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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 02/02/2026, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 673/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LA GRECA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4653/2023 depositato il 27/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100087243127 IRPEF-ALTRO 2004
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229003907621 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Visto il ricorso con i relativi allegati:
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle entrate;
Viste le memorie delle parti;
Relatore il dott. PP La RE;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto di impugnazione è l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata emessa per RP relativa all'anno
2004 e relativa ad un avviso di accertamento ivi indicato.
Pare ricorrente ha dedotto la decadenza dall'iscrizione a ruolo, l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento e della cartella di pagamento, la decadenza ex art. 25 d. P.R. n. 602 del 1973. Ha, altresì dedotto la prescrizione dell'imposta e delle sanzioni e la omessa indicazione del calcolo degli interessi.
L'Agenzia delle entrate, costituitasi in giudizio, ha evidenziato che parte ricorrente avrebbe impugnato la prodromica cartella di pagamento con separato ricorso, la quale sarebbe stata notificata. Ha, altresì, eccepito l'inammissibilità per litispendenza con il ricorso avente ad oggetto la sottesa cartella, non tempestivamente impugnata. Ad avviso dell'Agenzia non sarebbe maturato il termine di prescrizione.
Il ricorso è fondato.
In primo luogo va rilevato che la cartella risulta notificata il 28 febbraio 2011 e l'impugnata intimazione è stata notificata, in assenza di atti interruttivi, oltre il termine decennale di prescrizione, pur considerando le cause di sospensione dei termini.
Tale circostanza determina, assorbito ogni ulteriore profilo, l'annullamento dell'atto impugnato.
Le spese possono compensarsi in ragione degli specifici profili della controversia.
P.Q.M.
La Corte digiustizia tributaria di primo grado di Palermo, sez. XI, in composizione monocratica, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo il 5 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE
PP La RE
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LA GRECA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4653/2023 depositato il 27/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100087243127 IRPEF-ALTRO 2004
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229003907621 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Visto il ricorso con i relativi allegati:
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle entrate;
Viste le memorie delle parti;
Relatore il dott. PP La RE;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto di impugnazione è l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata emessa per RP relativa all'anno
2004 e relativa ad un avviso di accertamento ivi indicato.
Pare ricorrente ha dedotto la decadenza dall'iscrizione a ruolo, l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento e della cartella di pagamento, la decadenza ex art. 25 d. P.R. n. 602 del 1973. Ha, altresì dedotto la prescrizione dell'imposta e delle sanzioni e la omessa indicazione del calcolo degli interessi.
L'Agenzia delle entrate, costituitasi in giudizio, ha evidenziato che parte ricorrente avrebbe impugnato la prodromica cartella di pagamento con separato ricorso, la quale sarebbe stata notificata. Ha, altresì, eccepito l'inammissibilità per litispendenza con il ricorso avente ad oggetto la sottesa cartella, non tempestivamente impugnata. Ad avviso dell'Agenzia non sarebbe maturato il termine di prescrizione.
Il ricorso è fondato.
In primo luogo va rilevato che la cartella risulta notificata il 28 febbraio 2011 e l'impugnata intimazione è stata notificata, in assenza di atti interruttivi, oltre il termine decennale di prescrizione, pur considerando le cause di sospensione dei termini.
Tale circostanza determina, assorbito ogni ulteriore profilo, l'annullamento dell'atto impugnato.
Le spese possono compensarsi in ragione degli specifici profili della controversia.
P.Q.M.
La Corte digiustizia tributaria di primo grado di Palermo, sez. XI, in composizione monocratica, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo il 5 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE
PP La RE