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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siena, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siena |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BONARI CLAUDIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 160/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena - Viale Europa 67 53100 Siena SI
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TZS20211T001856000 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 19.06.2025, i sigg.ri Ricorrente_2 Ricorrente_2 e Ricorrente_1 , residenti in [...], rappresentati e difesi, dall'Avv. Difensore_1 , impugnano gli avvisi di liquidazione entrambi identificati con il n. 2021 1T 001856 000 notificati in data 28.03.2025 con i quali l'Ufficio recuperava le maggiori imposte dovute e provvedeva all'irrogazione delle sanzioni. Eccepiscono i ricorrenti che gli avvisi di liquidazione risultano illegittimi in quanto nel presente caso non sussiste la fattispecie affermata in detti atti e dalla quale conseguirebbe la decadenza del beneficio fiscale richiesto in quanto non risulta vero che i contribuenti non abbiano provveduto all'unificazione della nuova unità abitativa a quella già posseduta ai fini di realizzare entro il termine di legge di tre anni dalla data di stipula del nuovo atto di acquisto un'unica unità immobiliare non riconducibile nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. Sostengono i ricorrenti di avere ottemperato ampiamente entro i termini di legge a quanto prescritto dalla normativa procedendo ad effettuare i lavori per la destinazione di dette due unità immobiliari, nel loro insieme, a costituire un'unica unità abitativa, attraverso l'apertura di due porte al piano primo ed al piano secondo tra le due precedenti unità abitative. I suindicati lavori sono stati conclusi in data 05.12.2022, come da comunicazione di fine lavori che si allega, quindi l'obbligo di unione dell'immobile acquistato dai ricorrenti con quello già di proprietà degli stessi acquistato nell'anno 2018 è stato assolto con ampio anticipo rispetto al termine di legge di anni tre previsto, il tutto come comprovato da atti aventi data certa, SCIA e Comunicazione di fine lavori, protocollati presso il Comune di Arezzo. Eccepiscono ancora che con Ordinanza n. 21721 del 20 luglio 2023, la Corte di Cassazione Sez. V ha statuito in merito al tema oggetto del presente giudizio che ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione non è necessaria la fusione catastale dei due immobili, “contando solo ed unicamente la effettività dell'unificazione delle unità immobiliari quale finalizzata a realizzare l'unica abitazione del contribuente” ed affermando altresì che
“la fusione catastale è adempimento rilevante ai fini del riscontro dell'evento (accorpamento di unità immobiliari contigue) cui l'agevolazione deve ritenersi correlata ma non di per sé essenziale contando solo ed unicamente la “effettività dell'unificazione delle unità immobiliari quale finalizzata a realizzare l'unica abitazione del contribuente”. Inoltre rammentano che in questo caso si è avuta l'unione di un immobile classificato catastalmente A/3 con un altro classificato catastalmente A/4 e quindi che è del tutto evidente che la classificazione catastale dell'unico immobile che risulta dall'unione delle due sopra richiamate unità non può certo rientrare nelle categorie sopra menzionate relative agli immobili c.d. di lusso, in ogni caso è evidente che quanto sostenuto dell'Agenzia delle Entrate risulta anche in questo caso contraddetto dalla Giurisprudenza in materia. In data 22.07.2025 si costituisce l'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Siena, contestando tutto quanto eccepito dai ricorrenti, ricordando i requisiti requisiti soggettivi e oggettivi necessari per usufruire dell'agevolazione e chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 29.09.2025, la Corte in composizione monocratica, rigettava l'istanza cautelare per mancanza dei presupposti di legge. All'udienza del 19.01.2026, la Corte in composizione monocratica in pubblica udienza, sentite le parti, esaminato il ricorso, le memorie e le controdeduzioni rigetta il ricorso perchè infondato. Una agevolazione fiscale può essere riconosciuta se presenti i requisiti previsti dalla legge e se il contribuente, cui compete farlo, trattandosi di deroga al regime generale, ne offre la dimostrazione. Nel caso in esame si tratta della fusione di due unità contigue. Ai fini del riconoscimento del beneficio l'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 richiede espressamente che l'unità derivata dalla fusione