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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/11/2025, n. 4990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4990 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 7980 /2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) con l'Avv. FUSARI Parte_1 C.F._1
AR parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in
IN TI
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. Controparte_2
); P.IVA_2
- RESISTENTI CONTUMACI -
Oggetto: differenze retributive
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 26/06/2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
MIM - Controparte_1 [...]
CP_1 Controparte_2
chiedendo di “condannare i resistenti, in solido tra loro o in
[...] subordine secondo quanto di competenza, a corrispondere al ricorrente la somma di € 1.381,57 a titolo di differenze retributive per il periodo dal 19 aprile 2014 al 28 febbraio 2018, ovvero la diversa somma che risulterà in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia e/o di equità: il tutto oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla decorrenza delle singole differenze retributive al saldo;
in via istruttoria: - la causa è documentale;
ci si riserva la prova contraria – peraltro di diritto – in caso di istanze istruttorie avversarie;
- in caso di contestazione specifica delle controparti sui conteggi, si chiede
l'ammissione di CTU contabile e di consulenza del lavoro per la determinazione delle differenze retributive dovute, ponendone la relative spese a carico delle controparti;
in ogni caso: - con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre spese generali (15%),
CPA e Iva, oltre successive occorrende, con aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014, e da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
2. A sostegno di tali domande, il ricorrente, premesso di essere un docente assunto a tempo indeterminato alle dipendenze del
[...]
a far data dal 1° settembre 2018 (DOC. 2), Controparte_3 attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo “Via Linneo” di
Milano, lamenta la mancata esecuzione spontanea da parte del CP_1 della sentenza del Tribunale di Milano, sez. lavoro, n. 783/2022 depositata in data 20 aprile 2022 che in accoglimento del suo ricorso aveva così statuito: «accerta il diritto del ricorrente, in relazione al periodo dall'a.s. 2006/2007 all'a.s. 2017/2018, al riconoscimento della progressione professionale e dell'anzianità maturata secondo i c.c.n.l. di comparto vigenti, con conseguente diritto a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale 3-8 anni da aprile 2014 a giugno 2018»; con l'odierno giudizio, il ricorrente chiede quindi la condanna del al CP_1 pagamento delle differenze retributive spettanti sulla base di tale sentenza.
3. Parte convenuta, benché ritualmente citata, non è comparsa e ne è stata dichiarata la contumacia.
4. Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
2. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 8 febbraio 2022, il ricorrente adiva il Tribunale di Milano-sezione Lavoro (DOC. 4), chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "accertare e dichiarare, per il periodo di precariato dall'anno scolastico 2006/07 all'anno scolastico 2017/18, il diritto del ricorrente alla progressione professionale riconosciuta dai vari CCNL Comparto Scuola succedutisi nel tempo e vigenti ratione temporis al personale assunto a tempo indeterminato di pari qualifica, mediante riconoscimento dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo effettivamente prestati a decorrere dall'anno scolastico 2006/07 all'anno scolastico 2017/18, e, pertanto, con applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 4 agosto 2011 in favore dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, e con conseguente diritto a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”; - condannare le Amministrazioni resistenti, in solido o ciascuna secondo quanto di competenza, a corrispondere al ricorrente le differenze retributive derivanti dall'applicazione dei conseguenti incrementi stipendiali dovuti a seguito della collocazione del ricorrente nella fascia stipendiale 3-8 per le mensilità comprese tra aprile 2014 e giugno 2018, già tenuto conto della prescrizione quinquennale".
3. Con sentenza n. 783/2022 depositata in data 20 aprile 2022
(DOC. 5), il Tribunale di Milano, sezione Lavoro, accoglieva il ricorso così statuendo: «accerta il diritto del ricorrente, in relazione al periodo dall'a.s.
2006/2007 all'a.s. 2017/2018, al riconoscimento della progressione professionale e dell'anzianità maturata secondo i c.c.n.l. di comparto vigenti, con conseguente diritto a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale 3-8 anni da aprile 2014 a giugno 2018».
