Ordinanza cautelare 9 settembre 2021
Sentenza 8 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18/02/2026, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01303/2026REG.PROV.COLL.
N. 03305/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3305 del 2025, proposto da
RC LE, rappresentato e difeso dagli avvocati Barsotti e Granara, con domicilio eletto presso lo studio Daniele Granara, in Roma, via Monte Zebio n. 9/11;
contro
Autorita' di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale – AdSP Livorno, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
RI LO, non costituita in giudizio;
AN MO, rappresentata e difesa dall'avvocato Federico De Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Primera) n. 1121/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale - AdSP e l’appello incidentale di AN MO;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il Consigliere MA FA e uditi per le parti l’avvocato Granara, l'avvocato dello Stato Canzoneri e l’avvocato Federico De Meo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. RC LE proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, riferendo di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (di seguito ‘Autorità’) con decorrenza dal 1 luglio 2010, data in cui era stato assunto con destinazione all’Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento Promozione e Relazioni Esterne a Gabinetto di Presidenza dell’allora Autorità Portuale, dopo il vittorioso espletamento di una selezione pubblica, svolgendo fin da subito mansioni di 1° livello professionale CCNL dei lavoratori dei porti, nel quale era stato formalmente inquadrato con provvedimento n. 174 del 17.6.2010.
Il ricorrente riferiva che l’ Autorità, con provvedimento del Presidente del 7.10.2020, aveva disposto di avviare la procedura per la “ copertura di due posti tra quelli vacanti nella dotazione organica dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale, nella Categoria Quadro B di cui al CCNL dei lavoratori dei porti ” e, in pari data, aveva inviato via mail a tutti i dipendenti con anzianità almeno triennale nel 1° livello il bando di selezione interna per la copertura delle suddette posizioni.
Al termine della selezione, la graduatoria era la seguente: RI LO, punteggio prova orale 9/10, punteggio titoli, esperienze professionali, 17,29/30, punteggio totale 26,29/30; AN MO, punteggio prova orale 6/10, punteggio titoli, esperienze professionali 18,29/30, punteggio totale 24,29/30; RC LE, punteggio prova orale 9/10, punteggio titoli, esperienze professionali, 15/30, punteggio totale 24,00/30.
2. Con il ricorso introduttivo, RC LE impugnava il provvedimento del 15 giugno 2021 n. 117 del Segretario Generale dell'Autorità e l'allegata graduatoria finale, nonché il verbale n. 2 della Commissione esaminatrice della seduta pubblica e riservata del 10 maggio 2021 e tutti gli atti connessi, meglio indicati in ricorso, deducendo varie censure per violazione della lex specialis , della par condicio dei concorrenti e formulando, altresì, istanza di risarcimento dei danni patiti e patiendi in conseguenza degli atti impugnati, sia in termini di danno patrimoniale ( id est , danno emergente e lucro cessante derivante dall’illegittima preclusione all’accesso alla qualifica di Quadro B), sia in termini di danno biologico ed esistenziale, specificando che tali danni avrebbero dovuto essere liquidati in via equitativa, con il ricorso ai criteri di cui all’art. 34, comma 4, c.p.a o previa C.T.U.
In particolare, con l’atto di impugnazione, il ricorrente deduceva:
(a) La contestazione dei sub criteri, posto che i sub criteri adottati dalla Commissione avevano deformato la “ esperienza professionale specifica ”, intendendola come parametro non qualitativo, ma meramente quantitativo. In questo modo, la Commissione aveva, in definitiva, fatto collidere un criterio di carattere qualitativo con un mero computo quantitativo, peraltro in parte già previsto quale condizione di accesso alla procedura; vale a dire, il possesso, protratto per un certo tempo, della posizione di 1° livello all’interno dell’Ente portuale ( id est , l’anzianità di servizio). Secondo l’esponente, tale concretizzazione, però, non rispondeva in alcun modo a una valorizzazione qualitativa delle capacità del candidato, alla considerazione della sua “ esperienza professionale specifica” , ma individuava semplicemente un criterio – del valore di ben 3 punti – meramente legato all’anzianità, in totale contraddizione intrinseca con quanto richiesto dal bando. Pertanto, non configurava una precisazione del criterio previsto dal bando, ma rappresentava una formulazione che integrava un criterio nuovo.
(b) Il criterio di calcolo del punteggio per “ anzianità ” nella posizione di 1° livello dell’ente (in tesi: anzianità specifica) era del tutto irrazionale e violativo del principio di proporzionalità. In particolare, il ricorrente affermava di avere un’esperienza pregressa nell’Ente pari ad anni 7 (detratti i tre anni di anzianità iniziale, come indicato nel sub criterio de quo ), mentre AN MO – poi risultata vincitrice - ne contava 8 (sempre in esito alla predetta detrazione). Tuttavia, al ricorrente era stato assegnato solo 1 punto, mentre al AN MO ben 1, 29. Tale attribuzione del punteggio non era logicamente coerente, poiché se al punteggio di 1 corrispondevano 7 anni di anzianità, il punteggio di 1, 29 assegnato alla dott.ssa MO non si poteva giustificare con un semplice anno di anzianità in più. Il ricorrente lamentava, altresì, che l’anzianità riferita alla dott.ssa MO non era stata determinata in relazione a documenti da lei ostesi all’Amministrazione, in quanto la medesima candidata non aveva esplicitato nel curriculum vitae il periodo a partire dal quale aveva iniziato a lavorare come 1° livello.
