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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 01/12/2025, n. 2047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2047 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gianluca
Morabito, ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 210/2025 promossa da:
(cod. fisc. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SI RI e dell'avv. Alessandro Avola, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Franco Bracciale in via Vitruvio Vacca, 12, Fondi (LT), come da procura allegata all'atto di opposizione
OPPONENTE contro
(p. IVA ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Giuseppe Napoleone, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta versate in atti e la causa
è stata, all'esito, discussa e decisa dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/25 – all'udienza ex art. 281sexies c.p.c. dell'01.12.2025, svoltasi con contraddittorio cartolare ex art. 127ter c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1
pagina 1 di 5 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1391/2024 del Tribunale di Latina (R.G.
n. 4500/2024, dott. Gaetano Negro) del 15-18 novembre 2024, notificato in data 3 dicembre 2024, con cui gli era stato ingiunto di pagare alla
[...] la somma di €10.980,00, oltre interessi e spese della Controparte_1 procedura monitoria, a titolo di compensi dovuti per l'esecuzione delle attività di
“rimessaggio invernale della stagione 2019/2020 e per l'esecuzione di alcuni lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione”, indicati nella fattura n. 93/2020 del 13 agosto 2020 (doc. 1 avv.), sull'imbarcazione di proprietà di esso opponente marca modello Stratos 15 EFB, sul quale erano installati motori CUMMINS QSM11- CP_2
M, matricola 35331580 e 35331581; lavori che si erano conclusi con il varo del natante nei primi giorni del luglio 2020 senza che, in occasione della consegna e del varo, il committente avesse sollevato alcuna eccezione in ordine alla loro esecuzione.
In via pregiudiziale, l'opponente lamentava la violazione dell'art. 66bis Codice del Consumo e l'incompetenza territoriale del giudice del monitorio, deducendo che detta disposizione prevedeva la competenza del “giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore”, che nella specie la propria natura di consumatore doveva ritenersi pacifica, essendo stata già riconosciuta dal Giudice nel decreto ingiuntivo opposto ed essendo, altresì, confermata dall'indicazione del solo codice fiscale nelle fatture emesse da , di essere residente in [...]e che, pertanto, il CP_1
Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore di quella del Tribunale di Milano, con conseguente annullamento e/o revoca del decreto ingiuntivo emesso.
Nel merito, il sig. contestava l'infondatezza della pretesa creditoria Pt_1 avversarie per le ragioni analiticamente esposte nel corpo dell'atto di opposizione, concludendo come di seguito: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione: - in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Milano e, per l'effetto, annullare o revocare il decreto ingiuntivo n. 1391/2024 del Tribunale di Latina (R.G. n.
4500/2024, dott. Gaetano Negro) del 15-18 novembre 2024; - nel merito, annullare o revocare il decreto ingiuntivo n. 1391/2024 del Tribunale di Latina (R.G. n.
4500/2024, dott. Gaetano Negro) del 15-18 novembre 2024, per l'effetto dichiarando che nulla è dovuto a per tutti i motivi esposti Controparte_1 pagina 2 di 5 in narrativa;
- in via riconvenzionale, condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire i danni
[...] indicati in narrativa nella misura di Euro 21.829,13 ovvero nella diversa somma determinata da codesto Ill.mo Tribunale anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ove occorra, nella non creduta ipotesi in cui venga riconosciuto un credito della operando una Controparte_1 compensazione tra i rispettivi crediti. Con vittoria di compensi e spese, anche generali”.
