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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 89/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
DA VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 832/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Via Giuseppe Grezar 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05780202500001159 IMU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 24 aprile 2025, l'Agenzia delle entrate- Riscossione ha notificato al ricorrente la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 05780202500001159000-Fascicolo n. 2024/000060419 da iscrivere sul veicolo tg. Targa_1 emessa sul presupposto dell'omesso pagamento della complessiva somma di euro 894,08 in forza della cartella di pagamento n. 057 2020 0013048323 000 notificata il 15.4.2024.
L'interessato ha impugnato la predetta comunicazione deducendo i seguenti motivi
1) Sulla nullità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo per mancanza del relativo titolo esecutivo.
La cartella di pagamento n. 05720200013048323000 sarebbe stata parzialmente annullata con sentenza n. 121/2023 di questa Corte di Giustizia Tributaria, per la parte relativa all'IMU per l'anno 2013 dal Comune di Castelforte per un importo di euro 135,88.
L'annullamento sia pur parziale dell'atto presupposto determinerebbe la inefficacia e/o nullità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposta;
2) Nullità e/o illegittimità della procedura di riscossione per aver azionato erroneo titolo esecutivo.
Per effetto della richiamata sentenza sarebbe venuto meno l'originario titolo esecutivo in base al quale veniva a formarsi la cartella di pagamento sottesa al preavviso di fermo impugnato, da cui conseguirebbe l'obbligo delle parti resistenti di effettuare una nuova iscrizione a ruolo in base alla medesima sentenza;
3) Sulla illegittimità del fermo amm.vo per avvenuta violazione della L. 106/2011 La Legge n. 106/2011 di conversione del D.L. n. 70/2011 ha introdotto, a tutela del contribuente a decorrere dal 13.7.2011, per debiti fino a 2.000,00 euro, l'obbligo di inviare, prima di applicare la misura del fermo amministrativo, l'invio di due solleciti di pagamento, di cui il secondo a distanza di almeno sei mesi dal primo, che nel caso di specie sarebbero mancati;
4) Sulla illegittimità del preavviso fermo per carenza di motivazione
Atteso il carattere discrezionale del fermo amministrativo (ex art. 86 DPR 602/739) il Concessionario dovrebbe indicare la necessità e/o l'opportunità di adottarlo con riferimento alla eventuale comprovata insolvibilità del debitore ed al pericolo concreto della sottrazione delle garanzie del credito.
Ciò non sarebbe avvenuto nel caso di specie, atteso che nel provvedimento impugnato non vi è alcun riferimento alle condizioni patrimoniali e reddituali del debitore, che possano compromettere la garanzia del credito.
L'AdER si è costituita in giudizio, eccependo di aver appresso solo nel presente giudizio dell'esistenza del predetto annullamento da parte del Giudice Tributario, essendo rimasta, così come il Comune impositore di Castelforte, contumace in quel giudizio.
Osserva ancora che il ricorrente non avrebbe fornito prova alcuna di avere notificato la predetta sentenza al Comune di Castelforte e all'Agente della riscossione, che solamente con il presente giudizio ha provveduto ad apporre la sospensione sul ruolo del Comune di Castelforte in attesa del provvedimento da parte dell'Ente impositore, unico titolare del diritto di credito. Inoltre la cartella n. 05720200013048323000 sarebbe stata notificata al contribuente che non l'avrebbe impugnata.
Chiede che il ricorso sia dichiarato improponibile, mancando la preventiva domanda in via amministrativa ex art. 1, commi 537/543, L. 228/2012 come confermato da Cassazione n. 22946/2016 e poi Cassazione
n. 6034/2017 secondo le quali prima di agire in giudizio l'istante deve presentare in via amministrativa richiesta di sgravio delle partite poste nei ruoli esattoriali.
All'udienza del 16 gennaio 2026 il ricorso è satto trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Assume rileivo dirimente al riguardo l'annullamento , sia pur parziale, della cartella di pagamento n.
05720200013048323000. Tale circostanza comporta che la medesima cartella non possa più legittimare l'iscrizione del fermo amministrativo, dovendosi sostituire l'originario titolo esecutivo proprio dalla sentenza n. 121/2023 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I^ Grado di Latina.
È quindi evidente che nell'avviare la proceduta di fermo amministrativo sia pur nella fase preventiva, il
Concessionario abbia azionato un erroneo e/o inesistente titolo esecutivo.
Sul punto si richiama il prevalente orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui quando un atto impositivo (avviso di accertamento, avviso di liquidazione ecc.) viene annullato parzialmente dal giudice tributario, ovvero quando viene ridotto l'importo accertato o liquidato in origine, la vecchia iscrizione a ruolo, effettuata in base all'atto impositivo stesso, perde legittimità e la relativa cartella (recante detta iscrizione)
è nulla.
Infatti, la sentenza di annullamento parziale elimina l'atto dalla sfera giuridica e vi si sostituisce quale titolo per operare la riscossione. È, dunque, necessario effettuare una nuova iscrizione a ruolo, che abbia come titolo esecutivo la sentenza tributaria di annullamento parziale (cfr. Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza n. 24092/14). “...Vige dunque la regola della cosiddetta actio judicati per cui... il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l'atto e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità...” (cfr. Cassazione, ordinanza n. 28315/17).
