Art. 1329.
(Abrogazione delle norme contrarie e incompatibili).
Con l'entrata in vigore delle norme del codice sono abrogate le disposizioni del codice per la marina mercantile, approvato con R. decreto 24 ottobre 1877, numero 4146 , del regolamento per la marina mercantile approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166 , del libro secondo del codice di commercio approvato con R. decreto 31 ottobre 1882, n. 1062 , del R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207 , convertito in legge 31 gennaio 1926-IV, n. 753 del regolamento per la navigazione aerea approvato con R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356 , nonche' le altre disposizioni concernenti le materie disciplinate dal codice della navigazione , contrarie o incompatibili col codice stesso.
(Abrogazione delle norme contrarie e incompatibili).
Con l'entrata in vigore delle norme del codice sono abrogate le disposizioni del codice per la marina mercantile, approvato con R. decreto 24 ottobre 1877, numero 4146 , del regolamento per la marina mercantile approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166 , del libro secondo del codice di commercio approvato con R. decreto 31 ottobre 1882, n. 1062 , del R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207 , convertito in legge 31 gennaio 1926-IV, n. 753 del regolamento per la navigazione aerea approvato con R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356 , nonche' le altre disposizioni concernenti le materie disciplinate dal codice della navigazione , contrarie o incompatibili col codice stesso.