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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 12/12/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
RI LI
N. R.G. 3091/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3091 /2025 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), entrambi con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. GUERINI ROCCO ROSELLA e con domicilio eletto presso il suo studio in
Vigevano, Via Carrobbio 6;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Pavia, in data 18/10/2002, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla
Parte I, n. 94, dell'anno 2002;
separati consensualmente con sentenza n.1624/2023 del 30/11/2023;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. il sig. si obbliga a versare a titolo di mantenimento per il figlio Pt_2 Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 400,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat e da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese. Detta somma sarà da corrispondere fintanto che non sarà Per_1 economicamente autosufficiente;
i ricorrenti si accordano affinché l'assegno unico per il figlio continui ad essere percepito dalla sig.ra al 100%. Per_1 Pt_1
2. il sig. provvederà al contestuale rimborso del 50% delle spese extra assegno Pt_2
(ossia a titolo esemplificativo quelle universitarie, quelle relative alle attività sportive, ai libri di testo, al materiale scolastico, alle rette universitarie, alle vacanze studio all'estero, alla scuola guida, ecc., e mediche, medico – specialistiche tra cui ad esempio quelle dentistiche, spese tutte che dovranno essere sostenute nell'interesse del figlio, anche quelle relative alle vacanze) nel rispetto di quanto stabilito dal protocollo siglato tra il Tribunale di Pavia e l'Ordine Avvocati di Pavia datato 09.11.2016; qualora dette spese verranno anticipate dal padre, sarà la madre che provvederà al rimborso del
50% delle stesse, al padre.
3. il sig. si obbliga a versare il 50% della rata relativa al Corso di formazione Pt_2
“Master D” frequentato dal figlio, per l'importo annuale di € 3.000,00 (€ 1.500,00 in capo a ciascun genitore)
4. Le spese relative al mantenimento e cura degli animali da affezione di (tra Per_1 cui rettili e aracnidi) sono a carico di ciascun genitore al 50%, comprese le spese per le visite veterinarie;
5. La casa coniugale sita in Pavia, via Pinerolo n. 7, condotta in locazione, viene assegnata con tutti gli arredi e corredi alla sig.ra dove continuerà a vivere con Pt_1 il figlio Per_1
6. I coniugi si accordano affinché i mobili presenti nella casa coniugale, diventano di esclusiva proprietà della sig. Pt_1
7. I coniugi si obbligano ad autorizzare il rilascio del passaporto e/o carta di identità valida per l'espatrio, dei medesimi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 4 Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
12/09/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate
(sentenza del Tribunale di Pavia del 30/11/2023 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si prende atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
Pag. 3 di 4 1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 in Pavia il giorno 18/10/2002 (atto n. 94, parte I, anno Parte_2
2002);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 21/11/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
RI LI
N. R.G. 3091/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3091 /2025 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), entrambi con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. GUERINI ROCCO ROSELLA e con domicilio eletto presso il suo studio in
Vigevano, Via Carrobbio 6;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Pavia, in data 18/10/2002, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla
Parte I, n. 94, dell'anno 2002;
separati consensualmente con sentenza n.1624/2023 del 30/11/2023;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. il sig. si obbliga a versare a titolo di mantenimento per il figlio Pt_2 Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 400,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat e da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese. Detta somma sarà da corrispondere fintanto che non sarà Per_1 economicamente autosufficiente;
i ricorrenti si accordano affinché l'assegno unico per il figlio continui ad essere percepito dalla sig.ra al 100%. Per_1 Pt_1
2. il sig. provvederà al contestuale rimborso del 50% delle spese extra assegno Pt_2
(ossia a titolo esemplificativo quelle universitarie, quelle relative alle attività sportive, ai libri di testo, al materiale scolastico, alle rette universitarie, alle vacanze studio all'estero, alla scuola guida, ecc., e mediche, medico – specialistiche tra cui ad esempio quelle dentistiche, spese tutte che dovranno essere sostenute nell'interesse del figlio, anche quelle relative alle vacanze) nel rispetto di quanto stabilito dal protocollo siglato tra il Tribunale di Pavia e l'Ordine Avvocati di Pavia datato 09.11.2016; qualora dette spese verranno anticipate dal padre, sarà la madre che provvederà al rimborso del
50% delle stesse, al padre.
3. il sig. si obbliga a versare il 50% della rata relativa al Corso di formazione Pt_2
“Master D” frequentato dal figlio, per l'importo annuale di € 3.000,00 (€ 1.500,00 in capo a ciascun genitore)
4. Le spese relative al mantenimento e cura degli animali da affezione di (tra Per_1 cui rettili e aracnidi) sono a carico di ciascun genitore al 50%, comprese le spese per le visite veterinarie;
5. La casa coniugale sita in Pavia, via Pinerolo n. 7, condotta in locazione, viene assegnata con tutti gli arredi e corredi alla sig.ra dove continuerà a vivere con Pt_1 il figlio Per_1
6. I coniugi si accordano affinché i mobili presenti nella casa coniugale, diventano di esclusiva proprietà della sig. Pt_1
7. I coniugi si obbligano ad autorizzare il rilascio del passaporto e/o carta di identità valida per l'espatrio, dei medesimi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 4 Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
12/09/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate
(sentenza del Tribunale di Pavia del 30/11/2023 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si prende atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
Pag. 3 di 4 1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 in Pavia il giorno 18/10/2002 (atto n. 94, parte I, anno Parte_2
2002);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 21/11/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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