Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 27/11/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00964/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00387/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 387 del 2024, proposto da
BE TI, SE SI, LU TI, rappresentati e difesi dall'avvocato Tommaso SI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sirolo, rappresentato e difeso dall'avvocato Margherita Albani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Ancona, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Domizio, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, Strada di Passo Varano - 19/A;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona Pesaro e Urbino, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
Provincia di Ancona - Settore IV - Area Governo del Territorio, Ente Parco Regionale del Conero, non costituiti in giudizio;
nei confronti
DE CA, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Pianesi, US Sorrentino, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Pianesi in Ancona, via Marsala, 12;
per l'annullamento
del permesso di costruire in sanatoria n.93/2024 prat. Edilizia 02/2024 per opere realizzate in difformità presso l’immobile sito in via San Francesco n. 9 rilasciato dal Responsabile della III° Unità Operativa Servizi Tecnici del Comune di Sirolo, dott. Ing. Corrado Francinella pubblicato sull’albo pretorio dal 30.05.2024 per 15 giorni e conosciuto con accesso agli atti consentito in data 17.07.2024, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale comunque connesso, tra cui domanda di concessione edilizia in sanatoria del 29.03.1986 prot. 144/86 P. 2210 L. 47/1985, L. 1994/724 e smi Dpr 380/01 art. 31 e ss a firma del sig. CA US con mod. 47/85-A prog. n. /1, mod.47/85-A prog. n./2 e 47/85-B (prog. n. 607), modifiche divisioni interne, copia trasmissione relazione descrittiva ex art. 48 l. 47/1985 non sottoscritta per sanatoria opere interne, Tav unica situazione ante condono, Tav unica situazione condono edilizio; modello riepilogo (47/85-R) domanda di condono a firma del sig. US CA prot. 2210; planimetria catastale part. 177-5; 3 relazioni descrittive sui tre abusi condonati prive di sottoscrizione; copia trasmissione relazione descrittiva ex art. 48 l. 47/1985 non sottoscritta per sanatoria opere interne; indagine geologica redatta dal dott. M. Basili per conto della sig.ra CA DE del 6.12.2016; estratto di mappa; relazione paesaggistica semplificata redatta dall’arch. Martiri; relazione tecnica arch. Martiri; ricevuta variazione catastale del 21.01.23; dichiarazione ex l. 13/1989; computo metrico estimativo dell’11.07.23 redatto arch. Martiri; relazione tecnica illustrativa relativa alla verifica di conformità del progetto prot. 5448 del 10.05.2023 e parere di compatibilità paesaggistica della Commissione paesaggistica del Comune di Sirolo del 10.05.2023 con relativi allegati; compatibilità paesaggistica del Comune di Sirolo del 30.05.2024 prot. 4734; rilascio della compatibilità pec avv. Sorrentino US con copia dei bonifici a pagamento della sanatoria per la sig.ra CA DE, domanda della sig.ra CA DE del 18.04.23 all’Ente Parco regionale del Conero; risultanze istruttoria tecnica, e verbale della Commissione tecnica del 18.05.2023 non conosciuti, determina del Direttore dell’Ente Parco Regionale del Conero n. 9N del 22.05.2023 ex art. 13 l. 394/91 e 26 LR 15/1994 di presa atto che i lavori effettuati senza titolo abilitativo rientrano tra le opere suscettibili di sanatoria conformemente alla L. 47/1985 per quanto di proprie competenza rispetto alla disciplina del PdP e regolamento del Parco, richiesta di rettifica del Comune di Sirolo datata 01.07.2024. Con riserva di risarcimento dei danni subiti e subendi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sirolo, della Provincia di Ancona, del Ministero della Cultura, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona Pesaro e Urbino e di DE CA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025 il dott. NI UI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono proprietari dell'immobile denominato "Villa Torre Napoleone", situato a Sirolo. L’immobile della Controinteressata (Sig.ra CA DE), sito al civico n. 9, è confinante con detta Villa. La controrinteressata è divenuta unica proprietaria dell’immobile. in virtù di un atto di divisione stipulato il 18 luglio 1996.
