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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 26/09/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2982/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 16/09/2024
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. SGARAMELLA MAURO, giusta procura in atti, Parte_1 presso il cui studio, sito in Andria al viale Venezia Giulia n. 88, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. LAFORGIA ANTONIO, giusta procura in Controparte_1 atti, presso il cui studio, sito in Andria alla via Duca degli Abruzzi n. 77, è elettivamente domiciliata;
Resistente
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/09/2024, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio concordatario contratto con , il 4/5/2013 in Andria (atto n. 22 Controparte_1 parte II serie A anno 2013).
Con decreto del 18/9/2024 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in data
19/9/2024. Instaurato il contraddittorio, con memoria del 20/5/2025, si è costituita non Controparte_1 opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ma concludendo per il rigetto delle ulteriori domande proposte da con il ricorso introduttivo. Parte_1
All'udienza del 21/5/2025 i procuratori delle parti hanno chiesto un rinvio al fine di tentare una definizione conciliativa della controversia e, alla successiva udienza dell'8/7/2025, con note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. del 7/7/2025, hanno dato atto dell'impossibilità di una riconciliazione e di aver raggiunto un'intesa in ordine alle condizioni di divorzio, come da convenzione sottoscritta da entrambe le parti e depositata telematicamente 4/7/2025.
La domanda principale è fondata e merita accoglimento, ricorrendo nel caso in esame le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2, lett. b) legge 898 del 1970 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Invero, è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, ossia la separazione personale dei coniugi, pronunciata con decreto di omologa del Tribunale di Trani del 5/9/2022, cron. 5164/2022 (R.G. n.
3250/2020).
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 74/1987 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle ulteriori domande, le parti, con le note del 7/7/2025, depositate in sostituzione dell'udienza dell'8/7/2025, si sono accordate nei termini di cui alla convenzione sottoscritta il 4/7/2025
e depositata telematicamente in pari data, le cui condizioni sono non contrarie a norme imperative e sono conformi all'interesse dei minori (nata l'[...]) e (nato l'[...]). Per_1 Persona_2
Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
16/09/2024 da nei confronti di , garantito l'intervento in causa del P.M., Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Andria il
4/5/2013 da e , alle condizioni concordate con convenzione sottoscritta Parte_1 Controparte_1 dalle parti il 4/7/2025 e depositata telematicamente in pari data, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Andria, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 22; parte II;
serie A;
anno 2013).
Così deciso in Trani, il 16/9/2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Francesco Pellecchia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 16/09/2024
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. SGARAMELLA MAURO, giusta procura in atti, Parte_1 presso il cui studio, sito in Andria al viale Venezia Giulia n. 88, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. LAFORGIA ANTONIO, giusta procura in Controparte_1 atti, presso il cui studio, sito in Andria alla via Duca degli Abruzzi n. 77, è elettivamente domiciliata;
Resistente
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/09/2024, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio concordatario contratto con , il 4/5/2013 in Andria (atto n. 22 Controparte_1 parte II serie A anno 2013).
Con decreto del 18/9/2024 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in data
19/9/2024. Instaurato il contraddittorio, con memoria del 20/5/2025, si è costituita non Controparte_1 opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ma concludendo per il rigetto delle ulteriori domande proposte da con il ricorso introduttivo. Parte_1
All'udienza del 21/5/2025 i procuratori delle parti hanno chiesto un rinvio al fine di tentare una definizione conciliativa della controversia e, alla successiva udienza dell'8/7/2025, con note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. del 7/7/2025, hanno dato atto dell'impossibilità di una riconciliazione e di aver raggiunto un'intesa in ordine alle condizioni di divorzio, come da convenzione sottoscritta da entrambe le parti e depositata telematicamente 4/7/2025.
La domanda principale è fondata e merita accoglimento, ricorrendo nel caso in esame le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2, lett. b) legge 898 del 1970 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Invero, è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, ossia la separazione personale dei coniugi, pronunciata con decreto di omologa del Tribunale di Trani del 5/9/2022, cron. 5164/2022 (R.G. n.
3250/2020).
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 74/1987 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle ulteriori domande, le parti, con le note del 7/7/2025, depositate in sostituzione dell'udienza dell'8/7/2025, si sono accordate nei termini di cui alla convenzione sottoscritta il 4/7/2025
e depositata telematicamente in pari data, le cui condizioni sono non contrarie a norme imperative e sono conformi all'interesse dei minori (nata l'[...]) e (nato l'[...]). Per_1 Persona_2
Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
16/09/2024 da nei confronti di , garantito l'intervento in causa del P.M., Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Andria il
4/5/2013 da e , alle condizioni concordate con convenzione sottoscritta Parte_1 Controparte_1 dalle parti il 4/7/2025 e depositata telematicamente in pari data, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Andria, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 22; parte II;
serie A;
anno 2013).
Così deciso in Trani, il 16/9/2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Francesco Pellecchia