(c) l’illegittimità degli atti impugnati anche perché frutto di una valutazione non unitaria dei titoli dei candidati, modulata, attraverso la definizione dei sub criteri del criterio previsto all’art. 10 del bando relativo al curriculum vitae , in maniera innovativa, arbitraria e irrazionale e palesemente contrastante con la lex specialis di gara . In particolare, il criterio relativo al curriculum vitae previsto dal bando, nell’enucleazione dei sub criteri da parte della Commissione, era stato esplicitato in modo illegittimo sotto plurimi profili, dando peraltro esito a valutazioni del tutto parziali ed eterogenee dei medesimi titoli. Più nello specifico, quanto al sub criterio a), risultava errata la valutazione comparativa tra il ricorrente e le candidate risultate poi vincitrici (MO e LO). Nello sviluppo illustrativo delle censure, RC LE sostanzialmente contestava il giudizio della Commissione, ritenendo che nella computazione dei titoli si era omesso di considerare adeguatamente la sua formazione.
3. AN MO si costituiva in giudizio, spiegando ricorso incidentale, lamentando l’illegittimità dell’attribuzione a RC LE di 3 punti per il ‘raggiungimento massimo degli obiettivi’, e osservando che era immotivata l’attribuzione dello stesso punteggio massimo al dott. LE e alla dott.ssa MO per ‘titoli di studio ulteriori’, atteso che al dott. LE non avrebbe mai potuto attribuirsi alcun punteggio per ‘attività lavorativa’, svolta fuori dell’AdSP, e neppure si giustificava l’attribuzione di un solo punto di differenza tra la dott.ssa MO e il dott. LE per ‘i corsi formativi di aggiornamento, conoscenza della lingua straniera e conoscenze informatiche’.
Con il ricorso incidentale, AN MO denunciava il vizio di legittimità del bando di gara e dei punteggi attribuiti dalla Commissione a seguito del colloquio, sotto il diverso profilo dell’individuazione delle materie sulle quali si era svolto, la quale penalizzava i concorrenti che, come la ricorrente, non avevano una preparazione specifica in materie giuridiche e, nel loro percorso professionale, non avevano mai svolto mansioni implicanti l’istruttoria di procedure di appalto sotto – soglia.
4. Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, con sentenza n. 1121 del 2024, respingeva il ricorso principale e dichiarava l’improcedibilità del ricorso incidentale spiegato da AN MO. Il Collegio di prima istanza rigettava la prima censura con il quale il ricorrente aveva contestato la determinazione dei sub criteri, adottati dalla Commissione, assumendo che avrebbero deformato la “ esperienza professionale specifica ”, intendendola come parametro non qualitativo, ma meramente quantitativo. Ciò in quanto, la specificazione contenuta nel verbale n. 1 della Commissione esaminatrice, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non si poneva in contrasto con le indicazioni contenute nel bando, né tantomeno costituiva un criterio nuovo.
Tale precisazione costituiva una mera pertinente e concreta specificazione di quanto ivi già previsto, stabilendo, in via preventiva, la metodologia di valutazione del criterio, già fissato a monte nel bando. Né il ricorrente aveva portato in giudizio elementi tali da dimostrare che la scelta della Commissione fosse irragionevole o illogica.
Il Giudice di prime cure, inter alia , respingeva anche le ulteriori critiche prospettate dal ricorrente, assumendo che la valutazione dei concorrenti e, in particolare, la valutazione del criterio “ esperienza professionale specifica ”, era intervenuta solo in seguito (e in una data successiva) alla specificazione dei criteri, escludendo, pertanto, sotto questo profilo, qualunque possibile sospetto su disparità di trattamento o sviamento di potere. A nulla rilevava la circostanza che tale specificazione dei criteri era avvenuta una volta scaduto il termine di presentazione delle domande di partecipazione o il fatto che, al momento della determinazione dei criteri valutativi, la Commissione conoscesse già l’elenco nominativo dei candidati, in quanto, da un lato, l’unico limite rinvenibile nella normativa di riferimento e richiamato dalla giurisprudenza citata dallo stesso ricorrente era quello della determinazione dei criteri (o specificazione degli stessi) prima dell’avvio della valutazione dei concorrenti; dall’altro, l’indicazione nominativa dei candidati non forniva ai commissari alcuna specifica indicazione utile ad orientarli nell’individuazione di criteri che potessero favorire l’uno o l’altro partecipante alla selezione. Il T.A.R. osservava, con riferimento alle critiche riferite alla valutazione della dott.ssa MO, in ordine al fatto che non era stato esplicitato nel curriculum vitae il periodo a partire dal quale aveva iniziato a lavorare come primo livello, che la stessa risultava aver dichiarato nel proprio curriculum la data di assunzione presso l’Autorità Portuale di Livorno (17 aprile 1999), fornendo dunque un elemento oggettivo per risalire a tale dato informativo. In ogni caso, secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, tutt’al più, ciò avrebbe potuto giustificare l’attivazione del soccorso istruttorio, che, nel caso concreto, non era necessario poiché tale informazione era già in possesso della Pubblica Amministrazione.
