Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/11/2024, n. 30435
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Sentenza 26 novembre 2024

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In tema di determinazione dei premi dovuti all'INAIL, la stabilizzazione con contratti di lavoro subordinato di rapporti di associazione in partecipazione avvenuta ai sensi dell'art. 7-bis, comma 7, del d.l. n. 76 del 2013, conv. con modif. dalla l. 99 del 2013, pur comportando l'estinzione delle pretese contributive, assicurative e per sanzioni conseguenti alle contestazioni connesse a tali rapporti, non è rilevante ai fini della tariffazione assicurativa corrispondente ad una determinata classe di rischio assicurato dall'INAIL, che è questione attinente al profilo delle mansioni svolte dalle posizioni lavorative stabilizzate e non al precedente inquadramento del rapporto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/11/2024, n. 30435
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30435
    Data del deposito : 26 novembre 2024

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