TAR Milano, sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 2179
TAR
Sentenza 5 maggio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di contraddittorio procedimentale

    Il subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta è strutturalmente monofasico, con un'unica richiesta di giustificazioni e successiva valutazione. Non sussiste un obbligo generalizzato di ulteriore confronto. La giurisprudenza conferma che il contraddittorio ha funzione istruttoria e non è preordinato a risolvere un contrasto di posizioni.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità manifesta, difetto radicale di istruttoria

    La stazione appaltante può fondare il proprio giudizio sull'acquisizione di dati esterni e autonome simulazioni economiche. La ricorrente ha fornito documentazione attestante la disponibilità di un numero limitato di veicoli e impegni per l'acquisto di nuovi mezzi, giustificando la verifica sui costi di formazione del parco macchine. La scelta di ammortamento o leasing costituisce modifica dell'offerta. L'amministrazione ha dimostrato che l'offerta sarebbe in perdita anche con i prezzi indicati dalla ricorrente.

  • Rigettato
    Disparità di trattamento tra operatori dotati di mezzi e quelli che li devono acquisire

    La richiesta dei mezzi è indispensabile per lo svolgimento dei servizi. La disponibilità dei mezzi è un elemento fondamentale per l'esecuzione dell'appalto e non costituisce un onere sproporzionato o una condizione di privilegio ingiustificata.

  • Rigettato
    Mancata indicazione del "Referente" e dei relativi costi

    Il referente non è una figura autonoma richiesta per l'esecuzione ma un collegamento tra appaltatore e stazione appaltante, che può essere individuato in un soggetto non integralmente adibito alla commessa. È stato individuato il socio accomandatario dell'impresa esecutrice, non richiedendo una valorizzazione economica autonoma.

  • Rigettato
    Mancato rispetto dell'orario settimanale di 36 ore

    Non è contestato quanto dichiarato dalla controinteressata, secondo cui il CCNL applicato (Cooperative Sociali Unci) permette di fissare la durata del lavoro contrattuale effettivo fino a 40 ore settimanali.

  • Rigettato
    Mancata considerazione di giorni di ferie, festività, malattie, etc. nel calcolo delle ore mediamente lavorate

    La tabella contestata riguarda la suddivisione interna dei costi del personale. Deve escludersi che il costo orario del personale dichiarato non comprenda anche le voci di costo relative alle ore non lavorate.

  • Accolto
    Mancata verifica dell'equivalenza tra CCNL T149 e T151

    Il CCNL T151 è firmato da Legacoop-Confcooperative-AGCI + CGIL-CISL-UIL, mentre il CCNL T149 è firmato da Cooperative Sociali UNCI – Fesica Confsal. Non opera la presunzione di equivalenza in quanto i CCNL appartengono a "famiglie contrattuali" diverse. La maggiore rappresentatività separata dall'identità della parte sindacale non fa presumere l'equivalenza economica e normativa. La stazione appaltante non ha verificato adeguatamente l'equivalenza normativa ed economica dei due contratti, basandosi su considerazioni relative all'offerente anziché alla tutela dei lavoratori.

  • Rigettato
    Esiguità dell'utile dichiarato dalla controinteressata

    La giurisprudenza ammette la sufficienza di un utile anche minimo per reputare l'offerta non anomala.

  • Rigettato
    Incongruenze e contraddizioni nelle percentuali di partecipazione e esecuzione nel RTI

    Ai fini dell'ammissione alla gara rilevano le dichiarazioni rese alla stazione appaltante nella domanda di partecipazione. Le percentuali indicate nella domanda di partecipazione e nella determina di aggiudicazione sono corrette. La diversa indicazione nell'atto di impegno costituisce un errore non determinante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 2179
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 2179
    Data del deposito : 5 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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