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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 29/01/2026, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1320/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LORENZO SABRINA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3066/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
elettivamente domiciliato presso amaroma@pec.amaroma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240144506 TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240144506 TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240144506 TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240144506 TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240144506 TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240144506 TEFA 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240144506 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240144506 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240144506 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240144506 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240144506 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240144506 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi all'adita Corte, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (TA.RI.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) emesso il 28.10.2024 e notificato a mezzo raccomandata n. 66488268864-5 (lasciato avviso il 7.11.2024) relativo agli anni 2018-2023 n.
112401440506.
Preliminarmente eccepiva la nullità dell'avviso di accertamento de quo per il mancato invito al contraddittorio del contribuente ex art. 6 bis, comma 2 dello Statuto dei Diritti del Contribuente, richiamato nell'avviso di accertamento per cui è causa, che indica il Decreto del Ministro dell'Economia e delle
Finanze quale fonte di individuazione delle fattispecie per le quali non sussiste il diritto al contraddittorio.
Detto Decreto, datato 24.4.2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 30.4.2024 serie generale n. 100, non ricomprende tra le fattispecie normative escluse dall'obbligo di invitare al contraddittorio il contribuente, l'avviso di accertamento esecutivo de quo. Peraltro, il riferimento all'asserita esclusione dal predetto obbligo non menziona in modo specifico la norma che consentirebbe di omettere l'invito al contraddittorio, essendo stato genericamente invocato il Decreto suddetto senza specificare l'articolo di riferimento.
Nel merito spiegava di essere proprietario degli immobili siti in Indirizzo_1 e precisamente contraddistinti catastalmente: dati catastali_1, Cat. Cat. C/02 e dati catastali_2 Cat. Cat. A/03, oggetto dell'atto impugnato e che per detti immobili, originariamente intestati al padre del ricorrente, Sig. Nominativo_1, già utente in qualità di proprietario, relativamente ai suddetti immobili, in virtù dei seguenti dati (cod. contratto n. 000879949 – cod. utenza n.
0000797861 per una superficie assoggettabile al tributo di mq 73), è stato pagato ininterrottamente quanto richiesto nell'avviso di accertamento fino al 1° semestre 2023 incluso, come da n. 11 ricevute allegate al ricorso. Puntualizzava, altresì, che la pretesa tributaria oggetto dell'avviso impugnato costituisce obbligazione propter rem e quindi è sufficiente che il relativo pagamento sia pagato a prescindere dall'intestazione del bene.
Il Comune di Roma non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva che il ricorrente si è limitato a contestare l'omesso pagamento del tributo richiestogli dimostrando di aver pagamento sino al 1° semestre del 2023, non prendendo posizione sulla ulteriore contestazione dell'omessa dichiarazione, omessa voltura, neppure provando quando è deceduto il padre Nominativo_1, titolare dell'utenza 001072812 che il ricorrente ha continuato ad utilizzare per il pagamento del tributo.
Ciò posto, deve, intanto respingersi l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento de quo per il mancato invito al contraddittorio del contribuente ex art. 6 bis dello Statuto dei Diritti del Contribuente, atteso che la censura trascura di considerare, anche alla luce dell'esegesi proposta dal giudice delle leggi (Corte Cost., 21 marzo 2023, n. 47), che l'obbligo generale di contraddittorio preventivo esiste unicamente per i c.d. "tributi armonizzati", mentre per i c.d. "tributi non armonizzati" occorre una specifica previsione normativa. Difatti, in tema di tributi "non armonizzati" (come l'IRPEF, l'IRAP, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, i tributi locali), l'obbligo dell'amministrazione finanziaria di instaurare il contraddittorio nel corso del procedimento non sussiste per gli accertamenti c.d. "a tavolino", per cui non si pone la questione di un'eventuale inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212; tuttavia, tale principio non vale per i tributi "armonizzati" come l'IVA, ipotesi nella quale, tuttavia, il contribuente che faccia valere il mancato rispetto di detto termine è in ogni caso onerato di indicare, in concreto, le questioni che avrebbe potuto dedurre in sede di contraddittorio preventivo (tra le tante: Cass., Sez. Un., 9 dicembre 2015, n. 24823; Cass., Sez. 6-5, 29 ottobre 2018, n.