Il Tribunale adito respingeva anche il secondo motivo del ricorso introduttivo, rappresentando, come già evidenziato con riferimento all’ “ esperienza professionale specifica ”, che la Commissione non aveva introdotto un criterio nuovo e contraddittorio rispetto a quanto indicato nel bando, limitandosi a specificare, in perfetta conformità a quanto previsto dal bando, quali erano i tipici elementi contenuti nel curriculum che sarebbe stati valorizzati, indicando anche il criterio di valutazione.
Inoltre, con riferimento alla valutazione dei titoli, non era ravvisabile alcuna disparità di trattamento o difetto di motivazione e neppure caratteri dell’irragionevolezza, dell’irrazionalità, dell’arbitrarietà o del travisamento dei fatti nella valutazione condotta dalla Commissione.
5. Con ricorso in appello, notificato nei termini e nelle forme di rito, RC LE ha impugnato la suddetta pronuncia, chiedendone l’integrale riforma, sulla base delle seguenti censure: “ 1. Erroneità della sentenza per omessa rilevazione della violazione dei principi di legalità, tassatività e predeterminazione effettiva dei criteri di valutazione ex art. 12 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, con riguardo al requisito della “esperienza professionale specifica”; della violazione della par condicio concorsuale tra i candidati e dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost. nonché del principio di proporzionalità; della violazione dell’obbligo di congrua motivazione ex art. 3 l. n. 241/1990 e di trasparenza amministrativa ex art. 1 l. n. 241/90; della illegittimità dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere per irrazionalità e illogicità manifesta, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, disparità di trattamento, travisamento, sviamento, perplessità. Contraddittorietà e perplessità della motivazione. Travisamento dei fatti; II. Erroneità della sentenza per omessa rilevazione della violazione della lex specialis del 22 bando di concorso con riferimento alla determinazione del requisito del “Curriculum Vitae”, della violazione del principio di legalità, tassatività e predeterminazione effettiva dei criteri di valutazione ex art. 12 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, con riguardo alla “pertinenza e ampiezza” dell’esperienza professionale extra Autorità. Omessa considerazione dei titoli del ricorrente; della violazione della par condicio concorsuale tra i candidati e dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost. nonché del principio del contraddittorio e del soccorso istruttorio ex art. 6 co. 1 lett. b) della l. 241/90. Omessa rilevazione della illegittimità degli atti della procedura impugnati per eccesso di potere per irrazionalità manifesta. Contraddittorietà intrinseca ed estrinseca. Disparità di trattamento. Travisamento. Sviamento. Perplessità”.
L’appellante ha concluso formulando istanza risarcitoria, così illustrata:” Si chiede, ai sensi degli artt. 7 e 30, comma 2, del codice del processo amministrativo, approvato con D. 26 Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il risarcimento dei danni patiti e patiendi dall’odierno ricorrente in conseguenza degli illegittimi atti impugnati, sia in termini di danno patrimoniale (id est, danno emergente e lucro cessante derivante dall’illegittima preclusione all’accesso alla qualifica di Quadro B), sia in termini di danno biologico ed esistenziale. Tali danni dovranno essere liquidati in via equitativa, con il ricorso ai criteri di cui all’art. 34, comma 4, c.p.a o previa C.T.U.”
6. AN MO si è difesa, spiegando appello incidentale condizionato e riproponendo nel presente giudizio le medesime critiche introdotte, nel giudizio di primo grado, con il ricorso incidentale condizionato. La ricorrente ha proposte doglianze avverso ai criteri di attribuzione del punteggio per i titoli ed esperienza curriculare, nonché sulla scelta delle materie oggetto del colloquio.
7. L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale – AdSP Livorno si è costituita in giudizio per resistere al ricorso principale, chiedendo il rigetto dell’appello incidentale condizionato proposto da AN MO.
