Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 2179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2179 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02179/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00316/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 316 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AL Coop. Soc., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B6A06AB838, rappresentata e difesa dagli avvocati Jacopo Emilio Paolo Recla, Ilenia Paziani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Stefania Pagano, Massimo Cali', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’ufficio dell’Avvocatura comunale in Milano, via della Guastalla, 6;
nei confronti
Consorzio Gtp Trasporti Alternativi, N.C.T. Nuovo Consorzio Trasporti, non costituitisi in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. 10122025 0645661 con cui il Comune di Milano ha comunicato l’esclusione del rti AL dalla procedura avente a oggetto l’affidamento in due lotti dei servizi di trasporto e accompagnamento a favore degli ospiti dei centri diurni disabili, dei centri di riabilitazione e dei centri socio educativi 200656901 cig b6a06ab838 ; del verbale allegato al provvedimento sopra riportato prot. 27112025 0620262i recante la verifica di anomalia dell’offerta; del verbale n 4 del 9 dicembre 2025 allegato al provvedimento di esclusione sopra riportato recante la verbalizzazione della seduta del 9 dicembre 2025; della determina dirigenziale n. 11969 del 22 dicembre 2025 con cui è stata disposta l'aggiudicazione in favore del rti consorzio gtp trasporti alternativi e nct nuovo consorzio trasporti e allegati e della relativa comunicazione del 23 dicembre 2025 e del provvedimento prot. 05122025 0638489i relativo alla valutazione di anomalia della offerta del rti aggiudicatario nonché per la condanna del Comune di Milano al risarcimento del danno in favore del rti alatha nella misura in seguito indicata e per la declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente sottoscritto tra il Comune di Milano e il rti consorzio gtp trasporti alternativi e nct nuovo consorzio trasporti a cui il rti AL si rende disponibile a subentrare.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AT COOP. SOC. il 23\1\2026 :
per l annullamento del provvedimento prot 101220250645661 con cui il Comune di Milano ha comunicato l’esclusione del rti AL dalla procedura avente a oggetto l’affidamento in due lotti dei servizi di trasporto e accompagnamento appalto 102025 lotto 1 di 2 servizio di trasporto ed accompagnamento a favore degli ospiti dei centri diurni disabili dei centri di riabilitazione e dei centri socio educativi id sintel 200656901 cig b6a06ab838, del verbale allegato al provvedimento sopra riportato prot. 271120250620262i recante la verifica di anomalia della offerta, del verbale n. 4 del 9 dicembre 2025, allegato al provvedimento di esclusione sopra riportato recante la verbalizzazione della seduta del 9 dicembre 2025, della determina dirigenziale n 11969 del 22 dicembre 2025 con cui e stata disposta l’aggiudicazione in favore del rti consorzio gtp trasporti alternativi e n.c.t. nuovo consorzio trasporti e allegati e della relativa comunicazione del 23 dicembre 2025 e del provvedimento prot. 05122025 0638489 relativo alla valutazione di anomalia dell’offerta del rti aggiudicatario e per la condanna del Comune di Milano al risarcimento del danno in favore del rti AL nella misura in seguito indicata; e per la declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente sottoscritto tra il Comune di Milano e il rti consorzio gtp trasporti alternativi e n.c.t. nuovo consorzio trasporti a cui il rti AL si rende disponibile a subentrare; e per l’annullamento per vizi propri e ulteriori dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 15 aprile 2026 il dott. LB Di AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
1. La ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha impugnato l’esclusione del RTI AL dalla procedura indetta dal Comune di Milano avente a oggetto “affidamento, in due lotti, dei servizi di trasporto e accompagnamento: appalto 10/2025 - lotto 1 di 2: servizio di trasporto ed accompagnamento a favore degli ospiti dei centri diurni disabili, dei centri di riabilitazione e dei centri socio educativi – id sintel 200656901 – CIG B6A06AB838”. Secondo la stazione appaltante, dalle motivazioni presentate a giustificazione della non anomalia dell’offerta “ non emerge una motivazione sufficiente a supportare il livello dei costi proposti; pertanto, l’offerta complessiva non appare congrua né affidabile rispetto alla corretta esecuzione dell’appalto. Inoltre, si rileva una mancata coerenza tra i costi indicati e le proposte formulate in sede di offerta tecnica, le quali hanno inciso sull’assegnazione del punteggio tecnico ”.