27420; Cass., Sez. 6-5, 5 novembre 2020, n. 24793; Cass., Sez. 5, 29 dicembre 2020, n. 29726; Cass.,
Sez. 5, 6 luglio 2021, nn. 19176 e 19177; Cass., Sez. 5, 23 maggio 2022, n. 16481; Cass., Sez. Trib., 4 dicembre 2023, n. 33699; Cass., Sez. Trib., 6 marzo 2024, n. 6094; Cass., Sez. Trib., 10 giugno 2025, n.
15522; Cass. civ., Sez. V, Ord., 30/07/2025, n. 21968). Viceversa, l'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, prevede, nel triplice caso di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, una valutazione ex ante in merito al rispetto del contraddittorio operata dal legislatore, attraverso la previsione di nullità dell'atto impositivo per mancato rispetto del termine dilatorio, che già, a monte, assorbe la "prova di resistenza", senza distinguere tra tributi armonizzati e non armonizzati (tra le tante: Cass., Sez. 5, 15 gennaio 2019, nn. 701 e 702; Cass., Sez. 5, 30 marzo 2021, n.
8718; Cass., Sez. 6-5, 23 novembre 2021, n. 36118; Cass., Sez. 5, 23 maggio 2022, n. 16481; Cass.,
Sez. Trib., 17 novembre 2023, n. 31997; Cass., Sez. Trib., 28 febbraio 2024, n. 5269; Cass., Sez. Trib.,
10 giugno 2025, n. 15522).
Nella specie, comunque, esulandosi dal campo dei c.d. "tributi armonizzati", in assenza di una specifica previsione della disciplina nazionale, non può affermarsi l'esistenza di un obbligo di contraddittorio preventivo, la cui mancanza possa invalidare l'atto impositivo.
Resta, dunque, confermata l'insussistenza, in tema di SU (TARI), di un obbligo di contradditorio endoprocedimentale, come anche del non necessario previo accesso ai luoghi per le relative rilevazioni, che risulta facoltativamente previsto dall'art. 73, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, affidando l'attività preaccertativa ivi indicata all'esercizio discrezionale dell'ente impositore, come si desume dall'uso del predicato "possono" (in riferimento a "gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 71, comma 4") (da ultima: Cass. Sez. Trib., 2 giugno 2025, n. 14816).
Passando ad affrontare il merito della vicenda, ritiene la Corte che il ricorso sia parzialmente infondato e debba accogliersi nei limiti di seguito esplicitati.
Ebbene, il Comune di Roma non può chiedere al ricorrente il pagamento del tributo in quanto è stato già adempiuto, circostanza provata dalla produzione delle ricevute di pagamento per il periodo oggetto di accertamento.
Anche se in una fattispecie diversa, la Cassazione ha avuto modo di affermare che il versamento effettuato da chi non vi era tenuto, nell'erroneo ma scusabile convincimento di esservi personalmente obbligato, configura un indebito soggettivo "ex latere solventis", con la conseguenza che il "solvens" ha azione di ripetizione che, nel diritto tributario, si traduce nella possibilità di presentare istanza di rimborso, trovando applicazione l'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, oltreché in caso di errore materiale, in quello di inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento e, dunque, in maniera indifferenziata in tutte le ipotesi di ripetibilità del versamento indebito, a prescindere dalla riferibilità dell'errore al versamento, all'
"an" od al "quantum" del tributo. (v. Cass. n. 14608 del 29.05.2019).
Ebbene, nel caso che ci occupa il sig. Ricorrente_1 ha provveduto al pagamento di quanto richiesto dal Comune nel convincimento di adempiere un obbligo del padre Nominativo_1 del quale si ignora la data del decesso, circostanza, questa, non menzionata né nel corpo del ricorso né nel corso della discussione dei legali del ricorrente in udienza.
E' chiara, dunque, l'applicazione dell'istituto dell'adempimento del terzo ex art. 1180 c.c..