8. Le parti, con rispettive memorie, hanno precisato le proprie difese.
9. All’udienza del 18 dicembre 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
10. Con il primo mezzo, l’appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il T.A.R. ha ritenuto che: a) la Commissione si sia limitata a esplicitare quanto statuito dall’art. 10 del bando di concorso; b) la specificazione contenuta nel verbale n. 1 non si pone in contrasto con la normativa concorsuale, non integrando un criterio nuovo; c) il bando si limitava a stabilire, quale criterio generale, che i candidati dovevano essere valutati, tenendo conto, tra l’altro, dell’esperienza professionale specifica, senza ulteriori indicazioni, non essendo quindi imposto dal bando l’attribuzione del punteggio per tale criterio secondo una valutazione qualitativa; d) la specificazione di tale criterio da parte della Commissione quale esperienza maturata all’interno dell’Autorità nel 1 livello professionale di cui al CCNL dei lavoratori dei porti con l’attribuzione del punteggio massimo di 3 punti in proporzione lineare in base agli anni di anzianità nel 1 livello professionale, con decurtazione dei primi tre anni, è pertinente rispetto a quanto previsto dal bando; e) l’attività di determinazione dei criteri di valutazione è caratterizzata da ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo solo per irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà, illogicità o errore di fatto; f) il ricorrente non ha portato in giudizio elementi tali da dimostrare che la scelta della Commissione fosse irragionevole e illogica; g) la nozione di esperienza professionale è imprescindibile dal fattore temporale; h) a conferma della ragionevolezza della scelta depone la declaratoria relativa al 1 livello professionale contenuta nel CCNL dei lavoratori portuali; i) irrilevante è che tale modalità di valutazione costituisca un criterio già in parte previsto quale condizione di accesso alla procedura, tanto più che la Commissione ha specificato che dovevano detrarsi i primi tre anni; l) la graduatoria finale non è stata redatta solo sulla base dell’anzianità di servizio dei candidati, di tal ché non può ritenersi il peso specifico attribuito dalla Commissione all’anzianità significativo e rilevante; m) sia sussistita una effettiva separazione temporale tra la fase della determinazione dei sub – criteri di valutazione e l’inizio della vera e propria attività di valutazione dei singoli candidati e che dal verbale emerge che la valutazione del criterio ‘esperienza professionale specifica’ è intervenuta solo in seguito alla ‘specificazione’ dei criteri, escludendo qualunque sospetto su disparità di trattamento o sviamento del potere; n) a nulla rileva che la specificazione dei criteri sia intervenuta quando la Commissione già conoscesse l’elenco nominativo dei candidati, poiché unico limite rinvenibile nella normativa e richiamato dalla giurisprudenza è quello della determinazione dei criteri prima dell’avvio della valutazione dei concorrenti; o) l’elenco dei candidati non fornisce alla Commissione alcuna specifica indicazione utile a orientarla nella individuazione dei criteri, comunque già definiti nel bando.
10.1. Le doglianze non possono trovare accoglimento.
Per l’esame dei mezzi, va premesso in fatto che la procedura aveva ad oggetto la ‘ copertura di due posti tra quelli vacanti nella dotazione organica dell’Autorità di sistema portuale del Mar Mediterraneo Settentrionale, nella Categoria Quadro B di cui al CCNL dei lavoratori dei porti ’.
Tanto va precisato per una lettura ‘funzionale’ del bando in relazione ai criteri individuati dalla Commissione, posto che la valutazione dell’operato di quest’ultima deve essere guidata dalle finalità perseguite dalla lex specialis , la quale, si anticipa fin da ora, non ha richiesto la copertura di uno specifico posto vacante, ma di un settore tra quelli vacanti genericamente riconducibili alla Categoria Quadro B di cui al CCNL dei lavoratori dei porti.
Inoltre, sempre preliminarmente, vanno esaminati i punti e) e f) illustrati con il mezzo, le cui critiche vanno disattese, sulla base del principio, in più occasioni enunciato dalla giurisprudenza di settore, secondo cui il giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice è manifestazione di discrezionalità tecnica e, come tale, è sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità, del travisamento dei fatti o dell’errore evidente di diritto (Cons. Stato, n. 7113 del 2025).
Tale premessa in diritto è indispensabile ai fini dell’esame della presente controversia, dovendosi dare rilievo al fatto che tale discrezionalità può essere sindacata dal giudice solo in casi limitati, ossia quando la scelta si rivela ‘palesemente irragionevole’, e se è viziata da ‘errori manifesti’.
Tenuto conto della discrezionalità tecnica delle commissioni, il sindacato giurisdizionale delle valutazioni di merito deve rimanere circoscritto ai soli casi di evidente arbitrarietà o manifesta illogicità del processo valutativo (Cons. Stato, n. 8248 del 2025).
Evenienze nella specie non ravvisabili, per i rilievi di seguito enunciati.
Il Collegio ritiene di non condividere l’assunto sostenuto dall’appellante circa l’invalidità degli atti impugnati, in quanto frutto di una determinazione di sub – criteri in contrasto con le prescrizioni del bando di gara, con riferimento al requisito della “ esperienza professionale specifica” .
In relazione alla valutazione della “ esperienza professionale specifica”, il bando:
(i) ha precisato che i candidati sarebbero stati valutati “ ai sensi dell’art. 15, comma 4, del vigente regolamento n. 1/2018, tenendo conto dei seguenti criteri: a) esperienza professionale specifica e raggiungimento obiettivi annuali nella misura non inferiore al 75%;
ii) ha stabilito che per ‘ tale esperienza professionale specifica e raggiungimento obiettivi annuali nella misura non inferiore al 75%’ sarebbero stati attribuiti fino ‘ ad un massimo di punti 6’.