Insieme a tali atti, AL ha impugnato la determina dirigenziale n. 11969 del 22 dicembre 2025 con cui è stata disposta l’aggiudicazione del servizio in favore del RTI Consorzio GTP Trasporti Alternativi e N.C.T. Nuovo Consorzio Trasporti e allegati (doc. 2) e la relativa comunicazione del 23 dicembre 2025 (doc. 3), e il provvedimento prot. 05/12/2025.0638489.I. relativo alla valutazione di anomalia dell’offerta del RTI aggiudicatario.
Contro l’atto di esclusione AL ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
I. Violazione e falsa applicazione de punti 17, 23 e 24 del Disciplinare. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1.4 del Capitolato Speciale. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 110 del D.Lgs. n. 36/2023 – Difetto radicale di istruttoria – Violazione del principio del contraddittorio.
La ricorrente lamenta che a seguito della richiesta di chiarimenti e della risposta fornita da AL, il RUP– pur dichiarando espressamente di ritenere tali giustificazioni non esaustive – non ha attivato alcuna ulteriore interlocuzione procedimentale, ma ha scelto di procedere unilateralmente, acquisendo dati esterni e informazioni ulteriori (quali preventivi di acquisto dei mezzi, modalità di finanziamento, criteri e percentuali di ammortamento), effettuando autonome simulazioni economiche e sostituendo di fatto le proprie valutazioni imprenditoriali a quelle dell’operatore economico.
II. Violazione e falsa applicazione de punti 17 e 23 del Disciplinare. Violazione e falsa
applicazione dell’articolo 1.4 del Capitolato Speciale. Violazione e falsa applicazione
dell’articolo 110 del D.Lgs. n. 36/2023. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti
di fatto e di diritto – Illogicità manifesta – Difetto radicale di istruttoria (sotto ulteriore
profilo).
Per la ricorrente il provvedimento sarebbe illegittimo laddove ha quantificato la voce “5. Altri costi” nell’esorbitante importo di 511.600,32 € per i presunti costi relativi a 88 mezzi in quanto l’Amministrazione: ha autonomamente individuato il costo di un pullmino, a quanto consta desumendolo da preventivi non noti e non certo forniti dal RTI all’Ente, pari a 48.447,00 €; ha dato per assodato che il RTI AL provvedesse all’acquisto dei pullmini senza considerare che avrebbe invece potuto acquisirne la disponibilità in base ad altre modalità, quali ad esempio il leasing; ha autonomamente stabilito che l’ammortamento dei costi dovesse avvenire su 5 anni, durata non indicata nei documenti di gara; ha calcolato i costi in relazione a “2 anni” (x 365 giorni) senza considerare che la stessa “lex specialis” prevedeva espressamente l’utilizzo dei pullmini per soli 235 giorni all’anno.
III. Violazione e falsa applicazione dei punti 17 e 23 del Disciplinare. Violazione e falsa
applicazione dell’articolo 1.4 del Capitolato Speciale. Violazione e falsa applicazione
dell’articolo 110 del D.Lgs. n. 36/2023 - Eccesso di potere per travisamento dei presupposti
di fatto e di diritto – Illogicità manifesta – Difetto radicale di istruttoria (sotto ulteriore
profilo).
La ricorrente lamenta che, seguendo l’impostazione dell’Amministrazione gli operatori già dotati di un parco mezzi di proprietà, in particolare in quanto gestori uscenti, sono in grado di presentare
un’offerta “sostenibile”, mentre tutti gli altri operatori risultano dunque automaticamente
penalizzati, se non addirittura esclusi ove tenuti a sopportare un costo calcolato sulla base di criteri astratti e avulsi dall’effettivo utilizzo dei mezzi.
2. Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha censurato la determina dirigenziale n. 11969 del 22 dicembre 2025 con cui è stata disposta l’aggiudicazione in favore del RTI Consorzio GTP Trasporti Alternativi e N.C.T. Nuovo Consorzio Trasporti e allegati (doc. 2) e la relativa comunicazione del 23 dicembre 2025 (doc. 3). Ha poi contestato il provvedimento prot. 05/12/2025.0638489.I. relativo alla valutazione di anomalia dell’offerta del RTI aggiudicatario impugnato, a seguito della pubblicazione ex art. 36 del d.lgs. n. 36/2023 in data 13 gennaio 2026 dell’offerta del RTI aggiudicatario in forma integrale, unitamente ai giustificativi forniti dal RTI
GTP all’Ente nell’ambito della verifica di anomalia dell’offerta.
Contro i suddetti atti ha sollevato i motivi di ricorso che seguono.
I. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 110 del D.Lgs. n. 36/2023 –Violazione del
principio di immodificabilità dell’offerta - Violazione dei principi di par condicio, correttezza e trasparenza - Inattendibilità complessiva e insostenibilità dell’offerta - Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta - Difetto radicale di istruttoria e difetto e/o insufficienza di motivazione.
Secondo la ricorrente dall’esame dell’offerta economica avversaria risulta che il RTI GTP doveva
essere escluso in quanto non aveva indicato la figura del “Referente” e di conseguenza non ne aveva
computato i relativi costi, che sono ampiamente superiori all’irrisorio utile dichiarato e che,
come tali, rendono insostenibile economicamente l’offerta della controinteressata.
II. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 110 del D.Lgs. n. 36/2023 –Violazione del
principio di immodificabilità dell’offerta - Violazione dei principi di par condicio, correttezza e trasparenza - Inattendibilità complessiva e insostenibilità dell’offerta - Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta - Difetto radicale di istruttoria e difetto e/o insufficienza di motivazione.
Secondo la ricorrente l’offerta del RTI GTP doveva essere esclusa anche in quanto ha calcolato il costo del personale sulla base di 40 ore settimanali, anziché 38 ore settimanali in assenza dei relativi presupposti di legge e in tale modo non ha considerato il costo aggiuntivo che deriva dalle maggiorazioni previste per lavoro straordinario, con un conseguente – illegittimo – risparmio retributivo e contributivo.
III. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 110 del D.Lgs. n. 36/2023 –Violazione del
principio di immodificabilità dell’offerta - Violazione dei principi di par condicio, correttezza e trasparenza - Inattendibilità complessiva e insostenibilità dell’offerta - Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta - Difetto radicale di istruttoria e difetto e/o insufficienza di motivazione.
La ricorrente lamenta che dalla risposta fornita dal RTI GTP al punto 4 dei primi giustificativi emerge che nel conteggio delle “ore mediamente lavorate” non sono stati considerati i giorni di ferie, le festività, i permessi per assemblee e studio, maternità, malattie e infortuni e formazione, come evincibile dall’estratto che si riporta di seguito, con la conseguenza che il costo “totale annuo”
è stato calcolato considerando 1.766,80 ore anziché 2.088 ore.
IV. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 110 del D.Lgs. n. 36/2023 - Violazione e falsa applicazione dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell’Allegato I.01 – Violazione dell’articolo 3 del Disciplinare - Violazione del principio di immodificabilità dell’offerta - Violazione dei principi di par condicio, correttezza e trasparenza - Inattendibilità complessiva e insostenibilità dell’offerta - Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta - Difetto radicale di istruttoria e difetto e/o insufficienza di motivazione.
Secondo la ricorrente l’aggiudicatario ha dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale di lavoro diverso da quello espressamente indicato dalla stazione appaltante negli atti di gara, senza averne dichiarato e dimostrato l’equivalenza, nemmeno a seguito delle richieste del Comune.
V. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 110 del D.Lgs. n. 36/2023 –Violazione del
principio di immodificabilità dell’offerta - Violazione dei principi di par condicio, correttezza e trasparenza - Inattendibilità complessiva e insostenibilità dell’offerta - Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta - Difetto radicale di istruttoria e difetto e/o insufficienza di motivazione.
La ricorrente lamenta in via subordinata e denegata che in ogni caso un utile inferiore a € 5.000,00, e quindi pari allo 0,06% del valore complessivo renderebbe comunque l’offerta del tutto inattendibile e insostenibile sotto il profilo economico e pertanto il Comune avrebbe dovuto in ogni caso escludere la società controinteressata.
VI. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 68 del D.Lgs. n. 36/2023 –Violazione del principio di immodificabilità dell’offerta - Violazione dei principi di par condicio, correttezza e trasparenza - Inattendibilità complessiva e insostenibilità dell’offerta - Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta - Difetto radicale di istruttoria.
La ricorrente evidenzia la radicale indeterminatezza dell’offerta presentata dalla controinteressata, atteso che l’atto di impegno alla costituzione del RTI reca indicazioni tra loro incongrue e contraddittorie in ordine alle percentuali di partecipazione e di esecuzione delle imprese raggruppande.
La difesa del Comune ha chiesto la reiezione dei ricorsi.
All’udienza del 15 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il primo motivo del ricorso introduttivo, con il quale la ricorrente lamenta il difetto di contraddittorio procedimentale, è infondato e va respinto.
2.1 Dall’esame degli atti risulta che a seguito della richiesta di chiarimenti e della risposta fornita dal RTI AL, il RUP– pur dichiarando espressamente di ritenere tali giustificazioni non esaustive – non ha attivato alcuna ulteriore interlocuzione procedimentale, ma ha scelto di concludere il procedimento di anomalia dell’offerta con un provvedimento negativo.
In proposito la giurisprudenza (v. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5233 del 17 ottobre 2025) ha chiarito che il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, tanto nella disciplina previgente del d.lgs. 50/2016, quanto in quella sopravvenuta del d.lgs. 36/2023, deve ritenersi strutturalmente “monofasico”, articolato cioè in un’unica richiesta di giustificazioni e nella successiva valutazione operata dalla stazione appaltante. Non è configurabile quindi un obbligo generalizzato di un’ulteriore fase di confronto a seguito dell’acquisizione delle spiegazioni da parte della stazione appaltante. Tale ricostruzione esclude la persistenza del modello di tipo bifasico o trifasico creato dalla giurisprudenza sotto il vigore dell’art. 88 del d.lgs. 163/2006 e richiama un principio di essenzialità che il Consiglio di Stato considera coerente con la discrezionalità tecnica dell’amministrazione, con il principio di non aggravamento del procedimento e con la finalità acceleratoria delle procedure di affidamento pubblico.
Tale ricostruzione è confermata dal punto 23 del Disciplinare di gara il quale riconosce espressamente al RUP solo la facoltà di chiedere ulteriori chiarimenti, anche mediante audizione orale, qualora le giustificazioni iniziali non siano ritenute sufficienti.
In merito la giurisprudenza ha ulteriormente affermato che “ la stazione appaltante non è obbligata, ricevuti i chiarimenti richiesti, a far precedere l’esclusione per incongruità dell’offerta da un relativo preavviso all’interessato: ciò in quanto nella verifica di anomalia il contraddittorio procedimentale ha funzione meramente istruttoria, consentendo alla stazione appaltante di acquisire ogni elemento utile alla miglior valutazione dei dati contenuti nell’offerta al fine di acclarare se questa sia effettivamente sostenibile e, quindi, consenta di realizzare l’interesse pubblico inerente al contratto da aggiudicare, ma non è preordinato a risolvere in via anticipata un contrasto tra differenti posizioni ” (già Cons. Stato, V., sent. 3 maggio 2021, n. 3472; conf. 4 giugno 2020, n. 3508).