A ciò si aggiunga la circostanza a conforto dell'argomentazione appena esposta, rappresentata della mancanza di titolo legittimante la riscossione delle somme richieste dal Comune al ricorrente, riscossione avvenuta e che quindi, qualora il ricorrente provvedesse al pagamento delle somme richieste, si determinerebbe un illecito arricchimento in capo a Roma Capitale.
Quanto, invece, al profilo sanzionatorio, deve escludersi che, nella fattispecie, possa configurarsi un qualche legittimo affidamento del contribuente.
Come la Corte di Cassazione ha ripetutamente rilevato, il legittimo affidamento, quale situazione giuridica soggettiva tutelata dall'art. 10 dello Statuto del Contribuente, presuppone che sussista: - un'apparente legittimità e coerenza dell'attività dell'Amministrazione finanziaria, in senso favorevole al contribuente;
- la buona fede del contribuente stesso, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo;
- l'esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono.
Infatti, i casi di tutela espressamente enunciati dal comma secondo del cit. art. 10 (attinenti all'area della irrogazione di sanzioni e della richiesta di interessi), riguardanti situazioni meramente esemplificative e legate a ipotesi ritenute maggiormente frequenti, non limitano la portata generale della regola, idonea a disciplinare una serie indeterminata di casi concreti (v., ex plurimis, Cass., 15 settembre 2022, n. 27242;
Cass., 11 maggio 2021, n. 12372; Cass., 14 gennaio 2015, n. 537; Cass., 9 novembre 2011, n. 23309;
Cass., 22 settembre 2003, n. 14000; Cass., 10 dicembre 2002, n. 17576).
In tema di SU (oggi TARI), si è difatti rilevato che qualora l'originaria denunzia sia stata incompleta, infedele oppure omessa, l'obbligo di formularla si rinnova annualmente, in quanto ad ogni anno solare corrisponde un'obbligazione tributaria, con la conseguenza che l'inottemperanza a tale obbligo, sanzionata dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 76, comporta l'applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo (Cass. civ., Sez. V, 10/06/2024, n. 16105Cass., 8 ottobre 2019, n. 25063; Cass., 7 agosto 2009, n. 18122; Cass., 7 agosto 2008, n. 21337).
Nella fattispecie che ci occupa, il Comune, come emerge dall' avviso di accertamento in parola che è relativo agli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, ha determinato la sanzione amministrativa in base alle disposizioni di cui ai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, nn 471 , 472 e 473, nonchè ai sensi dell'art, 25 del Regolamento T ARI vigente e del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle violazioni delle norme sui tributi di Roma Capitale. Deve, però, darsi atto che deve trovare applicazione la sanzione per omessa dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, (non con evasione totale del tributo) pari al 100% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
Ed infatti, l'art. 25, seconda parte, del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (tari) stabilisce che in caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. L'Ufficio ha, poi, correttamente applicato un'unica sanzione.
Ed invero, ai sensi dell'art.
6. comma 1. lett. c) del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle violazioni delle norme sui tributi di Roma Capitale, nel caso in cui il trasgressore commette violazioni della stessa indole in periodi di imposta diversi si applica un'unica sanzione, congruamente elevata nell'ammontare. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d), del predetto
Regolamento, la sanzione base (100%), da intendersi come la più grave delle sanzioni Irrogabili nelle annualità di imposta oggetto di accertamento, è aumentata: - della metà se violazioni della stessa indole vengono commesse per due periodi d'imposta (sanzione del 150%) - del cento per cento se violazioni della stessa indole vengono commesse per tre periodi d'imposta (sanzione del 200%); - del doppio se violazioni della stessa indole vengono commesse per più di tre periodi d'imposta (sanzione del 300%).
Pertanto, è stata irrogata correttamente a carico del contribuente la sanzione amministrativa pari al 300 % del tributo non versato.
Alla luce delle osservazioni esposte ed in accoglimento parziale del ricorso, l'atto impugnato deve essere annullato limitatamente alla sorte capitale, mentre deve essere confermato per quanto attiene alle sanzioni.
Non si deve provvedere sulle spese non essendosi il Comune costituito in giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento parziale del ricorso, annulla l'atto impugnato con riferimento alla sorte capitale. Rigetta nel resto per quanto attiene alle sanzioni.
