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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 13/03/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AN PAOLA, Giudice monocratico in data 13/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 711/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Saronno - Via Roma 20 21047 Saronno VA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 63/2025 depositato il 18/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ente/Appellante: annullare l'avviso di accertamento esecutivo per omessa denuncia e contestuale atto di irrogazione delle sanzioni n. 7 del 11.11.2024, emesso dalla società Saronno Servizi S.p.A., e, per l'effetto, dichiarare che niente è dovuto dalla Ricorrente_1 S.r.l. a causa del predetto atto, né a titolo di maggiori imposte né di interessi e sanzioni.
In subordine, annullare comunque le sanzioni recate dall'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio e contestuale atto di irrogazione delle sanzioni n. 7 del 11.11.2024.
In ogni caso, condannare la Saronno Servizi S.p.A. alla restituzione delle somme che dovessero risultare indebitamente corrisposte dalla ricorrente in corso di causa per il titolo in contestazione, con gli accessori di legge, ivi compresi gli interessi. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Resistente/Appellato: - in rito: accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione e, per l'effetto, di indicare l'Autorità Giudiziaria Ordinaria quale Autorità Giudiziaria competente innanzi alla quale è possibile riassumere il processo, stante i motivi dedotti sub par. 1; - nel merito: accogliere le controdeduzioni addotte per resistere a quanto eccepito da Ricorrente_1 S.r.l. nei primi tre motivi di ricorso e, per l'effetto, rigettare tali eccezioni siccome infondate in fatto ed in diritto, confermando la legittimità dell'avviso de quo, stante i motivi dedotti sub par.
2-4 e relativi sub paragrafi;
- in subordine: accogliere le controdeduzioni addotte per resistere a quanto eccepito, in via subordinata, da Ricorrente_1 S.r.l. negli ultimi due motivi di ricorso e, per l'effetto, rigettare tali eccezioni siccome infondate in fatto ed in diritto, confermando, quindi, la legittimità dell'avviso de quo, sia sotto il profilo sanzionatorio che della potestà accertativa, stante i motivi dedotti sub par. 5 e 6. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al numero di RG. 711/2024 depositato in via telematica in data 19.12.2024 e successiva memoria Ricorrente_1 srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava dell'avviso di accertamento esecutivo per omessa denuncia e contestuale atto di irrogazione delle sanzioni n. 9 del
11.11.2024, emesso dalla società Saronno Servizi S.p.A. in data 15 novembre 2024 e notificato alla Ricorrente_1 S.r.l. in pari data per l'annualità 2023: la ricorrente in via preliminare eccepiva vizio di motivazione dell'atto in quanto non identifica quale sarebbe il presunto mezzo pubblicitario;
nel merito riproponeva i motivi già proposti per i periodi di imposta precedenti ipotizzando che Saronno Servizi, concessionaria per la raccolta pubblicitaria del comune di Saronno, avesse richiesto l'imposta sulla pubblicità per l'insegna “Società_1” che campeggiava sulla facciata dell'immobile in cui aveva la sede, pur ribadendo che tale informazione non fosse contenuta nell'avviso impugnato;
eccepiva mancanza di presupposti oggettivo e soggettivo dal momento che la Società_1 era cessata da tempo e non poteva essere riferita a Ricorrente_1 che non era l'unica agenzia nello stesso stabile;
produceva il contratto di locazione dell' immobile utilizzato per la propria attività.
Accolta l'istanza cautelare in data 12.2.2025.
Si costituiva Saronno Servizi spa, in persona del legale rappresentante pro tempore in data 14.2.2025, contestando quanto sostenuto dalla ricorrente: riteneva inammissibile il ricorso in quanto proposto avanti la
Corte di Giustizia Tributaria nonostante fosse stato introdotto il canone patrimoniale con conseguente perdita del carattere tributario dell'imposta; quanto al difetto di motivazione riteneva di aver adempiuto agli obblighi minimi di legge;
nel merito, riteneva che Ricorrente_1, in quanto agente di Società_2, che aveva acquisito i prodotti de Società_1 spa attraverso diversi passaggi di fusioni e riorganizzazioni di società di assicurazioni, fosse tenuta a pagare l'imposta relativa all'insegna posta sul condominio in cui aveva l'ufficio, installata da Società_1 spa cui era intestata la concessione risalente al 1995; precisava che dopo la fusione de Società_1 con Società_4 l'Agenzia Società_5, subentrata nella divisione Società_1 costituita in Società_4, aveva continuato a pagare l'imposta fino al 2012, quando la ricorrente Ricorrente_1 era subentrata a sua volta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Va innanzitutto affermata la piena giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria a decidere sulle liti tra enti impositori e soggetti d'imposta: il canone patrimoniale per l'esposizione pubblicitaria ha infatti natura tributaria posto che mantiene gli stessi presupposti imponibili dell'imposta comunale sulla pubblicità.
