Sentenza 2 maggio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/05/2019, n. 18288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18288 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PU AB, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 31/01/2018 della Corte d'Appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandrina Tudino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi BIRRITTERI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Potito Flagella;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Cagliari. ha confermato la decisione del tribunale di Nuoro del 4 novembre 2016 che ha affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 610 cod. pen. in danno di Rosa Capuano, previa riqualificazione del fatto originariamente ascrittogli sub specie di rapina impropria in concorso, in Budoni il 13 agosto 2010. 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, Avv. Potito Flagella, articolando plurime censure.
2.1. Con il primo motivo, deduce vizio della motivazione in riferimento all'attendibilità del riconoscimento fotografico per avere i giudici di merito da un lato escluso la affidabilità del predetto mezzo di prova, effettuata a distanza di due anni dai fatti e non confermato in dibattimento, tanto da condurre all'assoluzione di tutti i coimputati;
dall'altro,` -'posto il medesimo elemento probatorio a fondamento, in termini di certezza, della responsabilità del ricorrente, isolandone la concludenza dal complessivo contesto e con il rifermento ad altro riconoscimento ritenuto, invece, inaffidabile.
2.2. Con il secondo motivo, deduce vizio della motivazione e travisamento in relazione all'argomento di prova tratto dall'accertata presenza dell'auto dell'imputato sul luogo dei fatti in relazione alla certa partecipazione del medesimo, apparendo meramente congetturale la circostanza che su tale veicolo i coimputati avessero il teatro dell'azione, valorizzando in tal modo un unico indizio, in violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.. 2.3. Con il terzo motivo, deduce vizio della motivazione in riferimento al primo segmento della condotta, essendosi la persona offesa fermata in virtù di un mero richiamo, senza costrizione alcuna, al quale era seguita solo una generica minaccia, ad iniziativa di soggetti rimasti non identificati, con conseguente difetto dell'elemento materiale del reato ritenuto.
2.4. Il quarto motivo lamenta mancanza di motivazione riguardo la richiesta subordinata, svolta nell'atto d'appello, in riferimento alla concessione delle attenuanti generiche ed alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 reato è prescritto.
2. Risulta perento il 3 giugno 2018 - tenuto conto delle sospensioni del procedimento - il termine di estinzione del reato di violenza privata, consumato il 13 agosto 2010. 2.1. In assenza di costituzione di parte civile, questa Corte - rilevata la prescrizione del reato alla quale l'imputato non ha rinunciato - deve dare atto della sola insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., in assenza di disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili (Sez. 6, n.18889 del 28/02/2017, Tomasi, Rv. 269890, N. 21102 del 2004 Rv. 229023, N. 31464 del 2004 Rv. 229385, N. 40197 del 2007 Rv. 237863, N. 3284 del 2010 Rv. 245876, N. 10952 del 2013 Rv. 255331).
2.2. Invero, i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente solo in ipotesi di dichiarazione di estinzione del reato per il quale sia intervenuta condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati, ex art. 578 cod.proc.pen., non potendosi trovare conferma della condanna al risarcimento del danno (anche solo generica) dalla mancata prova dell'innocenza dell'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 129 comma secondo cod. proc. pen., mentre - nel caso in disamina - la mancanza di siffatte statuizioni preclude una diversa delibazione.
3. Nella delineata prospettiva, non sussistono le condizioni per emettere una pronuncia liberatoria.
3.1. Costituisce, invero, ius receptum nell'orientamento di legittimità che la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445, Sez. 4, n. 23680 del 07/05/2013, Rizzo, Rv. 256202; Sez. 1, n. 43853 del 24/09/2013, Giuffrida, Rv. 258441). Siffatto orientamento si pone in linea di continuità con i principi già definitivamente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno ribadito come in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice sia legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma secondo cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244274, Tettamanti). In questa stessa sentenza si è anche stabilito che in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva. (Sez. U, ibidem, Rv. 244275).