Nulla sulle spese del giudizio.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LORENZO SABRINA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3066/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
elettivamente domiciliato presso amaroma@pec.amaroma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240144506 TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240144506 TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240144506 TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240144506 TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240144506 TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240144506 TEFA 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240144506 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240144506 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240144506 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240144506 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240144506 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240144506 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi all'adita Corte, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (TA.RI.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) emesso il 28.10.2024 e notificato a mezzo raccomandata n. 66488268864-5 (lasciato avviso il 7.11.2024) relativo agli anni 2018-2023 n.
112401440506.
Preliminarmente eccepiva la nullità dell'avviso di accertamento de quo per il mancato invito al contraddittorio del contribuente ex art. 6 bis, comma 2 dello Statuto dei Diritti del Contribuente, richiamato nell'avviso di accertamento per cui è causa, che indica il Decreto del Ministro dell'Economia e delle
Finanze quale fonte di individuazione delle fattispecie per le quali non sussiste il diritto al contraddittorio.
Detto Decreto, datato 24.4.2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 30.4.2024 serie generale n. 100, non ricomprende tra le fattispecie normative escluse dall'obbligo di invitare al contraddittorio il contribuente, l'avviso di accertamento esecutivo de quo. Peraltro, il riferimento all'asserita esclusione dal predetto obbligo non menziona in modo specifico la norma che consentirebbe di omettere l'invito al contraddittorio, essendo stato genericamente invocato il Decreto suddetto senza specificare l'articolo di riferimento.
Nel merito spiegava di essere proprietario degli immobili siti in Indirizzo_1 e precisamente contraddistinti catastalmente: dati catastali_1, Cat. Cat. C/02 e dati catastali_2 Cat. Cat. A/03, oggetto dell'atto impugnato e che per detti immobili, originariamente intestati al padre del ricorrente, Sig. Nominativo_1, già utente in qualità di proprietario, relativamente ai suddetti immobili, in virtù dei seguenti dati (cod. contratto n. 000879949 – cod. utenza n.
0000797861 per una superficie assoggettabile al tributo di mq 73), è stato pagato ininterrottamente quanto richiesto nell'avviso di accertamento fino al 1° semestre 2023 incluso, come da n. 11 ricevute allegate al ricorso. Puntualizzava, altresì, che la pretesa tributaria oggetto dell'avviso impugnato costituisce obbligazione propter rem e quindi è sufficiente che il relativo pagamento sia pagato a prescindere dall'intestazione del bene.
Il Comune di Roma non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva che il ricorrente si è limitato a contestare l'omesso pagamento del tributo richiestogli dimostrando di aver pagamento sino al 1° semestre del 2023, non prendendo posizione sulla ulteriore contestazione dell'omessa dichiarazione, omessa voltura, neppure provando quando è deceduto il padre Nominativo_1, titolare dell'utenza 001072812 che il ricorrente ha continuato ad utilizzare per il pagamento del tributo.
Ciò posto, deve, intanto respingersi l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento de quo per il mancato invito al contraddittorio del contribuente ex art. 6 bis dello Statuto dei Diritti del Contribuente, atteso che la censura trascura di considerare, anche alla luce dell'esegesi proposta dal giudice delle leggi (Corte Cost., 21 marzo 2023, n. 47), che l'obbligo generale di contraddittorio preventivo esiste unicamente per i c.d. "tributi armonizzati", mentre per i c.d. "tributi non armonizzati" occorre una specifica previsione normativa. Difatti, in tema di tributi "non armonizzati" (come l'IRPEF, l'IRAP, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, i tributi locali), l'obbligo dell'amministrazione finanziaria di instaurare il contraddittorio nel corso del procedimento non sussiste per gli accertamenti c.d. "a tavolino", per cui non si pone la questione di un'eventuale inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212; tuttavia, tale principio non vale per i tributi "armonizzati" come l'IVA, ipotesi nella quale, tuttavia, il contribuente che faccia valere il mancato rispetto di detto termine è in ogni caso onerato di indicare, in concreto, le questioni che avrebbe potuto dedurre in sede di contraddittorio preventivo (tra le tante: Cass., Sez. Un., 9 dicembre 2015, n. 24823; Cass., Sez. 6-5, 29 ottobre 2018, n.