Va affrontata in secondo luogo la questione circa la motivazione, la cui decisione può influire sul giudizio, senza entrare nel merito.
Sotto questo aspetto le argomentazioni della ricorrente sono fondate e vanno accolte: la difesa della resistente riporta correttamente le disposizioni circa il contenuto richiesto dalla norma perché la motivazione dell'atto risulti valida ed efficace argomentando testualmente: “Il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa”. La resistente non considera, tuttavia, che l'avviso di accertamento impugnato non riporta “gli estremi oggettivi”, non cita, cioè, l'oggetto della contestazione dal momento che riporta testualmente: Accertamento n. 7 del 11-11-2024 per ME
DENUNCIA Annualità 2021
Ubicazione: Indirizzo_1
Superficie: 15,00 mq
Inizio occupazione: 01-01-2021
Dovuto: 2.925,00 €
Tipologia: PUBBLICITÀ ORDINARIA -1° CAT.
Tariffa mq: 97,5000 €
Fine occupazione: Attiva
L'atto impugnato è pertanto viziato da carente motivazione.
La ricorrente, peraltro, si è difesa anche nel merito ipotizzando che, come negli avvisi relativi a precedenti anni di imposta, l'ente impositore intendesse far riferimento all'insegna “Società_1” presente sull'immobile di Indirizzo_1. Sul punto, va sottolineato che anche nel merito il ricorso merita accoglimento, come già sostenuto da questo giudice per precedenti anni di imposta con la motivazione che si riporta.
La questione va decisa nel merito, in base ai principi che regolano la materia dell'imposta comunale sulla pubblicità, sia in senso soggettivo che oggettivo;
non risultano precedenti specifici in materia.
Va ricordato che l'imposta comunale sulla pubblicità, istituita col d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 applicabile ratione temporis agli anni in esame (abrogato per effetto dell'art. 1, c. 816 della Legge di Bilancio 2020; a partire dal 2021 l'imposta di pubblicità è sostituita dal c.d. canone unico, di cui richiama anche parte dell'originaria impostazione) ha quale presupposto applicativo “la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso mezzi di comunicazione visivi ed acustici, effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepita.” (art 5).
In linea generale, quindi, oggetto del tributo non è il messaggio pubblicitario ma il mezzo utilizzato per diffondere tale messaggio;
tuttavia, il “mezzo” non può prescindere dal messaggio e, ai fini dell'imposizione, sono rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promozione di beni e servizi oggetto dell'attività ovvero volti al miglioramento dell'immagine del soggetto economico pubblicizzato, con conseguente esclusione di tutte le forme di comunicazione che non hanno alcun contenuto pubblicitario e quindi prive di qualsiasi interesse economico;
esso si identifica in quelle forme di comunicazione atte a indurre e/o sollecitare la domanda di acquisto, creando nuovo impulso sul mercato;
in sostanza, il messaggio pubblicitario assume rilevanza ai fini impositivi soltanto nella misura in cui sia "finalizzato al richiamo dell'attenzione del pubblico sul prodotto o sul servizio, con conseguente potenzialità ad incrementare il risultato positivo di attività commerciali" (cfr. Cass., Sez. V, del n. 17385 23/07/2010) e abbia, dunque, "lo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero quella di migliorare l'immagine aziendale" (cfr. C.
T.P. Lecco, Sez. 1, Sent. n. 16 del 18/01/2016). A contrariis, laddove manchi questa finalità la comunicazione non assume dignità fiscale in quanto tale come confermato sia dall'A.F. prima, che dalla giurisprudenza poi.