2.2 Per quanto attiene poi all’ampiezza del sindacato della stazione appaltante sulle giustificazioni presentate, la giurisprudenza (Cons. Stato, V, 20/03/2026 n. 2368) ha chiarito che “ la valutazione di anomalia dell’offerta costituisce tipica espressione della discrezionalità tecnica di cui l’amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell’interesse pubblico ad essa affidato dalla legge: detta valutazione è di norma sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da irragionevolezza, irrazionalità, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti; in altri termini, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell’offerta non può estendersi oltre l’apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all’organo giurisdizionale la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un’autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell’anomalia, trattandosi di questione riservata all’esclusiva discrezionalità tecnica dell’amministrazione; laddove, pertanto, le valutazioni dell’amministrazione in ordine alla congruità della offerta, pur in ipotesi opinabili, siano tuttavia motivate sotto il profilo tecnico discrezionale e fondate su dati, anche statistici, non manifestamente errati né travisati (o del cui errore o travisamento non sia stata fornita alcuna dimostrazione in giudizio), non può che concludersi per il rigetto della relativa impugnazione” (v., “ex multis”, Consiglio di Stato n. 2170 del 2023).
2.3 Venendo al caso di specie occorre rilevare che il giudizio espresso dall’organo deputato può sicuramente fondarsi sull’acquisizione di dati esterni e informazioni ulteriori (quali preventivi di acquisto dei mezzi, modalità di finanziamento, criteri e percentuali di ammortamento) e su autonome simulazioni economiche, pena la violazione del principio di autonomia della valutazione, ferma restando la valutazione dei contenuti.
Per quanto attiene, poi, alla paventata sostituzione delle proprie valutazioni imprenditoriali a quelle dell’operatore economico, il che costituirebbe sicuramente un indice di eccesso di potere, non pare che, nel caso di specie, la stazione appaltante sia andata oltre i dati forniti dal concorrente.
In primo luogo occorre rilevare che la difesa del Comune (pag. 20 della memoria per la sospensiva) ha evidenziato che in sede di gara, di propria iniziativa, la ricorrente aveva dichiarato la disponibilità di una flotta di circa 180 veicoli, anche elettrici, quindi di gran lunga superiore a quella
strettamente necessaria per l’esecuzione dell’appalto, quantificata in 118 pulmini (v. doc. 18.2).
Tuttavia, nell’ambito della successiva integrazione documentale, dalla stessa ricorrente effettuata nel subprocedimento di verifica dell’anomalia, nel corso della quale il Comune si è avvalso della facoltà di chiedere ulteriore documentazione, la ricorrente ha fornito documentazione attestante la
disponibilità immediata soltanto di trentacinque veicoli a combustione (v. docc. nn. da 52 a 86), ha prodotto due dichiarazioni di impegno per l’acquisto di 83 nuovi veicoli (v. doc. n. 44), e ha dichiarato di avere a disposizione n. 12 veicoli elettrici. Ne consegue che la verifica effettuata dall’amministrazione in merito ai costi di formazione del parco macchine è giustificata.
In merito all’acquisto dei pulmini occorre rilevare che, avendo la ricorrente presentato impegni per l’acquisto dei pulmini, non può poi in sede processuale escludere i costi di ammortamento dei mezzi affermando di scegliere il meno costoso, sotto questo punto di vista, contratto di leasing, in quanto si tratta di una modifica dell’offerta.
Per quanto riguarda il costo dei pulmini, occorre rilevare che la stazione appaltante ha fornito prova che comunque, cioè anche partendo dal prezzo indicato dalla ricorrente (euro 43.997,00), l’offerta risulterebbe in perdita sia nel caso di ammortamento in 5 anni sia in caso di ammortamento in 8 anni (in quest’ultimo caso aggiungendo altre spese non specificatamente contestate).
