Articolo 4 della Legge 20 maggio 1949, n. 374
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 agosto 1949
Art. 4.
Il criterio di classificazione stabilito dal precedente art. 2 vale ad ogni effetto per il computo della durata del servizio non di ruolo gia' prestato.
Ai fini di tale computo, il servizio prestato anteriormente al 1 ottobre 1941 con la qualifica di "operaio" gia' vigente nell'ordinamento dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e' assimilato a quello successivamente prestato con la qualifica di "operaio meccanico".
Entrata in vigore il 1 agosto 1949