27420; Cass., Sez. 6-5, 5 novembre 2020, n. 24793; Cass., Sez. 5, 29 dicembre 2020, n. 29726; Cass.,
Sez. 5, 6 luglio 2021, nn. 19176 e 19177; Cass., Sez. 5, 23 maggio 2022, n. 16481; Cass., Sez. Trib., 4 dicembre 2023, n. 33699; Cass., Sez. Trib., 6 marzo 2024, n. 6094; Cass., Sez. Trib., 10 giugno 2025, n.
15522; Cass. civ., Sez. V, Ord., 30/07/2025, n. 21968). Viceversa, l'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, prevede, nel triplice caso di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, una valutazione ex ante in merito al rispetto del contraddittorio operata dal legislatore, attraverso la previsione di nullità dell'atto impositivo per mancato rispetto del termine dilatorio, che già, a monte, assorbe la "prova di resistenza", senza distinguere tra tributi armonizzati e non armonizzati (tra le tante: Cass., Sez. 5, 15 gennaio 2019, nn. 701 e 702; Cass., Sez. 5, 30 marzo 2021, n.
8718; Cass., Sez. 6-5, 23 novembre 2021, n. 36118; Cass., Sez. 5, 23 maggio 2022, n. 16481; Cass.,
Sez. Trib., 17 novembre 2023, n. 31997; Cass., Sez. Trib., 28 febbraio 2024, n. 5269; Cass., Sez. Trib.,
10 giugno 2025, n. 15522).
Nella specie, comunque, esulandosi dal campo dei c.d. "tributi armonizzati", in assenza di una specifica previsione della disciplina nazionale, non può affermarsi l'esistenza di un obbligo di contraddittorio preventivo, la cui mancanza possa invalidare l'atto impositivo.
Resta, dunque, confermata l'insussistenza, in tema di SU (TARI), di un obbligo di contradditorio endoprocedimentale, come anche del non necessario previo accesso ai luoghi per le relative rilevazioni, che risulta facoltativamente previsto dall'art. 73, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, affidando l'attività preaccertativa ivi indicata all'esercizio discrezionale dell'ente impositore, come si desume dall'uso del predicato "possono" (in riferimento a "gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 71, comma 4") (da ultima: Cass. Sez. Trib., 2 giugno 2025, n. 14816).
Passando ad affrontare il merito della vicenda, ritiene la Corte che il ricorso sia parzialmente infondato e debba accogliersi nei limiti di seguito esplicitati.
Ebbene, il Comune di Roma non può chiedere al ricorrente il pagamento del tributo in quanto è stato già adempiuto, circostanza provata dalla produzione delle ricevute di pagamento per il periodo oggetto di accertamento.
Anche se in una fattispecie diversa, la Cassazione ha avuto modo di affermare che il versamento effettuato da chi non vi era tenuto, nell'erroneo ma scusabile convincimento di esservi personalmente obbligato, configura un indebito soggettivo "ex latere solventis", con la conseguenza che il "solvens" ha azione di ripetizione che, nel diritto tributario, si traduce nella possibilità di presentare istanza di rimborso, trovando applicazione l'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, oltreché in caso di errore materiale, in quello di inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento e, dunque, in maniera indifferenziata in tutte le ipotesi di ripetibilità del versamento indebito, a prescindere dalla riferibilità dell'errore al versamento, all'
"an" od al "quantum" del tributo. (v. Cass. n. 14608 del 29.05.2019).
Ebbene, nel caso che ci occupa il sig. Ricorrente_1 ha provveduto al pagamento di quanto richiesto dal Comune nel convincimento di adempiere un obbligo del padre Nominativo_1 del quale si ignora la data del decesso, circostanza, questa, non menzionata né nel corpo del ricorso né nel corso della discussione dei legali del ricorrente in udienza.
E' chiara, dunque, l'applicazione dell'istituto dell'adempimento del terzo ex art. 1180 c.c..
