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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 355/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CI ROBERTO, Presidente e Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 790/2023 depositato il 06/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. 294 2023 1578 TARI 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato la soc. Ricorrente_1 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese, la ingiunzione di pagamento di TARI maturata nell'anno di imposta 2016 eccependo il difetto di sottoscrizione, la duplicità della pretesa oggetto di altra ingiunzione impugnata nel proc. 1453/2019 Rg tuttora pendente, il difetto di motivazione circa le modalità di computo degli interessi ed il pagamento parziale eseguito tramite compensazione.
Andreani Tributi s.r.l., concessionaria per il Comune di Vieste, contestava le avverse doglianze concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con memoria integrativa dep. il 2.2.2026 la ricorrente ribadiva le argomentazioni a sostegno del ricorso e all'odierna udienza il Collegio, sentito il relatore, ha quindi trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che non può tenersi conto di quanto oggetto della memoria della ricorrente depositata il 2.2026, oltre il termine fino a 10 giorni prima dell'udienza previsto dall'art. 32 D.lgs. 546/1992.
Non può inoltre sottacersi che la pregressa ingiunzione di pagamento, per TARI 2016, impugnata nel proc.
1453/2019 Rg., è stata confermata da questa Corte con sentenza n. 538/2025, dalla cui motivazione si apprende che la stessa materia del contendere è stata già oggetto pure di contenzioso promosso con il ricorso RGR n.1710/18 (introdotto avverso la tempestiva impugnazione del sollecito di pagamento n.1487, come da documentazione segnatamente in atti di giudizio), rigettato con sentenza n.917/2019 di questa
Corte.
Dunque, la doglianza relativa alla compensazione parziale -peraltro non adeguatamente dimostrata- non può nuovamente essere esaminata in questa sede.
Circa poi il difetto di sottoscrizione, giova richiamare il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo il quale “anche qualora l'imposta sia gestita da un concessionario, sugli atti di liquidazione e di accertamento prodotti da sistemi informativi automatizzati la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, purché tale nominativo, nonché la fonte dei dati, risultino indicati in un apposito atto sottoscritto dal concessionario (o da altro soggetto che da questi abbia ricevuto il relativo potere), destinato ad assolvere alla stessa funzione assolta, nell'ipotesi di gestione diretta dell'imposta da parte dell'ente pubblico impositore, dal provvedimento di livello dirigenziale” (Cass. Civ. n. 9627/2012).
E' inoltre da rilevare che non è necessaria la verifica di alcuna delega, a differenza di quanto previsto per gli enti pubblici: “(…) In un caso, infatti, c'è delega di poteri attribuiti - per legge - al dirigente dell'ente pubblico, ad un funzionario responsabile, che per esercitarli legittimamente deve essere preventivamente individuato all'interno della propria organizzazione, appunto, mediante un provvedimento di livello dirigenziale, nell'altro caso, c'è esercizio diretto di poteri che discendono dalla carica ricoperta nell'ambito dell'organigramma della società, nella specie, quella di Amministratore Unico, la cui verifica non richiede provvedimenti di sorta, ma
è agevolmente effettuabile tramite il Registro delle Imprese, previsto dall'art. 2188 c.c., e tenuto da apposito ufficio istituito presso le Camere di Commercio (…)” (Cassazione Civile, sentenza n. 30050/2018).
Nel caso di specie, allora, l'atto impugnato risulta emesso da Andreani Tributi s.r.l., quale Concessionario per la riscossione coattiva del Comune di Vieste (ex artt. 52 e ss. del D.Lgs. 446/97, iscritto al n. 43 Albo
Ministeriale – D.M. 289/00) giusto contratto rep. n. 60 del 02/05/22 - determinazione n. 1637 del 02/05/22
e sottoscritto dal legale rappresentante p.t. Nominativo_1. Tali circostanze non hanno del resto formato oggetto di alcuna specifica contestazione della ricorrente.
Essendo in ultimo la misura degli interessi imposta ex lege e non avendo il ricorrente neppure specificato a quale tipologia di interessi abbia inteso riferirsi, la doglianza non può ritenersi fondata, non essendo del resto la ingiunzione impugnata il primo atto impositivo relativo alla pretesa tributaria.