La costituitasi in giudizio, Controparte_1 contestava integralmente la proposta opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, così concludendo: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, “contrariis reiectis”, in accoglimento della presente comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, e previo accertamento della responsabilità contrattuale dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, dichiarare preliminarmente inadempiente il sig. e per l'effetto, condannare Parte_1 quest'ultimo, anche in via riconvenzionale, al risarcimento dei danni tutti patrimoniali
e non patrimoniali dovuti per le voci sopra riportate, anche non prevedibili patiti e patendi cosi quantificati: 1) nella misura di euro 9.000,00 a titolo di danni derivanti dalla imbarcazione concessa in prestito e danneggiata. Il tutto accertando la responsabilità contrattuale e, all'uopo, accertato e dichiarato l'illegittimo comportamento dell'opponente, per aver arbitrariamente omesso il saldo della fattura
n.93/2020, risarcire la parte opposta dei danni tutti derivati e come sopra quantificati.
In ogni caso, con vittoria di spese competenze e onorari, oltre rimborso spese generali,
I.V.A. e C.P.A. con richiesta di distrazione in favore del difensore che si dichiara antistatario o anticipatario”.
All'udienza dell'01.07.2025, presente il solo difensore di parte opponente, il
Tribunale “…ritenuto di dover provvedere sulla questione preliminare relativa alla competenza…” rinviava per la decisione ex art. 189 c.p.c. al 19.03.2026.
Il sottoscritto – in applicazione straordinaria ex art. 3 D.L. n. 117/25 – anticipava, peraltro, l'udienza all'01.12.2025, fissandola per discussione ex art. 281sexies c.p.c., disponendo lo svolgimento con modalità cartolare ai sensi dell'art.
pagina 3 di 5 127ter c.p.c. e, all'esito, trattenendo la causa in decisione alla medesima udienza.
Ciò posto, l'opposizione è fondata e merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che nella specie viene in considerazione un'ipotesi (foro del consumatore ex art. 33, II co., lett. u) D.Lgs n. 206/05) di competenza territoriale inderogabile ex art. 28 c.p.c. (v. Cass. civ., Sez. III, n. 18785/10), per cui questo giudice è chiamato comunque a definire la relativa questione, non potendo applicarsi il disposto dell'art. 38, II co., c.p.c. (che testualmente opera “fuori dei casi previsti dall'articolo 28”);
Ne discende che dovrà essere necessariamente dichiarata ex art. 66bis D.Lgs.
n. 206/05 l'incompetenza territoriale del Tribunale di Latina a decidere in ordine alla presente controversia, competente essendo il Tribunale di Milano, quale luogo nella cui circoscrizione giudiziaria risiede il sig. , la cui veste di Parte_1 consumatore è pacifica tra le parti (tale residenza viene indicata dalla stessa parte opposta in sede di ricorso per decreto ingiuntivo).
Deve, altresì, rilevarsi che per giurisprudenza costante in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno
2009, n. 69 (v., al riguardo, Cass. Civ. n. 14954/12), bensì quella della sentenza.
Applicando le predette coordinate ermeneutiche alla fattispecie oggetto del presente giudizio, in accoglimento della proposta opposizione, dovrà essere accertata e dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Latina in ordine alla controversia de qua, competente essendo il Tribunale di Milano, davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto, permanendovi quale giudizio di accertamento del credito (per una compiuta ricostruzione della problematica si veda Cass. civ., I Sez.,
n. 1372/16).
Dovrà essere, altresì, accertata e dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo pagina 4 di 5 opposto, siccome emesso – per l'appunto - da giudice territorialmente incompetente, con conseguente ed inevitabile revoca dello stesso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e di note conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-in accoglimento della proposta opposizione, accerta e dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Latina a decidere in ordine alla presente controversia, competente essendo il Tribunale di Milano;
-per l'effetto, accerta e dichiara la nullità del decreto ingiuntivo del Tribunale di Rieti
n. 60/2021, del quale dispone la conseguente revoca;
-condanna la a rifondere a Controparte_1 [...]
le spese di lite, che liquida in complessivi €2.811,00 di cui €2.547,00 a Pt_1 titolo di compensi professionali ed €264,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre IVA e CPA come per legge.
