Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 16/03/2026, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00470/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00292/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 292 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Matta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Ferrara, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento della Questura di Ferrara in data 20 maggio 2025, notificato in data 19 novembre 2025, con il quale è stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ed il rilascio di qualsivoglia ulteriore titolo di soggiorno;
nonché di ogni altro eventuale provvedimento presupposto, connesso e conseguente, anche se ignoto al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Ferrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa AR NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
Il ricorrente, in Italia con regolare permesso di soggiorno dal 2007, nonostante abbia un regolare lavoro e in Italia viva con la figlia minorenne, non ha ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato a causa della condanna subita il 28 settembre 2022 per il reato di cui all’art. 572 c.p. (condanna a due anni di reclusione, con beneficio della sospensione condizionale della pena e non menzione, per maltrattamenti e conseguenti lesioni personali in danno della coniuge).
Avverso il suddetto provvedimento negativo, il ricorrente ha notificato il ricorso in esame, affidato ai seguenti motivi di ricorso:
1. Violazione di legge, in particolare dell’art. 5, commi 5 e 9, del d. lgs. n. 286 del 1998 e delle norme ricavabili dagli artt. 8 CEDU; 7 Carta dei diritti fondamentali UE; 2, 29 e 30 Cost.; 3 Conv. ONU sui diritti del fanciullo – violazione del principio di proporzionalità e di adeguato bilanciamento con riferimento al rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno in possesso del ricorrente ed al rifiuto di altro titolo di soggiorno, in particolare del permesso di soggiorno per motivi familiari. Violazione di legge, in particolare dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, per omessa motivazione, ovvero per motivazione solo apparente e per difetto di istruttoria. Il ricorrente lamenta, in buona sostanza, la mancanza di motivazione in relazione al giudizio di pericolosità sociale, dal momento che la Questura non avrebbe valutato la presenza in Italia della figlia minorenne, la permanenza quasi ventennale sul territorio e la regolare attività lavorativa;
2. Violazione di legge in particolare degli artt. 5 commi 6, 9 e 19 comma 1.1 del d.lgs. n. 286/ del 1998 – violazione del principio di proporzionalità e di adeguato bilanciamento con riferimento al rigetto del rinnovo del titolo di soggiorno del ricorrente, od anche al rifiuto di altro titolo di soggiorno, in particolare del permesso per motivi di tutela del diritto fondamentale alla vita privata e/o familiare di cui agli artt. 8 CEDU e 2 Cost.. Il provvedimento di rigetto del titolo di soggiorno è altresì ulteriormente censurato nella parte in cui omette di considerare la sussistenza nel caso – per ragioni del tutto analoghe a quelle anzidette – del divieto di espulsione, e del correlativo diritto al soggiorno per motivi di protezione umanitaria complementare, ex artt. 19, comma 1.1, e 5 comma 6 del d.lgs. n. 286 del 1998.
Il ricorso, così articolato, non può trovare positivo apprezzamento.
L’Amministrazione ha puntualmente considerato, valutato e bilanciato la particolare condizione dello straniero, in Italia con regolare permesso di soggiorno dal 2012, ritenendo che la presenza della figlia e quindi l’esigenza di unità familiare rispetto ad essa fosse recessiva rispetto alla gravità dei fatti commessi. Nella sentenza con cui si condanna il ricorrente, infatti, si evidenzia la continuazione dei maltrattamenti e delle vessazioni poste in essere dall’11 novembre 2021 al 30 agosto 2022, ovvero dei fatti che hanno condotto all’ultima condanna, rispetto a quelli che hanno condotto ad una prima condanna nel 2021 (sentenza -OMISSIS-), peraltro proprio in ambito familiare.
Invero, il Consiglio di Stato ha già sottolineato come il reato di maltrattamenti contro familiari rientri tra quelli indicati all’art. 380 c.p.p. e denoti, come tale, un forte allarme sociale, oltre a porsi in antitesi con i valori dell’ordinamento nazionale che impongono di garantire la dignità, la libertà e l’integrità fisica di ogni persona e che stabiliscono il rispetto reciproco tra coniugi nell’interesse alla stabilità del nucleo familiare (Cons. Stato, sez. III, 15 settembre 2022, n. 8009).
Proprio la peculiarità di tali reati, inoltre, esclude che sia necessario, nell’ambito della valutazione della pericolosità sociale, il – preteso da parte del ricorrente - bilanciamento con la situazione familiare, atteso che non può essere ravvisata un’esigenza di tutela dell’unità familiare laddove lo straniero si sia macchiato proprio di reati violenti nei confronti dei componenti il nucleo (cfr. in tal senso, il costante orientamento giurisprudenziale richiamato, tra le tante, nelle sentenze TAR Catania, n. 2013/2014, TAR Liguria n. 740/2018, TAR Milano, n. 171/2019).
Né possono essere rilevanti l’attività lavorativa - che, peraltro, non è certo possa essere mantenuta dopo l’espiazione della pena - ovvero la lunga permanenza sul territorio nazionale, di per sé, priva di autonomo significato specie laddove, come nel caso di specie, i reati commessi siano sintomatici di un mancato inserimento nella società, integrando la violazione di valori fondamentali.
Il Collegio non ravvisa, dunque, ragione di discostarsi dal costante orientamento giurisprudenziale, anche di questo Tribunale, secondo cui la commissione del reato di maltrattamenti in famiglia è ostativa al rilascio del permesso di soggiorno (cfr. in tal senso, tra le tante, TAR Toscana, sentenza n. 169 del 4 febbraio 2019 e, da ultimo, TAR Bologna, sentenza n. 368/2024).
Così respinta la prima censura, si può prescindere dalla inammissibilità per difetto di giurisdizione della seconda, attesa la sua palese infondatezza, dal momento che parte ricorrente non ha né richiesto, né tantomeno dimostrato di possedere i requisiti per il rilascio di un permesso di soggiorno a diverso titolo. Non sussisteva, dunque, alcun obbligo, in capo alla Questura, di dare corso a un’istruttoria in tal senso, non essendovi alcuna domanda in tali termini formulata.
Così respinto il ricorso, le spese del giudizio debbono seguire l’ordinaria regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore dell’Amministrazione, in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO PE, Presidente
AR NO, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR NO | LO PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.