Ne consegue che il bando non ha indicato alcun criterio ulteriore con il quale la Commissione avrebbe potuto misurare la “esperienza professionale specifica” e, neppure, come pretende l’appellante, che si dovesse attribuire il punteggio secondo una valutazione ‘qualitativa’ delle competenze acquisite dai candidati ‘rispetto alle mansioni relative alla posizione messa a concorso’, cioè la posizione di Quadro B.
La specificazione contenuta nel verbale n. 1 della Commissione esaminatrice, contrariamente a quanto sostenuto dal dott. LE, non si pone in contrasto con le indicazioni contenute nel bando, né costituisce un nuovo criterio.
Infatti, il bando, al punto 5, prevedeva solo che: “ I candidati saranno valutati, ai sensi dell’art. 15, comma 4, del vigente regolamento n. 1/2018, tenendo conto dei seguenti criteri: a) esperienza professionale specifica e raggiungimento obiettivi annuali nella misura non inferire al 75%“ , e al successivo punto 10: “ Assegnazione dei punteggi: …Esperienza professionale: esperienza professionale specifica e raggiungimento obiettivi annuali nella misura non inferiore al 75%: fino ad un massimo di punti 6”.
Come condivisibilmente precisato dal T.A.R., la Commissione ha stabilito correttamente un sub – criterio per misurare la “esperienza professionale specifica”, in termini di ‘ esperienza professionale maturata all’interno dell’Autorità, nel 1° livello professionale di cui al CCNL dei lavoratori dei porti’, in linea con quanto richiesto dal bando .
Inoltre, la Commissione ha opportunamente distinto il punteggio da attribuire per tale esperienza professionale , indicando nel bando due sub – criteri con l’attribuzione di due punteggi distinti, anche sulla base del rilievo che il bando prevedeva l’attribuzione di un punteggio in ragione del maggior tempo di consolidamento dell’esperienza lavorativa nello ‘specifico’ livello posseduto, il 1°, dei concorrenti che aspiravano ad accedere al livello superiore di Quadro B.
Come osserva il T.A.R., la nozione di esperienza professionale è imprescindibile dal fattore temporale, a maggior ragione se collegata alla durata del collocamento nella posizione professionale immediatamente precedente (I livello categoria impiegati) rispetto a quella posta a concorso, mentre per quanto riguarda la “ esperienza professionale specifica”, ovviamente occorre fare riferimento agli anni precedentemente prestati dai candidati al servizio dell’Autorità quale 1° livello professionale.
Ne consegue che non sono ravvisabili profili di irragionevolezza nel fatto che le competenze del personale siano state valorizzate attraverso l’attribuzione di un punteggio specifico fondato sugli anni di permanenza in tale livello professionale.
Infatti, il Collegio di prime cure, a seguito di una corretta lettura della lex specialis , ha osservato che, ai fini del requisito della “ esperienza professionale specifica”, andavano valorizzati gli anni prestati dai candidati al servizio dell’Autorità portuale quale il 1° livello professionale, ossia ‘ la posizione professionale immediatamente precedente rispetto a quella posta a concorso’.
Invero, il CCNL dei lavoratori dei porti stabilisce che l’inquadramento nel 1° livello professionale impone attività che richiedono competenze interdisciplinari, particolare esperienza accertata nell’esercizio pluriennale delle funzioni, sicché tale sub criterio non integra un nuovo criterio e non ha portata meramente formale, come pretende l’appellante, essendo espressione invece, come si è detto, di una valutazione della concreta esperienza maturata dal candidato ‘ nell’esercizio pluriennale delle funzioni’.
Vanno respinte anche le ulteriori censure illustrate nello sviluppo del mezzo, con le quali si lamenta la violazione del principio ‘ di predeterminazione effettiva dei criteri di valutazione ex art. 12 del d.P.R. 9 maggio 94, n. 487’ , e il fatto che la Commissione ha specificato il suddetto sub criterio quando aveva già a disposizione le domande di partecipazione dei candidati, comprensivi di curriculum vitae e della relazione dei dirigenti di riferimento.
A tale riguardo, va rammentato che la Commissione ha specificato i sub criteri nella sua prima riunione, in questo modo auto vincolandosi rispetto alle successive attribuzioni del punteggio, quindi non solo il procedimento è stato conforme al disposto dell’art. 12, primo comma, del d.P.R. n. 487 del 1994, ma non si è innovato in alcun modo il criterio di valutazione.
Il T.A.R. ha acutamente osservato che “ la graduatoria finale non è stata redatta solo sulla base dell’anzianità di servizio dei candidati, ma anche tenendo conto dei titoli di studio, del raggiungimento degli obiettivi, della valutazione del proprio dirigente, del curriculum vitae e del colloquio orale; peraltro, per l’anzianità di servizio era previsto soltanto un massimo di 3 punti su 30”.