non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9. Temeraria in tal senso l'affermazione dei ricorrenti, “l'unione di un immobile classificato catastalmente A/3 con un altro classificato catastalmente A/4 e quindi che è del tutto evidente che la classificazione catastale dell'unico immobile che risulta dall'unione delle due sopra richiamate unità non può certo rientrare nelle categorie sopra menzionate relative agli immobili c.d. di lusso”. Premesso che la nuova unità immobiliare non mantiene necessariamente la categoria delle due precedenti e che la fusione di queste ultime può dar luogo ad un'unità di categoria differente, deve concludersi che in difetto di variazione catastale in categoria che non osti al riconoscimento dell'agevolazione ed in difetto di prova su questo punto l'agevolazione non può essere riconosciuta. I ricorrenti contestano la non necessaria variazione catastale facendo riferimento all'ordinanza n. 21721 del 20 luglio 2023, la Corte di Cassazione Sez. V, in realtà dalla documentazione dagli stessi depositata si evince che la variazione catastale è stata presentata in data 02.12.2022 prot. AR0064641, ma questa è stata presentata per la sola porzione immobiliare acquistata e da questa non si evincono le opere di fusione realizzate e non è stata effettuata la fusione catastale così come richiesto dalla norma per beneficiare delle agevolazioni. Per poter usufruire dell'agevolazione si deve essere proprietari di una unica unità immobiliare uso abitativo nel comune, per questo motivo, nel caso di fusione di unità immobiliari, momento conclusivo dell'accorpamento è necessariamente l'accatastamento, che è di fatto il solo momento in cui le due unità diventano una, in tali casi requisito essenziale per poter continuare a godere dell'agevolazione è l'aggiornamento dei dati catastali, perché è soltanto con la fusione catastale che si ottiene l'unione delle due unità immobiliari, che determina, una diversa consistenza catastale delle unità immobiliari originarie, è solo da quest'ultimo momento che è possibile accertare che dalla stessa non derivi un immobile di categoria A1, A8 e A9, l'accatastamento è quindi indispensabile per la verifica del rispetto del requisito del fabbricato non di lusso.
Le spese seguono come per legge la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica respinge il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 500.00.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BONARI CLAUDIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 160/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena - Viale Europa 67 53100 Siena SI
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TZS20211T001856000 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 19.06.2025, i sigg.ri Ricorrente_2 Ricorrente_2 e Ricorrente_1 , residenti in [...], rappresentati e difesi, dall'Avv. Difensore_1 , impugnano gli avvisi di liquidazione entrambi identificati con il n. 2021 1T 001856 000 notificati in data 28.03.2025 con i quali l'Ufficio recuperava le maggiori imposte dovute e provvedeva all'irrogazione delle sanzioni. Eccepiscono i ricorrenti che gli avvisi di liquidazione risultano illegittimi in quanto nel presente caso non sussiste la fattispecie affermata in detti atti e dalla quale conseguirebbe la decadenza del beneficio fiscale richiesto in quanto non risulta vero che i contribuenti non abbiano provveduto all'unificazione della nuova unità abitativa a quella già posseduta ai fini di realizzare entro il termine di legge di tre anni dalla data di stipula del nuovo atto di acquisto un'unica unità immobiliare non riconducibile nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. Sostengono i ricorrenti di avere ottemperato ampiamente entro i termini di legge a quanto prescritto dalla normativa procedendo ad effettuare i lavori per la destinazione di dette due unità immobiliari, nel loro insieme, a costituire un'unica unità abitativa, attraverso l'apertura di due porte al piano primo ed al piano secondo tra le due precedenti unità abitative. I suindicati lavori sono stati conclusi in data 05.12.2022, come da comunicazione di fine lavori che si allega, quindi l'obbligo di unione dell'immobile acquistato dai ricorrenti con quello già di proprietà degli stessi acquistato nell'anno 2018 è stato assolto con ampio anticipo rispetto al termine di legge di anni tre previsto, il tutto come comprovato da atti aventi data certa, SCIA e Comunicazione di fine lavori, protocollati presso il Comune di Arezzo. Eccepiscono ancora che con Ordinanza n. 21721 del 20 luglio 2023, la Corte di Cassazione Sez. V ha statuito in merito al tema oggetto del presente giudizio che ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione non è necessaria la fusione catastale dei due immobili, “contando solo ed unicamente la effettività dell'unificazione delle unità immobiliari quale finalizzata a realizzare l'unica abitazione del contribuente” ed affermando altresì che
