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Sentenza 17 maggio 2024
Sentenza 17 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2024, n. 19735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19735 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AV VA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/10/2023 della CORTE DI APPELLO DI BARI udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
lette le conclusioni del PG, Alessandro Cimnnino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 5 ottobre 2023 la Corte d'appello di I3ari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di VA IO di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti: 1) sentenza di applicazione della pena della Corte d'appello di Bari per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi tra il 2001 e il 2002, unificati in continuazione con separato provvedimento con i reati oggetto della sentenza del Tribunale di Bari del 7 febbraio 2011 di condanna per i reati di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, commessi nel 2005, e con i reati oggetto Penale Sent. Sez. 1 Num. 19735 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 05/04/2024 della sentenza della Corte d'assise di Bari del 21 giugno 2012 per i reati di cui all'ad. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, commessi tra maggio e giugno 2000; 2) sentenza della Corte d'appello di Bari del 17 giugno 2022 di condanna per i reati di cui all'ad 416-bis cod. pen. e 648 cod. pen., commessi fra il 2005 e il 2014. In particolare, nel respingere l'istanza, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che la sentenza sub 2) desse conto di un'appartenenza del ricorrente al clan ED che non emergeva in nessuno degli episodi di reato accertati dalle pronunce sub 1), in cui in una sentenza il ricorrente era stato condannato per la intraneità ad altra organizzazione criminale facente capo a GI IO, ed in altra sentenza era stato, invece, assolto dalla contestazione di aver fatto parte di un'ulteriore associazione di estrazione serbo-montenegrina e condannato per singoli reati di spaccio. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge per essere stata respinta l'istanza nonostante che la programmazione unitaria dei reati fosse desumibile dalla circostanza che il ricorrente svolge da sempre attività delinquenziale nel traffico di droga nello stesso quartiere di Bari per conto del clan ED;
la stessa circostanza che sia stata esclusa la sua associazione nel traffico di stupefacenti con un gruppo serbo-montenegrino è un'ulteriore conferma della costanza e continuità del rapporto tra il ricorrente ed il clan ED;
l'ordinanza erra nel sottolineare che in una delle sentenze sub 1) il ricorrente sia stato condannato per essere associato a delinquere nel clan comandato da tale GI IO, e che questo dimostrerebbe che si tratta di un'associazione diversa dal clan ED, perché IO, in realtà, era anch'egli un affiliato del clan ED e rappresentava il capo clan ME quando questi era in carcere;
anche a voler ammettere che questa circostanza non emerga dalle sentenze, si tratterebbe pur sempre di fatti della stessa indole compiuti nello stesso quartiere di Bari;
da un'associazione mafiosa si esce solo morendo, o collaborando con la giustizia, pertanto anche a voler ritenere che IO avesse un suo proprio clan, cui il ricorrente è stato associato, l'istanza sarebbe stata comunque da accogliere. 3. Con requisitoria scritta il P.G., Alessandro Cimmino, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è infondato. Il ricorso chiede di porre in continuazione una condanna per art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 commesso tra il 2001 ed il 2002, e fatti di spaccio già ritenuti in 2 ({L continuazione con essa, con una condanna per art. 416-bis cod. pen., e reato satellite di ricettazione ad essa connesso, commesso a partire dal 2005. Il ricorso sostiene che il ricorrente si è occupato di traffico di stupefacenti per tutta la vita sempre al servizio dello stesso clan, per cui si tratterebbe di reati nella sostanza dello stesso tipo, commessi ne gli stessi luo ghi e con le stesse persone. L'argomento è infondato, perché, anche a voler se guire la tesi espressa nel ricorso di una attività delin q uenziale durata tutta la vita del ricorrente e svolta in modo continuativo, si tratterebbe pur sempre di deduzioni che non sarebbero sufficienti a sostenere l'esistenza di un unico dise g no criminoso tra tali reati, per ritenere sussistente il quale occorre che in occasione del primo reato quello successivo sia stato prog rammato "almeno nelle sue linee essenziali" (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gar g iulo, Rv. 270074). La tesi esposta in ricorso dà conto solo di un'abitualità criminosa e di una scelta di vita ispirata alla sistematica consumazione di illeciti (cfr. Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580), ma non dice nulla sul percorso psicolo g ico che dovrebbe legare il primo episodio criminoso per cui è stato condannato il ricorrente (un fatto di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, commesso nel 2000, oggetto della sentenza della Corte d'assise di Bari del 21 g iu gno 2012) con q uelli di cui all'art. 416-bis e 648 cod. pen. o ggetto della sentenza della Corte d'appello di Bari del 17 g iugno 2022. D'altronde, anche a voler ritenere che come sostenuto in ricorso - tutta l'attività criminale del ricorrente si sia svolta all'interno di una associazione di tipo mafioso, cui ha deciso di aderire, e da cui uscirà solo con la morte, la giurisprudenza di legittimità ha respinto più volte la tesi che i reati-fine commessi nell'ambito di una associazione a delin q uere siano per ciò solo necessariamente sorretti da volizione unitaria con la partecipazione alla stessa (Sez. 1, Sentenza n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430 ; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253). In definitiva, il ricorso è infondato. 5. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione conse g ue la condanna del ricorrente al pa gamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Ri getta il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali. tir O z o 2 Così deciso il 5 aprile 2024 O .5)