Applicando il principio al caso di specie si può affermare quanto segue.
1- Il mezzo pubblicitario: l'insegna che campeggia sulla facciata dell'immobile di Saronno in Indirizzo_1
fu installata in data pari o antecedente al 1995: nel 1995 infatti, in base alla documentazione in atti,
Società_1 aveva fatto domanda di modifica dell'insegna già installata, cosa che in realtà non avvenne, a giudicare dalle fotografie allegate al ricorso. Non vi è dubbio che sia un mezzo visivo idoneo a far passare un messaggio pubblicitario. Rimane da stabilire se una insegna recante il nome di una società di assicurazioni cessata da anni (dal 1997), incorporata in altra società a sua volta fusasi con altre possa ancora far arrivare un messaggio pubblicitario a una “massa indistinta di soggetti”.
La puntuale ricostruzione delle vicende storiche delle società fusesi fino a diventare Società_2, effettuata dalla resistente, dimostra solamente che la Società_3 si è estinta per incorporazione e che la Società_4, prima, e la Società_2 poi ne hanno assorbito diritti e obblighi, circostanza rilevante, come si vedrà al punto 2.
Sul punto, risulta interessante Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 22/11/2022, n. 34270: “In tema di imposta comunale sulla pubblicità, il soggetto passivo dell'imposta si identifica principalmente in chi dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, ma anche in chi produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. L'estensione anche al predetto soggetto è sottoposta a condizione che il messaggio pubblicitario, volto a raggiungere l'obiettivo di indirizzare il pubblico verso un dato prodotto o servizio, sia potenzialmente idoneo a produrre un risultato positivo nei confronti dell'attività commerciale del contribuente”: si sottolinea l'inciso “…potenzialmente idoneo a produrre un risultato positivo nei confronti dell'attività commerciale del contribuente”. Vale la pena, pertanto, chiedersi quante persone, escluse quelle di una certa età che abbiano memoria di un passato assicurativo, possano recepire il messaggio volto, come detto sopra, alla promozione di beni e servizi oggetto dell'attività ovvero volto al miglioramento dell'immagine del soggetto economico pubblicizzato, posto anche che nell'immobile insistono tre agenzie di assicurazioni (che una sia un broker ovviamente non rileva).
Da un punto di vista oggettivo, pertanto, a parere del giudicante, il mezzo ha perso la sua valenza di promozione di un messaggio pubblicitario.
2- Titolarità. Sul punto, è bene ricordare che per effetto della fusione la società che risulta o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società che hanno partecipato alla fusione proseguendo in tutti i loro rapporti anche processuali anteriori alla fusione stessa (art. 2504 bis c.c.). In sintesi, la società incorporante eredita i diritti sull'insegna e ne assume anche la responsabilità economica, inclusa la gestione e l'eventuale sostituzione. Va da sé che titolare dell'insegna posta sull'immobile di Saronno di cui si discute non può che essere Società_2 (e prima Società_4, Società_6 e le altre società generatesi dalle fusioni e incorporazioni succedutesi nel tempo a far data dal 1997, anno di cessazione de Società_1, come si è visto). Non va sottovalutato il fatto che Società_1 e la Società_4 svolgevano la propria attività nei locali di Indirizzo_1 e l'insegna era direttamente riferita a quella attività. L'insegna, d'altra parte, è l'elemento che individua il luogo dove si svolge l'attività d'impresa e in quanto tale fa parte dell'azienda, come definita ai sensi dell'articolo 2555 c.c.
2.1- La resistente rileva che l'Agenzia Società_5, insediatasi nell'immobile in precedenza occupato da Società_4, ha continuato a pagare l'imposta di pubblicità fino al 2012 con ciò ritenendo che fosse automaticamente divenuta detentrice dei diritti risalenti a Società_1, prima e a Società_4 poi e/o che lo fosse in via solidale e che ciò comporti che anche Ricorrente_1 debba adempiere all'obbligo di pagare l'imposta per l'insegna. La circostanza, però, a parere del giudicante, è inconferente per vari ordini di motivi.