Uno dei precedenti comproprietari presentava per le seguenti opere abusive domanda di condono edilizio il 29 marzo 1986
• Ampliamento di un corpo di fabbrica (circa 60,80 mq), realizzato nel 1972 (Abuso in Tipologia 1).
• Realizzazione di un servizio igienico interrato (circa 12,92 mq), realizzato nel 1965 (Abuso in Tipologia 3).
• Cambio di destinazione d’uso da locale di sgombero ad abitazione (circa 37,92 mq), completato nel 1972 (Abuso in Tipologia 4).
• Modifiche alle divisioni interne.
Nell'anno 2004, durante la pendenza della domanda di condono, la Sig.ra CA DE effettuava, a detta dei ricorrenti, un "importante intervento" di demolizione e ricostruzione del massetto e pavimento della copertura piana.
Il comune, dopo alcune integrazioni documentali, acquisiva il parere di compatibilità paesaggistica emesso dal Responsabile Comunale (che richiama la relazione tecnica del 10 maggio 2023, trasmessa alla Soprintendenza) sulla base del silenzio della Soprintendenza medesima, decorsi 90 giorni dalla richiesta. Veniva altresì acquisito il nulla osta del Direttore dell'Ente Parco Regionale del Conero n. 9N del 22 maggio 2023, che ha preso atto della suscettibilità di sanatoria dei lavori conformemente alla L. 47/1985.
In conclusione, l’istanza di sanatoria veniva accolta con l’impugnato permesso di costruire in Sanatoria n. 93/2024 in data 30 maggio 2024.
I ricorrenti, sostenendo di avere avuto pregiudizio dalle opere interessate per ragioni di privacy, distanze e igiene, impugnato il permesso di costruire e gli atti presupposti deducendo i seguenti motivi di ricorso.
1). Violazione di legge (artt. 31 e 35 legge n. 47/85 e legge 724/94) ed eccesso di potere sotto vari profili.
La domanda di condono sarebbe stata in origine illegittima perché il richiedente originario US CA era solo proprietario pro quota e non aveva la totale disponibilità o l'intera proprietà del bene. La domanda di sanatoria avrebbe richiesto il consenso congiunto di tutti i comproprietari.
2) Violazione di legge (artt. 31 e 35 legge n. 47/85 e legge 724/94) ed eccesso di potere sotto vari profili.
La domanda di condono sarebbe inammissibile per la mancanza ab origine della documentazione fotografica e della relazione asseverata ex art. 48 L. 47/1985. Le integrazioni prodotte tardivamente (nel 2023) sarebbero inammissibili.
3). Violazione di legge (artt. 31 e 35 legge n. 47/85 e legge 724/94), violazione della normativa edilizia ed eccesso di potere sotto vari profili.
La realizzazione delle opere (demolizione e ricostruzione di massetto e pavimento) sulla copertura piana nel 2004, mentre la domanda di condono era pendente, costituirebbe reiterazione dell'abuso (opere di ristrutturazione, non manutenzione ordinaria), violando la normativa sul condono e precludendo il rilascio del titolo.
4) Violazione di legge (artt. 48 e 26 legge n. 47/85 e legge 724/94), ed eccesso di potere sotto vari profili.
Mancherebbe la relazione che asseveri le opere compiute a firma di un professionista abilitato alla progettazione. Nel caso di specie, alla domanda del 1986 di concessione edilizia in sanatoria ex l. 47/1985, sarebbe stata allegata una relazione descrittiva di modifiche interne ex art. 48 legge 47/1985, senza alcuna data, senza la firma del richiedente e senza la relazione che asseveri le opere compiute a firma di un professionista abilitato alla progettazione. Inoltre non vi sarebbe menzione dei vincoli pendenti sull’immobile.