Secondo l’indirizzo condiviso della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, il principio di preventiva fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali va inquadrato nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa perseguita dal legislatore, che pone l’accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, con la conseguenza che è legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta valutazione (Cons. Stato, n. 864 del 2021).
Sul punto la motivazione resa dal Tribunale di prima istanza va condivisa e ribadita, laddove si precisa la correttezza della procedura, posto che: ‘ la valutazione dei concorrenti e, in particolare, la valutazione del criterio <esperienza professionale specifica>, sia intervenuta solo in seguito (e in una data successiva) alla specificazione dei criteri’, in quanto ‘ a nulla rileva la circostanza che tale specificazione dei criteri sia avvenuta una volta scaduto il termine di presentazione delle domande di partecipazione o il fatto che al momento della determinazione dei criteri valutativi la Commissione conoscesse già l’elenco nominativo dei candidati, in quanto, da un lato, l’unico limite rinvenibile nella normativa di riferimento e richiamato dalla giurisprudenza citata dallo stesso ricorrente è quello della determinazione dei criteri o della specificazione degli stessi prima dell’avvio della valutazione dei concorrenti; dall’altro, l’indicazione nominativa dei candidati non fornisce ai commissari alcuna specifica indicazione utile ad orientarli nell’individuazione dei criteri che possano favorire l’uno o l’altro partecipante alla selezione’.
11. Con il secondo motivo, RC LE deduce che la motivazione di cui ai capi 2.1., 2.3. e 2.4. dell’impugnata sentenza sarebbe altresì errata laddove il T.A.R. afferma che: a) non risulta che la Commissione abbia introdotto, con riferimento al curriculum vitae , un criterio nuovo, contraddittorio rispetto a quanto indicato nel bando; b) per quanto riguarda il sub criterio b) il carattere altamente discrezionale dell’attività di fissazione dei criteri di valutazione e i conseguenti limiti del sindacato del giudice amministrativo; c) la determinazione del criterio operata dalla Commissione sia sufficientemente chiara e non irragionevole; d) l’attività di valutazione delle commissioni giudicatrici in merito alle prove di un concorso sono caratterizzate da ampia discrezionalità, sindacabili solo per irragionevolezza, illogicità, irrazionalità o errore di fatto, caratteri che non si ravvisano nella valutazione di che trattasi; e) la valutazione condotta dalla Commissione non presenta i caratteri dell’irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti; f) indici di ragionevolezza si ravvisano nel fatto che, sotto il profilo temporale, la dott.ssa MO abbia iniziato a lavorare nel 1993, mentre l’ ing. LO e il dott. LE più recentemente (anche per ragioni anagrafiche) e nel fatto che esperienze di “ stage ”, peraltro brevi, del ricorrente, non costituiscono vera e propria attività lavorativa; g) non è irragionevole l’interpretazione ampia data dalla Commissione al termine “pertinenza”, non considerando solo le esperienze in ambito portuale, tenuto conto che le competenze necessarie per espletare 23 efficacemente il ruolo di Quadro B non si limitano a quelle acquisite in tale ambito; h) non risulta quindi irragionevole aver valorizzato anche le esperienze professionali diversificate della dott.ssa MO, quali l’attività di insegnamento, ovvero l’attività di responsabile delle relazioni esterne presso un Consolato. Del pari, non è irragionevole aver valorizzato l’attività di consulenza tecnica di tipo ingegneristico svolta dall’ ing. LO; i) per quanto riguarda il sub criterio c), il criterio non è nuovo per le stesse ragioni esposte in precedenza (punti 1 e 2.1. della sentenza); l) gli elementi indicati dalla Commissione costituiscono contenuto ordinario di qualunque CV; m) vengono ribaditi i limiti del sindacato del g.a. sull’esercizio altamente discrezionale di tale attività; n) risulta ragionevole comunque la scelta di prendere in considerazione corsi di formazione ed esperienze inerenti non solo ed esclusivamente al settore portuale, ma anche ad altri settori professionali rilevanti per lo svolgimento delle funzioni relative al Quadro B; o) la distanza di punteggio tra ricorrente e controinteressate è di appena un punto e il ricorrente non ha introdotto in giudizio elementi tali da far ritenere irragionevole, illogica o irrazionale tale valutazione.
11.1. Le plurime critiche vanno respinte.
Va preliminarmente precisato che, con riferimento ai sub punteggi sub b) e sub c) riferiti al criterio del curriculum vitae, la Commissione ha articolato tre sub criteri, prevedendo la distinta valutazione di: “ a) titoli di studio ulteriori a quelli già oggetto di distinta valutazione di cui all’art. 10 del bando (ad es. laurea magistrale, ulteriore master post universitario …) valutati fino ad un max di 3 punti; b) esperienza professionale extra Autorità: valutata per pertinenza ed ampiezza fino ad un max di 3 punti; c) corsi formativi di aggiornamento, conoscenza della lingua straniera, conoscenze informatiche: valutati per pertinenza ed ampiezza fino ad un max di 2 punti ”.