a- Al di là del fatto che Società_5 e Ricorrente_1 sono Agenti mentre Società_4 era la società produttrice dei prodotti oltre che titolare dell'insegna, va rilevato che fino al 2012 alcuni prodotti facenti capo alla cessata Società_1 erano ancora in vendita e l'insegna poteva avere in effetti un certo richiamo pubblicitario;
ma la circostanza non ha rilevanza;
b- Anche -e soprattutto- Ricorrente_1 non ha titolarità del mezzo pubblicitario: su richiesta del Giudice sono stati prodotti i contratti di locazione intercorsi fra la ricorrente e Società_4 e relativi all'immobile condotto in locazione. Dagli atti prodotti risulta innanzitutto che solo per il periodo dal giugno 2012 al settembre 2013 il locatore sia stata Società_4 essendo cessato il rapporto per estinzione della stessa Società_4, mentre per il successivo periodo titolare dell'immobile locato è un privato e l'immobile è un altro e non coincide con la facciata su cui insiste l'insegna; in secondo luogo nel contratto si legge testualmente: “È riservato a Società_4 SPA il diritto di visitare i locali al fine di predisporre e far eseguire, sia all'interno che all'esterno, le riparazioni o sostituzioni, nonché le modifiche o installazioni di impianti particolari e generali. L'Agente è obbligato a non apportare alcuna modifica, innovazione, sostituzione o trasformazione ai locali nonché agli impianti tutti, senza il preventivo assenso di Società_4 SPA.” E poco oltre: “È fatto inoltre divieto all'Agente (omissis), nonché di porre fissi ed infissi, di apporre targhe, insegne o mostre di qualsiasi tipo fuori degli appositi spazi…”. Si evince, contrariamente a quanto afferma la resistente, che la gestione dell'insegna, come di ogni altro manufatto era riservato al proprietario dell'immobile;
c- inoltre, in tema di imposta di pubblicità la pretesa dell'A.F. può ritenersi legittima a condizione che il destinatario della stessa tragga un vantaggio immediato e diretto dalla diffusione del messaggio pubblicitario, quale presupposto d'imposta, verso la platea dei potenziali acquirenti (cfr Suprema Corte, Sent. n. 9696, depositata il 25/03/2022): come emerso al punto 1, l'insegna “Società_1” non ha più valenza di veicolo pubblicitario, posto che la compagnia Società_1 è estinta dal 1997 e, se anche c'è stata, all'interno di Società_4, una “divisione Società_1” il fatto non può costituire messaggio recepito da una massa indistinta di persone;
solo chi voglia autonomamente informarsi -sui siti dedicati- sulle
Compagnie e sulle Agenzie può venire a sapere che vengono venduti alcuni prodotti che -forse- facevano capo alla società estinta, anche perché dal 2012/2024 i prodotti risalenti a Società_1 non sono più sul mercato, circostanza questa non smentita dalla resistente;
non da ultimo, va posto in luce il fatto che Ricorrente_1 dal 2013 non occupa nemmeno più l'immobile che era stato di proprietà di Società_4;
d- la resistente nelle proprie controdeduzioni sostiene che l'accertamento sia stato notificato alla Ricorrente_1 perché ritenuta obbligata in solido con il titolare, soggetto passivo principale ai sensi del secondo comma dell'art 6 citato: ma gli avvisi di accertamento impugnati, riferiti agli anni 2018-2019-2020 sono stati emessi con la causale di “omessa denuncia” il che fa presupporre che l'insegna apposta in anni anteriori al 1995, protetta fino al 2012, non lo sia più stata dopo il 2012; d'altra parte il Comune in cui si trova l'esercizio deve provvedere alla notifica degli avvisi di accertamento e alla richiesta del pagamento dell'imposta entro cinque anni mentre il diritto al mantenimento dell'insegna si prescrive in tre anni, rinnovabili anche tacitamente attraverso il pagamento dell'imposta.
Per concludere: Ricorrente_1 non ne ha la disponibilità, non occupa dal 2013 i locali interessati dall'insegna né evidentemente ha interesse a presentare denuncia relativa alla installazione di una insegna priva per sé di contenuto;
la resistente non ha in ogni caso fornita alcuna prova che Società_2 o chi per essa abbia demandato Ricorrente_1 a mantenere in vita l'insegna.