4. La sentenza, sebbene notificata con formula esecutiva (doc. 6), non veniva spontaneamente eseguita ed è passata in giudicato come da
3 certificazione rilasciata dal Funzionario Giudiziario del Tribunale di
Milano in data 25 gennaio 2023 (doc. 7).
5. Tale sentenza, limitandosi ad una mera condanna generica, necessita di un ulteriore intervento giudiziale al fine di determinare le somme spettanti al ricorrente.
6. A tal fine si rende necessario un confronto tra la retribuzione percepita dal ricorrente nei suddetti periodi (durante i quali l'odierno esponente è sempre stato inserito in fascia zero, essendo precario), con lo stipendio a cui avrebbe invece avuto diritto se fosse stata applicata la fascia stipendiale 3-8 tra aprile 2014 a giugno 2018 (DOC. 8). Il ricorrente, producendo un dettagliato ed analitico conteggio ha dato conto che, sulla base di quanto statuito dalla sentenza, spettano le seguenti somme:
- anno 2014 € 273,34
- anno 2015 € 406,87
- anno 2016 € 409,99
- anno 2017 € 238,71
- anno 2018 € 52,66
7. L'Amministrazione resistente, scegliendo di rimanere contumace non ha fornito prova dell'avvenuto adempimento né ha contestato i conteggi che, peraltro, risultano correttamente basati su legge e CCNL.
L'amministrazione va, dunque, condannata al pagamento in favore del ricorrente dell'importo complessivo di € 1.381,57, il tutto oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla decorrenza delle singole differenze retributive al saldo.
8. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, l'Amministrazione resistente deve essere condannata al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, delle fasi del giudizio (udienza unica) e dell'aumento aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
4 il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1. condanna il a corrispondere al Controparte_3 ricorrente la somma di € 1.381,57 a titolo di differenze retributive per il periodo dal 19 aprile 2014 al 28 febbraio 2018, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla decorrenza delle singole differenze retributive al saldo;
2. condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida in complessivi €1.339,00 oltre I.V.A. e C.P.A, 15% spese generali e contributo unificato da distrarsi a favore del procuratore antistatario
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 13.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) con l'Avv. FUSARI Parte_1 C.F._1
AR parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in
IN TI
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. Controparte_2
); P.IVA_2
- RESISTENTI CONTUMACI -
Oggetto: differenze retributive
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 26/06/2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
MIM - Controparte_1 [...]
CP_1 Controparte_2
chiedendo di “condannare i resistenti, in solido tra loro o in
[...] subordine secondo quanto di competenza, a corrispondere al ricorrente la somma di € 1.381,57 a titolo di differenze retributive per il periodo dal 19 aprile 2014 al 28 febbraio 2018, ovvero la diversa somma che risulterà in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia e/o di equità: il tutto oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla decorrenza delle singole differenze retributive al saldo;
in via istruttoria: - la causa è documentale;
ci si riserva la prova contraria – peraltro di diritto – in caso di istanze istruttorie avversarie;
- in caso di contestazione specifica delle controparti sui conteggi, si chiede
l'ammissione di CTU contabile e di consulenza del lavoro per la determinazione delle differenze retributive dovute, ponendone la relative spese a carico delle controparti;
in ogni caso: - con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre spese generali (15%),
CPA e Iva, oltre successive occorrende, con aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014, e da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
2. A sostegno di tali domande, il ricorrente, premesso di essere un docente assunto a tempo indeterminato alle dipendenze del
[...]
a far data dal 1° settembre 2018 (DOC. 2), Controparte_3 attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo “Via Linneo” di
Milano, lamenta la mancata esecuzione spontanea da parte del CP_1 della sentenza del Tribunale di Milano, sez. lavoro, n. 783/2022 depositata in data 20 aprile 2022 che in accoglimento del suo ricorso aveva così statuito: «accerta il diritto del ricorrente, in relazione al periodo dall'a.s. 2006/2007 all'a.s. 2017/2018, al riconoscimento della progressione professionale e dell'anzianità maturata secondo i c.c.n.l. di comparto vigenti, con conseguente diritto a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale 3-8 anni da aprile 2014 a giugno 2018»; con l'odierno giudizio, il ricorrente chiede quindi la condanna del al CP_1 pagamento delle differenze retributive spettanti sulla base di tale sentenza.
