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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 7656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7656 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 2770/2025
All'udienza collegiale del giorno 16/12/2025 ore 10:35
Presidente Dott. RT CA Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica ZE
Chiamata la causa
Appellante/i
CP_1
Avv. FRAGANZA FIORENTINO presente
Appellato/i
CP_2 Parte_1
Avv. RA RR ANTONIO
L'avv RA si riporta alla rinuncia agli atti notificata e depositata in telematico
La Corte trattiene la causa in decisione ai sensi dell'art 281sexies cpc
IL PRESIDENTE
RT CA
AR IE SA
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. RT CA Presidente dott.ssa Giulia Spadaro Consigliere dott.ssa Domenica ZE Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2770 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 16 dicembre 2025, vertente
TRA
(C. F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Fiorentino CP_1 C.F._1
RA (C. F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._2
Roma alla Via S. Tommaso D'Aquino n. 116, scala A 3° piano int. 11 - 00136, giusta delega in atti
APPELLANTE
E
AN RA RR (C.F. ) da sé rappresentato ex art. 86 C.F._3
c.p.c., residente in Roma e quivi elettivamente domiciliato presso il proprio studio professionale in via Giovanni Paisiello n. 12
APPELLANTE INCIDENTALE E APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Tivoli n. 114/2025 pubblicata in data 03.02.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ha proposto appello con il quale ha chiesto la riforma CP_1 della sentenza impugnata in base ai motivi esposti nell'atto introduttivo.
L'avv. AN RA RR si è costituito in giudizio proponendo appello incidentale.
Ha resistito all'appello eccependone l'inammissibilità e l'infondatezza ed, al contempo, ha chiesto, in accoglimento dell'appello incidentale, la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite oltre che al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 88 e 96 comma 3 c.p.c. Il procuratore costituito, avv. Fiorentino RA, quale procuratore e difensore della parte appellante , in ragione dell'accordo di conciliazione separatamente raggiunto tra le parti, CP_1 con atto depositato in data 1.12.2025 ha dichiarato di rinunciare agli atti di cui al presente giudizio
R.G. 2770/2025 e di accettare, sin d'ora, l'analoga dichiarazione depositata in atti dall'avv. AN
FE ER, da sé difeso, con reciproca compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 306
c.p.c..
L'avv. AN FE ER, con atto depositato il 3.12.2025, ha accettato la suddetta dichiarazione di rinuncia depositata in atti dalla parte appellante e dichiarato di rinunciare, a propria volta agli atti di cui al presente giudizio R.G. n. 2770/2025, con reciproca compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16/12/2025 a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito della quale la parte comparsa di è riportata ai propri atti di rinuncia ed accettazione.
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
A riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.).
L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.).
Ciò premesso, si osserva che nella presente causa, con atto depositato in data 01.12.205, CP_1
ha rinunciato all'impugnazione e contestualmente accettato la rinuncia dell'appellante
[...] incidentale e l'avv. AN FE ER ha accettato la rinuncia dell'appellante principale e proposto a sua volta rinuncia agli atti, con spese compensate.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306, comma 3, c.p.c., ritenuta la regolarità della rinuncia e dell'accettazione, in quanto sia l'Avv.
Fiorentino RA che l'avv. AN FE ER sono muniti di procura a rinunciare e di accettare rinunzie.
L'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte
d'Appello il principio della necessaria collegialità (sull'argomento, v. Cass. 27 agosto 2003, n. 12537;
v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
In presenza di accordo sul punto le spese debbono essere integralmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e CP_1 sull'appello incidentale proposto dall' avv. AN RA RR contro la sentenza emessa dal Tribunale di Tivoli, n. 114/2025, pubblicata il 3.02.2025, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
2. ⎯ compensa integralmente le spese del grado.
Così deciso in Roma il giorno 16/12/2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Domenica ZE RT CA
Sezione VI civile
R.G. 2770/2025
All'udienza collegiale del giorno 16/12/2025 ore 10:35
Presidente Dott. RT CA Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica ZE
Chiamata la causa
Appellante/i
CP_1
Avv. FRAGANZA FIORENTINO presente
Appellato/i
CP_2 Parte_1
Avv. RA RR ANTONIO
L'avv RA si riporta alla rinuncia agli atti notificata e depositata in telematico
La Corte trattiene la causa in decisione ai sensi dell'art 281sexies cpc
IL PRESIDENTE
RT CA
AR IE SA
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. RT CA Presidente dott.ssa Giulia Spadaro Consigliere dott.ssa Domenica ZE Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2770 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 16 dicembre 2025, vertente
TRA
(C. F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Fiorentino CP_1 C.F._1
RA (C. F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._2
Roma alla Via S. Tommaso D'Aquino n. 116, scala A 3° piano int. 11 - 00136, giusta delega in atti
APPELLANTE
E
AN RA RR (C.F. ) da sé rappresentato ex art. 86 C.F._3
c.p.c., residente in Roma e quivi elettivamente domiciliato presso il proprio studio professionale in via Giovanni Paisiello n. 12
APPELLANTE INCIDENTALE E APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Tivoli n. 114/2025 pubblicata in data 03.02.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ha proposto appello con il quale ha chiesto la riforma CP_1 della sentenza impugnata in base ai motivi esposti nell'atto introduttivo.
L'avv. AN RA RR si è costituito in giudizio proponendo appello incidentale.
Ha resistito all'appello eccependone l'inammissibilità e l'infondatezza ed, al contempo, ha chiesto, in accoglimento dell'appello incidentale, la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite oltre che al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 88 e 96 comma 3 c.p.c. Il procuratore costituito, avv. Fiorentino RA, quale procuratore e difensore della parte appellante , in ragione dell'accordo di conciliazione separatamente raggiunto tra le parti, CP_1 con atto depositato in data 1.12.2025 ha dichiarato di rinunciare agli atti di cui al presente giudizio
R.G. 2770/2025 e di accettare, sin d'ora, l'analoga dichiarazione depositata in atti dall'avv. AN
FE ER, da sé difeso, con reciproca compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 306
c.p.c..
L'avv. AN FE ER, con atto depositato il 3.12.2025, ha accettato la suddetta dichiarazione di rinuncia depositata in atti dalla parte appellante e dichiarato di rinunciare, a propria volta agli atti di cui al presente giudizio R.G. n. 2770/2025, con reciproca compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16/12/2025 a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito della quale la parte comparsa di è riportata ai propri atti di rinuncia ed accettazione.
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
A riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.).
L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.).
Ciò premesso, si osserva che nella presente causa, con atto depositato in data 01.12.205, CP_1
ha rinunciato all'impugnazione e contestualmente accettato la rinuncia dell'appellante
[...] incidentale e l'avv. AN FE ER ha accettato la rinuncia dell'appellante principale e proposto a sua volta rinuncia agli atti, con spese compensate.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306, comma 3, c.p.c., ritenuta la regolarità della rinuncia e dell'accettazione, in quanto sia l'Avv.
Fiorentino RA che l'avv. AN FE ER sono muniti di procura a rinunciare e di accettare rinunzie.
L'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte
d'Appello il principio della necessaria collegialità (sull'argomento, v. Cass. 27 agosto 2003, n. 12537;
v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
In presenza di accordo sul punto le spese debbono essere integralmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e CP_1 sull'appello incidentale proposto dall' avv. AN RA RR contro la sentenza emessa dal Tribunale di Tivoli, n. 114/2025, pubblicata il 3.02.2025, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
2. ⎯ compensa integralmente le spese del grado.
Così deciso in Roma il giorno 16/12/2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Domenica ZE RT CA