Sentenza 11 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/03/2002, n. 3501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3501 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1. IN NOM3501/ 02 ITALIANO LA CORTE S REMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE mediadore Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G. N. 13810/99 FIDUCCIA Dott. Gaetano Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Cron. $357 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Dott. Ennio MALZONE Rel. Consigliere Rep. 902 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Ud. 22/11/01 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta L ORE sul ricorso proposto da: dal Sig. perditti MAR. 2002 OL RI, elettivamente domiciliata in ROMA il IL CANCELLIERE CORSO TRIESTE 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO RECCHIA, difesa dall'avvocato BARTOLOMEO DELLA MORTE, giusta delega in atti;
€1,55 1.3000 CANCELLE ricorrente
contro
BUILDING DI IA PI & C SAS;
DG710441 intimata- avverso la sentenza n. 1401/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione III Civile, emessa il 24/04/98 e 2001 depositata il 10/06/98 (R.G. 1619/93); 1998 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/01 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 15.2.88 CO RI conveniva in giudizio avanti il tribunale di Napoli la Building di OL IZ & C. SAS, per sentirla condannare alla restituzione della somma di L. 5.926.400, oltre interessi, trattenuta dalla convenuta, al momento della stipula del preliminare, avvenuta il 17.7.87, imputan- done L.
2.926.400 a titolo di provvigione per la media- zione della vendita di un suo appartamento sito in Poz- zuoli alla via Pisciarelli 23 ad Agnano, e L.
3.000.000 per sovrapprezzo in ragione del maggior prezzo fissato nel preliminare rispetto а quello della proposta di vendita;
precisava altresì che per la stipula del defi- stato fissato come termine ultimo quello delnitivo era 31.12.1987; inoltre che, nonostante i. suoi ripetuti solleciti, detto termine era inutilmente decorso, per la manifesta volontà della promissaria acquirente di non volere più acquistare l'immobile. La convenuta, costituitasi in giudizio, controdedu- ceva che l'attrice, allorchè aveva sottoscritto l'inca- 2 rico a vendere, si era impegnata a versare la provvi- gione all'atto della stipula del preliminare e che la mancata stipula del definitivo era dipesa esclusivamen- te dal comportamento inadempiente della promissaria ac- quirente. L'adito tribunale con sentenza n. 12775 del 3.6.92 rigettava la domanda attrice. Tale decisione era con- fermata dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 1401 del 24.4.98, che rigettava l'appello della Cecco- li, condannandola altresì alle spese del grado in favo- re della controparte costituitasi. Per la cassazione della decisione ricorre la Cecco- li esponendo due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazio- ne e falsa applicazione dell'art. 1759 c.c. in relazio- ne all'art. 360 n. 3 e 5 cpc, si censura la sentenza impugnata per non aver rilevato che la mancata stipula del definitivo era imputabile al comportamento della Building, che, essendo venuta meno all'impegno di fare ottenere alla promissaria acquirente il finanziamento per l'acquisto dell'immobile, aveva sostanzialmente im- pedito a costei di portare a termine l'affare, e si so- stiene che la prova che la Building avesse assunto tale impegno nei confronti della promissaria era agevolmente 3 desumibile dalla lettera scritta in proposito dal lega- le della promissaria e dalla proposta d'acquisto. Il motivo manca, innanzitutto, di specificità, per- ché non viene riportata in ricorso la parte della pro- posta d'acquisto che conterrebbe la relativa obbliga- zione della Building nei confronti della promissaria acquirente;
è, poi, chiaramente infondato, perché la Corte di merito ha dato adeguata motivazione sul punto che nessun obbligo era stato assunto in tal senso dalla società di mediazione, significando che l'obbligo della CO di pagare la provvigione derivava dalla propo- sta di vendita da lei sottoscritta e che la clausola di finanziamento dell'acquisto per mezzo di mutuo atteneva esclusivamente alle parti del preliminare di vendita. Con il secondo motivo di ricorso, deducendo viola- zione e falsa applicazione dell'art. 1755 C.C. in rela- zione all'art. 360 n. 3 cpc, si censura la sentenza im- pugnata per aver riconosciuto il compenso per il sovra- prezzo e si sostiene che tale compenso non era dovuto se non in ragione del prezzo effettivamente pagato, ri- sultando tale specifica condizione, dalle stesse ammis- sioni fatte dal difensore della società Building nella sua comparsa di risposta in appello. Anche tale motivo è palesemente infondato, in quan- la Corte di merito ha specificato che il relativo to 4 obbligo scaturisce direttamente dalla proposta di ven- dita sottoscritta dalla proprietaria venditrice e su tale punto nemmeno v'è specifica contestazione in ri- corso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma addì 22.XI.01 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE ducia Я робить Fi Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 oggi, li 11/3.07 A M E Gina Casoli R P U IL CANCELLIERE C1 S T Gina Gasoli R O C CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 17A 1 2012 108T delle Entrate di Roma 2 il 456 20,66 serie 4 al n. 2164 versate € 161 77 apposta in calce alla copia autentica TOT 149,77 (art. 278 T.U. n°115/del 30/5/2002) ростра 161,77 5