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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 12/11/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 428/22 RG
Udienza del 12.11.25
Sono presenti, via teams, , in sost. di e in sost. di CP_1 Pt_1 Pt_2 CP_2 CP_3 CP_4
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da fogli di conclusioni già a suo tempo depositati, si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
CH Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 428/22 RG, fra le seguenti parti:
- parte opponente (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_5 ella
[...] [...]
CP_6
Controparte_7
[...] [...]
Controparte_8
- parte opposta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
(già quale procuratore di CP_9 CP_10 Controparte_11
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra. Oggetto del processo
La causa trae origine dal contratto di mutuo con il quale il 14.3.08 aveva Controparte_12 concesso ad un mutuo di € 650.000,00, per la cui restituzione si erano poi costituiti Parte_3 fideiussori gli attori (oltre a medio tempore deceduto). Persona_1
Dichiarata fallita , agendo quale procuratore di Parte_3 CP_9 [...]
ed allegato che il credito era stato ceduto a quest'ultima, ha chiesto ed ottenuto nei CP_11 confronti dei garanti un decreto ingiuntivo per la somma di € 449.027,34.
Gli ingiunti hanno proposto due distinte opposizioni (una il l'altra tutti gli altri), poi CP_5 riunite, eccependo la carenza di (legittimazione, ma in realtà) titolarità attiva in capo all'ingiungente, nonché l'inesistenza del credito sotto vari profili.
ha resistito all'opposizione, chiedendone il rigetto. CP_9
Motivi della decisione
In fattispecie come quella per la quale è causa, perché possa ritenersi l'esistenza della cessione, e dunque la titolarità del credito in capo al cessionario, sono necessari: 1) un contratto di cessione in blocco;
2) l'inclusione del rapporto per il quale è causa in una delle categorie dei crediti ceduti.
Qualora venga contestata l'esistenza della cessione in blocco, o anche semplicemente il contraente ceduto rilievi la mancata produzione del relativo contratto (essendo la stipula di quest'ultimo un fatto estraneo al contraente ceduto, tale rilievo è sufficiente a far ritenere la cessione contestata), il cessionario deve fornire la relativa prova, producendo appunto il contratto in questione.
Tale prova non può invece essere rappresentata dalla produzione della Gazzetta Ufficiale, nella quale sia pubblicata la notizia della cessione.
Premesso che tale pubblicazione di per sé assolve unicamente alla finalità di cui all'art 1264 cc, sulla Gazzetta Ufficiale viene infatti riportato non il contratto, bensì appunto solo la relativa notizia;
notizia, si aggiunga, proveniente dal cessionario. In questione è cioè una dichiarazione di quest'ultimo di avere acquistato quel certo portafoglio di crediti, vale in sostanza a dire un'autodichiarazione, che, in quanto tale, non può evidentemente fornire alcuna prova in merito a quanto autodichiarato.
Chiarito quanto precede, e considerato che si è limitata a produrre la Gazzetta Pt_4
Ufficiale che riporta la notizia della cessione, senza produrre il contratto, ne consegue che manca la prova della titolarità in capo ad del credito per il quale è causa. Controparte_11
Assorbentemente delle altre difese, l'opposizione va dunque accolta e la domanda di CP_9 respinta.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale revoca il decreto ingiuntivo opposto e respinge la domanda di CP_9 condanna a rifondere agli opponenti le spese di lite, che liquida, quanto al in € CP_9 CP_5
6.000,00 per compenso del difensore ed € 721,35 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge, quanto agli altri opponenti in € 8.000,00 per compenso del difensore ed € 669,59 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
CH Fornaciari
Udienza del 12.11.25
Sono presenti, via teams, , in sost. di e in sost. di CP_1 Pt_1 Pt_2 CP_2 CP_3 CP_4
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da fogli di conclusioni già a suo tempo depositati, si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
CH Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 428/22 RG, fra le seguenti parti:
- parte opponente (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_5 ella
[...] [...]
CP_6
Controparte_7
[...] [...]
Controparte_8
- parte opposta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
(già quale procuratore di CP_9 CP_10 Controparte_11
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra. Oggetto del processo
La causa trae origine dal contratto di mutuo con il quale il 14.3.08 aveva Controparte_12 concesso ad un mutuo di € 650.000,00, per la cui restituzione si erano poi costituiti Parte_3 fideiussori gli attori (oltre a medio tempore deceduto). Persona_1
Dichiarata fallita , agendo quale procuratore di Parte_3 CP_9 [...]
ed allegato che il credito era stato ceduto a quest'ultima, ha chiesto ed ottenuto nei CP_11 confronti dei garanti un decreto ingiuntivo per la somma di € 449.027,34.
Gli ingiunti hanno proposto due distinte opposizioni (una il l'altra tutti gli altri), poi CP_5 riunite, eccependo la carenza di (legittimazione, ma in realtà) titolarità attiva in capo all'ingiungente, nonché l'inesistenza del credito sotto vari profili.
ha resistito all'opposizione, chiedendone il rigetto. CP_9
Motivi della decisione
In fattispecie come quella per la quale è causa, perché possa ritenersi l'esistenza della cessione, e dunque la titolarità del credito in capo al cessionario, sono necessari: 1) un contratto di cessione in blocco;
2) l'inclusione del rapporto per il quale è causa in una delle categorie dei crediti ceduti.
Qualora venga contestata l'esistenza della cessione in blocco, o anche semplicemente il contraente ceduto rilievi la mancata produzione del relativo contratto (essendo la stipula di quest'ultimo un fatto estraneo al contraente ceduto, tale rilievo è sufficiente a far ritenere la cessione contestata), il cessionario deve fornire la relativa prova, producendo appunto il contratto in questione.
Tale prova non può invece essere rappresentata dalla produzione della Gazzetta Ufficiale, nella quale sia pubblicata la notizia della cessione.
Premesso che tale pubblicazione di per sé assolve unicamente alla finalità di cui all'art 1264 cc, sulla Gazzetta Ufficiale viene infatti riportato non il contratto, bensì appunto solo la relativa notizia;
notizia, si aggiunga, proveniente dal cessionario. In questione è cioè una dichiarazione di quest'ultimo di avere acquistato quel certo portafoglio di crediti, vale in sostanza a dire un'autodichiarazione, che, in quanto tale, non può evidentemente fornire alcuna prova in merito a quanto autodichiarato.
Chiarito quanto precede, e considerato che si è limitata a produrre la Gazzetta Pt_4
Ufficiale che riporta la notizia della cessione, senza produrre il contratto, ne consegue che manca la prova della titolarità in capo ad del credito per il quale è causa. Controparte_11
Assorbentemente delle altre difese, l'opposizione va dunque accolta e la domanda di CP_9 respinta.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale revoca il decreto ingiuntivo opposto e respinge la domanda di CP_9 condanna a rifondere agli opponenti le spese di lite, che liquida, quanto al in € CP_9 CP_5
6.000,00 per compenso del difensore ed € 721,35 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge, quanto agli altri opponenti in € 8.000,00 per compenso del difensore ed € 669,59 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
CH Fornaciari