3. Parte convenuta, benché ritualmente citata, non è comparsa e ne è stata dichiarata la contumacia.
4. Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
2. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 8 febbraio 2022, il ricorrente adiva il Tribunale di Milano-sezione Lavoro (DOC. 4), chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "accertare e dichiarare, per il periodo di precariato dall'anno scolastico 2006/07 all'anno scolastico 2017/18, il diritto del ricorrente alla progressione professionale riconosciuta dai vari CCNL Comparto Scuola succedutisi nel tempo e vigenti ratione temporis al personale assunto a tempo indeterminato di pari qualifica, mediante riconoscimento dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo effettivamente prestati a decorrere dall'anno scolastico 2006/07 all'anno scolastico 2017/18, e, pertanto, con applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 4 agosto 2011 in favore dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, e con conseguente diritto a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”; - condannare le Amministrazioni resistenti, in solido o ciascuna secondo quanto di competenza, a corrispondere al ricorrente le differenze retributive derivanti dall'applicazione dei conseguenti incrementi stipendiali dovuti a seguito della collocazione del ricorrente nella fascia stipendiale 3-8 per le mensilità comprese tra aprile 2014 e giugno 2018, già tenuto conto della prescrizione quinquennale".
3. Con sentenza n. 783/2022 depositata in data 20 aprile 2022
(DOC. 5), il Tribunale di Milano, sezione Lavoro, accoglieva il ricorso così statuendo: «accerta il diritto del ricorrente, in relazione al periodo dall'a.s.
2006/2007 all'a.s. 2017/2018, al riconoscimento della progressione professionale e dell'anzianità maturata secondo i c.c.n.l. di comparto vigenti, con conseguente diritto a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale 3-8 anni da aprile 2014 a giugno 2018».
4. La sentenza, sebbene notificata con formula esecutiva (doc. 6), non veniva spontaneamente eseguita ed è passata in giudicato come da
3 certificazione rilasciata dal Funzionario Giudiziario del Tribunale di
Milano in data 25 gennaio 2023 (doc. 7).
5. Tale sentenza, limitandosi ad una mera condanna generica, necessita di un ulteriore intervento giudiziale al fine di determinare le somme spettanti al ricorrente.
6. A tal fine si rende necessario un confronto tra la retribuzione percepita dal ricorrente nei suddetti periodi (durante i quali l'odierno esponente è sempre stato inserito in fascia zero, essendo precario), con lo stipendio a cui avrebbe invece avuto diritto se fosse stata applicata la fascia stipendiale 3-8 tra aprile 2014 a giugno 2018 (DOC. 8). Il ricorrente, producendo un dettagliato ed analitico conteggio ha dato conto che, sulla base di quanto statuito dalla sentenza, spettano le seguenti somme:
- anno 2014 € 273,34
- anno 2015 € 406,87
- anno 2016 € 409,99
- anno 2017 € 238,71
- anno 2018 € 52,66
7. L'Amministrazione resistente, scegliendo di rimanere contumace non ha fornito prova dell'avvenuto adempimento né ha contestato i conteggi che, peraltro, risultano correttamente basati su legge e CCNL.
L'amministrazione va, dunque, condannata al pagamento in favore del ricorrente dell'importo complessivo di € 1.381,57, il tutto oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla decorrenza delle singole differenze retributive al saldo.
8. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, l'Amministrazione resistente deve essere condannata al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, delle fasi del giudizio (udienza unica) e dell'aumento aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
4 il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1. condanna il a corrispondere al Controparte_3 ricorrente la somma di € 1.381,57 a titolo di differenze retributive per il periodo dal 19 aprile 2014 al 28 febbraio 2018, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla decorrenza delle singole differenze retributive al saldo;
2. condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida in complessivi €1.339,00 oltre I.V.A. e C.P.A, 15% spese generali e contributo unificato da distrarsi a favore del procuratore antistatario
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 13.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
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