Come sopra evidenziato, non risulta che la Commissione abbia introdotto criteri nuovi o contraddittori rispetto a quanto previsto dal bando, avendo solo specificato, in relazione all’art. 10, gli elementi del curriculum che sarebbero stati valorizzati, indicando anche il criterio di valutazione.
L’appellante denuncia che l’indicazione dei sub criteri b) e c) non sia sufficientemente specifica, perché per entrambi si fa riferimento al criterio guida di ‘pertinenza ed ampiezza’ sia quanto ‘all’esperienza professionale extra Autorità’, sia quanto ai ‘corsi formativi di aggiornamento, conoscenza della lingua straniera e conoscenze informatiche’, senza comunque delimitare in maniera adeguata la nozione di ‘pertinenza’. A parere di RC LE, il T.A.R. avrebbe errato nel disattendere la censura di genericità di tale criterio e nel valutare, quanto all’esperienza professionale extra Autorità Portuale, ‘ non irragionevole l’interpretazione ampia data dalla Commissione al termine pertinenza, non considerando solo le esperienze in ambito portuale, tenuto conto che le competenze necessarie per espletare efficientemente il ruolo di Quadro B non si limitano a quelli acquisiti in tale ambito’.
In disparte la fondatezza o meno della censura di inammissibilità del mezzo per difetto di specificità sollevata da AN MO con memoria, la critica è infondata, e, anche sotto tale profilo, la ricostruzione interpretativa operata dal Collegio di prime cure non merita di essere riformata.
La valutazione della Commissione è stata chiara nel considerare la pertinenza dell’esperienza professionale dai candidati con riferimento all’attività extra portuale secondo un criterio più esteso di quello che pretende l’appellante, il quale afferma che ‘ la professionalità e le competenze dei candidati dovevano valutarsi rispetto al settore portuale’. Ciò in quanto, come osservato dal T.A.R., non è irragionevole valorizzare tutte le attività professionali svolte dai candidati all’esterno dell’attività prettamente portuale, sia per estensione temporale sia per inerenza alle mansioni che possono essere demandate ad un dipendente da inquadrare a livello professionale Quadro B (‘pertinenza’).
Va rammentata, infatti, la premessa precisata nell’ incipit della motivazione di questa pronuncia, ossia che l’attività di valutazione delle commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso è caratterizzata da ampia discrezionalità, sindacabile solo per irragionevolezza, illogicità, irrazionalità o errore di fatto; vizi non riscontrabili nel caso di specie.
Il Collegio ritiene che non è irragionevole che la Commissione abbia valorizzato esperienze diversificate dei candidati svolte all’esterno dell’Autorità portuale, come, nel caso della dott.ssa MO, l’attività di insegnamento o l’attività di responsabile delle relazioni esterne presso un Consolato e, nel caso dell’ ing. LO, l’attività di consulenza tecnica di tipo ingegneristico.
Ciò in quanto, come rilevato dal T.A.R., “ indici di ragionevolezza si ravvisano nel fatto che, sotto il profilo temporale, la dott.ssa MO abbia iniziato a lavorare nel 1993 mentre l’ ing. LO e il dott. LE più recentemente (anche per ragioni anagrafiche) e nel fatto che, le esperienze di ‘stage’ peraltro brevi, del ricorrente, non costituiscono comunque vera e propria attività lavorativa. Inoltre, anche alla luce del principio generale della massima partecipazione alle gare e ai concorsi pubblici, il Collegio non ritiene irragionevole l’interpretazione ampia data dalla Commissione al termine ‘pertinenza’, non considerando solo le esperienze in ambito portuale, tenuto conto che le competenze necessarie per espletare efficacemente il ruolo di Quadro B non si limitano a quelle acquisite in tale ambito”.
Né si può predicare che la Commissione non abbia correttamente apprezzato il sub criterio c) (corsi formativi, conoscenze di lingua straniera e conoscenze informatiche) , tenuto conto che, come si è già detto, non ha introdotto elementi di novità rispetto al bando, ma si è limitato a prevedere la possibilità di attribuzione fino a 7 punti per il curriculum vitae , senza stabilire un preciso vincolo di esperienza in materia portuale, con la conseguenza che la censura di ‘eccessiva indeterminatezza del criterio’ non coglie nel segno perché i parametri guida della ‘pertinenza’ e della ‘ampiezza’ non possono essere inquadrati entro limiti specifici, in considerazione delle possibili e imprecisate esperienze professionali che, in tesi, avrebbero potuto essere offerte in valutazione dai candidati.
Per tale ragione non è neppure condivisibile che il criterio generale previsto dal bando, qualificato solo come curriculum vitae, non abbia consentito al ricorrente di comprendere adeguatamente quali contenuti prediligere nella redazione del proprio curriculum , tenuto conto che il bando si limitava a prevedere l’attribuzione fino a 7 punti per tale criterio, senza precisare alcunché con riferimento ad esperienze afferenti la materia portuale, pertanto la Commissione si è semplicemente limitata a precisare le modalità con le quali tale criterio sarebbe stato valutato.
