia provato il conseguimento di utili extracontabili e, soprattutto, una loro distribuzione ai soci;
critica anche l'uso “dilatato” di presunzioni a catena secondo il seguente schema: inesistenza operazioni → maggior reddito → utili → distribuzione → riparto quote.
Inoltre deduce come ulteriore difetto dell'attività accertativa il mancato rispetto del divieto di doppia imposizione, indicando che lo stesso reddito (euro 670.336,00) verrebbe tassato ai fini ES e poi (per euro 174.287,36 pari al 26% di 670.336,00) ai fini RP in capo ai soci.
Quanto alla posizione personale del socio Nominativo_1 si contesta che nell'accertamento egli sia indicato tra i
“coobbligati” responsabili in solido senza adeguata motivazione e senza chiarire il titolo della responsabilità. La difesa di parte ricorrente anche con ulteriore memoria illustrativa sottolinea che, trattandosi di società di capitali (con autonomia patrimoniale), gli obblighi fiscali e anche quelli del sostituto d'imposta sarebbero della società. Essendo poi l'atto descritto come impoesattivo e quindi immediatamente esecutivo, esso espone Nominativo_1 alle iniziative di riscossione. In fatto, si ribadisce che Nominativo_1 sarebbe stato un mero lavoratore dipendente, estraneo alla gestione, e che le cariche camerali sarebbero solo formali.
L'Agenzia delle Entrate resiste in giudizio, con deduzioni scritte, sottolineando la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è respinto.
L'Ufficio correttamente sostiene che la società Ricorrente_1 srl avrebbe utilizzato fatture per operazioni inesistenti emesse da vari fornitori ritenuti “cartiere” (es. Fornitore_1, Fornitore_2, Fornitore_3, Fornitore_4, Forn_5., Forn_6, Forn_7), sulla base di analisi e segnalazioni regionali e sulla scorta della valutazione di elementi tipici dell'inesistenza delle operazioni (assenza di struttura, bilanci, versamenti, personale, ecc.).
Più precisamente tali soggetti registravano le seguenti anomalie: presenza di capitale sociale di dimensioni minime, con unico socio persona fisica, nullatenente, di nazionalità cinese, che fungeva anche da rappresentante legale;
medesimo codice attività (commercio all'ingrosso di prodotti non alimentari nca) alquanto generico;
sistematicità dei comportamenti delle società neocostituite (c.d. “apri e chiudi”) alla stessa data e dagli stessi soggetti, con immediata emissione di fatture di importi rilevanti;
assenza di bilanci depositati in Camera di Commercio;
emissione di fatture per importi rilevanti e presenza di giro d'affari pari a diversi milioni di euro;
omessa presentazione della dichiarazione dei redditi;
assenza di versamenti nonostante le società/ditte individuali avessero emesso fatture che avevano generato debiti di imposta per importi rilevanti;
assenza di utenze e di atti del registro;
assenza di lavoratori dipendenti in misura proporzionale al volume d'affari (le certificazioni uniche, ove presentate, fanno riferimento ad uno o due dipendenti).
Questi soggetti, pertanto, privi di una struttura organizzativa adeguata, non avrebbero potuto effettuare le cessioni di beni fatturate alla Ricorrente_1.
Dal canto suo la società accertata ha prodotto documentazione solo parziale e senza documenti di trasporto/ordini/corrispondenza e non avrebbe risposto a ulteriori richieste dell'Ufficio.
Quello che comunque è emerso è che la Ricorrente_1 presenta esiguità dei redditi dichiarati rispetto all'ammontare dei ricavi riscontrata fin dalla costituzione della società. Per l'anno 2019, oggetto del presente contenzioso, la Ricorrente_1, a fronte di ricavi pari a euro 1.512.513,00, ha dichiarato un reddito pari a euro 9.031,00; vi è poi un basso indice di ricarico sul costo del venduto (ricavi/costo del venduto), per l'anno 2019, pari a 1,19; l'utile è conseguito solo per effetto delle variazioni delle rimanenze di magazzino poiché, a fronte di ricavi pari a euro 1.512.513,00, la Società ha dichiarato componenti negativi pari a euro 1.620.135,00.