Latina, 01/12/2025
Il Giudice dott. Gianluca Morabito
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gianluca
Morabito, ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 210/2025 promossa da:
(cod. fisc. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SI RI e dell'avv. Alessandro Avola, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Franco Bracciale in via Vitruvio Vacca, 12, Fondi (LT), come da procura allegata all'atto di opposizione
OPPONENTE contro
(p. IVA ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Giuseppe Napoleone, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta versate in atti e la causa
è stata, all'esito, discussa e decisa dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/25 – all'udienza ex art. 281sexies c.p.c. dell'01.12.2025, svoltasi con contraddittorio cartolare ex art. 127ter c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1
pagina 1 di 5 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1391/2024 del Tribunale di Latina (R.G.
n. 4500/2024, dott. Gaetano Negro) del 15-18 novembre 2024, notificato in data 3 dicembre 2024, con cui gli era stato ingiunto di pagare alla
[...] la somma di €10.980,00, oltre interessi e spese della Controparte_1 procedura monitoria, a titolo di compensi dovuti per l'esecuzione delle attività di
“rimessaggio invernale della stagione 2019/2020 e per l'esecuzione di alcuni lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione”, indicati nella fattura n. 93/2020 del 13 agosto 2020 (doc. 1 avv.), sull'imbarcazione di proprietà di esso opponente marca modello Stratos 15 EFB, sul quale erano installati motori CUMMINS QSM11- CP_2
M, matricola 35331580 e 35331581; lavori che si erano conclusi con il varo del natante nei primi giorni del luglio 2020 senza che, in occasione della consegna e del varo, il committente avesse sollevato alcuna eccezione in ordine alla loro esecuzione.
In via pregiudiziale, l'opponente lamentava la violazione dell'art. 66bis Codice del Consumo e l'incompetenza territoriale del giudice del monitorio, deducendo che detta disposizione prevedeva la competenza del “giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore”, che nella specie la propria natura di consumatore doveva ritenersi pacifica, essendo stata già riconosciuta dal Giudice nel decreto ingiuntivo opposto ed essendo, altresì, confermata dall'indicazione del solo codice fiscale nelle fatture emesse da , di essere residente in [...]e che, pertanto, il CP_1
Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore di quella del Tribunale di Milano, con conseguente annullamento e/o revoca del decreto ingiuntivo emesso.
Nel merito, il sig. contestava l'infondatezza della pretesa creditoria Pt_1 avversarie per le ragioni analiticamente esposte nel corpo dell'atto di opposizione, concludendo come di seguito: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione: - in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Milano e, per l'effetto, annullare o revocare il decreto ingiuntivo n. 1391/2024 del Tribunale di Latina (R.G. n.
4500/2024, dott. Gaetano Negro) del 15-18 novembre 2024; - nel merito, annullare o revocare il decreto ingiuntivo n. 1391/2024 del Tribunale di Latina (R.G. n.
4500/2024, dott. Gaetano Negro) del 15-18 novembre 2024, per l'effetto dichiarando che nulla è dovuto a per tutti i motivi esposti Controparte_1 pagina 2 di 5 in narrativa;
- in via riconvenzionale, condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire i danni
[...] indicati in narrativa nella misura di Euro 21.829,13 ovvero nella diversa somma determinata da codesto Ill.mo Tribunale anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ove occorra, nella non creduta ipotesi in cui venga riconosciuto un credito della operando una Controparte_1 compensazione tra i rispettivi crediti. Con vittoria di compensi e spese, anche generali”.