“la fusione catastale è adempimento rilevante ai fini del riscontro dell'evento (accorpamento di unità immobiliari contigue) cui l'agevolazione deve ritenersi correlata ma non di per sé essenziale contando solo ed unicamente la “effettività dell'unificazione delle unità immobiliari quale finalizzata a realizzare l'unica abitazione del contribuente”. Inoltre rammentano che in questo caso si è avuta l'unione di un immobile classificato catastalmente A/3 con un altro classificato catastalmente A/4 e quindi che è del tutto evidente che la classificazione catastale dell'unico immobile che risulta dall'unione delle due sopra richiamate unità non può certo rientrare nelle categorie sopra menzionate relative agli immobili c.d. di lusso, in ogni caso è evidente che quanto sostenuto dell'Agenzia delle Entrate risulta anche in questo caso contraddetto dalla Giurisprudenza in materia. In data 22.07.2025 si costituisce l'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Siena, contestando tutto quanto eccepito dai ricorrenti, ricordando i requisiti requisiti soggettivi e oggettivi necessari per usufruire dell'agevolazione e chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 29.09.2025, la Corte in composizione monocratica, rigettava l'istanza cautelare per mancanza dei presupposti di legge. All'udienza del 19.01.2026, la Corte in composizione monocratica in pubblica udienza, sentite le parti, esaminato il ricorso, le memorie e le controdeduzioni rigetta il ricorso perchè infondato. Una agevolazione fiscale può essere riconosciuta se presenti i requisiti previsti dalla legge e se il contribuente, cui compete farlo, trattandosi di deroga al regime generale, ne offre la dimostrazione. Nel caso in esame si tratta della fusione di due unità contigue. Ai fini del riconoscimento del beneficio l'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 richiede espressamente che l'unità derivata dalla fusione non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9. Temeraria in tal senso l'affermazione dei ricorrenti, “l'unione di un immobile classificato catastalmente A/3 con un altro classificato catastalmente A/4 e quindi che è del tutto evidente che la classificazione catastale dell'unico immobile che risulta dall'unione delle due sopra richiamate unità non può certo rientrare nelle categorie sopra menzionate relative agli immobili c.d. di lusso”. Premesso che la nuova unità immobiliare non mantiene necessariamente la categoria delle due precedenti e che la fusione di queste ultime può dar luogo ad un'unità di categoria differente, deve concludersi che in difetto di variazione catastale in categoria che non osti al riconoscimento dell'agevolazione ed in difetto di prova su questo punto l'agevolazione non può essere riconosciuta. I ricorrenti contestano la non necessaria variazione catastale facendo riferimento all'ordinanza n. 21721 del 20 luglio 2023, la Corte di Cassazione Sez. V, in realtà dalla documentazione dagli stessi depositata si evince che la variazione catastale è stata presentata in data 02.12.2022 prot. AR0064641, ma questa è stata presentata per la sola porzione immobiliare acquistata e da questa non si evincono le opere di fusione realizzate e non è stata effettuata la fusione catastale così come richiesto dalla norma per beneficiare delle agevolazioni. Per poter usufruire dell'agevolazione si deve essere proprietari di una unica unità immobiliare uso abitativo nel comune, per questo motivo, nel caso di fusione di unità immobiliari, momento conclusivo dell'accorpamento è necessariamente l'accatastamento, che è di fatto il solo momento in cui le due unità diventano una, in tali casi requisito essenziale per poter continuare a godere dell'agevolazione è l'aggiornamento dei dati catastali, perché è soltanto con la fusione catastale che si ottiene l'unione delle due unità immobiliari, che determina, una diversa consistenza catastale delle unità immobiliari originarie, è solo da quest'ultimo momento che è possibile accertare che dalla stessa non derivi un immobile di categoria A1, A8 e A9, l'accatastamento è quindi indispensabile per la verifica del rispetto del requisito del fabbricato non di lusso.
Le spese seguono come per legge la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica respinge il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 500.00.