Conseguentemente l'Ufficio ha recuperato a tassazione costi ritenuti fittizi per un imponibile pari ad euro
670.336,00 e ha qualificato indetraibile l'Iva correlata.
Inoltre l'amministrazione finanziaria ritenendo correttamente la società “a ristretta base sociale” (due soci:
51% Nominativo_2 e 49% Nominativo_1), applica legitimamente la presunzione di distribuzione di utili extracontabili e contesta l'omessa ritenuta del 26% su tali utili, quantificata in 174.287,36 euro, richiamando la responsabilità solidale del socio, ex art. 35 dpr 602/1973.
Da osservare ulteriormente che, in via pregiudiziale, l'Ufficio afferma che l'accertamento è definitivo verso la società (non impugnato dalla stessa) e che la lite sarebbe limitata alla coobbligazione del socio per ritenute, interessi e sanzioni (sanzioni complessive indicate: 199.558,62 euro).
Sempre l'Ufficio, sul contraddittorio sostiene adeguatamente il “fondato pericolo per la riscossione”
(cessione d'azienda nel 2023, omissione della dichiarazione nel 2023, omessi versamenti da luglio 2023) come ragione per non notificare lo schema d'atto.
In conclusione sulle operazioni inesistenti sono da mantenere la motivazione dell'avviso, nonchè la sufficienza degli indizi/presunzioni, tenendo in considerazione le anomalie economiche della società e la mancanza di documenti commerciali di supporto. Circa la presunzione di distribuzione vi è una linea della Cassazione sulla legittimità della presunzione nelle società a ristretta base sociale. Quando una società di capitali ha pochi soci e un controllo accentrato, l'Agenzia delle Entrate può presumere che gli utili extracontabili (cioè non risultanti dal bilancio) siano stati distribuiti ai soci, salvo prova contraria, che nella fattispecie non si concreta. È una presunzione semplice, ma molto forte. Le ragioni: quando ci sono pochi soci vi è una maggiore conoscenza e controllo della gestione, nonché la maggiore probabilità che gli utili in nero siano ripartiti informalmente. Quanto alla doppia imposizione non rileva come tale in senso tecnico. Ne deriva che il signor Nominativo_1 non è da ritenere estraneo alla gestione (avendo quota del 49%, e risultando amministratore e legale rappresentante dal 02/05/2019 al 31/01/2024). Conseguentemente l'atto accertativo indica correttamente il titolo della coobbligazione.
Applicazione del principio di soccombenza in punto spese di lite ex art. 15 dlgs 546/1992: esse vengono quantificate in euro 9.000,00 (novemila/00).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 9000,00
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LI IE RI RI, Presidente
BOGGIO NI US, Relatore
ROSSOTTO VITTORIA, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1722/2025 depositato il 09/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G03C302786 2025 IRES-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 117/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Come da conclusioni riportate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'atto impugnato è l' avviso di accertamento n. T7G03C302786 2025 periodo d'imposta 2019; il valore della lite è di euro 509.101,00 (vedasi a riguardo quanto meglio rubricato in atti).
La società ricorrente gestisce un grande emporio di prodotti non alimentari ad Avigliana e acquista merci in grandi quantità (spesso di provenienza/manifattura cinese).
L'Agenzia delle Entrate, secondo la ricorrente, contesta l'utilizzo di fatture per “operazioni oggettivamente inesistenti”, fondando i rilievi soprattutto su caratteristiche/condotte dei fornitori e non su violazioni proprie della Ricorrente_1 srl.