Il ricorso va pertanto accolto;
le spese possono essere peraltro compensate a causa della particolarità della questione.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa integralmente le spese fra le parti
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 13/03/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AN PAOLA, Giudice monocratico in data 13/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 711/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Saronno - Via Roma 20 21047 Saronno VA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 63/2025 depositato il 18/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ente/Appellante: annullare l'avviso di accertamento esecutivo per omessa denuncia e contestuale atto di irrogazione delle sanzioni n. 7 del 11.11.2024, emesso dalla società Saronno Servizi S.p.A., e, per l'effetto, dichiarare che niente è dovuto dalla Ricorrente_1 S.r.l. a causa del predetto atto, né a titolo di maggiori imposte né di interessi e sanzioni.
In subordine, annullare comunque le sanzioni recate dall'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio e contestuale atto di irrogazione delle sanzioni n. 7 del 11.11.2024.
In ogni caso, condannare la Saronno Servizi S.p.A. alla restituzione delle somme che dovessero risultare indebitamente corrisposte dalla ricorrente in corso di causa per il titolo in contestazione, con gli accessori di legge, ivi compresi gli interessi. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Resistente/Appellato: - in rito: accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione e, per l'effetto, di indicare l'Autorità Giudiziaria Ordinaria quale Autorità Giudiziaria competente innanzi alla quale è possibile riassumere il processo, stante i motivi dedotti sub par. 1; - nel merito: accogliere le controdeduzioni addotte per resistere a quanto eccepito da Ricorrente_1 S.r.l. nei primi tre motivi di ricorso e, per l'effetto, rigettare tali eccezioni siccome infondate in fatto ed in diritto, confermando la legittimità dell'avviso de quo, stante i motivi dedotti sub par.
2-4 e relativi sub paragrafi;
- in subordine: accogliere le controdeduzioni addotte per resistere a quanto eccepito, in via subordinata, da Ricorrente_1 S.r.l. negli ultimi due motivi di ricorso e, per l'effetto, rigettare tali eccezioni siccome infondate in fatto ed in diritto, confermando, quindi, la legittimità dell'avviso de quo, sia sotto il profilo sanzionatorio che della potestà accertativa, stante i motivi dedotti sub par. 5 e 6. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al numero di RG. 711/2024 depositato in via telematica in data 19.12.2024 e successiva memoria Ricorrente_1 srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava dell'avviso di accertamento esecutivo per omessa denuncia e contestuale atto di irrogazione delle sanzioni n. 9 del
11.11.2024, emesso dalla società Saronno Servizi S.p.A. in data 15 novembre 2024 e notificato alla Ricorrente_1 S.r.l. in pari data per l'annualità 2023: la ricorrente in via preliminare eccepiva vizio di motivazione dell'atto in quanto non identifica quale sarebbe il presunto mezzo pubblicitario;
nel merito riproponeva i motivi già proposti per i periodi di imposta precedenti ipotizzando che Saronno Servizi, concessionaria per la raccolta pubblicitaria del comune di Saronno, avesse richiesto l'imposta sulla pubblicità per l'insegna “Società_1” che campeggiava sulla facciata dell'immobile in cui aveva la sede, pur ribadendo che tale informazione non fosse contenuta nell'avviso impugnato;
eccepiva mancanza di presupposti oggettivo e soggettivo dal momento che la Società_1 era cessata da tempo e non poteva essere riferita a Ricorrente_1 che non era l'unica agenzia nello stesso stabile;
produceva il contratto di locazione dell' immobile utilizzato per la propria attività.
Accolta l'istanza cautelare in data 12.2.2025.
Si costituiva Saronno Servizi spa, in persona del legale rappresentante pro tempore in data 14.2.2025, contestando quanto sostenuto dalla ricorrente: riteneva inammissibile il ricorso in quanto proposto avanti la
Corte di Giustizia Tributaria nonostante fosse stato introdotto il canone patrimoniale con conseguente perdita del carattere tributario dell'imposta; quanto al difetto di motivazione riteneva di aver adempiuto agli obblighi minimi di legge;
nel merito, riteneva che Ricorrente_1, in quanto agente di Società_2, che aveva acquisito i prodotti de Società_1 spa attraverso diversi passaggi di fusioni e riorganizzazioni di società di assicurazioni, fosse tenuta a pagare l'imposta relativa all'insegna posta sul condominio in cui aveva l'ufficio, installata da Società_1 spa cui era intestata la concessione risalente al 1995; precisava che dopo la fusione de Società_1 con Società_4 l'Agenzia Società_5, subentrata nella divisione Società_1 costituita in Società_4, aveva continuato a pagare l'imposta fino al 2012, quando la ricorrente Ricorrente_1 era subentrata a sua volta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Va innanzitutto affermata la piena giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria a decidere sulle liti tra enti impositori e soggetti d'imposta: il canone patrimoniale per l'esposizione pubblicitaria ha infatti natura tributaria posto che mantiene gli stessi presupposti imponibili dell'imposta comunale sulla pubblicità.