Per quanto attiene, invece, alla durata dell’utilizzo, la difesa della ricorrente prima sostiene che l’impegno sarebbe limitato a 235 giorni, e poi che comunque l’utilizzo oltre tale soglia sarebbe comunque limitato ad una parte minoritaria dei mezzi. Tuttavia non pare che ciò possa assumere rilievo ai fini dei costi di ammortamento dei mezzi in quanto la ricorrente non ha fornito prova che nei periodi esclusi dall’utilizzo per l’appalto avrebbe coperto in altro modo le spese di ammortamento degli stessi.
2.4 Il motivo va quindi respinto.
3. Il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta la disparità di trattamento tra operatori dotati dei mezzi e quelli che li debbono acquisire, è infondato in quanto la richiesta dei mezzi è indispensabile per lo svolgimento dei servizi di trasporto disabili e quindi la disponibilità dei mezzi è un elemento fondamentale per l’esecuzione dell’appalto. Ne consegue che non si tratta di un onere sproporzionato posto a carico dei partecipanti alla gara, né idoneo a creare ingiustificate condizioni di privilegio nell’affidamento, trattandosi di garantire un servizio di mobilità essenziale per la migliore gestione delle persone alle quali il servizio è diretto.
4. In definitiva quindi il ricorso introduttivo va respinto.
5. Con riferimento ai motivi aggiunti, relativi all’anomalia dell’offerta della controinteressata, occorre procedere al loro esame in quanto hanno partecipato alla gara solo due operatori economici, per cui la ricorrente ha comunque un interesse strumentale alla riedizione della gara.
6. Il primo motivo aggiunto di ricorso, relativo alla mancata indicazione del “Referente” e dei relativi costi, è infondato in quanto il referente non è una figura autonoma richiesta per l’esecuzione ma è una semplice figura di collegamento tra appaltatore e stazione appaltante, che ben può essere individuata in un soggetto non integralmente adibito all’esecuzione della specifica commessa. A ciò si aggiunge che la difesa del Comune ha evidenziato che è stato individuato il socio accomandatario dell’impesa esecutrice e quindi non richiede una valorizzazione economica autonoma, come se si trattasse di un lavoratore dipendente.
7. Il secondo motivo aggiunto di ricorso, relativo al mancato rispetto dell’orario settimanale di 36 ore, è infondato in quanto non è contestato quanto dichiarato dalla controinteressata, secondo la quale “ In base all’art. 18 del CCNL delle Cooperative sociali Unci, AL (Cooperative Sociali e loro Consorzi) la durata del lavoro contrattuale effettivo può essere fissata fino a un massimo di 40 ore settimanali (in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell’attività lavorativa e organizzativa). L’orario di lavoro di norma è di 8 ore giornaliere, distribuito mediamente su 5 giornate lavorative ”.
8. Il terzo motivo aggiunto di ricorso, secondo il quale nel conteggio delle “ ore mediamente lavorate ” non sono stati considerati i giorni di ferie, le festività, i permessi per assemblee e studio, maternità, malattie e infortuni e formazione, è infondato in quanto la tabella contestata riguarda la suddivisione interna dei costi del personale, per cui deve escludersi che il costo orario del personale dichiarato, determinato come rapporto tra costo annuo complessivo del personale e ore mediamente lavorate annue, non comprenda anche le voci di costo relative alle ore non lavorate.
9. Il quarto motivo aggiunto di ricorso, con il quale la ricorrente contesta l’equivalenza tra CCNL T149 e T151, è infondato nella parte in cui contesta, nella memoria per l’udienza (pag. 18), che non vi sia alcuna dichiarazione di equivalenza tra il CCNL T149 e il CCNL T151, in quanto tale dichiarazione risulta depositata all’Allegato 96, doc. 128.
9.2.Il motivo è invece fondato nella parte in cui la ricorrente contesta la mancata verifica della equivalenza contrattuale.