La difesa di parte ricorrente sostiene che l'avviso sarebbe annullabile perché emesso senza contraddittorio preventivo “effettivo e informato” (schema d'atto), richiamando l'art. 6 bis della legge
212/2000 e, come principi, il diritto di difesa (art. 24 Cost., art. 41 Carta UE) e l' art. 10 ter legge 212/2000
(proporzionalità). Si evidenzia che i meri inviti a produrre documenti non equivalgano al contraddittorio sullo schema d'atto e che il “pericolo per la riscossione” sia addotto in modo non convincente per giustificare l'omissione.
Viene eccepita anche la violazione degli artt. 39 (co. 1, lett. d) e 42 dpr 600/1973 con difetto di gravità/ precisione/concordanza degli elementi su cui si fonda l'Agenzia delle Entrate, oltre a difetto di motivazione. Il punto centrale è che gli acquisti sarebbero reali, contabilizzati e pagati con mezzi tracciabili, l'Ufficio avrebbe agito indebitamente muovendo contestazioni “per masse di fornitori”, non analitiche, basate su elementi relativi a terzi e su fonti non condivise, impedendo una difesa piena al ricorrente.
Il ricorso nega che sia provato il conseguimento di utili extracontabili e, soprattutto, una loro distribuzione ai soci;
critica anche l'uso “dilatato” di presunzioni a catena secondo il seguente schema: inesistenza operazioni → maggior reddito → utili → distribuzione → riparto quote.
Inoltre deduce come ulteriore difetto dell'attività accertativa il mancato rispetto del divieto di doppia imposizione, indicando che lo stesso reddito (euro 670.336,00) verrebbe tassato ai fini ES e poi (per euro 174.287,36 pari al 26% di 670.336,00) ai fini RP in capo ai soci.
Quanto alla posizione personale del socio Nominativo_1 si contesta che nell'accertamento egli sia indicato tra i
“coobbligati” responsabili in solido senza adeguata motivazione e senza chiarire il titolo della responsabilità. La difesa di parte ricorrente anche con ulteriore memoria illustrativa sottolinea che, trattandosi di società di capitali (con autonomia patrimoniale), gli obblighi fiscali e anche quelli del sostituto d'imposta sarebbero della società. Essendo poi l'atto descritto come impoesattivo e quindi immediatamente esecutivo, esso espone Nominativo_1 alle iniziative di riscossione. In fatto, si ribadisce che Nominativo_1 sarebbe stato un mero lavoratore dipendente, estraneo alla gestione, e che le cariche camerali sarebbero solo formali.
L'Agenzia delle Entrate resiste in giudizio, con deduzioni scritte, sottolineando la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è respinto.
L'Ufficio correttamente sostiene che la società Ricorrente_1 srl avrebbe utilizzato fatture per operazioni inesistenti emesse da vari fornitori ritenuti “cartiere” (es. Fornitore_1, Fornitore_2, Fornitore_3, Fornitore_4, Forn_5., Forn_6, Forn_7), sulla base di analisi e segnalazioni regionali e sulla scorta della valutazione di elementi tipici dell'inesistenza delle operazioni (assenza di struttura, bilanci, versamenti, personale, ecc.).
Più precisamente tali soggetti registravano le seguenti anomalie: presenza di capitale sociale di dimensioni minime, con unico socio persona fisica, nullatenente, di nazionalità cinese, che fungeva anche da rappresentante legale;
medesimo codice attività (commercio all'ingrosso di prodotti non alimentari nca) alquanto generico;
sistematicità dei comportamenti delle società neocostituite (c.d. “apri e chiudi”) alla stessa data e dagli stessi soggetti, con immediata emissione di fatture di importi rilevanti;
assenza di bilanci depositati in Camera di Commercio;
emissione di fatture per importi rilevanti e presenza di giro d'affari pari a diversi milioni di euro;
omessa presentazione della dichiarazione dei redditi;
assenza di versamenti nonostante le società/ditte individuali avessero emesso fatture che avevano generato debiti di imposta per importi rilevanti;
assenza di utenze e di atti del registro;
assenza di lavoratori dipendenti in misura proporzionale al volume d'affari (le certificazioni uniche, ove presentate, fanno riferimento ad uno o due dipendenti).
