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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 11/02/2026, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1216/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente e Relatore MOTTA DOMENICA, Giudice TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6417/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - ATTO RECUPERO n. TYSCRRC00246/2025 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 433/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Il funzioanrio AdE insiste sul difetto di giurisdizione di questa Corte rispetto all'oggetto del giudizio e non si oppone alla decisione in forma semplificata.
Il ricorrente non si oppone alla definizione del giudizio in forma semplificata per motivi di giurisdizione.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il Collegio, considerato che l'odierno thema decidendum verte in materia di contributi a fondo perduto erogati dallo Stato con il decreto-legge “rilancio”, con il decreto-legge “ristori”, e con i successivi provvedimenti normativi, durante l'emergenza da COVID-19;
Considerato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 124/2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 10, del Decreto-Legge “ristori” (D.L. n. 137 del 2020) e dell'articolo 25, comma 12, del Decreto-Legge “rilancio” (D.L. n. 34 del 2020) e ha stabilito la natura non tributaria della pretesa, devoluta alla giurisdizione dell'AGO;
Agenzia entrate, costituendosi, ha eccepito il difetto di giurisdizione, ribadito in udienza, in cui le parti, interpellate dal Presidente, hanno aderito alla celere definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, dichiara la propria carenza di giurisdizione in favore del Giudice ordinario, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta entro giorni 90 dalla comunicazione della presente decisione. Spese compensate. IL PRESIDENTE ESTENSORE firma digitale
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente e Relatore MOTTA DOMENICA, Giudice TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6417/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - ATTO RECUPERO n. TYSCRRC00246/2025 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 433/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Il funzioanrio AdE insiste sul difetto di giurisdizione di questa Corte rispetto all'oggetto del giudizio e non si oppone alla decisione in forma semplificata.
Il ricorrente non si oppone alla definizione del giudizio in forma semplificata per motivi di giurisdizione.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il Collegio, considerato che l'odierno thema decidendum verte in materia di contributi a fondo perduto erogati dallo Stato con il decreto-legge “rilancio”, con il decreto-legge “ristori”, e con i successivi provvedimenti normativi, durante l'emergenza da COVID-19;
Considerato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 124/2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 10, del Decreto-Legge “ristori” (D.L. n. 137 del 2020) e dell'articolo 25, comma 12, del Decreto-Legge “rilancio” (D.L. n. 34 del 2020) e ha stabilito la natura non tributaria della pretesa, devoluta alla giurisdizione dell'AGO;
Agenzia entrate, costituendosi, ha eccepito il difetto di giurisdizione, ribadito in udienza, in cui le parti, interpellate dal Presidente, hanno aderito alla celere definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, dichiara la propria carenza di giurisdizione in favore del Giudice ordinario, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta entro giorni 90 dalla comunicazione della presente decisione. Spese compensate. IL PRESIDENTE ESTENSORE firma digitale