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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/11/2025, n. 9041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9041 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 16929/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 05/05/2025 promossa da
1) Parte_1
Nata il 12/09/1981 a MONZA (MB) Cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 24, CAMBIAGO rappresentata e difesa dall'Avv. TRESOLDI DIEGO ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio, giusta procura in atti;
Parte attrice nei confronti di 2) Parte_2
Nato il 15/08/1979 a GARDONE VAL TROMPIA (BS) Cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 6, CAMBIAGO rappresentato e difeso dall'Avv. BONOMETTI SILVIA ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio, giusta procura in atti;
Parte convenuta
con i seguenti figli: nato il [...] Per_1
pagina1 di 5 Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 27.5.2025
OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPOSNABILITA' GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE rassegnate dalle parti:
1.disporre l'affido super esclusivo di alla madre;
Per_1
2.limitaizone della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con esclusivo riferimento alla regolamentazione dei tempi e dei modi delle frequentazioni padre/figlio. Le relative decisioni saranno assunte dai SS competenti per il luogo di residenza del minore espressamente incaricati a curare la ri-costruzione della relazione padre/figlio, secondo tempi e modalità ritenuti opportuni avuto esclusivo riguardo al benessere psico fisico di tenuto conto dell'andamento del percorso Per_1 di riabilitazione effettuato dal padre e previa verifica della tenuta dello stesso anche con controlli periodici presso il CP_1
3.porre a carico del padre, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2025, l'obbligo di contribuire nel mantenimento del figlio minore mediante versamento in favore della madre della somma di € 200 mensili oltre al 50% delle sole spese mediche e di istruzione scolastica obbligatorie;
4.assgeno unico universale alla madre in ragione del 100%;
5.spese di lite compensate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal 2010 al 2013. Dalla loro unione è nato il [...]. Per_1
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 5.5.2025 ha Parte_1 chiesto l'affido super esclusivo del minore alla madre ed ogni altro provvedimento ritenuto Per_1 opportuno nell'interesse del figlio minore. Parte resistente si è costituita in giudizio in data 16.10.2025 con memoria Parte_2 difensiva, aderendo alla richiesta di affido del figlio minore in via super esclusiva alla madre e chiedendo, altresì, di incaricare i SS competenti di provvedere alla presa in carico del nucleo familiare e alla organizzazione di incontri padre/figlio in modalità osservata e protetta, nonché di porre a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento di mediante versamento alla madre Per_1 dell'importo di € 200,00 mensili. All'udienza dell'11.11.2025 il Giudice delegato, sentite le parti, ha invitato i difensori ad interloquire in ordine alle domande e alle istanze istruttorie formulate in atti. Il procuratore di parte attrice ha rinunciato alla richiesta di CTU ed il procuratore di parte convenuta ha dichiarato di non aver formulato istanze istruttorie. Il Giudice delegato, quindi, ritenuta la causa matura per la decisone senza bisogno dell'assunzione di mezzi di prova, ha invitato i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa.
pagina2 di 5 I procuratori delle parti hanno dichiarato di voler precisare congiuntamente le conclusioni come segue:
1.disporre l'affido super esclusivo di alla madre Per_1
2.limitaizone della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con esclusivo riferimento alla regolamentazione dei tempi e dei modi delle frequentazioni padre/figlio. Le relative decisioni saranno assunte dai SS competenti per il luogo di residenza del minore espressamente incaricati a curare la ri-costruzione della relazione padre/figlio, secondo tempi e modalità ritenuti opportuni avuto esclusivo riguardo al benessere psico fisico di tenuto conto dell'andamento del percorso Per_1 di riabilitazione effettuato dal padre e previa verifica della tenuta dello stesso anche con controlli periodici presso il CP_1
3.porre a carico del padre, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2025, l'obbligo di contribuire nel mantenimento del figlio minore mediante versamento in favore della madre della somma di € 200 mensili oltre al 50% delle sole spese mediche e di istruzione scolastica obbligatorie;
4.assgeno unico universale alla madre in ragione del 100%;
5.spese di lite compensate. Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio in camera di consiglio.
*** Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale. Il Collegio ritiene che, come richiesto nelle conclusioni congiunte dai genitori, debba essere disposto l'affido super esclusivo del minore alla madre, presso cui rimarrà collocato. Per_1
È, infatti, pacifico ed incontestato che il padre, a causa della sua comprovata dipendenza da alcol e da sostanze stupefacenti, ha dovuto allontanarsi dal figlio, che non vede e non sente ormai da cinque anni, e che da allora non ha mai contribuito al suo mantenimento. Inoltre, il convenuto è ancora oggi in cura presso la Comunità Ca' Nostra di Corbetta (MI), dove da più di un anno ha intrapreso, a seguito di un percorso di disintossicazione presso la Clinica Villa Rosa, un percorso riabilitativo. La madre, invece, è il genitore che si è sempre occupato in via esclusiva del figlio minore con Per_1 serietà e responsabilità, e ha, per fatti, dimostrato di essere in grado di esercitare in modo attento e consapevole la responsabilità genitoriale sul minore, di gestirne il quotidiano e di soddisfarne le esigenze e i bisogni. Inoltre, è indubbio che la madre rappresenti la figura genitoriale di riferimento per il minore, nonché il genitore maggiormente qualificato alla gestione delle questioni di cura e di accudimento dello stesso. La valutazione di tutti gli elementi sopra evidenziati porta, dunque, a ritenere che l'affido super esclusivo alla madre rappresenti il regime che meglio soddisfa l'interesse del minore. Nel contesto dato, tenuto, altresì, conto che il padre ormai da più un anno segue un percorso riabilitativo nella speranza di poter ricostruire un rapporto con il proprio figlio e che dalla relazione - depositata in atti da parte convenuta e redatta in data 20.9.2025 - della Comunità Ca' Nostra di Corbetta, emerge che “rispetto all'area del DUS il paziente è sempre risultato negativo a tutti i test svolti”, ma che lo stesso ha necessità di proseguire il lavoro terapeutico per consolidare il regolare stile di vita sperimentato e gradualmente reinserirsi socialmente, considerato, inoltre, che la madre, anche all'ultima udienza, ha continuato ad esprimere sfiducia nei confronti della capacità del padre di disintossicarsi e assumere un adeguato ruolo genitoriale, il Collegio, a tutela di come peraltro Per_1 pagina3 di 5 concordemente richiesto dalle parti, ritiene di limitare la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento a scansione di modalità e tempistiche di frequentazioni padre/figlio con correlativa delega ai SS del Comune di Cambiago (luogo di residenza del minore) a curare la ricostruzione della relazione padre/figlio, secondo tempi e modalità ritenuti opportuni, avuto esclusivo riguardo al benessere psico fisico di tenuto conto dell'andamento del percorso di Per_1 riabilitazione effettuato dal padre e previa verifica della tenuta dello stesso, anche con controlli periodici presso il SERT.
Con riferimento al mantenimento della prole. Le intese economiche raggiunte dai genitori circa il mantenimento del figlio – sopra integralmente trascritte – non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e pertanto, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa. Pertanto, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e il Tribunale potrà, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme. Come da accordo raggiunto dalle parti, l'assegno unico relativo al figlio minore verrà percepito dalla ricorrente nella misura del 100%.
Con riferimento alle spese di lite. Le spese di lite, stante l'accordo raggiunto dalle parti, devono dichiararsi integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e , ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta, così
[...] Parte_2 provvede:
1. nato il [...], in [...] esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche Persona_2 ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Cambiago, via XXV Aprile, n. 24, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima/medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilare sull'istruzione ed educazione;
2. Limita, sull'accordo delle parti, la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con esclusivo riferimento alla regolamentazione dei tempi e dei modi delle frequentazioni padre/figlio con correlativa delega ai SS del Comune di Cambiago (luogo di residenza del minore) a curare la ricostruzione della relazione padre/figlio, secondo tempi e modalità ritenuti opportuni, avuto esclusivo riguardo al benessere psico fisico di tenuto conto dell'andamento del percorso di Per_1 riabilitazione effettuato dal padre e previa verifica della tenuta dello stesso, anche con controlli periodici presso il SERT;
pagina4 di 5
3. Pone, sull'accordo delle parti, a carico di , con decorrenza dalla mensilità di Parte_2 novembre 2025, l'obbligo di contribuire nel mantenimento del figlio minore mediante Per_1 versamento in favore della madre della somma di € 200,00 mensili, somma soggetta a rivalutazione TA (prima rivalutazione novembre 2026), oltre al 50% delle sole spese mediche e di istruzione scolastica obbligatorie individuate come da Linee Guida della Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 (per come modificate a giugno 2025), qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata
o stabilita giudizialmente.
4. Dispone, sull'accordo delle parti, che l'AUU venga percepito per intero dalla madre;
5. Compensa tra le parti integralmente le spese di lite.
Si comunichi alle parti e ai Servizi sociali del Comune di Cambiago.
Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Anna Cattaneo
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 05/05/2025 promossa da
1) Parte_1
Nata il 12/09/1981 a MONZA (MB) Cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 24, CAMBIAGO rappresentata e difesa dall'Avv. TRESOLDI DIEGO ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio, giusta procura in atti;
Parte attrice nei confronti di 2) Parte_2
Nato il 15/08/1979 a GARDONE VAL TROMPIA (BS) Cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 6, CAMBIAGO rappresentato e difeso dall'Avv. BONOMETTI SILVIA ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio, giusta procura in atti;
Parte convenuta
con i seguenti figli: nato il [...] Per_1
pagina1 di 5 Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 27.5.2025
OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPOSNABILITA' GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE rassegnate dalle parti:
1.disporre l'affido super esclusivo di alla madre;
Per_1
2.limitaizone della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con esclusivo riferimento alla regolamentazione dei tempi e dei modi delle frequentazioni padre/figlio. Le relative decisioni saranno assunte dai SS competenti per il luogo di residenza del minore espressamente incaricati a curare la ri-costruzione della relazione padre/figlio, secondo tempi e modalità ritenuti opportuni avuto esclusivo riguardo al benessere psico fisico di tenuto conto dell'andamento del percorso Per_1 di riabilitazione effettuato dal padre e previa verifica della tenuta dello stesso anche con controlli periodici presso il CP_1
3.porre a carico del padre, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2025, l'obbligo di contribuire nel mantenimento del figlio minore mediante versamento in favore della madre della somma di € 200 mensili oltre al 50% delle sole spese mediche e di istruzione scolastica obbligatorie;
4.assgeno unico universale alla madre in ragione del 100%;
5.spese di lite compensate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal 2010 al 2013. Dalla loro unione è nato il [...]. Per_1
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 5.5.2025 ha Parte_1 chiesto l'affido super esclusivo del minore alla madre ed ogni altro provvedimento ritenuto Per_1 opportuno nell'interesse del figlio minore. Parte resistente si è costituita in giudizio in data 16.10.2025 con memoria Parte_2 difensiva, aderendo alla richiesta di affido del figlio minore in via super esclusiva alla madre e chiedendo, altresì, di incaricare i SS competenti di provvedere alla presa in carico del nucleo familiare e alla organizzazione di incontri padre/figlio in modalità osservata e protetta, nonché di porre a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento di mediante versamento alla madre Per_1 dell'importo di € 200,00 mensili. All'udienza dell'11.11.2025 il Giudice delegato, sentite le parti, ha invitato i difensori ad interloquire in ordine alle domande e alle istanze istruttorie formulate in atti. Il procuratore di parte attrice ha rinunciato alla richiesta di CTU ed il procuratore di parte convenuta ha dichiarato di non aver formulato istanze istruttorie. Il Giudice delegato, quindi, ritenuta la causa matura per la decisone senza bisogno dell'assunzione di mezzi di prova, ha invitato i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa.
pagina2 di 5 I procuratori delle parti hanno dichiarato di voler precisare congiuntamente le conclusioni come segue:
1.disporre l'affido super esclusivo di alla madre Per_1
2.limitaizone della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con esclusivo riferimento alla regolamentazione dei tempi e dei modi delle frequentazioni padre/figlio. Le relative decisioni saranno assunte dai SS competenti per il luogo di residenza del minore espressamente incaricati a curare la ri-costruzione della relazione padre/figlio, secondo tempi e modalità ritenuti opportuni avuto esclusivo riguardo al benessere psico fisico di tenuto conto dell'andamento del percorso Per_1 di riabilitazione effettuato dal padre e previa verifica della tenuta dello stesso anche con controlli periodici presso il CP_1
3.porre a carico del padre, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2025, l'obbligo di contribuire nel mantenimento del figlio minore mediante versamento in favore della madre della somma di € 200 mensili oltre al 50% delle sole spese mediche e di istruzione scolastica obbligatorie;
4.assgeno unico universale alla madre in ragione del 100%;
5.spese di lite compensate. Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio in camera di consiglio.
*** Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale. Il Collegio ritiene che, come richiesto nelle conclusioni congiunte dai genitori, debba essere disposto l'affido super esclusivo del minore alla madre, presso cui rimarrà collocato. Per_1
È, infatti, pacifico ed incontestato che il padre, a causa della sua comprovata dipendenza da alcol e da sostanze stupefacenti, ha dovuto allontanarsi dal figlio, che non vede e non sente ormai da cinque anni, e che da allora non ha mai contribuito al suo mantenimento. Inoltre, il convenuto è ancora oggi in cura presso la Comunità Ca' Nostra di Corbetta (MI), dove da più di un anno ha intrapreso, a seguito di un percorso di disintossicazione presso la Clinica Villa Rosa, un percorso riabilitativo. La madre, invece, è il genitore che si è sempre occupato in via esclusiva del figlio minore con Per_1 serietà e responsabilità, e ha, per fatti, dimostrato di essere in grado di esercitare in modo attento e consapevole la responsabilità genitoriale sul minore, di gestirne il quotidiano e di soddisfarne le esigenze e i bisogni. Inoltre, è indubbio che la madre rappresenti la figura genitoriale di riferimento per il minore, nonché il genitore maggiormente qualificato alla gestione delle questioni di cura e di accudimento dello stesso. La valutazione di tutti gli elementi sopra evidenziati porta, dunque, a ritenere che l'affido super esclusivo alla madre rappresenti il regime che meglio soddisfa l'interesse del minore. Nel contesto dato, tenuto, altresì, conto che il padre ormai da più un anno segue un percorso riabilitativo nella speranza di poter ricostruire un rapporto con il proprio figlio e che dalla relazione - depositata in atti da parte convenuta e redatta in data 20.9.2025 - della Comunità Ca' Nostra di Corbetta, emerge che “rispetto all'area del DUS il paziente è sempre risultato negativo a tutti i test svolti”, ma che lo stesso ha necessità di proseguire il lavoro terapeutico per consolidare il regolare stile di vita sperimentato e gradualmente reinserirsi socialmente, considerato, inoltre, che la madre, anche all'ultima udienza, ha continuato ad esprimere sfiducia nei confronti della capacità del padre di disintossicarsi e assumere un adeguato ruolo genitoriale, il Collegio, a tutela di come peraltro Per_1 pagina3 di 5 concordemente richiesto dalle parti, ritiene di limitare la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento a scansione di modalità e tempistiche di frequentazioni padre/figlio con correlativa delega ai SS del Comune di Cambiago (luogo di residenza del minore) a curare la ricostruzione della relazione padre/figlio, secondo tempi e modalità ritenuti opportuni, avuto esclusivo riguardo al benessere psico fisico di tenuto conto dell'andamento del percorso di Per_1 riabilitazione effettuato dal padre e previa verifica della tenuta dello stesso, anche con controlli periodici presso il SERT.
Con riferimento al mantenimento della prole. Le intese economiche raggiunte dai genitori circa il mantenimento del figlio – sopra integralmente trascritte – non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e pertanto, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa. Pertanto, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e il Tribunale potrà, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme. Come da accordo raggiunto dalle parti, l'assegno unico relativo al figlio minore verrà percepito dalla ricorrente nella misura del 100%.
Con riferimento alle spese di lite. Le spese di lite, stante l'accordo raggiunto dalle parti, devono dichiararsi integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e , ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta, così
[...] Parte_2 provvede:
1. nato il [...], in [...] esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche Persona_2 ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Cambiago, via XXV Aprile, n. 24, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima/medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilare sull'istruzione ed educazione;
2. Limita, sull'accordo delle parti, la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con esclusivo riferimento alla regolamentazione dei tempi e dei modi delle frequentazioni padre/figlio con correlativa delega ai SS del Comune di Cambiago (luogo di residenza del minore) a curare la ricostruzione della relazione padre/figlio, secondo tempi e modalità ritenuti opportuni, avuto esclusivo riguardo al benessere psico fisico di tenuto conto dell'andamento del percorso di Per_1 riabilitazione effettuato dal padre e previa verifica della tenuta dello stesso, anche con controlli periodici presso il SERT;
pagina4 di 5
3. Pone, sull'accordo delle parti, a carico di , con decorrenza dalla mensilità di Parte_2 novembre 2025, l'obbligo di contribuire nel mantenimento del figlio minore mediante Per_1 versamento in favore della madre della somma di € 200,00 mensili, somma soggetta a rivalutazione TA (prima rivalutazione novembre 2026), oltre al 50% delle sole spese mediche e di istruzione scolastica obbligatorie individuate come da Linee Guida della Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 (per come modificate a giugno 2025), qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata
o stabilita giudizialmente.
4. Dispone, sull'accordo delle parti, che l'AUU venga percepito per intero dalla madre;
5. Compensa tra le parti integralmente le spese di lite.
Si comunichi alle parti e ai Servizi sociali del Comune di Cambiago.
Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Anna Cattaneo
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