5) Violazione di legge (artt. 31 e 35 legge n. 47/85 e legge 724/94), violazione della normativa edilizia ed eccesso di potere sotto vari profili.
La domanda del 1986 sarebbe stata incompleta o parziale, omettendo l'indicazione di altri abusi (ampliamento cucina, aumento di quota di 1 metro con cambio d'uso di un locale/stalla, tettoia), il che equivarrebbe a falsa rappresentazione dello stato dei luoghi.
6) Violazione di legge (artt. 31 e 35 legge n. 47/85 e legge 724/94), incompetenza del comune di Sirolo ex art. 5/2 lett d L.R.34/1992; 167 Dlgs 42/2004), eccesso di potere sotto vari profili.
Il condono sarebbe illegittimo perché rilasciato in assenza del parere favorevole espresso e vincolante dell’autorità competente. L'Art. 32 legge 47/85 per le opere abusive su vincoli richiederebbe il parere espresso, e il silenzio (dopo 180 giorni) equivale a silenzio-rifiuto, escludendo l'applicabilità del silenzio-assenso orizzontale (Art. 17-bis legge 241/1990) ai condoni di opere abusive già realizzate.
7). Violazione di legge (artt. 26 Legge Regione Marche 15/1994 e art. 13 legge 394/1991), eccesso di potere.
Il nulla osta del Parco del Conero potrebbe essere rilasciato solo per specifici interventi e precedentemente alla loro realizzazione.
Si sono costituiti il Comune di Ancona, il Comune di Sirolo, la Provincia di Ancona, il Ministero della Cultura la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona Pesaro e Urbino e la controinteressata DE CA.
Il Comune e la controinteressata eccepiscono in particolare la mancanza dell'interesse ad agire perché il pregiudizio al diritto reale difetterebbe di attualità (opere realizzate ante 1977, note ai danti causa dei ricorrenti) e il condono inciderebbe solo sui rapporti privati. Inoltre, i Ricorrenti hanno una servitù di calpestio sul tetto in base a un accordo privato del 1969, e l'annullamento del condono farebbe venir meno un diritto a loro favore.
Alla pubblica udienza del 15 maggio 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Deve essere respinta l’eccezione formulata a verbale d’udienza sul deposito della memoria di replica di parte ricorrente. Infatti, il diritto di produrre memorie di replica non è collegato ad avere depositato in precedenza memoria conclusionale, ma alla circostanza che quest’ultima sia stata depositata dalle controparti (Cons. Stato IV 1 aprile 2025 n. 3075). Nel caso in esame, la memoria del 24 aprile 2025 ha contenuto di replica alle difese e comunque non acquista rilevanza per la presente decisione.
1.1 Deve primariamente essere affermata la sussistenza della legittimazione e dell’interesse ad agire dei ricorrenti, contrariamente a quanto eccepito dal Comune e dalla controinteressata.
1.2 Per orientamento ormai prevalente, la sola vicinitas, indubbia nel caso in esame, non è sufficiente a integrare l’interesse ad agire. Allo stesso tempo, però, sussiste la legittimazione ogni volta che possa discendere dall'annullamento del titolo edilizio un effetto di ripristino concretamente utile, per il ricorrente, e non meramente emulativo (tra le tante Cons. Stato II 23 gennaio 2023 n. 738). Nel caso in esame i ricorrenti contestano specifici pregiudizi relativi a un edificio limitrofo e comunque hanno un indubbio interesse all’annullamento del permesso di costruire, vista l’interconnessione tra i due edifici testimoniata anche dalla servitù di calpestio di cui sono titolari sull’edificio interessato. Ancora, risulta del tutto irrilevante la conoscenza degli abusi da parte del dante causa dei ricorrenti o da loro stessi, dato che la rilevanza degli abusi medesimi si consolida nel momento in cui gli stessi vengono legittimati dal rilascio del permesso di costruire in sanatoria, rilasciato quando i ricorrenti erano già titolare dell’immobile (si veda, per i requisiti di “piena conoscenza” dei titoli in sanatoria, Cons. Stato II 21 febbraio 2025 n. 1474).