Va affrontata in secondo luogo la questione circa la motivazione, la cui decisione può influire sul giudizio, senza entrare nel merito.
Sotto questo aspetto le argomentazioni della ricorrente sono fondate e vanno accolte: la difesa della resistente riporta correttamente le disposizioni circa il contenuto richiesto dalla norma perché la motivazione dell'atto risulti valida ed efficace argomentando testualmente: “Il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa”. La resistente non considera, tuttavia, che l'avviso di accertamento impugnato non riporta “gli estremi oggettivi”, non cita, cioè, l'oggetto della contestazione dal momento che riporta testualmente: Accertamento n. 7 del 11-11-2024 per ME
DENUNCIA Annualità 2021
Ubicazione: Indirizzo_1
Superficie: 15,00 mq
Inizio occupazione: 01-01-2021
Dovuto: 2.925,00 €
Tipologia: PUBBLICITÀ ORDINARIA -1° CAT.
Tariffa mq: 97,5000 €
Fine occupazione: Attiva
L'atto impugnato è pertanto viziato da carente motivazione.
La ricorrente, peraltro, si è difesa anche nel merito ipotizzando che, come negli avvisi relativi a precedenti anni di imposta, l'ente impositore intendesse far riferimento all'insegna “Società_1” presente sull'immobile di Indirizzo_1. Sul punto, va sottolineato che anche nel merito il ricorso merita accoglimento, come già sostenuto da questo giudice per precedenti anni di imposta con la motivazione che si riporta.
La questione va decisa nel merito, in base ai principi che regolano la materia dell'imposta comunale sulla pubblicità, sia in senso soggettivo che oggettivo;
non risultano precedenti specifici in materia.
Va ricordato che l'imposta comunale sulla pubblicità, istituita col d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 applicabile ratione temporis agli anni in esame (abrogato per effetto dell'art. 1, c. 816 della Legge di Bilancio 2020; a partire dal 2021 l'imposta di pubblicità è sostituita dal c.d. canone unico, di cui richiama anche parte dell'originaria impostazione) ha quale presupposto applicativo “la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso mezzi di comunicazione visivi ed acustici, effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepita.” (art 5).
In linea generale, quindi, oggetto del tributo non è il messaggio pubblicitario ma il mezzo utilizzato per diffondere tale messaggio;
tuttavia, il “mezzo” non può prescindere dal messaggio e, ai fini dell'imposizione, sono rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promozione di beni e servizi oggetto dell'attività ovvero volti al miglioramento dell'immagine del soggetto economico pubblicizzato, con conseguente esclusione di tutte le forme di comunicazione che non hanno alcun contenuto pubblicitario e quindi prive di qualsiasi interesse economico;
esso si identifica in quelle forme di comunicazione atte a indurre e/o sollecitare la domanda di acquisto, creando nuovo impulso sul mercato;
in sostanza, il messaggio pubblicitario assume rilevanza ai fini impositivi soltanto nella misura in cui sia "finalizzato al richiamo dell'attenzione del pubblico sul prodotto o sul servizio, con conseguente potenzialità ad incrementare il risultato positivo di attività commerciali" (cfr. Cass., Sez. V, del n. 17385 23/07/2010) e abbia, dunque, "lo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero quella di migliorare l'immagine aziendale" (cfr. C.
T.P. Lecco, Sez. 1, Sent. n. 16 del 18/01/2016). A contrariis, laddove manchi questa finalità la comunicazione non assume dignità fiscale in quanto tale come confermato sia dall'A.F. prima, che dalla giurisprudenza poi.