Sotto tale profilo, va osservato che un rigido inquadramento delle esperienze professionali extra portuali avrebbe impedito alla Commissione la possibilità di valutare completamente il profilo dei candidati, in considerazione del fatto che, come si è detto, la selezione non era stata indetta per una specifica area o servizio dell’AdSP.
A sostegno dell’assunto depone il fatto che alla selezione hanno partecipato varie figure professionali come un ingegnere (RI LO), un addetto stampa (RC LE), un responsabile del settore comunicazioni e relazioni esterne dell’ AdSP (AN MO).
Inoltre, il T.A.R. ha condivisibilmente evidenziato che “ gli elementi indicati dalla Commissione come oggetto di valutazione al fine dell’attribuzione del punteggio, costituiscono il contenuto ordinario di qualunque curriculum vitae (titoli di studio, esperienze professionali, corsi formativi, conoscenza della lingua straniera e conoscenze informatiche), anche tenuto conto dell’esistenza di un formato standard di curriculum vitae, ossia il formato ‘europeo’, che costituisce un punto di riferimento per la redazione di qualunque curriculum e che contiene tutte le informazioni che necessariamente debbono essere ivi indicate, tra le quali, l’indicazione della formazione”.
In definitiva, nessuna irragionevolezza può essere riscontrata nell’operato della Commissione, sia con riferimento al fatto che i criteri sono stati determinati tenendo conto della necessità di consentire un più ampia valutazione delle funzioni già svolte dai candidati e, quindi, delle loro esperienze professionali, sia con riferimento al frazionamento dei punteggi secondo i tre sub criteri.
L’appellante insiste nell’obiettare, quanto al sub – criterio dell’esperienza professionale extra portuale, l’erronea attribuzione del punteggio assegnato dalla Commissione, la quale non avrebbe tenuto conto che, rispetto alla dott.ssa MO e all’ ing. LO, avrebbe una ‘maggiore esperienza professionale’ nel campo della portualità.
A tale riguardo, si ribadisce che il bando di gara prevedeva di attribuire al curriculum vitae fino ad un massimo di 7 punti senza specificare che il curriculum dovesse riguardare le sole esperienze formative e competenze acquisite nella materia della portualità, pertanto appare ragionevole la scelta della Commissione di prendere in considerazione corsi di formazione ed esperienze inerenti non solo ed esclusivamente al settore portuale, ma anche altri settori professionali, ritenuti rilevati ai fini dello svolgimento delle funzioni relative al Quadro B.
Da siffatti rilievi si desume che l’appellante sviluppa le proprie doglianze con riferimento all’attività valutativa di tali elementi condotta dalla Commissione, partendo dall’ errato presupposto determinato da una imprecisa lettura del bando di gara, che di fatto non gli ha consentito di offrire alla Commissione elementi di valutazione ulteriori rispetto all’esperienza curriculare riferita alla materia portuale, e quindi, in linea con quanto stabilito dall’art. 10 lett. i) del Regolamento interno per il reclutamento del personale dell’AdSP – MTS, richiamato nel bando, il quale invece richiede titoli riguardanti ‘ formazione scolastica e professionale, attività, esperienze lavorative, pubblicazioni ed ogni altro elemento ritenuto utile nelle selezioni ove sia prevista la relativa valutazione’.
Orbene, stante i rilievi espressi, e tenuto conto delle necessità di valutare la suddetta ‘esperienza professionale’ nei termini sopra indicati, le articolate argomentazioni difensive sulla illegittima comparazione dei propri requisiti e titoli professionali con quelli degli altri candidati non possono essere apprezzate, tenuto conto che, come si evince dal curriculum vitae , in relazione al criterio guida della ‘pertinenza’ e dell’’ampiezza’, RC LE non ha documentato di aver svolto attività ‘lavorative’ o ‘professionali’ extra portuali tali da confutare la valutazione espressa dalla Commissione nei confronti della dott.ssa AN MO.
Infine, il ricorrente non può lamentare che le lacune nell’esposizione del proprio curriculum avrebbero potuto essere superate mediante l’attivazione del ‘soccorso istruttorio’, stante il principio di autoresponsabilità del candidato nelle procedure comparative, secondo cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (Cons. Stato, n. 257 del 2018).
12. In considerazione del rigetto dei suddetti motivi, va respinta anche la domanda di risarcimento del danno per difetto dei presupposti, spiegata dall’appellante con il terzo mezzo.
13. In definitiva, l’appello principale va respinto e la sentenza impugnata va confermata, con conseguente l’improcedibilità dell’appello incidentale proposto da AN MO per difetto di interesse.
14. Le spese di lite del grado seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, rigetta l’appello principale e dichiara improcedibile l’appello incidentale.
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite del grado che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) a favore di ciascuna delle parti costituite, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE NO, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
MA FA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA FA | IE NO |
IL SEGRETARIO