In ordine alla presunzione di equivalenza, occorre rilevare che la controinteressata ha dichiarato, nel suddetto documento, che “ La nuova composizione [del CNEL] ha attribuito alla sigla sindacale CONFSAL (firmataria del CCNL applicato), 2 seggi, tale da portarla ad essere una sigla sindacale tra le più rappresentative a livello nazionale, dopo CGIL e CISL. Il CCNL cooperative sociali codice CNEL T149 può quindi considerarsi firmato e sottoscritto da organizzazione sindacale tra le più rappresentative a livello nazionale. Di conseguenza i CNEL T149 e T151 firmati dalle sigle sindacali più rappresentative sono da considerarsi quindi equivalenti per le tutele garantite ai lavoratori a cui si applicano i suddetti CCNL ”.
In merito l’art. 3, allegato 1.01 contratti collettivi, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., prevede che “ Ai fini della dichiarazione di cui all’articolo 11,comma 4, e della conseguente verifica, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative …”.
Nel caso di specie il CCNL T151 – Cooperative Sociali è firmato da Legacoop–Confcooperative–AGCI + CGIL–CISL–UIL, mentre il CCNL T149 è firmato da Cooperative Sociali UNCI – Fesica Confsal per cui non opera la presunzione di equivalenza in quanto i due CCNL appartengono a “famiglie contrattuali” diverse.
Infatti la necessità che i contratti siano firmati dalle medesime parti sindacali comporta che la maggiore rappresentatività separata dall’identità della parte sindacale non faccia presumere l’equivalenza economica e normativa.
A ciò si aggiunge che il RUP con atto Protocollo Rif. n. 201023/2025 ha dichiarato che “ i CCNL T149 e T151 possono ritenersi equivalenti, tenuto conto che l’operatore utilizza il contratto T149 (Cooperative Sociali Unci, AL - Cooperative Sociali e loro Consorzi)”, relativo alle Cooperative Sociali e più attinente alla sua natura giuridica (consorzio) ”.
Tuttavia tale elemento non è sufficiente in quanto l’equivalenza va verificata con riferimento alla tutela dei lavoratori e non alle caratteristiche dell’offerente, a maggior ragione nel caso di specie in cui il CCNL applicato pare comportare un aumento delle ore ordinarie di lavoro rispetto al CCNL posto a base di gara.
Il motivo va quindi accolto con obbligo della stazione appaltante di verificare l’equivalenza normativa ed economica dei due contratti, con la stessa commissione (cfr. Art. 93, comma 6, D. Lgs. n. 36/2023) entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
10. Il quinto motivo aggiunto di ricorso, con il quale la ricorrente contesta l’esiguità dell’utile dichiarato dalla controinteressata, è infondato in quanto il Collegio conosce e condivide la giurisprudenza in ordine alla sufficienza di un utile anche minimo per reputare l’offerta non anomala (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sentenza n. 4025/2019; TAR Lombardia, Milano, IV, 05/02/2021 n. 348).
11. Il sesto motivo aggiunto di ricorso, con il quale la ricorrente denuncia che l’atto di impegno alla costituzione del RTI recherebbe indicazioni tra loro incongrue e contraddittorie in ordine alle percentuali di partecipazione e di esecuzione delle imprese raggruppande va respinto in quanto ai fini dell’ammissione alla gara assumono rilevanza le dichiarazioni rese alla stazione appaltante. In particolare nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva presentata la controinteressata ha indicato le seguenti percentuali di partecipazione all’ATI: 88% Consorzio GTP Trasporti Alternativi e 12% N.C.T. Nuovo Consorzio Trasporti, poi correttamente riportate nella determina di aggiudicazione, per cui la diversa indicazione nell’atto di impegno alla costituzione del RTI assume il rilievo di un errore non determinante nella predisposizione degli atti di gara.
12. In definitiva quindi il ricorso introduttivo va respinto ed il ricorso per motivi aggiunti va accolto nel quarto motivo, come sopra specificato al p. 9.2. .
13. L’accoglimento del solo ricorso per motivi aggiunti giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso introduttivo ed accoglie in parte il ricorso per motivi aggiunti, salvi gli ulteriori atti della p.a., da adottarsi entro 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza (v. p. 9.2.).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 15 e 29 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
CO IC, Presidente
LB Di AR, Consigliere, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| LB Di AR | CO IC |
IL SEGRETARIO