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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 11541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11541 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott. Michele D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 15951/2024 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Massimo De Martino (C.F.
) ed (c.f. C.F._2 Parte_2 C.F._3 ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Napoli alla via Luigi Volpicella n. 372, come in atti. RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona dell'Amministratore p.t. Rag. (C.F. Controparte_2
) C.F._4
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni parte ricorrente: - condannare il sito in Napoli alla CP_1
(C.F. ), al risarcimento di tutti i Controparte_1 P.IVA_1 danni subiti dal sig. ovvero, al risarcimento dei danni Parte_1 patrimoniali, così come quantificati dal CTU in € 11.786,71 (euro undicimilasettecentoottantasei/71), oltre IVA (10%), nonché interessi dalla notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo;
- condannare il sito in Napoli alla (C.F. CP_1 Controparte_1
) a rifondere al Ricorrente le somme sborsate per la consulenza P.IVA_1 peritale svolta nel procedimento di ATP e quindi al pagamento della somma di
€ 3.227,63; - condannare il sito in Napoli alla CP_1 Controparte_1
(C.F. ), alla rifusione delle spese e competenze del
[...] P.IVA_1 presente giudizio nonché di quelle relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo e di negoziazione assistita, con attribuzione ai procuratori anticipatari
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
Preliminarmente, risulta provata la legittimazione delle parti processuali;
in particolare, per quanto concerne il ricorrente, egli agisce in qualità di ex proprietario dell'immobile che ha subito i danni, e tale titolo si evince dagli atti di proprietà versati in atti;
come pure si evince che il ricorrente ha conservato il diritto di credito per tali danni, come esplicitamente ivi previsto.
Per quanto concerne invece il , è stata depositata documentazione CP_1 attestante la qualità di A del Rag. Controparte_2 segnatamente, egli risulta Amministratore del CP_1
a documentazione fiscale rilasciata dall'Ag ntrate, sia in base a recenti missive sottoscritte dal Rag. in qualità di Controparte_2
Amministratore.
Si dà atto che, essendo stato regolarmente notificato il ricorso al predetto Amministratore, nessuno si è costituito per il , per cui lo stesso è CP_1 rimasto contumace.
Risulta regolarmente introdotto da parte ricorrente il procedimento di negoziazione assistita ex L.162/2014, costituente condizione di procedibilità della domanda. A tale procedura non ha aderito parte resistente, per cui l'esito è stato negativo.
Nel merito, la domanda è supportata dalla relazione di consulenza tecnica depositata dal CTU in sede di ATP nel procedimento n. 21001/2022.
L'immobile per cui è causa è stato danneggiato da copiose infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico solare e dalle condutture condominiali di scarico delle acque piovane. Segnatamente, il CTU relaziona come di seguito: “è possibile individuare un elevato stato di degrado delle superfici richiamate, consistente in: distacchi d'intonaco; bollature;
presenza di sali/efflorescenze/muffa; esfoliazione della pittura ricoprente la superficie intradossale del solaio di copertura;
distacco di parte del parato ricoprente la superficie parietale” e, ancora, “All'intradosso del solaio di copertura della due camere prospicienti la e del corridoio che permette l'accesso alle Controparte_1 ric va presenza di macchie di colore giallo esfoliazione della pittura ricoprente la superficie intradossale del solaio di copertura”.
Le cause dei predetti fenomeni infiltrativi sono individuate nella combinazione tra precipitazioni atmosferiche e perdita di tenuta dell'impermeabilizzazione delle coperture del fabbricato e di parti della facciata CP_3
nonché da mancata manutenzione alle parti comuni del CP_3
, che ha creato altri guasti al canale di gronda, alle pluviali, ai tetti, CP_1 agli intonaci e altro, come meglio specificato nella relazione di CTU depositata.
Essendo provato il rapporto di causalità tra le parti comuni del ex CP_1 art. 1117 c.c. e la produzione dei danni, trova applicazione l'art. 2051 del Codice Civile, a norma del quale ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito;
caso fortuito che, nel caso che qui ci riguarda, nemmeno viene invocato, stante la scelta del resistente di rimanere contumace.
In merito al quantum, la CTU quantifica il costo delle opere necessarie alla riparazione dei danni nell'appartamento del resistente in € 11.786,71 oltre IVA. Tale quantificazione, operata sulla base del tariffario prezzi per le opere edili vigenti nella appare equo. Controparte_4
Le spese ed onorari di lite, si liquidano ex D.M. 55/2014 secondo i valori minimi, data la stringatezza della procedura avvenuta in contumacia, anche nella fase di ATP, e seguiranno la soccombenza, anche per quanto concerne la fase di ATP (Cass. Civile, Ord. n. 13154, del 18.05.2025).
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda eccezione o deduzione, così provvede:
-A) Accoglie la domanda.
-B) Per l'effetto condanna il sito in Napoli alla CP_1 Controparte_1
(C.F. ), al risarcimento di tutti i danni subiti dal
[...] P.IVA_1 sig. , come quantificati dal CTU in € 11.786,71, oltre IVA se Parte_1 dovuta e dimostrata, nonché interessi dalla notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo.
-C) Condanna il sito in Napoli alla CP_1 Controparte_1
(C.F. ), alla rifusione delle spese e competenze del presente P.IVA_1 giudizio nonché di quelle relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo e di negoziazione assistita quantificati come segue:
Onorari presente giudizio
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00 Compenso tabellare (valori minimi) € 2.540,00 Onorari fase di ATP Fase di studio della controversia, valore minimo: € 284,00 Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 355,00 Fase istruttoria, valore minimo: € 531,00 Compenso tabellare (valori minimi) € 1.170,00
Totale onorari: € 3.710,00, oltre rimborso forf. 15% spese generali, oltre Cassa e IVA, se dovuta, oltre spese CTU € 3.227.63, con attribuzione ai procuratori costituiti di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli, 09.12.2025
Il Giudice
Dott. Michele D'Auria