2 Passando all’esame del merito, il primo motivo è infondato.
2.1 Il soggetto legittimato alla richiesta del titolo abilitativo deve effettivamente essere colui che ha la totale disponibilità del bene, non essendo sufficiente la proprietà di una sola sua parte o quota (Cons. Stato, Sez. IV, 7 settembre 2016 n. 3823). Al contrario, la legittimazione soggettiva del singolo comproprietario, presuppone il consenso, anche tacito, degli altri proprietari in regime di comunione (Cons. Stato IV 12 marzo 2020 n. 1766). Detto ciò, caso in esame non è risultata, nel corso del lunghissimo procedimento, alcuna posizione contraria sul punto degli originari comproprietari, per cui la situazione di fatto fa emergere l’assenso tacito dei comproprietari originali.
3 Anche il secondo motivo è infondato.
3.1 L’art. 39 della legge n. 47 del 1985 prevede esplicitamente la possibilità di integrare la domanda di condono, spontaneamente (comma 6) o su richiesta dell’Amministrazione (comma 8). La legge 47/1985, nota come primo condono edilizio, prevedeva che il termine per l'integrazione documentale da parte del cittadino fosse di 120 giorni, ma non definiva le conseguenze del mancato rispetto di tale termine. Successivamente, la legge 662/1996 ha introdotto un termine perentorio di 90 giorni a partire dalla richiesta del comune, con la conseguente improcedibilità della domanda in caso di inadempienza.
3.2 Nel caso in esame, a quanto appare in atti, la documentazione è stata integrata sia spontaneamente (documentazione fotografica e idoneità sismica nella prima parte del 2023), sia a seguito di richiesta del Comune dopo il 22 luglio 2023. Il deposito della documentazione integrativa prima della decisione della domanda di condono non rende, per quanto sopra, di per sé illegittimo il permesso di costruire. Il divieto di integrazione della domanda sussiste solo la sua integrazione postuma, in senso ampliativo. La richiesta di condono non può infatti essere dedotta per facta concludentia, né con l'eventuale mera indicazione in documenti o grafici allegati, ma non richiamati nella domanda di sanatoria, (Cons. Stato VII 10 dicembre 2024 n. 9954).
3.3 Nel caso in esame non è, al contrario, affermata nel ricorso l’integrazione postuma delle opere sanabili. O, meglio, la contestazione della corrispondenza tra la richiesta di sanatoria e il permesso di costruire riguarda il terzo e il quinto motivo, che però non concernono l’illegittimità dell’integrazione ma la presenza di ulteriori opere abusive non considerate dalla domanda di condono. Il motivo deve quindi essere respinto.
4 Il terzo motivo è del tutto generico e deve essere respinto. Parte ricorrente si limita a depositare una fattura del 13 giugno 2004 relativa alla demolizione e ricostruzione del lastrico solare dell’edificio di cui non è chiaro l’effettivo impatto. (e neanche l’inclusione o meno nel permesso di costruire in sanatoria).
5 Il quarto motivo è infondato. Le relazione relativa alle opere interne prevista dall’art. 48 della legge n.47 del 1985 non è requisito essenziale della domanda di sanatoria e il suo mancato deposito non è soggetto a sanzione, Infatti il legislatore si è limitato a prescrivere, per le opere interne realizzate anteriormente o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della legge medesima, la presentazione da parte del privato di una relazione descrittiva delle opere, senza prevedere, in caso di omissione, alcuna sanzione particolare. Ne consegue che la mancata presentazione, entro il termine stabilito dall'art.48 della legge n.47 del 1985, della relazione descrittiva, espone indubbiamente il privato a possibili contestazioni circa la data di realizzazione delle opere interne costringendolo a documentare l'anteriorità delle stesse rispetto alla data di entrata in vigore della legge sul condono edilizio (Circolare Ministro dei Lavori Pubblici 18 luglio 1986 N.3466/25).