Questi soggetti, pertanto, privi di una struttura organizzativa adeguata, non avrebbero potuto effettuare le cessioni di beni fatturate alla Ricorrente_1.
Dal canto suo la società accertata ha prodotto documentazione solo parziale e senza documenti di trasporto/ordini/corrispondenza e non avrebbe risposto a ulteriori richieste dell'Ufficio.
Quello che comunque è emerso è che la Ricorrente_1 presenta esiguità dei redditi dichiarati rispetto all'ammontare dei ricavi riscontrata fin dalla costituzione della società. Per l'anno 2019, oggetto del presente contenzioso, la Ricorrente_1, a fronte di ricavi pari a euro 1.512.513,00, ha dichiarato un reddito pari a euro 9.031,00; vi è poi un basso indice di ricarico sul costo del venduto (ricavi/costo del venduto), per l'anno 2019, pari a 1,19; l'utile è conseguito solo per effetto delle variazioni delle rimanenze di magazzino poiché, a fronte di ricavi pari a euro 1.512.513,00, la Società ha dichiarato componenti negativi pari a euro 1.620.135,00.
Conseguentemente l'Ufficio ha recuperato a tassazione costi ritenuti fittizi per un imponibile pari ad euro
670.336,00 e ha qualificato indetraibile l'Iva correlata.
Inoltre l'amministrazione finanziaria ritenendo correttamente la società “a ristretta base sociale” (due soci:
51% Nominativo_2 e 49% Nominativo_1), applica legitimamente la presunzione di distribuzione di utili extracontabili e contesta l'omessa ritenuta del 26% su tali utili, quantificata in 174.287,36 euro, richiamando la responsabilità solidale del socio, ex art. 35 dpr 602/1973.
Da osservare ulteriormente che, in via pregiudiziale, l'Ufficio afferma che l'accertamento è definitivo verso la società (non impugnato dalla stessa) e che la lite sarebbe limitata alla coobbligazione del socio per ritenute, interessi e sanzioni (sanzioni complessive indicate: 199.558,62 euro).
Sempre l'Ufficio, sul contraddittorio sostiene adeguatamente il “fondato pericolo per la riscossione”
(cessione d'azienda nel 2023, omissione della dichiarazione nel 2023, omessi versamenti da luglio 2023) come ragione per non notificare lo schema d'atto.
In conclusione sulle operazioni inesistenti sono da mantenere la motivazione dell'avviso, nonchè la sufficienza degli indizi/presunzioni, tenendo in considerazione le anomalie economiche della società e la mancanza di documenti commerciali di supporto. Circa la presunzione di distribuzione vi è una linea della Cassazione sulla legittimità della presunzione nelle società a ristretta base sociale. Quando una società di capitali ha pochi soci e un controllo accentrato, l'Agenzia delle Entrate può presumere che gli utili extracontabili (cioè non risultanti dal bilancio) siano stati distribuiti ai soci, salvo prova contraria, che nella fattispecie non si concreta. È una presunzione semplice, ma molto forte. Le ragioni: quando ci sono pochi soci vi è una maggiore conoscenza e controllo della gestione, nonché la maggiore probabilità che gli utili in nero siano ripartiti informalmente. Quanto alla doppia imposizione non rileva come tale in senso tecnico. Ne deriva che il signor Nominativo_1 non è da ritenere estraneo alla gestione (avendo quota del 49%, e risultando amministratore e legale rappresentante dal 02/05/2019 al 31/01/2024). Conseguentemente l'atto accertativo indica correttamente il titolo della coobbligazione.
Applicazione del principio di soccombenza in punto spese di lite ex art. 15 dlgs 546/1992: esse vengono quantificate in euro 9.000,00 (novemila/00).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 9000,00