Applicando il principio al caso di specie si può affermare quanto segue.
1- Il mezzo pubblicitario: l'insegna che campeggia sulla facciata dell'immobile di Saronno in Indirizzo_1
fu installata in data pari o antecedente al 1995: nel 1995 infatti, in base alla documentazione in atti,
Società_1 aveva fatto domanda di modifica dell'insegna già installata, cosa che in realtà non avvenne, a giudicare dalle fotografie allegate al ricorso. Non vi è dubbio che sia un mezzo visivo idoneo a far passare un messaggio pubblicitario. Rimane da stabilire se una insegna recante il nome di una società di assicurazioni cessata da anni (dal 1997), incorporata in altra società a sua volta fusasi con altre possa ancora far arrivare un messaggio pubblicitario a una “massa indistinta di soggetti”.
La puntuale ricostruzione delle vicende storiche delle società fusesi fino a diventare Società_2, effettuata dalla resistente, dimostra solamente che la Società_3 si è estinta per incorporazione e che la Società_4, prima, e la Società_2 poi ne hanno assorbito diritti e obblighi, circostanza rilevante, come si vedrà al punto 2.
Sul punto, risulta interessante Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 22/11/2022, n. 34270: “In tema di imposta comunale sulla pubblicità, il soggetto passivo dell'imposta si identifica principalmente in chi dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, ma anche in chi produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. L'estensione anche al predetto soggetto è sottoposta a condizione che il messaggio pubblicitario, volto a raggiungere l'obiettivo di indirizzare il pubblico verso un dato prodotto o servizio, sia potenzialmente idoneo a produrre un risultato positivo nei confronti dell'attività commerciale del contribuente”: si sottolinea l'inciso “…potenzialmente idoneo a produrre un risultato positivo nei confronti dell'attività commerciale del contribuente”. Vale la pena, pertanto, chiedersi quante persone, escluse quelle di una certa età che abbiano memoria di un passato assicurativo, possano recepire il messaggio volto, come detto sopra, alla promozione di beni e servizi oggetto dell'attività ovvero volto al miglioramento dell'immagine del soggetto economico pubblicizzato, posto anche che nell'immobile insistono tre agenzie di assicurazioni (che una sia un broker ovviamente non rileva).
Da un punto di vista oggettivo, pertanto, a parere del giudicante, il mezzo ha perso la sua valenza di promozione di un messaggio pubblicitario.
2- Titolarità. Sul punto, è bene ricordare che per effetto della fusione la società che risulta o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società che hanno partecipato alla fusione proseguendo in tutti i loro rapporti anche processuali anteriori alla fusione stessa (art. 2504 bis c.c.). In sintesi, la società incorporante eredita i diritti sull'insegna e ne assume anche la responsabilità economica, inclusa la gestione e l'eventuale sostituzione. Va da sé che titolare dell'insegna posta sull'immobile di Saronno di cui si discute non può che essere Società_2 (e prima Società_4, Società_6 e le altre società generatesi dalle fusioni e incorporazioni succedutesi nel tempo a far data dal 1997, anno di cessazione de Società_1, come si è visto). Non va sottovalutato il fatto che Società_1 e la Società_4 svolgevano la propria attività nei locali di Indirizzo_1 e l'insegna era direttamente riferita a quella attività. L'insegna, d'altra parte, è l'elemento che individua il luogo dove si svolge l'attività d'impresa e in quanto tale fa parte dell'azienda, come definita ai sensi dell'articolo 2555 c.c.
2.1- La resistente rileva che l'Agenzia Società_5, insediatasi nell'immobile in precedenza occupato da Società_4, ha continuato a pagare l'imposta di pubblicità fino al 2012 con ciò ritenendo che fosse automaticamente divenuta detentrice dei diritti risalenti a Società_1, prima e a Società_4 poi e/o che lo fosse in via solidale e che ciò comporti che anche Ricorrente_1 debba adempiere all'obbligo di pagare l'imposta per l'insegna. La circostanza, però, a parere del giudicante, è inconferente per vari ordini di motivi.