5.1 Nel caso in esame non vi sono contestazioni più precise a riguardo e, per quanto sopra, la mancata presentazione della relazione di cui all’art. 48 non è causa di invalidità del permesso di costruire in sanatoria. Ancora, le opere interne non necessitano di specifica autorizzazione paesaggistica. Il DPR. n. 31 del 2017 espressamente esclude dalla necessità dell’autorizzazione paesaggistica, in quanto paesaggisticamente irrilevanti, le “Opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso”. Tale principio, seppure codificato successivamente alla presentazione della domanda di condono, corrisponde all’avviso della costante giurisprudenza (si vedano le decisioni richiamate in Tar Lazio 27 novembre 2023 n. 17675).
6 Anche il quinto motivo deve essere respinto, in quanto eccessivamente generico. Parte ricorrente ricava l’esistenza di ulteriori abusi da una cartografia del 1950 richiamata da un successivo atto notarile. I presunti abusi non sono sufficientemente documentati e non è fornito alcun principio di prova sulla loro esistenza e assenza di autorizzazione.
7 Il sesto motivo è fondato e deve essere accolto. In primo luogo è fondata le censura di incompetenza. Ai sensi dell’art. 5, c 2, lett. d, LR Marche 34/1992 (confermato dalla recente LR marche 19/2023) il parere paesaggistico ex art. 32 comma 1 della legge 47/1985 è devoluto alla Provincia (con parere obbligatorio della Soprintendenza), e le considerazioni del Comune e della controinteressata sulle dimensioni dell’abuso sono inconferenti rispetto a tale disciplina, non essendo stato documentata (neanche nel rilascio dell’autorizzazione paesaggistica) l’esenzione di cui alla seconda parte dell’articolo 32 comma 1 della legge n. 47/1985 (che peraltro sarebbe in contraddizione con la stessa richiesta di parere alla Soprintendenza).
7.1 Passando all’affermata formazione del silenzio assenso sul parere della Soprintendenza, il Comune ha trasmesso alla Soprintendenza il parere della Commissione Paesaggistica con nota del 10 maggio 2023. Secondo il Comune la natura autonoma del procedimento di gestione del vincolo paesaggistico, si innesta nella disciplina del condono, il cui atto conclusivo - favorevole - costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio, nella considerazione che la Soprintendenza, secondo le previsioni a regime dell'art. 146 d.lgs. n. 42 del 2004, a decorrere dal 1 gennaio 2010 non esercita più un mero riesame successivo di legittimità (scaturente in un eventuale annullamento), bensì una funzione consultiva, mediante l'espressione di un parere preventivo di merito, obbligatorio e in alcune ipotesi anche vincolante. Il parere in esame costituirebbe espressione di co-gestione attiva del vincolo paesaggistico, con conseguente applicazione dell’art. 17-bis l. 241/1990 (cd. silenzio-assenso tra Amministrazioni).
7.2 Il Collegio osserva che tale tesi è smentita dalla giurisprudenza largamente prevalente, la quale ha costantemente ribadito la natura speciale del condono ex legge n. 47/1985. Infatti, il condono edilizio è un istituto di carattere eccezionale, la cui disciplina deroga alle norme ordinarie non solo in materia edilizia, ma anche in relazione alla disciplina per la tutela del paesaggio. Il procedimento di condono edilizio per opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico presuppone la valutazione di compatibilità paesaggistica di tali opere e richiede un procedimento speciale per l’espressione di tale valutazione, distinto, per la natura eccezionale del condono, sia dal procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del d.lgs 42/2004, sia dal procedimento, di cui all’art. 167, per la valutazione di compatibilità paesaggistica in sanatoria di interventi edilizi minori che non sono stati oggetto di una istanza di condono.