Non resta pertanto che rigettare il ricorso, con conseguente statuizione sulle spese del giudizio, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente, liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CI ROBERTO, Presidente e Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 790/2023 depositato il 06/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. 294 2023 1578 TARI 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato la soc. Ricorrente_1 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese, la ingiunzione di pagamento di TARI maturata nell'anno di imposta 2016 eccependo il difetto di sottoscrizione, la duplicità della pretesa oggetto di altra ingiunzione impugnata nel proc. 1453/2019 Rg tuttora pendente, il difetto di motivazione circa le modalità di computo degli interessi ed il pagamento parziale eseguito tramite compensazione.
Andreani Tributi s.r.l., concessionaria per il Comune di Vieste, contestava le avverse doglianze concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con memoria integrativa dep. il 2.2.2026 la ricorrente ribadiva le argomentazioni a sostegno del ricorso e all'odierna udienza il Collegio, sentito il relatore, ha quindi trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che non può tenersi conto di quanto oggetto della memoria della ricorrente depositata il 2.2026, oltre il termine fino a 10 giorni prima dell'udienza previsto dall'art. 32 D.lgs. 546/1992.
Non può inoltre sottacersi che la pregressa ingiunzione di pagamento, per TARI 2016, impugnata nel proc.
1453/2019 Rg., è stata confermata da questa Corte con sentenza n. 538/2025, dalla cui motivazione si apprende che la stessa materia del contendere è stata già oggetto pure di contenzioso promosso con il ricorso RGR n.1710/18 (introdotto avverso la tempestiva impugnazione del sollecito di pagamento n.1487, come da documentazione segnatamente in atti di giudizio), rigettato con sentenza n.917/2019 di questa
Corte.
Dunque, la doglianza relativa alla compensazione parziale -peraltro non adeguatamente dimostrata- non può nuovamente essere esaminata in questa sede.
Circa poi il difetto di sottoscrizione, giova richiamare il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo il quale “anche qualora l'imposta sia gestita da un concessionario, sugli atti di liquidazione e di accertamento prodotti da sistemi informativi automatizzati la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, purché tale nominativo, nonché la fonte dei dati, risultino indicati in un apposito atto sottoscritto dal concessionario (o da altro soggetto che da questi abbia ricevuto il relativo potere), destinato ad assolvere alla stessa funzione assolta, nell'ipotesi di gestione diretta dell'imposta da parte dell'ente pubblico impositore, dal provvedimento di livello dirigenziale” (Cass. Civ. n. 9627/2012).
E' inoltre da rilevare che non è necessaria la verifica di alcuna delega, a differenza di quanto previsto per gli enti pubblici: “(…) In un caso, infatti, c'è delega di poteri attribuiti - per legge - al dirigente dell'ente pubblico, ad un funzionario responsabile, che per esercitarli legittimamente deve essere preventivamente individuato all'interno della propria organizzazione, appunto, mediante un provvedimento di livello dirigenziale, nell'altro caso, c'è esercizio diretto di poteri che discendono dalla carica ricoperta nell'ambito dell'organigramma della società, nella specie, quella di Amministratore Unico, la cui verifica non richiede provvedimenti di sorta, ma
è agevolmente effettuabile tramite il Registro delle Imprese, previsto dall'art. 2188 c.c., e tenuto da apposito ufficio istituito presso le Camere di Commercio (…)” (Cassazione Civile, sentenza n. 30050/2018).
Nel caso di specie, allora, l'atto impugnato risulta emesso da Andreani Tributi s.r.l., quale Concessionario per la riscossione coattiva del Comune di Vieste (ex artt. 52 e ss. del D.Lgs. 446/97, iscritto al n. 43 Albo
Ministeriale – D.M. 289/00) giusto contratto rep. n. 60 del 02/05/22 - determinazione n. 1637 del 02/05/22
e sottoscritto dal legale rappresentante p.t. Nominativo_1. Tali circostanze non hanno del resto formato oggetto di alcuna specifica contestazione della ricorrente.
Essendo in ultimo la misura degli interessi imposta ex lege e non avendo il ricorrente neppure specificato a quale tipologia di interessi abbia inteso riferirsi, la doglianza non può ritenersi fondata, non essendo del resto la ingiunzione impugnata il primo atto impositivo relativo alla pretesa tributaria.
Non resta pertanto che rigettare il ricorso, con conseguente statuizione sulle spese del giudizio, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente, liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge.