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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 325/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1257/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - AP
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AP
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 436/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 1
e pubblicata il 25/06/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 299 2022 90036299 46 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 299 2022 90036299 46 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 299 2022 90036299 46 000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 299 2022 90036299 46 000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 299 2022 90036299 46 000 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 299 2022 90036299 46 000 IRAP 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2355/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 436/2024, depositata in data 25 giugno 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AP accoglieva il ricorso proposto dal contribuente, annullando l'intimazione di pagamento impugnata per intervenuta prescrizione del credito tributario e compensando le spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con atto notificato in data
25 febbraio 2025.
L'appellato si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per tardività, in quanto proposto oltre il termine lungo di sei mesi decorrente dal deposito della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 546/1992.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con memorie illustrative, deduceva che il ritardo nella proposizione dell'impugnazione sarebbe dipeso da un errore della Cancelleria nella gestione del fascicolo di primo grado, che avrebbe determinato una contumacia involontaria e la mancata conoscenza tempestiva della decisione.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello è fondata.
Ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 546/1992, in mancanza di notificazione della sentenza, l'impugnazione deve essere proposta entro il termine lungo di sei mesi dalla data di deposito della decisione.
Nel caso di specie la sentenza di primo grado risulta depositata in data 25 giugno 2024, mentre l'atto di appello è stato notificato solo in data 25 febbraio 2025, quando il termine perentorio di sei mesi risultava ormai spirato.
Le argomentazioni svolte dall'appellante al fine di ottenere una rimessione in termini non possono essere accolte.
In particolare, la dedotta errata informazione da parte della Cancelleria, nonché la lamentata contumacia asseritamente involontaria, non incidono sul decorso del termine lungo di impugnazione, il quale decorre oggettivamente dalla data di deposito della sentenza, indipendentemente dalla conoscenza effettiva della stessa.
La rimessione in termini costituisce un rimedio di carattere eccezionale, ammissibile solo in presenza di un evento imprevedibile e non imputabile alla parte, tale da rendere impossibile l'esercizio del diritto di impugnazione.
Nel caso di specie le circostanze rappresentate dall'appellante non integrano una causa di forza maggiore idonea a sospendere o differire il termine per proporre appello, né risultano tali da escludere l'onere di vigilanza sullo stato del giudizio. Peraltro, la mail della Cancelleria è di diversi giorni prima rispetto all'udienza finale del giudizio. La parte appellante poteva costituirsi in giudizio anche prima.
Ne consegue che l'appello deve essere dichiarato inammissibile per tardività.
Quanto alle spese del presente grado, queste vengono compensate in considerazione delle ragioni addotte dall'appellante a giustificazione del ritardo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, Sezione 3, definitivamente pronunziando, dichiara inammissibile l'appello e interamente compensate tra le parti le spese processuali del presente grado del giudizio.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio il 16 dicembre 2025
Il Presidente
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1257/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - AP
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AP
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 436/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 1
e pubblicata il 25/06/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 299 2022 90036299 46 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 299 2022 90036299 46 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 299 2022 90036299 46 000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 299 2022 90036299 46 000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 299 2022 90036299 46 000 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 299 2022 90036299 46 000 IRAP 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2355/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 436/2024, depositata in data 25 giugno 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AP accoglieva il ricorso proposto dal contribuente, annullando l'intimazione di pagamento impugnata per intervenuta prescrizione del credito tributario e compensando le spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con atto notificato in data
25 febbraio 2025.
L'appellato si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per tardività, in quanto proposto oltre il termine lungo di sei mesi decorrente dal deposito della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 546/1992.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con memorie illustrative, deduceva che il ritardo nella proposizione dell'impugnazione sarebbe dipeso da un errore della Cancelleria nella gestione del fascicolo di primo grado, che avrebbe determinato una contumacia involontaria e la mancata conoscenza tempestiva della decisione.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello è fondata.
Ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 546/1992, in mancanza di notificazione della sentenza, l'impugnazione deve essere proposta entro il termine lungo di sei mesi dalla data di deposito della decisione.
Nel caso di specie la sentenza di primo grado risulta depositata in data 25 giugno 2024, mentre l'atto di appello è stato notificato solo in data 25 febbraio 2025, quando il termine perentorio di sei mesi risultava ormai spirato.
Le argomentazioni svolte dall'appellante al fine di ottenere una rimessione in termini non possono essere accolte.
In particolare, la dedotta errata informazione da parte della Cancelleria, nonché la lamentata contumacia asseritamente involontaria, non incidono sul decorso del termine lungo di impugnazione, il quale decorre oggettivamente dalla data di deposito della sentenza, indipendentemente dalla conoscenza effettiva della stessa.
La rimessione in termini costituisce un rimedio di carattere eccezionale, ammissibile solo in presenza di un evento imprevedibile e non imputabile alla parte, tale da rendere impossibile l'esercizio del diritto di impugnazione.
Nel caso di specie le circostanze rappresentate dall'appellante non integrano una causa di forza maggiore idonea a sospendere o differire il termine per proporre appello, né risultano tali da escludere l'onere di vigilanza sullo stato del giudizio. Peraltro, la mail della Cancelleria è di diversi giorni prima rispetto all'udienza finale del giudizio. La parte appellante poteva costituirsi in giudizio anche prima.
Ne consegue che l'appello deve essere dichiarato inammissibile per tardività.
Quanto alle spese del presente grado, queste vengono compensate in considerazione delle ragioni addotte dall'appellante a giustificazione del ritardo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, Sezione 3, definitivamente pronunziando, dichiara inammissibile l'appello e interamente compensate tra le parti le spese processuali del presente grado del giudizio.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio il 16 dicembre 2025
Il Presidente