7.3 Per la ricostruzione della disciplina sulla compatibilità paesaggistica di opere oggetto di una istanza di condono si deve far riferimento, quindi, all’articolo 32 della Legge n. 47/1985, legge sul primo condono edilizio. Il richiamato articolo 32, con riferimento alle opere costruite su aree sottoposte a vincolo, al comma 1, dispone espressamente che il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro 180 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto. La giurisprudenza ha costantemente interpretato la norma nel senso che, in materia di condono edilizio, nel caso di abusi in area vincolata, il termine per la formazione del silenzio-assenso decorre solamente dall'emanazione del parere favorevole, il che discende dalla previsione normativa di cui all'art. 32, L. n. 47 del 1985, che ha riconosciuto natura vincolante al parere, con conseguente impossibilità per l'Amministrazione procedente di rilasciare il condono in caso di valutazione negativa da parte dell'Autorità preposta (Cons. Stato. VI, 25 luglio 2023, n. 7241). Infatti, il procedimento per la sanatoria edilizia di immobili sottoposti a vincoli è vincolato al passaggio endoprocedimentale dell'acquisizione del parere favorevole, tanto che l'art. 32, comma 1, legge. n. 47/1985 formalizza la sussistenza del silenzio inadempimento (rifiuto) qualora, entro 180 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, non vi sia stata alcuna pronuncia ad opera dell'autorità preposta alla tutela del vincolo (Tar Campania Napoli, 4 marzo 2020, n. 1004). Di conseguenza, per espressa previsione della legge, la mancata espressione del parere entro 180 giorni (non essendo applicabile il termine di 45 giorni, riferibile all’autorizzazione paesaggistica ordinaria e non al parere da rendere nel procedimento di condono edilizio) non determina la formazione del silenzio assenso, ma si configura come silenzio inadempimento rispetto all’obbligo di esprimere il parere di compatibilità paesaggistica (Tar Campania Salerno 22 febbraio 2025, n. 253). Pertanto non è configurabile un silenzio assenso nel caso di sanatoria di opere abusive in area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale, essendo all'uopo in ogni caso richiesto il parere espresso dell'Autorità competente alla gestione del vincolo (Tar Veneto 16 maggio 2024, n. 1051). In conclusione l’acquisizione dei pareri presupposti al condono edilizio deve seguire la procedura speciale indicata nell’art. 32, della L. 47/85, a prescindere da quale sia la procedura “ordinaria” seguita dalle singole amministrazioni chiamate ad esprimere il parere (Cons. Stato VI 8 giugno 2022 n. 4684)
7.4 Per quanto sopra, pacificamente, nel caso in esame non opera né il silenzio assenso in generale, né il silenzio di cui dell’art. 17-bis l. 241/1990 nei rapporti tra amministrazioni. Il Comune di Sirolo, non poteva quindi rilasciare il parere di compatibilità paesaggistica del 30 maggio 2024, che ha consentito il rilascio del permesso di costruire in sanatoria.
7.5 Da quanto sopra deriva l’illegittimità dell’impugnato permesso di costruire in sanatoria, che deve essere annullato sotto questo profilo.
8 Il settimo motivo è invece infondato. In disparte le disposizioni specifiche riguardanti il Parco del Conero (si veda Cons. Stato II 2 ottobre 2024 n. 780), è la stessa decisione del Consiglio di Stato n. 5552 del 2004, citata da parte ricorrente a prova dell’impossibilità di un parere “postumo” (ma comunque precedente al rilascio della sanatoria) dell’Ente Parco a chiarire l’applicabilità di tale principio ai soli lavori eseguiti nella vigenza del vincolo.
8 Per quanto sopra, il settimo motivo di ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell’impugnato permesso di costruire in sanatoria per la violazione dell’art. 32 comma 1 della legge n. 47/1985.
2.1 La complessità della fattispecie e l’infondatezza di parte dei motivi consente l’integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnato di costruire in sanatoria n.93/2024, del Comune di Sirolo, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata EM AN, Presidente
NI UI, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI UI | Renata EM AN |
IL SEGRETARIO