lette le conclusioni del PG, Alessandro Cimnnino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 5 ottobre 2023 la Corte d'appello di I3ari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di VA IO di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti: 1) sentenza di applicazione della pena della Corte d'appello di Bari per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi tra il 2001 e il 2002, unificati in continuazione con separato provvedimento con i reati oggetto della sentenza del Tribunale di Bari del 7 febbraio 2011 di condanna per i reati di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, commessi nel 2005, e con i reati oggetto Penale Sent. Sez. 1 Num. 19735 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 05/04/2024 della sentenza della Corte d'assise di Bari del 21 giugno 2012 per i reati di cui all'ad. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, commessi tra maggio e giugno 2000; 2) sentenza della Corte d'appello di Bari del 17 giugno 2022 di condanna per i reati di cui all'ad 416-bis cod. pen. e 648 cod. pen., commessi fra il 2005 e il 2014. In particolare, nel respingere l'istanza, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che la sentenza sub 2) desse conto di un'appartenenza del ricorrente al clan ED che non emergeva in nessuno degli episodi di reato accertati dalle pronunce sub 1), in cui in una sentenza il ricorrente era stato condannato per la intraneità ad altra organizzazione criminale facente capo a GI IO, ed in altra sentenza era stato, invece, assolto dalla contestazione di aver fatto parte di un'ulteriore associazione di estrazione serbo-montenegrina e condannato per singoli reati di spaccio. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge per essere stata respinta l'istanza nonostante che la programmazione unitaria dei reati fosse desumibile dalla circostanza che il ricorrente svolge da sempre attività delinquenziale nel traffico di droga nello stesso quartiere di Bari per conto del clan ED;
la stessa circostanza che sia stata esclusa la sua associazione nel traffico di stupefacenti con un gruppo serbo-montenegrino è un'ulteriore conferma della costanza e continuità del rapporto tra il ricorrente ed il clan ED;
l'ordinanza erra nel sottolineare che in una delle sentenze sub 1) il ricorrente sia stato condannato per essere associato a delinquere nel clan comandato da tale GI IO, e che questo dimostrerebbe che si tratta di un'associazione diversa dal clan ED, perché IO, in realtà, era anch'egli un affiliato del clan ED e rappresentava il capo clan ME quando questi era in carcere;
anche a voler ammettere che questa circostanza non emerga dalle sentenze, si tratterebbe pur sempre di fatti della stessa indole compiuti nello stesso quartiere di Bari;
da un'associazione mafiosa si esce solo morendo, o collaborando con la giustizia, pertanto anche a voler ritenere che IO avesse un suo proprio clan, cui il ricorrente è stato associato, l'istanza sarebbe stata comunque da accogliere. 3. Con requisitoria scritta il P.G., Alessandro Cimmino, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è infondato. Il ricorso chiede di porre in continuazione una condanna per art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 commesso tra il 2001 ed il 2002, e fatti di spaccio già ritenuti in 2 ({L continuazione con essa, con una condanna per art. 416-bis cod. pen., e reato satellite di ricettazione ad essa connesso, commesso a partire dal 2005. Il ricorso sostiene che il ricorrente si è occupato di traffico di stupefacenti per tutta la vita sempre al servizio dello stesso clan, per cui si tratterebbe di reati nella sostanza dello stesso tipo, commessi ne gli stessi luo ghi e con le stesse persone. L'argomento è infondato, perché, anche a voler se guire la tesi espressa nel ricorso di una attività delin q uenziale durata tutta la vita del ricorrente e svolta in modo continuativo, si tratterebbe pur sempre di deduzioni che non sarebbero sufficienti a sostenere l'esistenza di un unico dise g no criminoso tra tali reati, per ritenere sussistente il quale occorre che in occasione del primo reato quello successivo sia stato prog rammato "almeno nelle sue linee essenziali" (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gar g iulo, Rv. 270074). La tesi esposta in ricorso dà conto solo di un'abitualità criminosa e di una scelta di vita ispirata alla sistematica consumazione di illeciti (cfr. Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580), ma non dice nulla sul percorso psicolo g ico che dovrebbe legare il primo episodio criminoso per cui è stato condannato il ricorrente (un fatto di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, commesso nel 2000, oggetto della sentenza della Corte d'assise di Bari del 21 g iu gno 2012) con q uelli di cui all'art. 416-bis e 648 cod. pen. o ggetto della sentenza della Corte d'appello di Bari del 17 g iugno 2022. D'altronde, anche a voler ritenere che come sostenuto in ricorso - tutta l'attività criminale del ricorrente si sia svolta all'interno di una associazione di tipo mafioso, cui ha deciso di aderire, e da cui uscirà solo con la morte, la giurisprudenza di legittimità ha respinto più volte la tesi che i reati-fine commessi nell'ambito di una associazione a delin q uere siano per ciò solo necessariamente sorretti da volizione unitaria con la partecipazione alla stessa (Sez. 1, Sentenza n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430 ; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253). In definitiva, il ricorso è infondato. 5. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione conse g ue la condanna del ricorrente al pa gamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Ri getta il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali. tir O z o 2 Così deciso il 5 aprile 2024 O .5)