La costituitasi in giudizio, Controparte_1 contestava integralmente la proposta opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, così concludendo: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, “contrariis reiectis”, in accoglimento della presente comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, e previo accertamento della responsabilità contrattuale dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, dichiarare preliminarmente inadempiente il sig. e per l'effetto, condannare Parte_1 quest'ultimo, anche in via riconvenzionale, al risarcimento dei danni tutti patrimoniali
e non patrimoniali dovuti per le voci sopra riportate, anche non prevedibili patiti e patendi cosi quantificati: 1) nella misura di euro 9.000,00 a titolo di danni derivanti dalla imbarcazione concessa in prestito e danneggiata. Il tutto accertando la responsabilità contrattuale e, all'uopo, accertato e dichiarato l'illegittimo comportamento dell'opponente, per aver arbitrariamente omesso il saldo della fattura
n.93/2020, risarcire la parte opposta dei danni tutti derivati e come sopra quantificati.
In ogni caso, con vittoria di spese competenze e onorari, oltre rimborso spese generali,
I.V.A. e C.P.A. con richiesta di distrazione in favore del difensore che si dichiara antistatario o anticipatario”.
All'udienza dell'01.07.2025, presente il solo difensore di parte opponente, il
Tribunale “…ritenuto di dover provvedere sulla questione preliminare relativa alla competenza…” rinviava per la decisione ex art. 189 c.p.c. al 19.03.2026.
Il sottoscritto – in applicazione straordinaria ex art. 3 D.L. n. 117/25 – anticipava, peraltro, l'udienza all'01.12.2025, fissandola per discussione ex art. 281sexies c.p.c., disponendo lo svolgimento con modalità cartolare ai sensi dell'art.
pagina 3 di 5 127ter c.p.c. e, all'esito, trattenendo la causa in decisione alla medesima udienza.
Ciò posto, l'opposizione è fondata e merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che nella specie viene in considerazione un'ipotesi (foro del consumatore ex art. 33, II co., lett. u) D.Lgs n. 206/05) di competenza territoriale inderogabile ex art. 28 c.p.c. (v. Cass. civ., Sez. III, n. 18785/10), per cui questo giudice è chiamato comunque a definire la relativa questione, non potendo applicarsi il disposto dell'art. 38, II co., c.p.c. (che testualmente opera “fuori dei casi previsti dall'articolo 28”);
Ne discende che dovrà essere necessariamente dichiarata ex art. 66bis D.Lgs.
n. 206/05 l'incompetenza territoriale del Tribunale di Latina a decidere in ordine alla presente controversia, competente essendo il Tribunale di Milano, quale luogo nella cui circoscrizione giudiziaria risiede il sig. , la cui veste di Parte_1 consumatore è pacifica tra le parti (tale residenza viene indicata dalla stessa parte opposta in sede di ricorso per decreto ingiuntivo).
Deve, altresì, rilevarsi che per giurisprudenza costante in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno
2009, n. 69 (v., al riguardo, Cass. Civ. n. 14954/12), bensì quella della sentenza.
Applicando le predette coordinate ermeneutiche alla fattispecie oggetto del presente giudizio, in accoglimento della proposta opposizione, dovrà essere accertata e dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Latina in ordine alla controversia de qua, competente essendo il Tribunale di Milano, davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto, permanendovi quale giudizio di accertamento del credito (per una compiuta ricostruzione della problematica si veda Cass. civ., I Sez.,
n. 1372/16).
Dovrà essere, altresì, accertata e dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo pagina 4 di 5 opposto, siccome emesso – per l'appunto - da giudice territorialmente incompetente, con conseguente ed inevitabile revoca dello stesso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e di note conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-in accoglimento della proposta opposizione, accerta e dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Latina a decidere in ordine alla presente controversia, competente essendo il Tribunale di Milano;
-per l'effetto, accerta e dichiara la nullità del decreto ingiuntivo del Tribunale di Rieti
n. 60/2021, del quale dispone la conseguente revoca;
-condanna la a rifondere a Controparte_1 [...]
le spese di lite, che liquida in complessivi €2.811,00 di cui €2.547,00 a Pt_1 titolo di compensi professionali ed €264,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre IVA e CPA come per legge.
Latina, 01/12/2025
Il Giudice dott. Gianluca Morabito
pagina 5 di 5