In senso contrario non vale l'eccezione dell'amministrazione intimata secondo cui la sentenza n. 121/2023 non le sarebbe stata notificata dal ricorrente, stante l'efficacia esecutiva della decisione che ha eliminato l'originaria iscrizione a ruolo e ne impone l'adozione di una nuova, che tenga conto di quanto statuito dal giudice tributario.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia Entrate e Riscossione di Latina al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, per complessivi € 1000,00 (mille/00) oltre oneri dovuti per legge.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
DA VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 832/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Via Giuseppe Grezar 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05780202500001159 IMU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 24 aprile 2025, l'Agenzia delle entrate- Riscossione ha notificato al ricorrente la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 05780202500001159000-Fascicolo n. 2024/000060419 da iscrivere sul veicolo tg. Targa_1 emessa sul presupposto dell'omesso pagamento della complessiva somma di euro 894,08 in forza della cartella di pagamento n. 057 2020 0013048323 000 notificata il 15.4.2024.
L'interessato ha impugnato la predetta comunicazione deducendo i seguenti motivi
1) Sulla nullità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo per mancanza del relativo titolo esecutivo.
La cartella di pagamento n. 05720200013048323000 sarebbe stata parzialmente annullata con sentenza n. 121/2023 di questa Corte di Giustizia Tributaria, per la parte relativa all'IMU per l'anno 2013 dal Comune di Castelforte per un importo di euro 135,88.
L'annullamento sia pur parziale dell'atto presupposto determinerebbe la inefficacia e/o nullità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposta;
2) Nullità e/o illegittimità della procedura di riscossione per aver azionato erroneo titolo esecutivo.
Per effetto della richiamata sentenza sarebbe venuto meno l'originario titolo esecutivo in base al quale veniva a formarsi la cartella di pagamento sottesa al preavviso di fermo impugnato, da cui conseguirebbe l'obbligo delle parti resistenti di effettuare una nuova iscrizione a ruolo in base alla medesima sentenza;
3) Sulla illegittimità del fermo amm.vo per avvenuta violazione della L. 106/2011 La Legge n. 106/2011 di conversione del D.L. n. 70/2011 ha introdotto, a tutela del contribuente a decorrere dal 13.7.2011, per debiti fino a 2.000,00 euro, l'obbligo di inviare, prima di applicare la misura del fermo amministrativo, l'invio di due solleciti di pagamento, di cui il secondo a distanza di almeno sei mesi dal primo, che nel caso di specie sarebbero mancati;
4) Sulla illegittimità del preavviso fermo per carenza di motivazione
Atteso il carattere discrezionale del fermo amministrativo (ex art. 86 DPR 602/739) il Concessionario dovrebbe indicare la necessità e/o l'opportunità di adottarlo con riferimento alla eventuale comprovata insolvibilità del debitore ed al pericolo concreto della sottrazione delle garanzie del credito.
Ciò non sarebbe avvenuto nel caso di specie, atteso che nel provvedimento impugnato non vi è alcun riferimento alle condizioni patrimoniali e reddituali del debitore, che possano compromettere la garanzia del credito.
L'AdER si è costituita in giudizio, eccependo di aver appresso solo nel presente giudizio dell'esistenza del predetto annullamento da parte del Giudice Tributario, essendo rimasta, così come il Comune impositore di Castelforte, contumace in quel giudizio.
Osserva ancora che il ricorrente non avrebbe fornito prova alcuna di avere notificato la predetta sentenza al Comune di Castelforte e all'Agente della riscossione, che solamente con il presente giudizio ha provveduto ad apporre la sospensione sul ruolo del Comune di Castelforte in attesa del provvedimento da parte dell'Ente impositore, unico titolare del diritto di credito. Inoltre la cartella n. 05720200013048323000 sarebbe stata notificata al contribuente che non l'avrebbe impugnata.
Chiede che il ricorso sia dichiarato improponibile, mancando la preventiva domanda in via amministrativa ex art. 1, commi 537/543, L. 228/2012 come confermato da Cassazione n. 22946/2016 e poi Cassazione
n. 6034/2017 secondo le quali prima di agire in giudizio l'istante deve presentare in via amministrativa richiesta di sgravio delle partite poste nei ruoli esattoriali.
All'udienza del 16 gennaio 2026 il ricorso è satto trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Assume rileivo dirimente al riguardo l'annullamento , sia pur parziale, della cartella di pagamento n.
05720200013048323000. Tale circostanza comporta che la medesima cartella non possa più legittimare l'iscrizione del fermo amministrativo, dovendosi sostituire l'originario titolo esecutivo proprio dalla sentenza n. 121/2023 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I^ Grado di Latina.
È quindi evidente che nell'avviare la proceduta di fermo amministrativo sia pur nella fase preventiva, il
Concessionario abbia azionato un erroneo e/o inesistente titolo esecutivo.
Sul punto si richiama il prevalente orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui quando un atto impositivo (avviso di accertamento, avviso di liquidazione ecc.) viene annullato parzialmente dal giudice tributario, ovvero quando viene ridotto l'importo accertato o liquidato in origine, la vecchia iscrizione a ruolo, effettuata in base all'atto impositivo stesso, perde legittimità e la relativa cartella (recante detta iscrizione)
è nulla.
Infatti, la sentenza di annullamento parziale elimina l'atto dalla sfera giuridica e vi si sostituisce quale titolo per operare la riscossione. È, dunque, necessario effettuare una nuova iscrizione a ruolo, che abbia come titolo esecutivo la sentenza tributaria di annullamento parziale (cfr. Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza n. 24092/14). “...Vige dunque la regola della cosiddetta actio judicati per cui... il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l'atto e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità...” (cfr. Cassazione, ordinanza n. 28315/17).
In senso contrario non vale l'eccezione dell'amministrazione intimata secondo cui la sentenza n. 121/2023 non le sarebbe stata notificata dal ricorrente, stante l'efficacia esecutiva della decisione che ha eliminato l'originaria iscrizione a ruolo e ne impone l'adozione di una nuova, che tenga conto di quanto statuito dal giudice tributario.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia Entrate e Riscossione di Latina al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, per complessivi € 1000,00 (mille/00) oltre oneri dovuti per legge.