Cass. pen., sez. V, sentenza 25/06/2024, n. 33454
CASS
Sentenza 25 giugno 2024

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Massime1

Il provvedimento di rigetto del concordato di pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ricorribile per cassazione unitamente alla sentenza resa all'esito del giudizio. (In motivazione, la Corte ha affermato la necessità di garantire all'imputato il controllo di legittimità su una decisione per lui pregiudizievole, posto che l'istituto del concordato in appello, consentendo una determinazione della pena sulla base di un accordo tra le parti, produce un effetto premiale per il richiedente).

Commentario1

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 20 febbraio 2026

    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 giugno 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Padova in composizione monocratica aveva dichiarato B. Nicolaie responsabile dei reati di ricettazione contestati ai capi 1) e 2) dell'imputazione e, ritenuta la continuazione tra gli stessi e con il fatto già giudicato con sentenza n. 1103/17 reg. sent., emessa dal Tribunale di Padova in data 13 maggio 2017 ex art. 444 c.p.p., divenuta irrevocabile in data 8 luglio 2017; individuato il reato più grave in quello già giudicato; riconosciute le circostanze attenuanti generiche e operata la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di mesi sei giorni venti di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 25/06/2024, n. 33454
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33454
Data del deposito : 25 giugno 2024

Testo completo