3.2. Nel caso in esame, le argomentazioni rassegnate nel ricorso intendono richiedere alla Corte un apprezzamento ponderato tra opposte ricostruzioni attraverso censure che attingono la motivazione e che si pongono, pertanto, oltre l'ambito della constatazione, imponendo la prioritaria declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. In particolare, la riconducibilità della partecipazione dell'imputato alla condotta costrittiva in danno della persona offesa è stata affermata alla stregua dell'accertata individuazione dell'auto del Puggioni sul luogo dei fatti;
elemento ritenuto idoneo a presidiare il riconoscimento fotografico, convergendo in una valutazione di plurimi indizi, sostenuta con argomentazione non palesemente viziata.
3.3. Va, al riguardo, rilevato come il riconoscimento informale dell'imputato operato dai testi in dibattimento costituisca - al pari del riconoscimento fotografico effettuato durante le indagini di polizia giudiziaria - accertamento di fatto utilizzabile nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice, mentre il momento ricognitivo costituisce parte integrante della testimonianza, di tal che l'affidabilità e la valenza probatoria dell'individuazione informale discendono dall'attendibilità accordata al teste ed alla deposizione dal medesimo resa, valutata alla luce del prudente apprezzamento del giudice che, ove sostenuto da congrua motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n.12501 de 127/01/2015, Di Stefano, Rv. 262908, N. 25721 del 2003 Rv. 225574, N. 3642 del 2005 Rv. 230781, N. 3635 del 2006 Rv. 233338, N. 17336 del 2011 Rv. 250081). Di guisa che il riconoscimento, fotografico o personale, da parte di un testimone che, per il tempo trascorso, non abbia serbato memoria diretta delle sembianze della persona da riconoscere può conseguire comunque un risultato di certezza in esito al richiamo, attraverso il meccanismo delle contestazioni, dell'individuazione della persona da riconoscere effettuata in fase di indagini (Sez. 5, n.43655 del 25/05/2015, Volpini, Rv. 264969, N. 49758 del 2012 Rv. 253910, N. 28972 del 2013 Rv. 257393, N. 50954 del 2013 Rv. 257985). In riferimento alla censurata attendibilità del riconoscimento, la corte territoriale ha - con ragionamento corretto in punto di diritto ed adeguatamente rappresentato - conferito rilievo alla deposizione della persona offesa, alla accertata presenza dell'auto del Puggioni alla quale il gruppo di giovani coinvolti si erano avvicinati, in tal guisa ancorando la riconducibilità della condotta concorsuale all'imputato, mentre il ricorso richiede impropriamente alla Corte una rivalutazione della prova, esclusa dall'orizzonte cognitivo del giudice di legittimità, maxime a fronte dell'estinzione del reato. Allo stesso modo, non s'appalesa, con la necessaria evidenza, il travisamento delle testimonianze, esplicitamente scrutinate e valutate, nella portata dimostrativa, secondo criteri di razionalità.
3.4. In punto di diritto, va altresì rilevato come se è vero che difettano, nel primo segmento della condotta, gli estremi del reato contestato, avendo la medesima persona offesa dichiarato di essersi fermata nell'erronea convinzione di essere stata richiamata da coetanei del figlio, nondimeno la successiva azione - estrinsecatasi nella introduzione nell'auto invito domino di almeno due persone e nell'ostacolare, mediante violenza sul volante, il riavvio della marcia, configura il reato di cui all'art. 610 cod. pen., in presenza di una apprezzabile limitazione della libertà di autodeterminazione della persona offesa, ulteriore rispetto alla mera tolleranza dell'altrui imposizione (V. Sez. 5, n.10132 del 05/02/2018, Ippolito, Rv. 272796, N. 2480 del 2000 Rv. 216545, N. 35237 del 2008 Rv. 241159, N. 1215 del 2015 Rv. 261743, N. 44548 del 2015 Rv. 264685, N. 47575 del 2016 Rv. 268405), almeno rafforzata dalla presenza dell'imputato (Sez. 3, n.44084 del 14/02/2018, I., N. 24895 del 2007 Rv. 236853, N. 4383 del 2014 Rv. 258185, N. 7621 del 2015 Rv. 262492, N. 5631 del 2008 Rv. 238648, N. 36125 del 2014 Rv. 260235, N. 36818 del 2012 Rv. 253347, N. 1986 del 2017 Rv. 268972).
3.5. Non sussistono, pertanto, le condizioni per una diversa pronuncia liberatoria.
4. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in seguito al d