A ciò si aggiunga la circostanza a conforto dell'argomentazione appena esposta, rappresentata della mancanza di titolo legittimante la riscossione delle somme richieste dal Comune al ricorrente, riscossione avvenuta e che quindi, qualora il ricorrente provvedesse al pagamento delle somme richieste, si determinerebbe un illecito arricchimento in capo a Roma Capitale.
Quanto, invece, al profilo sanzionatorio, deve escludersi che, nella fattispecie, possa configurarsi un qualche legittimo affidamento del contribuente.
Come la Corte di Cassazione ha ripetutamente rilevato, il legittimo affidamento, quale situazione giuridica soggettiva tutelata dall'art. 10 dello Statuto del Contribuente, presuppone che sussista: - un'apparente legittimità e coerenza dell'attività dell'Amministrazione finanziaria, in senso favorevole al contribuente;
- la buona fede del contribuente stesso, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo;
- l'esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono.
Infatti, i casi di tutela espressamente enunciati dal comma secondo del cit. art. 10 (attinenti all'area della irrogazione di sanzioni e della richiesta di interessi), riguardanti situazioni meramente esemplificative e legate a ipotesi ritenute maggiormente frequenti, non limitano la portata generale della regola, idonea a disciplinare una serie indeterminata di casi concreti (v., ex plurimis, Cass., 15 settembre 2022, n. 27242;
Cass., 11 maggio 2021, n. 12372; Cass., 14 gennaio 2015, n. 537; Cass., 9 novembre 2011, n. 23309;
Cass., 22 settembre 2003, n. 14000; Cass., 10 dicembre 2002, n. 17576).
In tema di SU (oggi TARI), si è difatti rilevato che qualora l'originaria denunzia sia stata incompleta, infedele oppure omessa, l'obbligo di formularla si rinnova annualmente, in quanto ad ogni anno solare corrisponde un'obbligazione tributaria, con la conseguenza che l'inottemperanza a tale obbligo, sanzionata dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 76, comporta l'applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo (Cass. civ., Sez. V, 10/06/2024, n. 16105Cass., 8 ottobre 2019, n. 25063; Cass., 7 agosto 2009, n. 18122; Cass., 7 agosto 2008, n. 21337).
Nella fattispecie che ci occupa, il Comune, come emerge dall' avviso di accertamento in parola che è relativo agli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, ha determinato la sanzione amministrativa in base alle disposizioni di cui ai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, nn 471 , 472 e 473, nonchè ai sensi dell'art, 25 del Regolamento T ARI vigente e del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle violazioni delle norme sui tributi di Roma Capitale. Deve, però, darsi atto che deve trovare applicazione la sanzione per omessa dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, (non con evasione totale del tributo) pari al 100% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
Ed infatti, l'art. 25, seconda parte, del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (tari) stabilisce che in caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. L'Ufficio ha, poi, correttamente applicato un'unica sanzione.
Ed invero, ai sensi dell'art.
6. comma 1. lett. c) del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle violazioni delle norme sui tributi di Roma Capitale, nel caso in cui il trasgressore commette violazioni della stessa indole in periodi di imposta diversi si applica un'unica sanzione, congruamente elevata nell'ammontare. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d), del predetto
Regolamento, la sanzione base (100%), da intendersi come la più grave delle sanzioni Irrogabili nelle annualità di imposta oggetto di accertamento, è aumentata: - della metà se violazioni della stessa indole vengono commesse per due periodi d'imposta (sanzione del 150%) - del cento per cento se violazioni della stessa indole vengono commesse per tre periodi d'imposta (sanzione del 200%); - del doppio se violazioni della stessa indole vengono commesse per più di tre periodi d'imposta (sanzione del 300%).
Pertanto, è stata irrogata correttamente a carico del contribuente la sanzione amministrativa pari al 300 % del tributo non versato.
Alla luce delle osservazioni esposte ed in accoglimento parziale del ricorso, l'atto impugnato deve essere annullato limitatamente alla sorte capitale, mentre deve essere confermato per quanto attiene alle sanzioni.
Non si deve provvedere sulle spese non essendosi il Comune costituito in giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento parziale del ricorso, annulla l'atto impugnato con riferimento alla sorte capitale. Rigetta nel resto per quanto attiene alle sanzioni.
Nulla sulle spese del giudizio.