a- Al di là del fatto che Società_5 e Ricorrente_1 sono Agenti mentre Società_4 era la società produttrice dei prodotti oltre che titolare dell'insegna, va rilevato che fino al 2012 alcuni prodotti facenti capo alla cessata Società_1 erano ancora in vendita e l'insegna poteva avere in effetti un certo richiamo pubblicitario;
ma la circostanza non ha rilevanza;
b- Anche -e soprattutto- Ricorrente_1 non ha titolarità del mezzo pubblicitario: su richiesta del Giudice sono stati prodotti i contratti di locazione intercorsi fra la ricorrente e Società_4 e relativi all'immobile condotto in locazione. Dagli atti prodotti risulta innanzitutto che solo per il periodo dal giugno 2012 al settembre 2013 il locatore sia stata Società_4 essendo cessato il rapporto per estinzione della stessa Società_4, mentre per il successivo periodo titolare dell'immobile locato è un privato e l'immobile è un altro e non coincide con la facciata su cui insiste l'insegna; in secondo luogo nel contratto si legge testualmente: “È riservato a Società_4 SPA il diritto di visitare i locali al fine di predisporre e far eseguire, sia all'interno che all'esterno, le riparazioni o sostituzioni, nonché le modifiche o installazioni di impianti particolari e generali. L'Agente è obbligato a non apportare alcuna modifica, innovazione, sostituzione o trasformazione ai locali nonché agli impianti tutti, senza il preventivo assenso di Società_4 SPA.” E poco oltre: “È fatto inoltre divieto all'Agente (omissis), nonché di porre fissi ed infissi, di apporre targhe, insegne o mostre di qualsiasi tipo fuori degli appositi spazi…”. Si evince, contrariamente a quanto afferma la resistente, che la gestione dell'insegna, come di ogni altro manufatto era riservato al proprietario dell'immobile;
c- inoltre, in tema di imposta di pubblicità la pretesa dell'A.F. può ritenersi legittima a condizione che il destinatario della stessa tragga un vantaggio immediato e diretto dalla diffusione del messaggio pubblicitario, quale presupposto d'imposta, verso la platea dei potenziali acquirenti (cfr Suprema Corte, Sent. n. 9696, depositata il 25/03/2022): come emerso al punto 1, l'insegna “Società_1” non ha più valenza di veicolo pubblicitario, posto che la compagnia Società_1 è estinta dal 1997 e, se anche c'è stata, all'interno di Società_4, una “divisione Società_1” il fatto non può costituire messaggio recepito da una massa indistinta di persone;
solo chi voglia autonomamente informarsi -sui siti dedicati- sulle
Compagnie e sulle Agenzie può venire a sapere che vengono venduti alcuni prodotti che -forse- facevano capo alla società estinta, anche perché dal 2012/2024 i prodotti risalenti a Società_1 non sono più sul mercato, circostanza questa non smentita dalla resistente;
non da ultimo, va posto in luce il fatto che Ricorrente_1 dal 2013 non occupa nemmeno più l'immobile che era stato di proprietà di Società_4;
d- la resistente nelle proprie controdeduzioni sostiene che l'accertamento sia stato notificato alla Ricorrente_1 perché ritenuta obbligata in solido con il titolare, soggetto passivo principale ai sensi del secondo comma dell'art 6 citato: ma gli avvisi di accertamento impugnati, riferiti agli anni 2018-2019-2020 sono stati emessi con la causale di “omessa denuncia” il che fa presupporre che l'insegna apposta in anni anteriori al 1995, protetta fino al 2012, non lo sia più stata dopo il 2012; d'altra parte il Comune in cui si trova l'esercizio deve provvedere alla notifica degli avvisi di accertamento e alla richiesta del pagamento dell'imposta entro cinque anni mentre il diritto al mantenimento dell'insegna si prescrive in tre anni, rinnovabili anche tacitamente attraverso il pagamento dell'imposta.
Per concludere: Ricorrente_1 non ne ha la disponibilità, non occupa dal 2013 i locali interessati dall'insegna né evidentemente ha interesse a presentare denuncia relativa alla installazione di una insegna priva per sé di contenuto;
la resistente non ha in ogni caso fornita alcuna prova che Società_2 o chi per essa abbia demandato Ricorrente_1 a mantenere in vita l'insegna.
Il ricorso va pertanto accolto;
le spese possono essere peraltro compensate a causa della particolarità della questione.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa integralmente le spese fra le parti